Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9776/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
Parte 1 , n. q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona 1 , "
(Avv. INGLIMA VINCENZO)
ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (Dott.ssa. Controparte_2
n. q. di funzionario delegato)
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◇ dichiara cessata la materia del contendere;
◇ compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 26/06/2024, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere 66
in persona del Presidente e CONDANNARE I' Controparte 1 و
legale rappresentante pro-tempore AL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE RICHIESTA E
CAMPO OSSIA - IND. DI FREQUENZA - A FAR DATA LUGLIO 2022 – IN SEGUITO A TRASMISSIONE DI
REGOLARE AP70 DEL 24 GENNAIO 2024 ...".
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 26/09/2024, l'ente previdenziale convenuto rappresentava di avere provveduto alla liquidazione delle somme in data anteriore alla iscrizione a ruolo del giudizio e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna alle spese o in subordine compensandole.
Con ordinanza del 14/12/2024 - "considerato che, in sede di note scritte depositate in data 07/11/2024 per l'udienza del giorno 11/12/2024, l'ente previdenziale convenuto ha ribadito di avere provveduto alla liquidazione delle somme richieste dalla ricorrente in data anteriore all'iscrizione a ruolo del presente procedimento, depositando, tuttavia, decreto di liquidazione anteriore al decreto di omologa del 15/12/2023
che ha accertato l'esistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della prestazione richiesta ed all'invio del gennaio 2024 del modello AP 70" - veniva fissata udienza in presenza allo scopo di chiarire la vicenda.
Conseguiti i chiarimenti necessari (vedasi, in particolare, memoria difensiva CP 1 depositata in data
14/01/2025), fissata udienza di discussione e decisione, parte ricorrente si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere formulata dall' CP 1 convenuto, dando atto dell'intervenuto pagamento.
Alla luce delle richieste formulate dalle parti in causa, dunque, è evidente che sia venuta meno tra le stesse ogni posizione di contrasto (cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993; 4792/1991; 46/1990) e che non resta che dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande formulate.
La peculiarità della fattispecie impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 03/04/2025.
IL GOP
EMANUELA IA RI LA ER
(firmato digitalmente a margine)