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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 417/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa da:
, nata a [...], in data [...], cittadinanza italiana, Parte_1 residente in [...], C.F.
[...]
, C.F._1
e nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Parte_2 residente in [...]( LI)- fraz. Nibbiaia- loc. Sassogrosso n. 119, C.F.
CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LINDA MARCHI del Foro di Livorno
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 11/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 25/07/1998 tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2019 Parte 1 n. 27
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. per quanto attiene l'affidamento della figlia minore , stante il Per_1 provvedimento di affidamento della stessa ai Servizi i coniugi concordano di mantenere detto assetto con collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno” in Rosignano Marittimo via della Villa n. 67
2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso nel mantenimento delle figlie e la somma di euro Per_1 Per_2
100,00 (cento/00) mensili per ciascuna figlia, da corrispondere anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Parte_1
pagina 2 di 4 3. Le spese straordinarie per il mantenimento di e e da Per_1 Per_2 intendersi quali spese per: tasse scolastiche e libri di testo;
gite scolastiche non superiori a un giorno;
attività sportive, ludiche e ricreative;
spese sanitarie non coperte da SSN, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Ogni altra spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata e approvate in forma scritta tra gli stessi genitori. Ai fini della formazione del consenso/dissenso sulle spese, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria lo comunicherà all'altra parte con una previsione di spesa a mezzo email oppure messaggi del cellulare (data la possibilità di una loro stampa). L'altro genitore dovrà esprimere con lo stesso mezzo il proprio consenso o dissenso motivato nei 10 gg successivi decorsi i quali si formerà il silenzio assenso. Ciascuno dei genitori avrà diritto di avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per le figlie e ciò al fine di poter detrarre fiscalmente l'importo (limitatamente al solo 50%) con la propria dichiarazione dei redditi.
4. Il sig. potrà avere rapporti di frequentazione con la figlia Parte_2 maggiorenne quando vorrà, previo accordo”. Per la minore “ previo avviso anche telefonico e accordo con la madre e comunque secondo le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali da concordare in base ai rispettivi turni di lavoro ed agli impegni scolastici della figlia;
salvi diversi accordi, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia minore per un periodo ininterrotto di due settimane durante le vacanze estive dal quindici di giugno al 10 settembre, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei prominenti interessi della minore, con comunicazione preventiva ed alternata dall'un genitore all'altro entro il 30 aprile di ogni anno. La prima comunicazione spetta alla sig.ra
Entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore in Parte_1 iva nei seguenti periodi: per sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua, alternativamente di anno in anno dal giovedì mattina alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì sera in considerazione del rientro a scuola del giorno successivo;
i periodo di vacanza (estate, Natale , Pasqua) sospende la normale alternanza dei fine settimana, salvo diverso accordo. Tutto ciò rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
il padre inoltre potrà sentire telefonicamente la minore quando vuole
5. Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora
Parte_1
6. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
pagina 3 di 4 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 28.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 417/2025 promossa da:
, nata a [...], in data [...], cittadinanza italiana, Parte_1 residente in [...], C.F.
[...]
, C.F._1
e nato a [...] in data [...], cittadinanza italiana, Parte_2 residente in [...]( LI)- fraz. Nibbiaia- loc. Sassogrosso n. 119, C.F.
CodiceFiscale_2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LINDA MARCHI del Foro di Livorno
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4
Il ricorso, depositato in data 11/02/2025 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Rosignano Marittimo il 25/07/1998 tra e Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rosignano Marittimo nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2019 Parte 1 n. 27
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. per quanto attiene l'affidamento della figlia minore , stante il Per_1 provvedimento di affidamento della stessa ai Servizi i coniugi concordano di mantenere detto assetto con collocazione prevalente della minore presso il domicilio materno” in Rosignano Marittimo via della Villa n. 67
2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1 concorso nel mantenimento delle figlie e la somma di euro Per_1 Per_2
100,00 (cento/00) mensili per ciascuna figlia, da corrispondere anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo indici Istat, mediante bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Parte_1
pagina 2 di 4 3. Le spese straordinarie per il mantenimento di e e da Per_1 Per_2 intendersi quali spese per: tasse scolastiche e libri di testo;
gite scolastiche non superiori a un giorno;
attività sportive, ludiche e ricreative;
spese sanitarie non coperte da SSN, saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. Ogni altra spesa straordinaria dovrà essere preventivamente concordata e approvate in forma scritta tra gli stessi genitori. Ai fini della formazione del consenso/dissenso sulle spese, il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria lo comunicherà all'altra parte con una previsione di spesa a mezzo email oppure messaggi del cellulare (data la possibilità di una loro stampa). L'altro genitore dovrà esprimere con lo stesso mezzo il proprio consenso o dissenso motivato nei 10 gg successivi decorsi i quali si formerà il silenzio assenso. Ciascuno dei genitori avrà diritto di avere, in copia o in originale, i documenti contabili delle spese extra sopportate per le figlie e ciò al fine di poter detrarre fiscalmente l'importo (limitatamente al solo 50%) con la propria dichiarazione dei redditi.
4. Il sig. potrà avere rapporti di frequentazione con la figlia Parte_2 maggiorenne quando vorrà, previo accordo”. Per la minore “ previo avviso anche telefonico e accordo con la madre e comunque secondo le seguenti modalità: due pomeriggi infrasettimanali da concordare in base ai rispettivi turni di lavoro ed agli impegni scolastici della figlia;
salvi diversi accordi, entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia minore per un periodo ininterrotto di due settimane durante le vacanze estive dal quindici di giugno al 10 settembre, periodo che dovrà essere individuato tenendo conto dei prominenti interessi della minore, con comunicazione preventiva ed alternata dall'un genitore all'altro entro il 30 aprile di ogni anno. La prima comunicazione spetta alla sig.ra
Entrambi i genitori potranno tenere con sé la minore in Parte_1 iva nei seguenti periodi: per sette giorni durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua, alternativamente di anno in anno dal giovedì mattina alla Domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì sera in considerazione del rientro a scuola del giorno successivo;
i periodo di vacanza (estate, Natale , Pasqua) sospende la normale alternanza dei fine settimana, salvo diverso accordo. Tutto ciò rispettando comunque gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
il padre inoltre potrà sentire telefonicamente la minore quando vuole
5. Le parti concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla signora
Parte_1
6. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
pagina 3 di 4 Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Rosignano Marittimo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 28.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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