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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 390/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Panico Mauro, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Panico Mauro, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e domenica con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 13.02.2025, Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto il 23.12.2019 in OM D'CO (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (atto n. 91, Parte II, serie A, anno 2019).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Pers Premesso che dalla loro unione è nata l'[...] in [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa, decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando il competente stato civile
l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
Per
2. la figlia minorenne resterà affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni. La figlia conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
Per
3. la figlia trasferirà la residenza con la madre in OM D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, mentre il Sig.
, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica;
Parte_1
4.. Quanto al mantenimento della figlia minore, non è previsto alcun contributo, in quanto la frequentazione dei ricorrenti con la figlia, avverrà nel seguente modo: nei week-end a fine settimana alternati, da intendersi dal venerdì dalle ore
16.30 al Lunedi alle ore 8.00; nel corso di ciascuna settimana la madre terrà con se la figlia la giornata del lunedì e del
mercoledì, mentre il padre la giornata del martedì, del giovedì e fino al venerdì mattina, da intendersi dalle ore 16.30 alle ore 8.00 del venerdì; per le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi;
infine per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30/05 di ogni anno;
per le
altre festività e per il giorno del compleanno della minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, quindi, ognuno
2 provvederà al mantenimento della figlia per il tempo trascorso con quest'ultima, infine per quanto riguarda il contributo
dell'assegno unico, verrà diviso al 50% tra entrambi i ricorrenti;
5. stante l'assoluta indipendenza economica dei coniugi, entrambi occupati e con reddito proprio nulla dovranno rispettivamente versarsi a titolo di mantenimento neanche in caso di sopravvenuta involontaria c/o provocata perdita di occupazione e di reddito;
6. il sig. , ha già provveduto al passaggio di proprietà dell'auto tipo Mazda CX30 tg.GD320LW, Parte_1 corrispondendo un anticipo alla Sig.ra la somma di € 3425.14, mentre la restante somma concordata Parte_2 in € 4,000,00, sarà versata secondo le seguenti modalità € 2.000,00 entro il 31/12/2025 e la restante parete di € 2.000,00 entro il 31/12/2026.
7. i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
8. i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione della retta mensile della scuola privata sarà sostenuta totalmente dalla madre;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi
giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
Per 10. Le spese relative al canone mensile della scuola dell'infanzia della minore saranno interamente a carico della mamma;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
12. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Il Presidente Relatore, letti gli accordi, rimetteva la causa sul ruolo affinché fosse chiarito l'obbligo contributivo paterno, in quanto genitore non collocatario, e i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e quindi se il previsto contributo in natura fosse proporzionale a detti tempi.
Con note di trattazione scritta, ritualmente depositate, le parti precisavano che per le spese ordinarie ognuno dei ricorrenti provvederà ai bisogni ordinari della figlia minore direttamente ogni qualvolta questa è affidata al genitore, concorrendo così in misura pari al 50% dell'occorrente, oltre che il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF. Precisavano altresì che i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore sono concordati in pari misura del tempo, in maniera alternata, come indicato nel piano genitoriale allegato in atti.
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in OM
D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25.06.1989 (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 15.11.1989 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 il 23.12.2019 in OM D'CO (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 91, Parte II, serie A, anno 2019); Pers
- dispone affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna sita in OM D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- dispone che le spese ordinarie di mantenimento in favore della figlia minore siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del CNF, sulla base dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore così come concordati in pari misura nel tempo nel piano genitoriale;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 390/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Panico Mauro, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Panico Mauro, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e domenica con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 13.02.2025, Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda cumulativa di separazione e divorzio a seguito del matrimonio concordatario contratto il 23.12.2019 in OM D'CO (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (atto n. 91, Parte II, serie A, anno 2019).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita a causa di incompatibilità caratteriali e divergenze personali.
Pers Premesso che dalla loro unione è nata l'[...] in [...], le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del Pubblico Ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ritualmente depositate, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale;
hanno pertanto chiesto che la causa, decorsi i termini di legge, fosse rimessa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della figlia minore.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando il competente stato civile
l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
Per
2. la figlia minorenne resterà affidati ad entrambi i genitori, che si impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni. La figlia conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
Per
3. la figlia trasferirà la residenza con la madre in OM D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, mentre il Sig.
, trasferirà altrove la propria residenza anagrafica;
Parte_1
4.. Quanto al mantenimento della figlia minore, non è previsto alcun contributo, in quanto la frequentazione dei ricorrenti con la figlia, avverrà nel seguente modo: nei week-end a fine settimana alternati, da intendersi dal venerdì dalle ore
16.30 al Lunedi alle ore 8.00; nel corso di ciascuna settimana la madre terrà con se la figlia la giornata del lunedì e del
mercoledì, mentre il padre la giornata del martedì, del giovedì e fino al venerdì mattina, da intendersi dalle ore 16.30 alle ore 8.00 del venerdì; per le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi;
infine per le vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascun genitore, due settimane, anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30/05 di ogni anno;
per le
altre festività e per il giorno del compleanno della minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, quindi, ognuno
2 provvederà al mantenimento della figlia per il tempo trascorso con quest'ultima, infine per quanto riguarda il contributo
dell'assegno unico, verrà diviso al 50% tra entrambi i ricorrenti;
5. stante l'assoluta indipendenza economica dei coniugi, entrambi occupati e con reddito proprio nulla dovranno rispettivamente versarsi a titolo di mantenimento neanche in caso di sopravvenuta involontaria c/o provocata perdita di occupazione e di reddito;
6. il sig. , ha già provveduto al passaggio di proprietà dell'auto tipo Mazda CX30 tg.GD320LW, Parte_1 corrispondendo un anticipo alla Sig.ra la somma di € 3425.14, mentre la restante somma concordata Parte_2 in € 4,000,00, sarà versata secondo le seguenti modalità € 2.000,00 entro il 31/12/2025 e la restante parete di € 2.000,00 entro il 31/12/2026.
7. i coniugi dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro;
8. i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti;
9. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione della retta mensile della scuola privata sarà sostenuta totalmente dalla madre;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi
giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
Per 10. Le spese relative al canone mensile della scuola dell'infanzia della minore saranno interamente a carico della mamma;
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole;
12. le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
Il Presidente Relatore, letti gli accordi, rimetteva la causa sul ruolo affinché fosse chiarito l'obbligo contributivo paterno, in quanto genitore non collocatario, e i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e quindi se il previsto contributo in natura fosse proporzionale a detti tempi.
Con note di trattazione scritta, ritualmente depositate, le parti precisavano che per le spese ordinarie ognuno dei ricorrenti provvederà ai bisogni ordinari della figlia minore direttamente ogni qualvolta questa è affidata al genitore, concorrendo così in misura pari al 50% dell'occorrente, oltre che il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF. Precisavano altresì che i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore sono concordati in pari misura del tempo, in maniera alternata, come indicato nel piano genitoriale allegato in atti.
In merito alla bigenitorialità, stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in OM
D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, e diritto di visita paterno come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
3 Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25.06.1989 (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
(NA) il 15.11.1989 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio concordatario C.F._2 il 23.12.2019 in OM D'CO (NA), regolarmente trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (al n. 91, Parte II, serie A, anno 2019); Pers
- dispone affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la residenza materna sita in OM D'CO (NA) alla Via Pontecorvo n. 3, e diritto di visita paterno come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- dispone che le spese ordinarie di mantenimento in favore della figlia minore siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del CNF, sulla base dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore così come concordati in pari misura nel tempo nel piano genitoriale;
- prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
- dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per la domanda di divorzio congiunto;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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