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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10659 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CO MI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 16877 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 14-11-2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Palmeri in Parte_1
Vibo Valentia, Via A. Manzoni 24, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.
CONCLUSIONI
Come da note scritte del 12.11.2024 e rispettivi atti difensivi.
La presente sentenza viene redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., l'attore ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. n. 639/1910 prot. n. 36773 del 28.4.2017, notificata in data 10.5.2017 a mezzo del servizio postale, da , Controparte_2
con la quale gli veniva ordinato il pagamento della somma di € 9.705,15 per capitale ed interessi, a titolo di restituzione delle somme anticipate in relazione alla indebita percezione di contributi comunitari per la produzione di olio d'oliva per la campagna dell'anno 2000.
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto: - la prescrizione quadriennale del credito azionato ex art. 3, n. 1, del Regolamento UE 2988/95; - la carenza dei presupposti di legge per l'applicabilità del recupero del credito ex art. 2, R.D. n. 639/1910; - la mancanza di titolo esecutivo e del credito carente dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità; l'erroneità
del credito sotto il profilo del quantum richiesto.
L non si costituiva nel giudizio riassunto innanzi a questo tribunale . CP_1
L'Amministrazione è ricorsa allo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D.
14 aprile 1910 n. 639 che consente all'Ente creditore di predisporre il titolo esecutivo
Il ricorso a tale strumento è stato peraltro ritenuto pienamente legittimo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto possibile il ricorso alla procedura di riscossione coattiva prevista dal R.D. 639/10 anche per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di aiuto comunitario (Cass. 22.1.98, n. 604; 22.10.94, n. 8647; 23.7.92, n. 8903).
Tale procedimento è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione
dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti, (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza
n. 11992 del 25/05/2009 (Rv. 608328). Nel caso che ci occupa trattandosi di recupero di somme già erogate il credito è certo,
liquidi ed esigibile
Nel merito a seguito del provvedimento UCCU 1220 del 7 marzo 2008 sospendeva CP_1
l'erogazione dei contributi ed avviava procedimento per l'accertamento delle irregolarità
riscontrate e per il recupero di quanto versato .
Sulla base della procedura avviata le somme erogate da sono divenute indebite, CP_1
stante il venir meno della causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale .
Ciò è sufficiente a rendere indebito il pagamento effettuato ed a far sorgere, in capo al
solvens, il diritto alla sua restituzione a prescindere dal proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Ed infatti, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c. è sufficiente che si verifichi la oggettiva situazione di un pagamento in assenza di causa giustificatrice, o perché originariamente inesistente, ovvero perché venuto meno successivamente. Non è,
invece, necessario che l'accipiens abbia conseguito –a seguito di tale pagamento indebito- un indebito arricchimento (ad esempio, la percezione per due volte della medesima somma).
L'azione intrapresa da di recupero di aiuti comunitari erroneamente erogati, CP_1
configurando un'actio indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c., è soggetta inoltre al termine prescrizionale ordinario di dieci anni ex. art. 2946 c.c. .
Il dies a quo del termine decennale di prescrizione coincide con il momento in cui CP_1
ha la giuridica possibilità di venire a conoscenza dei possibili presupposti per l'esercizio del diritto alla ripetizione( ricezione della richiesta di rinvio a giudizio 21 marzo 2007) ed non è
decorso a fronte degli atti interruttivi della prescrizione ( provvedimento di sospensione del
18.3.2008 e con la richiesta di di restituzione delle somme indebitamente percepite CP_1
del 25.11.2008). L'Amministrazione ha provato, secondo gli ordinari canoni processuali, la fondatezza del credito erariale pertanto, a fronte della indebita percezione dei finanziamenti ottenuti dall'attore deve essere dichiarato il diritto dell'amministrazione alla restituzione delle somme percepite, con rigetto della opposizione proposta.
In difetto di costituzione di agea nel giudizio riassunto le spese vengono compensate
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione ;
2)compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, 15 luglio 2025
Il Giudice
CO MI