CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20232 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IN AL MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2022 del TRIB. LIBERTÀ di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. ANTONIO ZITO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 24-25 novembre 2022 ha rigettato l'appello proposto da AL AR AN avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino che aveva negato la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per i plurimi delitti di cui agli artt. 110 e 648-bis contestati al suddetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20232 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione AL AR AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'omessa motivazione in tema di affermata inammissibilità di due motivi di gravame, in quanto non già proposti a suo tempo al Giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'ordinamento non prevedrebbe nel caso di specie una simile sanzione processuale. D'altronde, neppure potrebbe dirsi formatosi sul punto un giudicato cautelare, conseguente soltanto a una pronuncia nel merito da parte del Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione, laddove il giudice del gravame cautelare taccia di falsità l'affermazione difensiva a mente della quale l'ordinanza genetica non sarebbe mai stata impugnata in sede di riesame. Invero, il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. era stato proposto dal difensore nominato dai congiunti dell'indagato latitante, e dichiarato inammissibile per vizio di nomina, di modo che l'impugnazione non avrebbe potuto essere ascritta a AN. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione di norme processuali, avendo il Tribunale acquisito e posto a parziale fondamento della propria decisione atti depositati dalla Procura della Repubblica «nelle more dell'udienza», non sottoposte al contraddittorio delle parti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa eccepisce l'illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla volontaria sottrazione dell'indagato all'esecuzione della misura, circostanza in realtà non provata e cionondimeno posta a fondamento della valutazione di sussistenza dei pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. 2.5. Il quinto motivo di ricorso evidenzia l'omissione ovvero comunque la illogicità della motivazione in merito alla permanente concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonostante quanto emergerebbe dalle allegazioni e deduzioni difensive di segno contrario. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata specificazione delle ragioni per cui è stata ritenuta inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo e il sesto motivo — che possono essere esaminati congiuntamente — sono infondati. 2 Il giudice di appello ha ritenuto non ammissibili i due motivi di impugnazione concernenti la competenza e l'omessa motivazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo, in quanto non sottoposti in precedenza al vaglio del Giudice per le indagini preliminari (e non al Giudice del riesame, nel primo ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. contro l'ordinanza genetica, come invece suggerito dalla difesa). Secondo il condivisibile orientamento di legittimità (cfr., in particolare, Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092), i provvedimenti cautelari, fortemente invasivi rispetto a diritti fondamentali, per l'urgenza derivante dall'attuazione delle finalità preventive, prescindono da un accertamento pieno e in contradditorio degli elementi che le giustificano. Ciò impone di riconoscere, a tutela di valori di ranqo costituzionale, la più ampia libertà di scelta in merito alle modalità di esercizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo giudice che ha provveduto a emettere la misura (e, se del caso, al giudice dell'impugnazione cautelare, ferma la intangibilità del diritto all'appello, riconosciuta, senza alcuna preclusione fuori dai casi di riesame, dall'art. 310 cod. proc. pen.). La latitudine della cognizione del giudice di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca deve dunque essere parametrata con questo principio, senza possibilità di confusioni sistematiche con il diverso strumento del riesame. I due rimedi impugnatori, ontologicamente diversi, non presentano margini di sovrapponibilità. Il riesame, infatti, ia la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura, anche senza esporre specifiche censure. La revoca attiene, invece, al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, e ha la funzione di adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Deve, pertanto, astrattamente escludersi l'inammissibilità dell'appello cautelare ove l'originaria istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto, anche non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame. Nondimeno, se pure è vero che l'ordinamento processuale penale non conosce l'istituto dell'acquiescenza e che la stabilità dei provvedimenti cautelari può rapportarsi soltanto al dedotto e non al deducibile, l'appello, anche in tema di misure cautelari, mutua in ogni caso il principio dettato in tema di impugnazioni di merito di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e deve quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla base di specifiche deduzioni, alla 3 cognizione in prima istanza del giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio strettamente devolutivo. Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame è perciò vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. 1, n. 29640 del 31(03/2022, Giorgio, Rv. 283383; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936). 2.2. Il giudice dell'impugnazione cautelare ha fatto buon governo di questi principi. Nel caso di specie, infatti, le censure attinenti all'invocata incompetenza (peraltro, relativa a un requisito formale del provvedimento impositivo della misura, con le conseguenze sopra accennate) e alla possibilil:à di concedere la misura di cui all'art. 284 cod. proc. peri. non sono mai state sottoposte alla valutazione del Giudice per le indagini preliminari, con l' stanza di revoca presentata il 25 luglio 2022, e risultano pertanto inammissibili, ai sensi degli artt. 125, 310, 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3. L'inammissibilità si estende anche al sesto motivo di ricorso, con cui si reitera, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la suaccennata doglianza relativa alla ritenuta inidoneità nel caso concreto delle procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. 3. L'affermazione della Corte per cui «AN non avrebbe mai impugnato in sede di riesame l'ordinanza genetica» (p. 7) costituisce un mero obiter dictum, privo di incidenza sul percorso argomentativo dei giudici subalpini. Come chiarito al paragrafo precedente, nessuna preclusione viene fatta derivare da questa questione. Il motivo non è pertanto sorretto da alcun concreto interesse. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Gli atti dell'Ufficio Sirene Spagna, prodotti dal Pubblico ministero, attestano il rilascio su cauzione di AN, impegnatosi a presentarsi spontaneamente in aeroporto per la consegna alle Autorità italiane, e la successiva irreperibilità dell'odierno ricorrente. Al contrario delle doglianze difensive, non risulta violato il principio del contraddittorio, dal momento che questi atti sono stati depositati prima dell'udienza camerale del 24 novembre 2022 (nel corso della quale, peraltro, la difesa non risulta avere chiesto termine ed ha a sua volta prodotto ulteriore documentazione). L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio 4 devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357; Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936. Cfr anche Sez. 2, n. 30313 del 11/05/2017, Amicone, Rv. 270700, secondo cui nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178, comma 1, cod. proc. pen.). 4. Possono essere esaminati congiuntamente il quarto e il quinto motivo, con i quali si tenta di investire questa Corte di una reintepretazione e rilettura della piattaforma indiziaria. Una simile nuova valutazione è fisiologicamente impossibile in questa sede di legittimità, a fronte di una congrua e tutt'altro che illogica motivazione del Tribunale del riesame, anche alla luce di quanto accennato in precedenza sub 3 (con particolare riferimento al documentato possesso da parte dell'indagato di documenti falsi, dello stato di irreperibilità e delle ricerche tuttora in atto da parte della Polizia spagnola) e stante la completa condivisione delle argomentazioni del primo giudice. I motivi sono dunque manifestamente infondati. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi - valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186) - nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
Lette le conclusioni scritte dell'avv. ANTONIO ZITO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 24-25 novembre 2022 ha rigettato l'appello proposto da AL AR AN avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino che aveva negato la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere per i plurimi delitti di cui agli artt. 110 e 648-bis contestati al suddetto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 20232 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 31/03/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione AL AR AN, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta l'omessa motivazione in tema di affermata inammissibilità di due motivi di gravame, in quanto non già proposti a suo tempo al Giudice delle indagini preliminari, dal momento che l'ordinamento non prevedrebbe nel caso di specie una simile sanzione processuale. D'altronde, neppure potrebbe dirsi formatosi sul punto un giudicato cautelare, conseguente soltanto a una pronuncia nel merito da parte del Tribunale del riesame. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione, laddove il giudice del gravame cautelare taccia di falsità l'affermazione difensiva a mente della quale l'ordinanza genetica non sarebbe mai stata impugnata in sede di riesame. Invero, il ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. era stato proposto dal difensore nominato dai congiunti dell'indagato latitante, e dichiarato inammissibile per vizio di nomina, di modo che l'impugnazione non avrebbe potuto essere ascritta a AN. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura l'ordinanza impugnata sotto il profilo della violazione di norme processuali, avendo il Tribunale acquisito e posto a parziale fondamento della propria decisione atti depositati dalla Procura della Repubblica «nelle more dell'udienza», non sottoposte al contraddittorio delle parti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, la difesa eccepisce l'illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla volontaria sottrazione dell'indagato all'esecuzione della misura, circostanza in realtà non provata e cionondimeno posta a fondamento della valutazione di sussistenza dei pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. 2.5. Il quinto motivo di ricorso evidenzia l'omissione ovvero comunque la illogicità della motivazione in merito alla permanente concretezza e attualità delle esigenze cautelari, nonostante quanto emergerebbe dalle allegazioni e deduzioni difensive di segno contrario. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, della mancata specificazione delle ragioni per cui è stata ritenuta inidonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il primo e il sesto motivo — che possono essere esaminati congiuntamente — sono infondati. 2 Il giudice di appello ha ritenuto non ammissibili i due motivi di impugnazione concernenti la competenza e l'omessa motivazione circa l'idoneità degli arresti domiciliari con mezzi elettronici di controllo, in quanto non sottoposti in precedenza al vaglio del Giudice per le indagini preliminari (e non al Giudice del riesame, nel primo ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. contro l'ordinanza genetica, come invece suggerito dalla difesa). Secondo il condivisibile orientamento di legittimità (cfr., in particolare, Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092), i provvedimenti cautelari, fortemente invasivi rispetto a diritti fondamentali, per l'urgenza derivante dall'attuazione delle finalità preventive, prescindono da un accertamento pieno e in contradditorio degli elementi che le giustificano. Ciò impone di riconoscere, a tutela di valori di ranqo costituzionale, la più ampia libertà di scelta in merito alle modalità di esercizio del diritto alla parte di fornire una lettura alternativa dei fatti e di sollecitare una diversa determinazione al medesimo giudice che ha provveduto a emettere la misura (e, se del caso, al giudice dell'impugnazione cautelare, ferma la intangibilità del diritto all'appello, riconosciuta, senza alcuna preclusione fuori dai casi di riesame, dall'art. 310 cod. proc. pen.). La latitudine della cognizione del giudice di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca deve dunque essere parametrata con questo principio, senza possibilità di confusioni sistematiche con il diverso strumento del riesame. I due rimedi impugnatori, ontologicamente diversi, non presentano margini di sovrapponibilità. Il riesame, infatti, ia la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura, anche senza esporre specifiche censure. La revoca attiene, invece, al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali, della restrizione in essere, e ha la funzione di adeguare la situazione cautelare sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Deve, pertanto, astrattamente escludersi l'inammissibilità dell'appello cautelare ove l'originaria istanza di revoca sia fondata su elementi di fatto, anche non sopravvenuti, astrattamente proponibili, ma non proposti, in sede di riesame. Nondimeno, se pure è vero che l'ordinamento processuale penale non conosce l'istituto dell'acquiescenza e che la stabilità dei provvedimenti cautelari può rapportarsi soltanto al dedotto e non al deducibile, l'appello, anche in tema di misure cautelari, mutua in ogni caso il principio dettato in tema di impugnazioni di merito di cui all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. e deve quindi muoversi nel rigoroso ambito di quanto sottoposto, sulla base di specifiche deduzioni, alla 3 cognizione in prima istanza del giudice investito della richiesta di revoca, secondo un principio strettamente devolutivo. Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il Tribunale del riesame è perciò vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. 1, n. 29640 del 31(03/2022, Giorgio, Rv. 283383; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936). 2.2. Il giudice dell'impugnazione cautelare ha fatto buon governo di questi principi. Nel caso di specie, infatti, le censure attinenti all'invocata incompetenza (peraltro, relativa a un requisito formale del provvedimento impositivo della misura, con le conseguenze sopra accennate) e alla possibilil:à di concedere la misura di cui all'art. 284 cod. proc. peri. non sono mai state sottoposte alla valutazione del Giudice per le indagini preliminari, con l' stanza di revoca presentata il 25 luglio 2022, e risultano pertanto inammissibili, ai sensi degli artt. 125, 310, 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.3. L'inammissibilità si estende anche al sesto motivo di ricorso, con cui si reitera, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la suaccennata doglianza relativa alla ritenuta inidoneità nel caso concreto delle procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. 3. L'affermazione della Corte per cui «AN non avrebbe mai impugnato in sede di riesame l'ordinanza genetica» (p. 7) costituisce un mero obiter dictum, privo di incidenza sul percorso argomentativo dei giudici subalpini. Come chiarito al paragrafo precedente, nessuna preclusione viene fatta derivare da questa questione. Il motivo non è pertanto sorretto da alcun concreto interesse. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Gli atti dell'Ufficio Sirene Spagna, prodotti dal Pubblico ministero, attestano il rilascio su cauzione di AN, impegnatosi a presentarsi spontaneamente in aeroporto per la consegna alle Autorità italiane, e la successiva irreperibilità dell'odierno ricorrente. Al contrario delle doglianze difensive, non risulta violato il principio del contraddittorio, dal momento che questi atti sono stati depositati prima dell'udienza camerale del 24 novembre 2022 (nel corso della quale, peraltro, la difesa non risulta avere chiesto termine ed ha a sua volta prodotto ulteriore documentazione). L'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice ad quem tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio 4 devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227357; Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936. Cfr anche Sez. 2, n. 30313 del 11/05/2017, Amicone, Rv. 270700, secondo cui nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale può, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario e compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, acquisire nuovi elementi probatori rilevanti per la decisione, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178, comma 1, cod. proc. pen.). 4. Possono essere esaminati congiuntamente il quarto e il quinto motivo, con i quali si tenta di investire questa Corte di una reintepretazione e rilettura della piattaforma indiziaria. Una simile nuova valutazione è fisiologicamente impossibile in questa sede di legittimità, a fronte di una congrua e tutt'altro che illogica motivazione del Tribunale del riesame, anche alla luce di quanto accennato in precedenza sub 3 (con particolare riferimento al documentato possesso da parte dell'indagato di documenti falsi, dello stato di irreperibilità e delle ricerche tuttora in atto da parte della Polizia spagnola) e stante la completa condivisione delle argomentazioni del primo giudice. I motivi sono dunque manifestamente infondati. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi - valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. 13 giugno 2000, n. 186) - nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023