Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2007, n. 21829
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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In tema di onere della prova nell'azione di rivendicazione, quando non sia contestata l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa ma venga esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto, senza fornire la prova, all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto.

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro ai quali l'atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione, senza che tale principio subisca deroghe in relazione all'impugnazione incidentale di tipo adesivo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2007, n. 21829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21829
Data del deposito : 17 ottobre 2007

Testo completo