Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2023
N. 01462/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Guitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Notarbartolo 5;
contro
Comune di Custonaci, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego di sanatoria -OMISSIS-, dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS-, dell'ordinanza di acquisizione -OMISSIS-, tutti emessi dal Comune di Custonaci.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2023 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente espone di avere acquistato, con atto del -OMISSIS-, unitamente al marito -OMISSIS- -OMISSIS-, un appezzamento di terreno sito nella contrada -OMISSIS-, esteso are 1 centiare 50, censito al N.C.T. di Custonaci al -OMISSIS-.
Dopo l’acquisto i coniugi sul lotto di terreno citato edificavano senza titolo edilizio un fabbricato di mq. 83. Al fine di sanare la irregolarità del manufatto, con nota -OMISSIS-, il signor -OMISSIS- presentava istanza di condono.
2. Con provvedimento -OMISSIS-, mai notificato alla ricorrente, il Comune di Custonaci comunicava solamente al marito della ricorrente il diniego del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1976. Con successiva ordinanza -OMISSIS-, anche questa mai notificata alla ricorrente, il Comune ordinava quindi la demolizione del manufatto non condonato e, con ulteriore ordinanza dirigenziale -OMISSIS-, ancora non notificata alla ricorrente, l'Amministrazione accertava l’inottemperanza del predetto ordine di demolizione e dichiarava l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del ridetto manufatto.
Per chiedere l’annullamento di tutti i citati provvedimenti è quindi insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 aprile 2018 e depositato il 14 maggio successivo.
3. Il mezzo è affidato alle seguenti censure:
- Violazione di legge ed eccesso di potere del diniego di sanatoria -OMISSIS- del comune di Custonaci;
- Violazione di legge ed eccesso di potere del diniego di sanatoria -OMISSIS- del comune di Custonaci - illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 della l.r.s. n. 15/1991 per contrasto, con gli artt. 3, 25, 42 (II e III comma) e 97 della Costituzione, in relazione all’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 1 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo e della libertà fondamentali a protezione della proprietà;
- Domanda incidentale di sospensione del processo e rimessione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale;
- Violazione di legge ed eccesso di potere dell’ingiunzione di demolizione -OMISSIS- del comune di Custonaci;
- Violazione di legge ed eccesso di potere dell’ordinanza di acquisizione -OMISSIS-.
Premesso che tutti gli atti del procedimento sanzionatorio dell’abuso commesso sono stati notificati soltanto al marito dell’odierna ricorrente che, comproprietaria dell’immobile acquisito dal marito in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale, solo recentemente avrebbe appreso dell’intervenuta acquisizione di esso al patrimonio del Comune.
Tanto premesso, con il primo ed il secondo ordine di censure parte ricorrente lamenta diversi profili di violazione di legge regionale ed eccesso di potere, da cui sarebbe affetto l’atto impugnato. Secondo la ricorrente, il vincolo di inedificabilità nella fascia di 150 metri dalla linea della battigia di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976 non avrebbe avuto, sino all’adozione della legge regionale n. 15 del 1991, immediati effetti precettivi nei confronti dei privati ma solamente dei Comuni in sede di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale.
Soltanto con la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 2 comma 3 della citata legge regionale n. 15/1991 il Legislatore regionale avrebbe reso efficace nei confronti dei cittadini il divieto di edificazione nella fascia dei 150 metri dalla battigia. In sostanza, secondo la ricorrente, la domanda di sanatoria presentata dal marito -OMISSIS-, in base al principio tempus regit actum non avrebbe potuto essere respinta dal Comune che, per altro, non ha fatto precedere il gravato diniego dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 e non ha ritenuto di notificare anche alla ricorrente il provvedimento citato. In altri termini, poiché non risulta che l’Amministrazione intimata abbia recepito nello strumento urbanistico vigente alla data di commissione dell'abuso il predetto vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia dei 150 metri, il Comune non avrebbe potuto contestarne la violazione.
Con il terzo ordine di censure parte ricorrente sottopone alla Sezione diversi profili di illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3, 25, 42 e 97 della Costituzione) dell’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, della quale (in ragione del tempo trascorso dall’adozione della norma da interpretare) è contestata la natura di norma di interpretazione autentica, e di cui è altresì eccepito il contrasto con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in relazione alla tutela del diritto di proprietà.
Con il quarto ordine di censure ci si duole della mancata indicazione dell’interesse pubblico sotteso all’adozione dell’ordine di demolizione impugnato. Il lungo tempo trascorso tra l’edificazione dei manufatti e l’ordine di ripristino avrebbe fatto sorgere nella ricorrente il legittimo affidamento circa la legittimità degli interventi edilizi realizzati, ed avrebbe richiesto che l’atto gravato fosse sorretto dalla precisa indicazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale che imporrebbe la demolizione di opere realizzate diversi decenni or sono. L’ordine di ripristino impugnato sarebbe altresì illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 40 della legge n. 47/1985, come modificati dall'art. 17 della legge regionale n. 26/1986. Secondo tale norma regionale, nel caso in cui non possa essere accordata la sanatoria edilizia si applicano le sanzioni amministrative previste al momento della commissione dell'abuso, e poiché nel caso di specie il manufatto sarebbe stato realizzato sotto la vigenza dell'art. 32 della legge n. 1150/1942 come modificato dalla legge n. 765/1967, non avrebbe potuto essere disposta l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale prevista solo dall’art. 7 della legge n. 47 del 1985.
Con il quinto ordine di censure la ricorrente denunzia, infine, il vizio di illegittimità derivata che affliggerebbe l’ordinanza di acquisizione -OMISSIS-, in considerazione dei citati profili di illegittimità da cui sarebbe affetto il presupposto ordine di ripristino. In ogni caso l’atto poiché non notificato non potrebbe produrre effetti nei confronti della odierna ricorrente.
4. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 15 marzo 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.
5. Deve essere preliminarmente rilevato che parte ricorrente non ha mai contestato né che il manufatto per cui è causa si collochi all’interno della fascia dei 150 metri dalla linea di battigia, né che esso sia stato edificato in data successiva all’entrata in vigore della ridetta legge regionale n. 78 del 1976.
6. Tanto premesso il ricorso è fondato nei soli termini di cui si dirà.
7. Con riferimento alla contestata natura precettiva e vincolante dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976, va evidenziato che secondo l'ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (per tutte, TAR Palermo Sez. I 06/03/2015, n. 621; TAR Palermo Sez. II 20/02/2018, n. 420) il divieto di edificazione sancito dall'art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale citata relativamente alla fascia di 150 metri dalla battigia ha come destinatari, in base alle successive leggi regionali 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), oltre alle amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto. Vero è, infatti, che il ripetuto art. 15, comma 1 lett. a), della L.R. n. 78/76 reca disposizioni da osservare " ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali " e, pertanto, ha per suoi destinatari soltanto i Comuni. Successivamente, tuttavia, è intervenuto l'art. 23, comma 10, della L.R. n. 37/1985, il quale ha stabilito che restano escluse dalla sanatoria " le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della l. reg. n. 78/76, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della stessa legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 ".
Osserva il Collegio che la questione se il legislatore regionale abbia inteso, con l'introduzione nell'ordinamento del ridetto art. 23, comma 10, L.R. n. 37/85, rendere i cittadini e non solo l'Amministrazione destinatari della norma è stata definitivamente risolta con l'entrata in vigore dell'art. 2 della L.R. n. 15/91, secondo cui: " Le disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettere a), d) ed e) della legge regionale 12 giugno 1976 n. 78, devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati ".
Sul punto deve essere evidenziato come l’ormai pacifica giurisprudenza amministrativa siciliana abbia affermato la natura meramente interpretativa e la conseguente efficacia retroattiva da attribuirsi alla riportata disposizione.
È invero da tempo consolidato, come detto, l’arresto giurisprudenziale secondo cui “ Il divieto di edificazione nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia sancito dall'art. 15 l. reg. Sicilia 12 giugno 1976 n. 78, ha come destinatari, in base alle successive l. reg. Sicilia 30 aprile 1991 n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994 n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro tale fascia ” (cfr. ex multis , Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 23 luglio 2018, n. 436 C.G.A., Sez. Giur., 19 marzo 2002, n. 158; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 20 luglio 2009, n. 1328; Sez. III, 4 gennaio 2008, n. 1; Sez. I, 9 ottobre 2008, n. 1251; Sez. III, 18 aprile 2007, n. 1130; Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 2019; Sez. I, 11 novembre 2002, n. 3817; Sez. I, 10 dicembre 2001, n. 1854; 31 gennaio 1995, n. 10).
Alla luce di quanto esposto ne consegue che nella vicenda all’esame l’Amministrazione legittimamente ha respinto la domanda di concessione in sanatoria in relazione al manufatto per cui è causa che è stato edificato entro i 150 metri dalla battigia, dopo l’entrata in vigore del vincolo di inedificabilità disposto con la legge regionale n. 78/1976.
8. Quanto al tempo decorso dalla commissione dell’abuso, è noto il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino” .
Per altro verso, in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta in esame, deve escludersi che possa essersi perfezionato un provvedimento tacito di assenso, posto che la fattispecie del silenzio-assenso presuppone, evidentemente, la regolarità sostanziale dell’istanza e, quindi, la presenza di tutti i requisiti di legge, non potendosi conseguire in via silenziosa quel che risulterebbe precluso attraverso l’adozione di un provvedimento espresso (cfr. ex multis, C.G.A. n. 256/2011). Inoltre, in virtù della natura vincolata del condono, stante l’assenza di prova, che come si è detto incombe al privato istante, del completamento delle opere entro il 31 dicembre 1976, il diniego di condono non può essere annullato per il mancato invio del preavviso di rigetto dell’istanza, essendo palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. in termini T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 aprile 2022, n. 1408 “ Sull’applicazione dell’art. 21-octies l. n. 241 del 1990, la giurisprudenza dell’epoca era nel senso che « Quanto alla lamentata carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, se ne deve escludere rilevanza ai fini di causa, in quanto, avendo il diniego a oggetto il vaglio di aspetti privi di margini di discrezionalità amministrativa, soccorre in tali casi la disposizione generale di cui all’art. 21-octies, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990, a norma della quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata delle relative determinazioni, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato», cfr. Cons. giust. amm. sic., sez. giur, n. 180 del 2011)” ).
In sostanza nelle condizioni date – costruzione realizzata entro 150 metri dalla battigia dopo l’entrata in vigore della legge reg. n. 78/1976 – parte ricorrente non avrebbe potuto in nessun caso ottenere un legittimo provvedimento di sanatoria; ed a fronte di tale indiscutibile fatto, evidenziato nel provvedimento impugnato, che, per quanto detto, impedisce la formazione di alcun legittimo affidamento – non può richiedersi all’Amministrazione l’onere di addurre una motivazione ulteriore rispetto all’indicazione dei presupposti sulla cui base l’abuso perpetrato, di carattere permanente, è insanabile (cfr. TAR Palermo Sez. II, 8 febbraio 2022 n. 434).
9. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 15 del 1991 è manifestamente infondata. Questo Tribunale Amministrativo, invero, chiamato a decidere su analoghe eccezioni, ha più volte precisato che il legislatore regionale siciliano, godendo di potestà legislativa esclusiva, ben può dettare un regime vincolistico in difesa delle coste più intenso rispetto a quelli esistenti nel resto del territorio nazionale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo sez. II 8 marzo 2022 n. 731; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 14 marzo 2012, n. 532; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 4 marzo 2008, n. 287). In tali arresti è stato ripetutamente evidenziato come qualsiasi vincolo urbanistico, ovvero dettato per la tutela di beni di particolare rilievo, determina la compressione di facoltà inerenti al diritto di proprietà; compressione che è da ritenere conforme alla Costituzione, ed in particolare all’art. 117 e all’art. 42, come è desumibile dalla complessiva lettura e corretta interpretazione dalla Carta Costituzionale.
In sostanza il Legislatore regionale ha dettato un regime vincolistico dei beni ricadenti in prossimità del mare; e la circostanza che tale regime determini vincoli più intensi rispetto a quelli esistenti nel resto d’Italia è la legittima conseguenza delle attribuzioni spettanti in materia alla Regione Siciliana, che sarebbero evidentemente svuotate di qualsiasi reale contenuto ove non fosse possibile apportare in sede regionale alcuna variazione rispetto alla normativa vigente in campo nazionale.
In altri termini la L.R. n. 76/1978 trova fondamento nell’art. 14, comma 1, lett. f) e n) dello Statuto della Regione Siciliana, che delinea l’ambito di legislazione esclusiva della Regione Siciliana con riguardo alle materie relative all’urbanistica e alla tutela del paesaggio cui deve ricondursi la disposizione regionale sopraindicata (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 giugno 2021, n. 622).
D’altra parte, non può rilevarsi l’indiscutibile particolare valore ambientale che connota le coste della Sicilia, nonché la situazione di degrado in cui versa parte di tali coste. Ed è proprio a fronte di tali emergenze, che non appare irragionevole – ed anzi risulta conforme al canone di buona amministrazione invocato dai ricorrenti – la scelta legislativa di assicurare ai terreni limitrofi alle coste della Sicilia una particolare tutela, idonea a garantire la preservazione del loro valore ambientale (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia 5 dicembre 2002, n. 651 e da ultimo T.A.R. Palermo, sez. II, 6 dicembre 2022, n. 3501).
Per altro verso, osserva altresì il Collegio che non può parlarsi di “diritti acquisiti dai privati”, su cui l’art. 2, comma 3, L.R. n. 15/1991 inciderebbe retroattivamente, con lesione del diritto di proprietà; non può trascurarsi, infatti, che si tratta pur sempre di costruzioni realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e per le quali il legislatore ha, ragionevolmente, posto dei limiti alla sanatoria. Si è già avuto modo di affermare “ che qualsiasi vincolo urbanistico, ovvero dettato per la tutela di beni di particolare rilievo, determina la compressione di facoltà inerenti al diritto di proprietà; compressione assolutamente conforme alla Costituzione, ed in particolare all’art. 42, come è desumibile dalla complessiva lettura e corretta interpretazione della Carta Costituzionale ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 11 febbraio 2022, n. 188).
9.1. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 1 del protocollo 1 della convenzione EDU, il Collegio reputa che, nel presente giudizio, il richiamo a tali disposizioni e ad alcune pronunzie della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Sud Fondi e altri c/Italia 20 Aprile 2009) non sia pertinente, a fronte di un valore, l’interesse pubblico alla “effettività” (mediante comminazione di sanzioni) della normativa paesaggistica che deve ritenersi prevalente (Corte Edu, Sez. V, 21 aprile 2016, rn. 46577/15, Ivanova richiamata da C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite del 14 dicembre 2021, n. 205).
Le invocate disposizioni eurounitarie presuppongono, infatti, l’esistenza di una buona fede soggettiva del privato e di circostanze fondanti un’apparenza di legittimità della costruzione abusiva. Invece, nel caso in questione, nessuno ha mai dubitato, fin dal momento della sua realizzazione dell’abusività dell’opera, che difatti è stata oggetto di specifica richiesta di condono. A fronte dell’incontestata abusività del fabbricato realizzato, parte ricorrente prospetta l’esistenza di un affidamento non nella legittimità dell’immobile, ma nella speranza di applicazione di misure di favor per condonarlo, con ciò esulando dall’ambito di protezione – anche il più avanzato – garantito dalla giurisprudenza CEDU (cfr. TAR Palermo Sez. II 6 febbraio 2023 n. 358).
10. È altresì infondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta che l’ordine di demolizione - -OMISSIS-- del manufatto abusivo sarebbe illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 40 della legge n. 47/1985, come modificati dall'art. 17 della legge regionale n. 26/1986.
La censura è infondata per la tranciante considerazione che parte ricorrente non ha assolto all’onere di provare che il manufatto sarebbe stato completato prima dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tale onere, come è noto, grava sulla parte privata e si configura come un onere probatorio pieno (Cfr. T.A.R Sicilia, Palermo, Sez. II, 07 gennaio 2021, n. 87 e giurisprudenza ivi richiamata).
Facendo applicazione del suesposto principio al caso di specie deve ritenersi che parte ricorrente non abbia fornito sufficienti elementi affinché possa dirsi assolto l’onere probatorio su di essa incombente.
Nel fascicolo di causa, infatti, non è presente alcuna prova documentale, ripresa fotografica, estratto cartografico, documento d’archivio, o altro atto che dimostri l’epoca di realizzazione del manufatto.
Anche a non tenere conto di quanto detto, la doglianza sarebbe comunque inammissibile per carenza di interesse. Parte ricorrente denunziava infatti l’illegittimità dell’ordine di demolizione, atteso che il manufatto sarebbe stato realizzato sotto la vigenza dell'art. 32 della legge n. 1150/1942 e che, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe potuto evidenziare che l’inottemperanza all’ordine di ripristino avrebbe determinato l’acquisizione del manufatto al patrimonio comunale, stante che tale sanzione ulteriore venne prevista solo dall’art. 7 della legge n. 47 del 1985.
Tanto premesso osserva il Collegio che la censura in discorso non potrebbe comunque condurre ad una declaratoria di illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato, che consegue all'accertamento del carattere illegittimo di un manufatto ed è atto vincolato volto a ripristinare l'ordine prima ancora materiale che giuridico alterato dalla realizzazione senza titolo di un intervento edilizio. In sostanza la doglianza avrebbe potuto incidere sulla legittimità del successivo atto di acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato abusivo, ma non sull’ordine di demolizione che è “ una misura di ricomposizione dell'ordine urbanistico quale si presentava, e che ha di mira solo l'eliminazione degli effetti materiali dell'avvenuta sua ingiustificata alterazione ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 aprile 2015, n. 1927).
11. Venendo infine all’esame dell’ultimo ordine di censure, il Collegio reputa fondata la doglianza con cui la ricorrente ha lamentato che i provvedimenti impugnati vennero notificati soltanto al marito impedendo quindi alla signora -OMISSIS-, comproprietaria dell’immobile, di esercitare il proprio diritto di difesa. Va osservato preliminarmente che la giurisprudenza ha chiarito che “ l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione al ricorrente proprietario dell’immobile, non implica l’illegittimità del provvedimento demolitorio impugnato, ma, afferendo all’integrazione dell’efficacia, rileva ai fini della possibilità di poterne pretendere l’adempimento al soggetto rimastone ignaro ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 giugno 2021, n. 1825).
La prospettata doglianza rileva, quindi, solo in punto di legittimità dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo, dell’area di sedime su cui esso insiste e delle eventuali pertinenze che, ai sensi dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, consegue automaticamente all’accertata inottemperanza al provvedimento di ripristino.
Poiché come detto l'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione ad uno dei proprietari del manufatto abusivo attiene non già alla fase di perfezionamento dell'atto ma a quella integrativa dell'efficacia, la conseguenza sarà l'impossibilità per l’Amministrazione di pretendere l'esecuzione dell'ordinanza in discorso dal proprietario ignaro e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita, in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte dell'autore dell'abuso.
In ossequio ad un elementare criterio di conoscenza e di esigibilità, occorre che il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'opera abusiva (o, comunque, a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso e, quindi, modo di attivarsi per ripristinare la situazione preesistente all’illegalità compiuta.
Nell'ipotesi invece in cui il proprietario sia ignaro dell'ordine di demolizione adottato dall’Amministrazione, di cui non risulti la relativa formale comunicazione, ne consegue l'illegittimità del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza dell'inadempimento rispetto ad un ordine di demolizione che il destinatario non ha potuto eseguire perché non ne era a conoscenza (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 1° settembre 2018, n. 9116; Tar Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245; Tar Palermo, sez. II, 6 giugno 2018, n. 1284; 31.12.2019 n. 3060; 23.04.2021 n. 2307; 2455 del 28.07.2022).
Applicando tali principi alla vicenda all’esame, la mancata notifica alla ricorrente, comproprietaria del manufatto abusivo, dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, compromette per le ragioni esposte la legittimità della successiva ordinanza -OMISSIS-, con la quale è stata invece disposta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile in questione dell'area di sedime su cui insiste e delle sue pertinenze.
12. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, e con assorbimento delle ulteriori censure di illegittimità derivata della citata ordinanza di acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, il mezzo deve essere accolto nei limiti esposti con il conseguente annullamento della sola ordinanza -OMISSIS-, e respinto per il resto.
13. Atteso il parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limitati sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Custonaci -OMISSIS-, lo respinge per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.