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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/06/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 14974/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1 alle ore 9.15 è presente l'avv. CACIOPPO SALVATORE per l' in Controparte_2
atti contestando la consulenza d'ufficio e riportandosi alle conclusioni della dott.ssa
Scopelliti.
Alle ore 10.45 è presente l'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente che conclude come in atti riportandosi alle risultanze istruttorie e alle conclusioni del CTU e chiedendo la liquidazione delle spese essendo stata parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.45
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Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 14974/2023 R.G.L. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. SPOTORNO CLAUDIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, P.zza Chopin n.
13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_3
Direttore Regionale per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO : RICONOSCIMENTO MALATTIA PROFESSIONALE
All'udienza del 27 giugno 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara che , a causa della malattia professionale Parte_1
contratta, ha riportato un danno biologico nella misura del 30%.
❖ Conseguentemente, condanna l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1
indennizzo in rendita, con decorrenza e accessori come per legge.
2 ❖ Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto e dichiara l'obbligo dell' di rimborsare all'Erario i medesimi. CP_1
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.12.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver lavorato ha lavorato dall'1.11.1986 all'1.7.2022 come pulitore alle dipendenze di note ditte dell'indotto Fincantieri appaltatrici di varie tipologie di servizi;
- d'essere stato esposto negli anni a polveri di amianto avendo lavorato negli stessi ambienti delle diverse maestranze sia a bordo navi che a terra, sprovvisto di idonei dispositivi di sicurezza;
- d'essere affetto da interstiziopatia polmonare da amianto;
- d'aver presentato regolare denuncia all' in data 18.3.2021 che rimaneva priva di CP_1
riscontro;
- d'aver proposto ricorso amministrativo anch'esso non esitato dall' ; CP_3
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti domande : accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU medico legale e/o anche ambientale, che il ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto,
IPA e sostanze nocive tipiche del settore marittimo così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente pari ad almeno 6 punti. - per l'effetto condannare l' CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , contestando la CP_1 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto precisando che “[..] i reperti succitati sono aspecifici e non patognomonici di passata esposizione ad amianto.”.
Espletata attività istruttoria, sia con l'assunzione di prova per testi sia con
3 l'espletamento di c.t.u. medico- legale affidata alla dott.ssa , Persona_2
all'odierna udienza, la causa viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
La domanda va accolta.
Invero, il CTU incaricato (dott.ssa ), dopo avere esaminato Persona_2
l'intera documentazione medica versata in atti, ha rilevato che il ricorrente “[..] La patologia ha avuto esordio verosimilmente i primi mesi del 2019 con peggioramento funzionale ad ottobre del 2020 e necessità di C-Pap e ossigeno terapia per 18 ore al di.
Infatti, una Radiografia eseguita 8.10.2029 presso l' rileva Controparte_4
“esiti fibrotici apicali bilaterali” che potrebbero essere il risultato di un processo infiammatorio ma anche di un danno polmonare pregresso che ha portato alla formazione di tessuto fibroso in sostituzione del tessuto polmonare sano. [..] Il nostro esame obiettivo rileva un torace ipooespansibile, FVT ipotrasmesso, sibili presenti alle basi polmonari ed un MV diffusamente ridotto ma non è stata rilevata dispnea né a riposo ne durante le manovre semeiologiche. Ad onor del vero non si può ignorare il fatto che il paziente è stato un forte fumatore e quindi è verosimile sostenere che una parte dell'insufficienza respiratoria sia dovuta a problematiche differenti dalla tecnopatia “sindrome disventilatoria di tipo misto (ostruttiva\restrittiva)” ma non potrà essere comunque sottovalutata l'insufficienza restrittiva di moderata entità ad andamento ingravescente che è sicuramente in rapporto causale con la malattia professionale ne vi sono elementi per poter sostenere un miglioramento delle condizioni cliniche future pertanto, alla luce del riferimento tabellare presente nel D.M. del 12 luglio 2000, appare equo riconoscere un grado di invalidità pari al 30%(vedi cod. 334).
Il CTU ribadiva, pertanto, la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta da e il grado di menomazione accertato anche a seguito delle osservazioni Pt_1 critiche formulate dal dirigente medico dell'Istituto (“I sanitari dell' avanzano note CP_1
critiche alle quali si precisa che il sig. viene preso in carico dall' Parte_1 [...]
, reparto di Allergologia respiratoria Pneumologica dove gli stessi Controparte_5 specialisti sanitari affermano l'alto rischio professionale per malattie fibrosanti e, dopo spirometria globale e TAC Torace, fanno diagnosi di Asbestosi polmonare professionale, deficit ventilatorio misto restrittivo ed ostruttivo oltre a cardiopatia ischemica e FAC in trattamento. La spirometria del 4.05.2023 conferma una sindrome disventilatoria di tipo
4 misto. Il paziente ha lamentato tosse ricorrente e dispnea anche a riposo, oggi con adeguate terapie permane dispnea dopo modico sforzo (es. a salire le scale) e quindi inquadrabile nel cod. 334”).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
In termini conclusivi dunque, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati (30%) e va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 del
D.L.vo 38/2000 e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento dell'indennizzo stesso CP_1
con decorrenza e accessori come per legge.
Vanno posti a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto, mentre va dichiarato l'obbligo dell' soccombente, di rimborsare all'Erario gli stessi. CP_1
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27 giugno 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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