Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di onere della prova nell'azione di rivendicazione, quando non sia contestata l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa ma venga esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto, senza fornire la prova, all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto.
La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro ai quali l'atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione, senza che tale principio subisca deroghe in relazione all'impugnazione incidentale di tipo adesivo.
Commentario • 1
- 1. Danno da evasione fiscale: cos’è e quando scattaPaolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2007, n. 21829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21829 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto MI - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GL NZ, DI GL UC, DI GL AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 5, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS MARIA IC, difesi dall'avvocato MOLARO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SA AN LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio SANTARONI, difesa dall'avvocato DI GL GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
EL MARIAN, LI IC;
- intimate -
e sul 2 ricorso n. 16549 del 2003 proposto da:
LL MARIAN, LI IC, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli avvocati DI GL VITTORIO, TRANI SALVATORE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
SA NA ME;
- intimata -
avverso la sentenza n. 687 del 2002 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.10.06 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso peri l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione;
inammissibilità del ricorso incidentale adesivo;
assorbito tutto il resto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28.7.199 SA NA ME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, EL MA e LI CO deducendo: che con atto not. Albore di Forio, del 26.10.83 aveva acquistato da LA OR, un terreno sito nel comune di Barano d'Ischia loc. Schiappone di are 36,10, N c T foglio 22 p.lla 10; che l'atto era stato trascritto il 23.11.83 e l'istante era stata immessa nel possesso e nella materiale detenzione del fondo;
che con atto 29.6.89 rogito not. Albore lo stesso terreno era stato venduto illegittimamente ai signori EL e LI da DI GL CE, DI GL UC, DI GL NA, DI GL AN TT i quali avevano dichiarato di averlo usucapito;
che gli acquirenti si erano immessi abusivamente nel fondo.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata esclusiva proprietaria del terreno con condanna dei convenuti al rilascio ed al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede.
Costituitisi, il LI e la EL contestavano la domanda chiedendo ed ottenendo la chiamata in garanzia dei venditori DI GL che, costituitisi asserivano che il fondo alienato era di loro proprietà, per effetto della usucapione maturata a favore dei loro danti causa, per cui la vendita alla EL ed al LI era pienamente legittima ed efficace.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato l'avvenuto acquisto della proprietà del fondo "conteso" per effetto di usucapione da parte dei loro danti causa;
che fosse dichiarata la validità ed efficacia della vendita da loro effettuata e l'insussistenza di qualsiasi azione di garanzia a loro carico.
Espletata l'istruttoria con escussione di testi e compimento di C.T.U., il Tribunale, con sentenza 29.11.1999, accolse la domanda di rivendica della SA, condannando i EL - LI al rilascio dell'immobile; accolse altresì la domanda di garanzia proposta da questi ultimi, dichiarando la inefficacia dell'atto di vendita 29.6.89 e condannando i DI GL in solido, al rimborso in favore di EL e LI della somma di L. 3.000.000, quale prezzo di vendita, oltre rivalutazione ed interessi. Ritenne il Tribunale che la domanda della SA andava accolta perché il suo titolo d'acquisto era stato trascritto per primo. Su impugnazione dei DI GL e di EL e LI, la corte di appello di Napoli, con sentenza 26.2.2002, in parziale accoglimento dell'appello dei DI GL, riduceva a L. 2.000.000, la somma che questi erano tenuti a restituire alla EL ed al LI;
rigettava l'appello proposto da questi ultimi.
Precisato che l'immobile de quo (foglio 22 p.lla 10 di are 36,10) rivendicato dall'Insante, confinante con beni di aventi causa di EN IA ZI p.lle 616 e 617, prima confuso con la p.lla 617, è quello posseduto da EL e LI e acquistato sia dall'SA con l'atto not. ALBORE 16.10.83 sia dai EL - LI con l'atto not. Albore 29.6.89; afferma la corte d'appello, per quanto ancora interessa: che non incombe sull'SA, appellata, l'onere dell'acquisto a titolo originario della proprietà, in quanto i convenuti (mediati ed immediati) appellanti, agiscono per l'accertamento della usucapione del fondo nei confronti dell'Insante e relativamente a compendio che appartenne a EN AT poi diviso in zone limitrofe fra i di lui figli MI FA (remoto dante causa dell'SA) e EN IA ZI originaria, dante causa dei DI GL già ritenuta aver usucapito il terreno;
che, pertanto, l'onere della prova della rivendicazione è assolto "tosto che sia falsificata la pretesa di usucapione degli appellanti. Valutati dalla corte i titoli di proprietà della SA (giacche la proprietà non si estingue per prescrizione ma si acquista per usucapione); ritiene la corte d'appello, considerato tempo utile all'usucapione il ventennio anteriore alla data di introduzione della lite (1990) che i testi escussi non consentono di ritenere sufficientemente provato che, per la durata necessaria al maturarsi della usucapione, l'immobile sia stato esclusivamente posseduto dai/ danti causa degli appellanti EL - LI: infatti i testi DI TA NC e DI GL AT riferiscono del godimento del fondo da parte di EN IA ZI (dante causa degli appellanti) dal 1947 e dal 1945 mentre il teste DI TA CE lo fa decorrere dal 1976; altri riferiscono che nel 1983 all'acquisto dell'SA il fondo era incolto;
gli appellanti poi riferiscono il possesso nel 1985 a G. B. DI GL (questi già all'estero) ed a DI GL DD.
Inoltre, per la corte, le deposizioni testimoniali sono confuse, valutata la personalità dei testimoni nella singolarità della fattispecie.
Quanto all'evizione ed alla richiesta di restituzione della effettiva somma pagata (L. 42.570.000), ritiene la corte d'appello che non vi sono in atti, le scritture che dimostrino il suddetto pagamento. Avverso tale sentenza, propongono ricorso principale in Cassazione i DI GL;
resistono con controricorso e ricorso incidentale adesivo ed autonomo EL e LI che hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deducono i ricorrenti principali DI GL CE, DI GL UC e DI GL NA, a motivi di impugnazione:
1) la violazione falsa applicazione degli artt. 948, 2697 c.c., per avere la corte d'appello, nell'affermare apoditticamente che la SA non aveva alcun onere di provare l'acquisto a titolo originario della proprietà essendo tale onere assolto "tosto che sia falsificata la pretesa di usucapione degli appellanti", ERRONEAMENTE omesso di accertare, in presenza delle contestazioni dei ricorrenti, che avevano negato l'esistenza del possesso in capo all'SA ed ai suoi danti causa, se essa o il suo dante causa avesse posseduto il terreno rivendicato, continuativamente per il tempo necessario ad usucapirlo;
ritenendo, quindi, erroneamente assolto un onere probatorio inadempiuto;
2) la violazione o falsa o errata applicazione dell'art. 1158 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:
per avere la corte d'appello, nel respingere l'appello principale non ritenendo raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene da parte di EN IA ZI e aventi causa per il tempo utile all'usucapione alla DATA di contestazione della lite (28.7.90), omesso di valutare o incongruamente valutato le testimonianze (riportate) di DI TA NC e DI GL AT che attestavano la continuità di un possesso esclusivo, ultraventennale da parte della dante causa dei ricorrenti EN IA ZI (dal 194 7, e dal 1945 fino al 1985 data della morte di costei) dando rilievo ad elementi di dubbia valenza quali: una non meglio individuata confusione delle deposizioni;
riferimenti alla personalità dei testi nella singolarità della fattispecie.
Deducono i controricorrenti e ricorrenti incidentali EL MA e LI CO a motivi di impugnazione: con riferimento al ricorso incidentale adesivo 1) la violazione degli artt. 948, 1158, c.c., e artt. 112, 113, 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: per avere la corte d'appello, nel ritenere non sufficientemente provato il possesso ad usucapionem dei danti causa di EL e LI) sorretto tale valutazione con considerazioni logicamente sconnesse anche nell'esposizione, affermando ERRONEAMENTE:
a) che il tempo utile all'usucapione deve essere riferito alla data di introduzione della lite (il 1990) violando così l'art. 112 c.p.c., in quanto i DI GL avevano eccepito che il possesso era iniziato oltre venti anni prima (dal 1947 o dal 1945); B) che il tempo utile all'usucapione non doveva essere anteriore al 1970, mettendo però ciò in relazione alle testimonianze di DI GL AT e DI TA NC che coprivano un arco di tempo dal 1950 al 1970; inducendo quindi a pensare che avesse ritenuto il possesso di EN M. ZI iniziato negli anni 50 senza il compimento del ventennio, che tuttavia si sarebbe completato dopo il 1970 (fuori tempo ritenuto utile).
Deducono gli stessi ricorrenti a motivo di ricorso incidentale autonomo in relazione alla domanda di evizione:
1) la violazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la corte d'appello erroneamente respinto la domanda dei ricorrenti relativa alla restituzione dell'intero prezzo pagato di L. 42.570.000, ritenendo non prodotti i documenti che attestavano il versamento di tale somma, NONOSTANTE fossero state prodotte le scritture private intercorse fra le parti che ciò documentavano.
Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
Passando all'esame del ricorso principale, la censura di cui al primo motivo va disattesa.
Precisato che non è, in alcun modo,contestabile la qualificazione della domanda proposta dall'SA come domanda di rivendica, così interpretata dai giudici di merito e, come tale, ormai coperta da giudicato;
l'assunto dei ricorrenti, secondo cui la corte d'appello avrebbe violato i principi relativi all'onere probatorio in tema di rivendica, non avendo l'attrice rivendicante provato che essa o i suoi danti causa avevano posseduto l'immobile per il periodo sufficiente ad usucapire, è smentito dalla ricostruzione che la sentenza impugnata fa del trasferimento del cespite attraverso i danti causa delle parti, pervenendo all'originario dante causa comune ad entrambe.
L'immobile de quo, infatti, è appartenuto in origine a EN AT ed alla morte di questi, avvenuta nel 1934, è passato, iure successionis, nella comproprietà pro indiviso dei suoi figli EN MI e IA ZI, fino alla divisione della comunione ereditaria che ha visto assegnato il bene in proprietà a EN MI che, con rogito 1.2.36 lo ha trasferito a LA D'Ascia OR, passando da questa, nel '67, iure successionis a CATALANO OR, che, a sua volta con rogito 26.10.83 la ha trasferito all'Insante, attuale rivendicante.
Sostengono i ricorrenti DI GL (CE, UC ed NA), danti causa, con rogito 29.6.89 di EL e LI, di aver ricevuto lo stesso immobile, (oggetto della rivendica della SA) da DI GL DD, figlia di EN IA ZI, che, a sua volta, glielo aveva trasferito, iure successionis, dopo averlo usucapito fin dal 1967, avendolo posseduto pacificamente e palesemente i fin dalla divisione della comunione ereditaria intervenuta con il fratello MI, ritenendo erroneamente che il suddetto bene rientrasse nella p.lla 617 a lei assegnata (unitamente alla p.lla 616) ,- errore scoperto dalla denuncia di successione di DI GL DD, come da atto la sentenza impugnata (v. pag. 5). Ora, in tale situazione, poiche' non è contestata dai convenuti in rivendica e dai terzi chiamati in garanzia, la proprietà del cespite in capo all'originario titolare EN AT (comune dante causa di EN MI e IA ZI, entrambi comproprietari del bene, iure successionis, fino al momento della divisione);
tant'è che non viene dedotto un titolo contemporaneo o anteriore atto a contrastarlo;
ma solo l'usucapione successiva che sarebbe maturata in capo a EN IA ZI per avere posseduto l'immobile, ritenendolo compreso fra quelli a lei assegnati, mentre in realtà era stato assegnato al fratello - corretta deve perciò ritenersi la decisione della corte d'appello che ha ritenuto assolto l'onere probatorio dell'SA ove fosse fallita la prova, in ordine all'usucapione dedotta dalle controparti, prova su di loro incombente. Ciò, in conformità con quell'orientamento giurisprudenziale di questa corte (v. tra le altre sent. 901 del 2004; 15388 del 2005; 10576 del 1994) secondo cui l'onere della prova nell'azione di rivendica si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando che questi provi che il bene ha formato oggetto del suo titolo d'acquisto con carattere prevalente. E ciò, nella specie, è quanto ha sostanzialmente affermato la sentenza impugnata.
Infatti, non essendo contestato che EN AT comune dante causa sia proprietario del bene e non essendo, conseguentemente contestata la titolarità della proprietà in capo al figlio EN MI, il titolo in capo a quest'ultimo, come quello in capo alle altre successive danti causa dell'Insante, può perdere efficacia solo ove venga provata l'intervenuta usucapione del bene in capo a EN IA ZI o alla figlia DD, danti causa dei DI GL e, quindi, dei EL e SO, e ciò in forza dell'efficacia retroattiva della usucapione che, una volta maturata, prevale ipso iure, come acquisto a titolo originario. Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo del ricorso principale.
Erra, infatti, la corte d'appello quando limita il tempo utile ad usucapire ad epoca non anteriore al 1970, senza spiegare perché non sarebbe rilevante un possesso anteriore ove rispondesse ai requisiti previsti dall'art. 1158 c.c., tanto più quando, secondo la tesi dei DI GL, l'usucapione da parte di EN IA ZI sarebbe maturata fin dal 1967; e la circostanza che il fondo non risultava coltivato nell'83, NON osterebbe ad una già intervenuta usucapione. Incongrua, sulla base della suddetta errata limitazione nel tempo, appare la motivazione delle testimonianze di NC DI TA e DI GL AT che pur riferiscono di un possesso ventennale il primo e quarantennale il secondo;
entrambi accomunati in un giudizio generico e superficiale attinente alla loro personalità ed alla singolarità della fattispecie, senza addurre elementi idonei che consentano di valutare l'incidenza negativa di tali dati sulle circostanze riferite dai testi.
Per le stesse ragioni merita accoglimento il ricorso incidentale adesivo dei EL - LI con il quale, ugualmente, si contestano i criteri di valutazione delle prove espressi dalla corte d'appello; ricorso adesivo la cui ammissibilità, contrariamente alle conclusioni del P.G., risulta comprovata dall'essere stato notificato a mezzo del servizio postale mediante spedizione con racc. del 22.5.03 e conseguente consegna del 26.5.03; entro cioè i 40 gg. (calcolando dalla data di spedizione, così come disposto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 477 del 2002) dalla notifica del ricorso principale, avvenuta il 12.4.2003 (cioè un anno e quarantasei giorni successivi al deposito della sentenza); ciò in conformità con l'orientamento giurisprudenziale del SS.UU. 11219 del 1997 secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere,a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione, nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 c.p.c.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di 40 gg. dalla suddetta notificazione (art. 370 c.p.c.): tale principio non trova limiti o deroghe riguardo all'impugnazione di tipo adesivo. Va, invece, respinto il ricorso incidentale autonomo di EL - LI;
sia in quanto non risultano in atti ne' le scritture private indicate (che attesterebbero il versamento ai DI GL della somma di L. 42.570.000; ne' l'indice sottoscritto dal cancelliere;
sia perché, come indica la corte d'appello, la suddetta somma riguarda il trasferimento di un maggior compendio immobiliare (cioè are 46,10 con sovrastante fabbricato rurale, mentre il fondo rivendicato è pari a sole 36,10 are), tale ratio decidendi non è stata impugnata.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo, respinto il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo dei LI - EL, la sentenza impugnata va cassata in ordine ai motivi accolti, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della corte di appello di Napoli che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.
P.Q.M.
La corte:
Riunisce i ricorsi;
respinge il 1 motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo;
accoglie il 2 motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale adesivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e del ricorso incidentale adesivo;
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2007