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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1930/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG 1930/22 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 P.IVA_1
Barzon, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado;
appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Roberto Nevoni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
contro
(C.F. , già , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
e difesa dall'avv. Dario Radice e dall'avv. Laura Limido, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 nonchè
nella causa civile riunita RG 1941/22 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Roberto Nevoni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 P.IVA_1
Barzon, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di primo grado;
appellata
contro
(C.F. , già , rappresentata Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
e difesa dall'avv. Dario Radice e dall'avv. Laura Limido, con domicilio eletto presso il loro studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n.1523 emessa il 7/9/22 dal Tribunale di PA
(Giudice: dott.ssa Federica Sacchetto).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito accogliere, per i motivi esposti, l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado n. 1523/2022 emessa dal Tribunale di PA (Dott.ssa Federica Sacchetto), pubbl. il 08.09.2022, RG n. 1980/2021, Repert. n. 3030/2022 del 08.09.2022, rigettando tutte le domande formulate dall'odierna Appellata in quanto infondate. CP_3
2 In ogni caso
Con vittoria di competenze, spese e spese generali di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata Controparte_4
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia all'azione e/o alla domanda da parte di
[...]
e per l'effetto pronunciare la cessazione della materia del contendere e la Controparte_2
conseguente caducazione degli effetti della sentenza di primo grado per le ragioni esposte in atti o, in via subordinata,
- accertare e dichiarare l'intervenuto difetto di interesse ad agire di Controparte_2
e per l'effetto pronunciare la cessazione della materia del contendere e la conseguente caducazione degli effetti della sentenza di primo grado per le ragioni esposte in atti;
in via subordinata, nel merito:
- riformarsi integralmente la sentenza del Tribunale di PA nella persona del giudice unico dott.ssa Federica Sacchetto pubblicata in data 08.09.2022 e notificata in data 12.09.2022, emessa all'esito del procedimento R.G. 1980/2021, ed accogliere le seguenti conclusioni già formulate dal sig. nel giudizio di primo grado: “disattesa ogni contraria Controparte_1
domanda e/o istanza, anche istruttoria,
-rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti”; in ogni caso:
- spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi con distrazione degli onorari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per parte appellata Controparte_5
SULL'APPELLO PROMOSSO DA SUB R.G. 1942/2022. Controparte_1
- NEL MERITO: rigettare le domande formulate da siccome infondate in Controparte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando la sentenza n. 1523/2022 resa dal
Tribunale di PA in data 08.09.2022 e, per l'effetto, confermare la pronuncia di inefficacia nei confronti di (già ) dell'atto di cessione Controparte_2 CP_3
da a delle 19.760 azioni ordinarie della Controparte_1 Parte_1 [...]
. CP_6
3 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014 e suc. mod. ed integrazioni ex DM 37/2018 e DM 147/2022, oltre oneri e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga la presente causa non abbia natura documentale e di rinnovare l'istruttoria, si insiste per l'ammissione, anche a prova contraria e con i medesimi testi, dei mezzi di prova già dedotti nel giudizio di primo grado.
B. SULL'APPELLO PROMOSSO DA SUB R.G. 1930/2022 Parte_1
- NEL MERITO: rigettare le domande formulate da siccome infondate in Parte_1
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, confermando la sentenza n. 1523/2022 resa dal
Tribunale di PA in data 08.09.2022 e, per l'effetto, confermare la pronuncia di inefficacia nei confronti di (già ) dell'atto di cessione Controparte_2 CP_3
da a delle 19.760 azioni ordinarie della Controparte_1 Parte_1 [...]
. CP_6
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/2014 e suc. mod. ed integrazioni ex DM 37/2018 e DM 147/2022, oltre oneri e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenga la presente causa non abbia natura documentale e di rinnovare l'istruttoria, si insiste per l'ammissione, anche a prova contraria e con i medesimi testi, dei mezzi di prova già dedotti nel giudizio di primo grado.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 16/3/21 ed il 24/3/21, , quale CP_3 creditrice nei confronti di della somma di €.172.876,90 in forza di Controparte_1
determinati impegni contrattuali, conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di PA,
[...]
e a cui il primo aveva ceduto le proprie azioni già detenute dalla CP_1 Parte_1
, chiedendo ex art. 2901 cc l'inefficacia dell'atto pregiudizievole per Controparte_6
il suo diritto di credito. Chiedeva, altresì, il sequestro conservativo delle azioni.
4 Con distinti atti, si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande.
Disposta la misura cautelare richiesta ex art. 2905 cc, con sentenza n. 1523 del 7/9/22 il
Tribunale di PA, in composizione monocratica, accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, mentre Parte_1 CP_5
già , regolarmente costituita, resisteva al gravame (RG 1930/22).
[...] CP_3
Proponeva appello anche chiedendo la riforma della sentenza impugnata Controparte_1
(RG 1941/22).
Nel contraddittorio delle parti, le due cause venivano riunite.
Assegnati i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica, disposto il rinvio ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 28/1/25, udienza sostituita dallo scambio di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, dopo aver concesso i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto la domanda di revoca delle cessioni di complessive 19.760 azioni, avvenute mediante girata dei relativi titoli, autenticate dal notaio in data 9/2/2021, sul presupposto che: Per_1
- quanto alla legittimazione di non era contestata l'esistenza del credito di € CP_3
172.876,92, oltre ad essere tale credito documentato dai contratti e contestuali riconoscimenti di debito, sottoscritti dal in favore di , CP_1 Controparte_7
incorporata da in data 21/9/2018, 10/10/2018 e 5/12/2018; CP_3
- quanto al tempo di insorgenza del credito, questo era sorto in epoca precedente al compimento della cessione delle azioni, avvenuta in data 9/2/21;
- quanto alla prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo al disponente e alla cessionaria, tale colpevolezza non era stata negata;
- quanto all'elemento oggettivo, la girata delle azioni era in funzione del “trasferimento della proprietà” verso corrispettivo, senza alcuna condizione e patto aggiunto, che, nel caso, avrebbero dovuto avere la stessa forma, scritta;
Parte_
- non era stato provato che rientrasse tra le società fiduciarie di cui alla
L.1966/1939, oltre al fatto che non risultava possedere i requisiti minimi per l'autorizzazione, essendo costituita con capitale inferiore al minimo di €.516,46
5 richiesto per l'amministrazione di azionisti;
- quanto all'eventus damni, la mancata prova della titolarità di altre attività nonché la consistente variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio, ne dimostravano la sussistenza.
Sulla base di tali argomentazioni, il primo giudice ha ritenuto gli atti revocabili in quanto traslativi dei beni di proprietà del debitore a titolo oneroso, ai sensi dell'art.2355 c.c., e ne ha dichiarato l'inefficacia, condannando i convenuti alla rifusione delle spese. ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza in relazione ai Parte_1
seguenti aspetti:
- circa la ritenuta prova della lesione alla garanzia patrimoniale del creditore;
- circa la pretesa insufficienza patrimoniale del debitore;
- circa la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo.
a sua volta, ha proposto appello sostenendo l'erroneità della sentenza Controparte_1
riguardo:
Parte
- alla ritenuta mancanza di prova del patto fiduciario con e della mancanza dei requisiti di detta società;
- alla asserita mancanza di prova dell'insussistenza dell'eventus damni.
(già ), costituita, ha resistito ai gravami, chiedendo la Controparte_5 CP_3
conferma della sentenza impugnata.
***
Appello di Parte_1
Con il primo motivo d'appello, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza dell'eventus damni in relazione alla cessione delle azioni sull'errato presupposto che avesse CP_3
assolto al proprio onere probatorio e provato l'esistenza di una lesione concreta, effettiva ed attuale del patrimonio del debitore, mentre così non era avvenuto. Secondo l'appellante,
si era limitata ad affermare che il trasferimento delle azioni avrebbe reso più CP_3
difficoltoso il soddisfacimento del proprio credito, senza tuttavia fornire alcuna concreta prova della effettiva lesione alle proprie ragioni creditorie, addirittura prescindendo dal valore delle azioni oggetto di trasferimento, con conseguente mancanza della prova del requisito del c.d.
6 eventus damni.
Il motivo non può essere accolto.
L'alterazione negativa della consistenza patrimoniale di per effetto della Controparte_1
cessione del 20,76% delle azioni di cui era titolare in , è desumibile Controparte_6
dal fatto che, come risulta dal Registro delle Imprese (doc. 17 primo grado , si trattava CP_3 dell'unica partecipazione di un certo rilievo, posto che il era titolare dell'irrisoria CP_1
partecipazione dello 0,4% del capitale della società partecipata per il Parte_1
99,6% dalle sue figlie, e (cfr. doc. 11 primo grado Controparte_8 Controparte_9
, nonché di altre società in liquidazione e, comunque, inattive (cfr. doc. 17 primo CP_3
grado . CP_3
È pur vero che risultava proprietario anche di un bene immobile sito in Controparte_1
PA, via Morgagni 30, tuttavia, non è stato contestato che si trattava di un bene gravato da diverse trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, oltre ad essere stato costituito in fondo patrimoniale e oggetto di vincolo di destinazione ex art 2645 ter cc (v. doc. 19 primo grado
). CP_3
Tanto basta per ritenere che l'atto dispositivo, diretto alla cessione di 19.760 azioni di cui il era titolare nella società , avesse ad oggetto l'unico bene Parte_2 Controparte_6
di rilievo sul quale i creditori potevano soddisfarsi. Né può dirsi che spettasse al creditore dimostrare il valore delle azioni, posto che i positivi risultati di bilancio ricavabili dalla visura storica di (v. doc. 2 primo grado , unitamente al fatto che si trattava Pt_3 CP_3 dell'unico bene, rendono superfluo quello specifico accertamento.
In ogni caso, va ricordato che, in tema di azione revocatoria ex art. 2901 cc, il presupposto oggettivo di detta azione non necessariamente è un atto dispositivo che compromette totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, potendo consistere anche in un atto che determini una variazione tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (tra le più recenti, Cass. 33704/24; Cass. 20232/23; Cass.
16221/19).
Pertanto, nel caso di specie, risulta assolto l'onere del creditore di dimostrare che il patrimonio del debitore, per effetto dell'atto dispositivo dell'unico bene aggredibile, aveva subito una modifica quantitativa o qualitativa tale da ledere la garanzia patrimoniale: ciò, in
7 considerazione del rapporto fra le azioni cedute e la complessiva situazione patrimoniale del debitore, il quale ultimo aveva l'onere di provare che il suo patrimonio residuo era sufficiente per soddisfare le ragioni di . CP_3
Tale specifico aspetto attiene al secondo motivo di appello di la quale Parte_1 sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto non assolto l'onere gravante sul di provare la capienza del CP_1 patrimonio residuo di quest'ultimo, nonostante la produzione del documento attestante l'elevato compenso percepito dalla sua attività lavorativa e l'assenza di contestazione al riguardo.
Il motivo non può essere accolto.
Nella sentenza impugnata si legge, al riguardo: “I convenuti hanno poi negato l'esistenza dell'eventus damni, in dipendenza del fatto che il sarebbe titolare di altre attività, CP_1 ed in particolare del diritto ad un compenso annuo di €.372.000,00, quale amministratore della Tale assunto non è stato dimostrato, poiché dal documento Controparte_6 prodotto (doc.2 convenuto) è desumibile l'esistenza di un rapporto di lavoro, quale dirigente, alla data del 1.1.2019, ma nulla risulta in ordine alla successiva condizione lavorativa e reddituale del che avrebbe potuto presentare la propria dichiarazione dei redditi, CP_1
a fronte della contestazione di controparte circa l'effettività di tale entrata e nulla ha invece documentato” (così pag. 8 sentenza).
Ora, è pur vero che l'allegazione del compenso percepito da , quale Controparte_1 dirigente della società alla data dell'1/1/2019, pari a € 372.000,00 Controparte_6 lordi e corrispondente a circa € 230.000,00 netti, era stata contestata solo in relazione alla mancanza di stabilità dell'incarico, effettivamente cessato al 20/10/2021, tuttavia, anche ammessa la percezione di quel compenso, non può ritenersi assolto l'onere gravante sul debitore di provare la capienza del patrimonio residuo al momento della stipula della cessione delle azioni del 9/2/21. Infatti, per effettuare la necessaria valutazione circa la capacità di far fronte al debito verso era necessario accompagnare il documento attestante il CP_3
compenso percepito dal dalla prova della complessiva situazione reddituale e CP_1
patrimoniale del medesimo, situazione che, al 9/2/21, risultava già compromessa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli per altre e diverse esposizioni (cfr. doc. 19 primo
8 grado . CP_3
Del resto, è la stessa appellante a ricordare che “in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'eventus damni, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 23743/11, ma anche Cass. 3538/19).
Pertanto, considerato che, alla data del 9/2/21, il mero compenso del non era indice CP_1
univoco della dichiarata capienza patrimoniale, in assenza di una prova completa al riguardo da parte dell'interessato, va confermata la sentenza sul punto. Parte_ Con il terzo motivo, afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza della consapevolezza in capo al disponente ed alla cessionaria del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice dalle cessioni, nonostante l'inesistenza del presupposto della c.d. scientia damni, requisito erroneamente ricavato dalla mancata negazione di tale consapevolezza.
Il motivo è infondato.
L'atto di disposizione è stato compiuto in data 9/2/2021, ossia successivamente al sorgere del credito derivante dai contratti del 2018, con la conseguenza che - a differenza del caso di atto dispositivo anteriore al credito in cui è necessaria una "dolosa preordinazione"- è sufficiente la mera consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori da parte del debitore e del terzo, trattandosi di cessione onerosa [cfr. Cass. SU 1898/25, che spiega come la sola lettura dell'art. 2901, comma 1, n. 1 cc sia sufficiente ad evidenziare l'intento del legislatore che, quanto all'elemento soggettivo, distingue a seconda che l'azione revocatoria abbia ad oggetto atti anteriori o posteriori al sorgere del credito, ritenendo, solo in questo secondo caso, “…sufficiente la semplice conoscenza da parte del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (atteggiamento psicologico denominato, con terminologia mutuata dalla dottrina penalistica, «dolo generico»].
9 Ora, circa la consapevolezza del questa è ricavabile dalla compromessa situazione CP_1
debitoria nonché dalla cessione effettuata a titolo fiduciario a favore della società di cui erano titolari le figlie per la quasi totalità delle quote (99,60%).
Tale vincolo parentale rende già di per sé inverosimile che la terza società cessionaria non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente, Parte_1 ma, in ogni caso, va considerato che ne era l'amministratore unico, Controparte_1
nominato con atto del 17/6/2019 a tempo indeterminato (v. doc. 11 primo grado . Né CP_3 assume rilievo lo scarto temporale, ben potendo essere l'aggravamento della situazione patrimoniale complessiva del a determinare quest'ultimo, come debitore e come CP_1
legale rappresentante della cessionaria, alla cessione/acquisto delle azioni di CP_6
in data 9/2/21.
[...]
Appello di Controparte_1
con la proposizione dell'appello, evidenzia che, avanti al Tribunale di Controparte_1
PA, è pendente un'azione esecutiva nei suoi confronti, avente ad oggetto gli stessi titoli azionari oggetto della disposizione patrimoniale di cui si discute e nella quale CP_2
è intervenuta, chiedendo di partecipare al riparto del ricavato della vendita. Secondo
[...] il tale comportamento sarebbe incompatibile con l'azione revocatoria esperita da Parte_4
IDD in questa sede, posto che la revocatoria di un atto dispositivo da parte del debitore ha la finalità di ottenere la pronuncia dell'inefficacia parziale dell'alienazione in modo tale che il creditore possa agire esecutivamente sul bene acquistato dal terzo. Pertanto, l'appellante afferma che la proposizione dell'intervento nella procedura esecutiva equivale a rinuncia all'azione revocatoria oggetto del presente procedimento, con conseguente cessazione della materia del contendere, o, in via subordinata, al sopravvenuto difetto di interesse ad agire di non potendo quest'ultima conseguire un risultato utile giuridicamente Controparte_2
apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Il rilievo è privo di fondamento.
Infatti, l'azione revocatoria è uno strumento di salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore, con la conseguenza che l'accoglimento di detta azione consente al creditore di poter validamente esperire le azioni esecutive per il recupero coattivo del credito.
Ne deriva l'indipendenza logica, oltre che giuridica, dell'azione revocatoria rispetto all'azione
10 esecutiva, osservando che, nel caso di specie, l'azione esecutiva, in cui IDD è intervenuta, è stata proposta sull'unico bene di da altri suoi creditori e sulla base di Controparte_1
diversi titoli.
Ciò premesso, con il primo motivo di appello, il lamenta l'erroneità della sentenza CP_1 impugnata nella parte in cui il primo giudice ha negato l'esistenza del patto fiduciario per non essere provato un accordo aggiunto al riguardo contestuale alla girata, e laddove ha ritenuto Parte_ che potrebbe detenere fiduciariamente le azioni in questione solo ove riconducibile alle società fiduciarie di cui alla L. 1966/1939. Secondo l'appellante, invece, il negozio fiduciario non richiede la forma scritta e la relativa prova può essere fornita anche per testimoni e
Parte_ presunzioni, di talché, nella specie, essendo società detenuta da e dalle sue CP_1
figlie ed amministrata dal primo con oggetto sociale “l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di societa' ed imprese e quindi di partecipazioni in società ed imprese”, le azioni in questione erano sempre rimaste nella effettiva titolarità del cedente;
circa la mancata inclusione di BMA tra le società fiduciarie di cui alla L.1966/1939, considerato che si tratta di normativa riguardante le società che assumono professionalmente la gestione di beni di terzi professionalmente, non era applicabile nel caso di specie, con conseguente ammissibilità dell'intestazione fiduciaria di titoli a società fiduciaria non autorizzata.
Il motivo non è fondato.
L'intestazione fiduciaria è la situazione in cui il trasferimento del bene in favore del fiduciario viene limitato dall'obbligo inter partes al ritrasferimento, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae. Anche l'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali implica un collegamento tra due negozi, parimenti voluti, l'uno di carattere esterno ed efficace verso i terzi, l'altro inter partes ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, nell'ambito dell'istituto della interposizione reale di persona (cfr. Cass. 11226/21).
Per effetto di tale interposizione reale, l'interposto acquista (diversamente dal caso d'interposizione fittizia o simulata) la titolarità della quota, ancorché, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, sia tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, ed a ritrasferirgliela ad una scadenza concordata, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del
11 rapporto fiduciario (Cass. 11226/21; Cass. 5507/16; Cass. 17785/15; Cass. 9402/05; Cass.
13261/1999).
È pur vero che, secondo la Suprema Corte, a parte le formalità del transfert azionario e l'iscrizione dei trasferimenti di quota sociale nel registro delle imprese, aventi diverse funzioni, il contratto di cessione di partecipazioni sociali, fiduciario o no, si inquadra nell'art. 1376 c.c., onde, in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, il negozio sulle partecipazioni sociali è soggetto al principio consensualistico (fra le altre, Cass. 27 ottobre
2017, n. 25626; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121), tuttavia, devono emergere indici univoci dell'avvenuto accordo fra le parti.
Per contro, nel caso di specie, sostiene che la natura meramente fiduciaria CP_1
Parte_ dell'intestazione dovrebbe ricavarsi dal fatto che le partecipazioni in appartengono alle sue figlie ed a lui, che pure l'amministra, nonché dall'oggetto sociale della stessa società.
In realtà, si tratta di elementi che non dimostrano il contenuto ed i termini dell'accordo Parte_ specifico raggiunto tra il e (rappresentata da stesso), circa la CP_1 CP_1
pretesa intestazione fiduciaria. Del resto, tale assunto è addirittura smentito dall'opposizione
Parte_ di terzo proposta da nell'azione esecutiva proposta da altri creditori, laddove rivendica la proprietà delle azioni, oggetto di pignoramento.
Tanto basta per rigettare l'appello, essendo ultronea qualsiasi altra valutazione sui requisiti Parte_ richiesti a per essere qualificata società fiduciaria.
Con il secondo motivo di appello, il afferma l'erroneità del ragionamento del CP_1
primo giudice nella parte in cui ha ritenuto contestata l'effettività dell'entrata corrispondente al compenso percepito come amministratore, pari a € 372.000,00 annui, alla data dell'1/1/2019. Secondo l'appellante, invece, non aveva mai contestato quell'entrata CP_3 per cui l'attualità del compenso con l'assenza di eventus damni andava verificata con riferimento al momento del compimento degli atti di cui controparte aveva chiesto la revoca.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Come già evidenziato, era onere del debitore dimostrare la capienza del patrimonio residuo attraverso il quadro complessivo della sua situazione economica e finanziaria, onere che non poteva essere assolto con la mera indicazione del compenso lordo ad una certa data, specie se
12 si considera che, al 9/2/21, quella situazione risultava già compromessa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli per altre e diverse esposizioni (cfr. doc. 19 primo grado . CP_3
Da qui la necessità di verificare la stabilità di quella condizione reddituale in funzione prospettiva, come evidenziato dal primo giudice, dovendosi considerare che il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, spettando al debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 5113/24).
Ne consegue il rigetto degli appelli, con integrale conferma della sentenza n.1523 emessa il
7/9/22 dal Tribunale di PA.
Le spese processuali di questo grado di giudizio vanno poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza, e vanno liquidate in base ai parametri medi, per cause di valore corrispondente al credito fatto valere (€.172.876,90), di cui al DM 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte.
pqm
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1523 emessa il 7/9/22 dal
Tribunale di PA;
2. condanna e in solido fra loro, alla rifusione a Parte_1 Controparte_1
favore di delle spese processuali del presente giudizio, Controparte_2 liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di e Parte_1 Controparte_1
Venezia, 18/03/2025
Il Presidente rel.
Caterina Passarelli
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