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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5748 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. OL Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Nola il 17 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal n. 2146/2019
– iscritto al n. 5074/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ludovica de Beaumont (c.f.: e C.F._2 Parte_2
(c.f.: - APPELLANTE -
[...] C.F._3
E la (c.f.: , con sede in Quadrelle (Av), alla via Controparte_1 P.IVA_1
Don Luigi Sturzo, n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Travaglino (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola accoglieva la domanda proposta dalla (d'ora in poi anche solo società) nei Controparte_1
confronti dell' ing. dichiarato contumace, Parte_1
condannandolo, nella qualità di responsabile del settore tecnico e dei LL.PP. del REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
, al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di 150.953,50 €, Parte_3
oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo,
a titolo di compensi per le prestazioni rese da detta società in favore del a Pt_3
seguito dell'emergenza causata da violenti fenomeni temporaleschi del 19 giugno
2014.
Nello specifico, il primo Giudice riconosceva che i lavori oggetto delle fatture n. 216 e 217 del 30 dicembre 2014, dell'importo di 123.732,38, oltre IVA, richiesto in tale sede - riguardanti la seconda fase dell'intervento effettuato dalla società per la detta emergenza, oggetto di rendicontazione della spesa, prot. n.
5088 del 6 ottobre 2014, a firma del responsabile del settore tecnico, ing. e Pt_1
del Sindaco dell'epoca. geom. - non erano stati oggetto di Controparte_2
apposita formalizzazione e di approvazione da parte dell'Ente comunale, a differenza dei lavori svolti dalla detta società nella prima fase emergenziale, indicati specificamente nella “Determinazione del Settore Assetto del Territorio”
n. 61 del 17 settembre 2014, che erano stati regolarmente pagati per l'importo di complessivi 139.021,00 € oltre IVA.
Pertanto, rilevata l'assenza di un apposito contratto avente forma scritta ad substantiam nonché l'assenza di impegno di spesa per la somma richiesta, condannava il convenuto contumace, ai sensi dell'art. 191 d.lgs n. 267/2000 (cd.
Testo unico degli enti locali, o anche solo , al pagamento dell'importo CP_3
indicato.
Con citazione notificata in data 15 novembre 2019 ha proposto appello chiamando in giudizio la per chiedere alla Parte_1 Controparte_1
Corte (erroneamente indicando il Tribunale), previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di “1) Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.; 2) Dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la contumacia dell'appellante e per
l'effetto rimetterlo in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. per tutte le attività processuali e/o rimettere la causa innanzi al primo giudice;
3) Riformare la sentenza per i su esposti motivi e dichiarare in via principale il difetto di legittimazione passiva dell'appellante 4) In subordine accertare e dichiarare
n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
l'infondatezza della domanda della e per l'effetto Controparte_1
riformare l'impugnata sentenza;
5) In caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 354 c.p.c. l'appellante chiede di essere autorizzato alla chiamata in causa del di e del geom. ”. Pt_3 Pt_3 Controparte_2
Nello specifico, ha chiesto dichiararsi a) la nullità della notifica della citazione in primo grado per essere stata effettuata tramite pec all'indirizzo tratto dal registro , anziché dal Reginde;
b) la nullità della sentenza emessa nei Pt_4
suoi confronti, essendo egli in stato d'incapacità naturale per malattia all'epoca della citata notifica della citazione in primo grado;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando egli essere stato trasferito al di Pt_3
Cicciano all'epoca dell'assunzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento, cioè nell'ottobre 2014; d) l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione del 2 marzo 2020 si è costituita in appello la chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione degli effetti Controparte_1
esecutivi della sentenza impugnata e di rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese del giudizio d'appello, con attribuzione al proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata per assenza del fumus boni iuris, all'udienza del 21 ottobre 2025 nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'11 novembre 2025 e di tale rinvio le parti sono state ritualmente avvisate.
Anche l'odierna udienza è andata poi deserta, sicché, giusto quanto disposto dal comb. disp. degli artt. 309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata alla il 15 novembre 2019, avverso la Controparte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola il 17 ottobre 2019 e pubblicata in pari n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
data, contraddistinta dal n. 2146/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. OL Celentano) (dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. OL Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di
Nola il 17 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, contraddistinta dal n. 2146/2019
– iscritto al n. 5074/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f. ), nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv. Maria Ludovica de Beaumont (c.f.: e C.F._2 Parte_2
(c.f.: - APPELLANTE -
[...] C.F._3
E la (c.f.: , con sede in Quadrelle (Av), alla via Controparte_1 P.IVA_1
Don Luigi Sturzo, n. 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Travaglino (c.f.: - APPELLATA - C.F._4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Nola accoglieva la domanda proposta dalla (d'ora in poi anche solo società) nei Controparte_1
confronti dell' ing. dichiarato contumace, Parte_1
condannandolo, nella qualità di responsabile del settore tecnico e dei LL.PP. del REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
, al pagamento a favore dell'attrice dell'importo di 150.953,50 €, Parte_3
oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al soddisfo,
a titolo di compensi per le prestazioni rese da detta società in favore del a Pt_3
seguito dell'emergenza causata da violenti fenomeni temporaleschi del 19 giugno
2014.
Nello specifico, il primo Giudice riconosceva che i lavori oggetto delle fatture n. 216 e 217 del 30 dicembre 2014, dell'importo di 123.732,38, oltre IVA, richiesto in tale sede - riguardanti la seconda fase dell'intervento effettuato dalla società per la detta emergenza, oggetto di rendicontazione della spesa, prot. n.
5088 del 6 ottobre 2014, a firma del responsabile del settore tecnico, ing. e Pt_1
del Sindaco dell'epoca. geom. - non erano stati oggetto di Controparte_2
apposita formalizzazione e di approvazione da parte dell'Ente comunale, a differenza dei lavori svolti dalla detta società nella prima fase emergenziale, indicati specificamente nella “Determinazione del Settore Assetto del Territorio”
n. 61 del 17 settembre 2014, che erano stati regolarmente pagati per l'importo di complessivi 139.021,00 € oltre IVA.
Pertanto, rilevata l'assenza di un apposito contratto avente forma scritta ad substantiam nonché l'assenza di impegno di spesa per la somma richiesta, condannava il convenuto contumace, ai sensi dell'art. 191 d.lgs n. 267/2000 (cd.
Testo unico degli enti locali, o anche solo , al pagamento dell'importo CP_3
indicato.
Con citazione notificata in data 15 novembre 2019 ha proposto appello chiamando in giudizio la per chiedere alla Parte_1 Controparte_1
Corte (erroneamente indicando il Tribunale), previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di “1) Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e per l'effetto rimettere la causa al giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.; 2) Dichiarare l'illegittimità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la contumacia dell'appellante e per
l'effetto rimetterlo in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c. per tutte le attività processuali e/o rimettere la causa innanzi al primo giudice;
3) Riformare la sentenza per i su esposti motivi e dichiarare in via principale il difetto di legittimazione passiva dell'appellante 4) In subordine accertare e dichiarare
n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
l'infondatezza della domanda della e per l'effetto Controparte_1
riformare l'impugnata sentenza;
5) In caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 354 c.p.c. l'appellante chiede di essere autorizzato alla chiamata in causa del di e del geom. ”. Pt_3 Pt_3 Controparte_2
Nello specifico, ha chiesto dichiararsi a) la nullità della notifica della citazione in primo grado per essere stata effettuata tramite pec all'indirizzo tratto dal registro , anziché dal Reginde;
b) la nullità della sentenza emessa nei Pt_4
suoi confronti, essendo egli in stato d'incapacità naturale per malattia all'epoca della citata notifica della citazione in primo grado;
c) il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando egli essere stato trasferito al di Pt_3
Cicciano all'epoca dell'assunzione dei lavori oggetto della richiesta di pagamento, cioè nell'ottobre 2014; d) l'infondatezza della pretesa creditoria.
Con comparsa di costituzione del 2 marzo 2020 si è costituita in appello la chiedendo di rigettare l'istanza di sospensione degli effetti Controparte_1
esecutivi della sentenza impugnata e di rigettare l'appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria delle spese del giudizio d'appello, con attribuzione al proprio procuratore, dichiaratosi anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata per assenza del fumus boni iuris, all'udienza del 21 ottobre 2025 nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'11 novembre 2025 e di tale rinvio le parti sono state ritualmente avvisate.
Anche l'odierna udienza è andata poi deserta, sicché, giusto quanto disposto dal comb. disp. degli artt. 309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata alla il 15 novembre 2019, avverso la Controparte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Nola il 17 ottobre 2019 e pubblicata in pari n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 4 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
data, contraddistinta dal n. 2146/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. OL Celentano) (dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
n. 5074/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 4 di 4 Parte_1 Controparte_1