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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 05/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssas Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 572/2023 R.G., con oggetto: Divorzio contenzioso tra
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cuneo, Via Senatore Antonio Toselli n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessia Sarale che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4, presso lo studio degli avv.ti Stefania Martino e
[...]
che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, Pt_2
in forza di procura in atti
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott.ssa Marta Lombardi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Previa revoca dell'ordinanza istruttoria 14.04.2022 ed ammissione dei mezzi di prova dedotti, in parziale riforma della sentenza n. 69/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo (RG
n. 2122/2021) pubblicata in data 03.02.2023, notificata in data 31 marzo 2023, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione;
Con vittoria di spese del doppio grado”.
Parte appellata:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
- Contrariis reiectis;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulande domande e/o eccezioni;
- Previa ammissione per interpello e testi e senza inversione dell'onere probatorio, dei capi in prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c. del 21.03.2022
e non ammessi dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo;
- Opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante per i motivi tutti di cui alla memoria n. 3 del 11.04.2022;
- Ammettersi la prova contraria sui capi di prova dell'appellante che malgrado l'opposizione verranno ammessi;
- respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal IG. ed Pt_1
ogni domanda proposta nei confronti della IG.ra , mandandola CP_1
conseguentemente assolta da ogni avversaria domanda e pretesa;
- confermare integralmente la Sentenza n. 69/2023 Tribunale di Cuneo pubblicata il
03.02.2023 RG 2122/2021, per i motivi di cui in narrativa, mandando conseguentemente assolto la conchiudente da ogni avversaria domanda e pretesa;
- rigettare comunque tutte le domande proposte nei confronti della IG.ra ; CP_1
- Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso generale nella misura del 15%, Iva e C.p.a.”.
Per il Procuratore Generale:
“rileva che non sono in discussione situazioni soggettive indisponibili né ricorrono questioni di interesse pubblico contrarie agli interessi delle parti, nemmeno sotto il profilo della tutela di soggetti minorenni. Non formula pertanto conclusioni proprie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I IGnori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Paesana (CN) il 26 aprile 1987; dall'unione nascevano due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Saluzzo, in data 19 novembre 2002, omologava la separazione dei coniugi.
Con ricorso in data 23 luglio 2021 la IGnora domandava la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda, allegando che la convivenza tra i coniugi non era in realtà mai cessata, domandando, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c. 1 e 3 c.p.c..
Con sentenza in data 20 gennaio 2023, in questa sede impugnata, il Tribunale di Cuneo riteneva infondata l'eccezione del convenuto e dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa .
Condannava il IGnor a rifondere alla IGnora le spese di lite liquidate in € Pt_1 CP_1
3.446,60, oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e C.p.a come per legge.
Il Tribunale di Cuneo, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio – unica questione controversa tra le parti – rilevava che la domanda poteva trovare accoglimento in quanto ricorrevano tutti i requisiti prescritti dall'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970 ed in particolare il protrarsi ininterrottamente da almeno sei mesi della separazione ( in base alla novella di cui alla legge n. 55 del 2015) dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In particolare, osservava in Primo Giudice che l'eccezione sollevata dal IGnor , Pt_1 relativa alla mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione per almeno sei mesi, non poteva essere qualificata come eccezione di riconciliazione, in quanto, presupposto fondamentale della stessa era la previa interruzione del rapporto coniugale, che, però, secondo quanto sostenuto dal convenuto, nel caso di specie non vi era mai stata.
L'eccezione del convenuto, dunque, andava piuttosto qualificata come eccezione di simulazione (nella memoria di replica il convenuto affermava peraltro che la separazione era stata inscenata – senza però mai concretizzarsi – con l'intento di sottrarre il medesimo alle pretese dei creditori). A tal riguardo, il Tribunale richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non era possibile far valere la simulazione della separazione consensuale, perlomeno nel suo contenuto necessario. Pertanto , la mancata formulazione dell'eccezione di riconciliazione e l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione, rendevano irrilevanti le prove dedotte dal convenuto.
3 Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello il IGnor , il quale chiedeva di Pt_1
dichiarare la nullità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione.
L'appellante ribadiva in particolare che con la propria comparsa di costituzione egli aveva chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto “dell'ininterrotta separazione” e non già “della separazione”.
L'eccezione, nel caso di specie, era dunque rituale in quanto il convenuto aveva eccepito la mancanza del requisito della protratta separazione.
Opinando come il Primo Giudice, secondo l'appellante, si sarebbe altrimenti venuto a configurare un procedimento così speciale da consentire di ignorare le eccezioni di parte convenuta per privilegiare la domanda attorea.
Evidenziava in ogni caso che, in base agli atti acquisiti in corso di causa, era la stessa IGnora ad affermare l'avvenuta riconciliazione tra le parti. CP_1
Richiamava sul punto le dichiarazioni rese dalla IGnora nel verbale di sommarie CP_1
informazioni rese in data 11.07.2021 presso la Procura della Repubblica di Cuneo, nell'ambito di un procedimento penale da quest'ultima instaurato nei confronti del marito.
Dalle suddette dichiarazioni si evinceva che, nonostante la separazione, il rapporto di coppia era continuato senza soluzione di continuità, in quanto, solo nel 2020 (quindi ben diciotto anni dopo la separazione), la IGnora aveva invitato il marito a trasferirsi CP_1 in “un'altra abitazione”, segno che la convivenza non era mai cessata o che comunque la stessa era stata ripresa.
Dunque, a parer dell'appellante, la controparte aveva chiesto la pronuncia di divorzio quando era ben consapevole che l'unione matrimoniale non era in realtà venuta meno, o, comunque, si era ricostituita. Richiamava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la parte appellata evidenziando come la sentenza impugnata fosse esente da censure e come tale da confermarsi.
Il Giudice di prime cure, infatti, aveva dato atto dell'eccezione sollevata dal IGnor Pt_1 relativa alla mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione per almeno sei mesi, ma, l'eccezione in questione, per via delle stesse affermazioni del IGnor , non Pt_1
poteva essere qualificata come eccezione di riconciliazione, in quanto presupposto fondamentale della stessa era proprio la previa interruzione del rapporto coniugale, che, però, secondo quanto sostenuto dal , non vi era mai stata. Pt_1
Rilevava poi che, anche nella denegata ipotesi in cui la Corte adita avesse ritenuto di qualificare l'eccezione del IGnor come eccezione di riconciliazione e non già come Pt_3
4 eccezione di simulazione, l'appellante, in ogni caso, non aveva assolto all'onere della prova su di esso incombente.
L'appellante, infatti, non aveva dimostrato in alcun modo che, successivamente alla separazione avvenuta nel 2002, i coniugi si fossero in qualche modo riconciliati.
La parte appellata contestava il valore probatorio del verbale di sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale n.rgnr 2482/2021 Tribunale di Cuneo a carico del IG. per fatti del tutto estranei alla presente vicenda, dal quale non emergeva in Pt_1
alcun modo la ricostituzione del consorzio familiare tra i coniugi.
Aggiungeva peraltro, a riprova del fatto che l'affectio coniugalis tra le parti era venuta meno, il fatto che la IGnora in data 25.10.2002, aveva promosso pignoramento CP_1
presso terzi nei confronti del IG. e che le trattenute del quinto dello stipendio del Pt_1 medesimo erano sempre state bonificate sul conto corrente dell'appellata.
Insisteva, poi, per l'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella propria memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc del 21.03.2022 con i testi ivi indicati.
Deduceva, infine, l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie in quanto il IGnor
si era limitato a richiedere l'ammissione di dette istanze dedotte in primo grado Pt_1
senza però formulare, con uno specifico motivo di appello, il vizio della sentenza impugnata in ordine a tali istanze istruttorie non ammesse.
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 21 giugno 2024 e , decorsi i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 17 gennaio 2025.
-----------------------------------------------------
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve ritenersi infatti ostativa alla pronuncia di divorzio l'intervenuta riconciliazione dei coniugi,consistente nel ripristino non solo della convivenza materiale ma anche dell'unione spirituale tra gli stessi . Ai fini della prova relativa che incombe sul coniuge che si oppone al divorzio deve attribuirsi senza dubbio prevalente valore, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi a quelli esteriori, oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita , quali la ripresa della convivenza e le sue modalità ( cfr. Cass. 1 settembre 2008 n. 21001).
Per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ripresa della convivenza tra i coniugi non deve essere caratterizzata dalla temporaneità essendo necessaria una concreta ricostruzione del preesistente vincolo
5 coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale( Cass. 9 giugno 2015 n.
11885).
Solo quando si sia protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge e non sia intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 comma 2
l. 898-1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ora, nel caso di specie, il IGnor nella comparsa di costituzione in primo grado ha Pt_1 affermato che egli e la moglie “non hanno mai cessato di coabitare nella casa coniugale con i figli, proseguendo la propria abituale vita sociale “ e che “la convivenza non era mai venuta meno”.
Anche il capo di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc afferma testualmente “vero che la convivenza tra i coniugi / proseguì senza Pt_1 CP_1 soluzione di continuità pur dopo la separazione”.
Ora nel caso di specie la separazione consensuale tra i coniugi venne omologata dal
Tribunale di Saluzzo in data 19 novembre 2002.
Anche se l'eccezione di riconciliazione non è stata espressamente formulata, tuttavia, il IGnor ha eccepito sostanzialmente che l'unione matrimoniale non si interruppe Pt_1
ma proseguì nei sei mesi successivi alla separazione consensuale ovvero alla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale tant'è vero che proseguì anche la convivenza nella stessa abitazione.
Tale situazione di prosecuzione del rapporto matrimoniale è stata oggetto di ammissione da parte della IGnora la quale nel doc. 1 ( verbale di sommarie informazioni rese CP_1
alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cuneo in data 19 luglio
2021)ha dichiarato testualmente che “nonostante la separazione il nostro rapporto di coppia continuava tra alti e bassi. Le cose cambiarono nell'anno 2017 in quanto io venivo a conoscenza del fatto che lui aveva una relazione con un'altra donna”.
Solo nel 2020 la IGnora invitò il marito a trasferirsi in un'altra abitazione. CP_1
Da tali dichiarazioni si desume inequivocabilmente la confessione da parte della IGnora
che , al di là della formale separazione, il rapporto di coppia è continuato per CP_1
molti anni ininterrottamente fino al 2017 e che durante tutto quel periodo ed anche oltre i coniugi convivevano nella stessa abitazione ( solo nel 2020 peraltro la IGnora CP_1
invitò il marito a trasferirsi in diversa abitazione).
Verosimilmente ci fu una crisi tra i coniugi nel 2002 tanto che la IGnora CP_1
promuoveva anche un pignoramento presso terzi nei confronti del IGnor ( cfr. doc. Pt_1
6 5 di primo grado) ma dopo il verbale di separazione consensuale i coniugi continuarono il loro rapporto di coppia proseguendo la convivenza sotto lo stesso tetto.
Pertanto deve ritenersi che la domanda di divorzio sia improcedibile per mancanza del requisito di ininterrotta separazione per il periodo di sei mesi dopo la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale .
Per questi motivi
l'appello deve essere accolto .
Sussistono fondati motivi per compensare per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, accoglie l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e , in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata il 20
[...]
gennaio 2023, dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 23 luglio 2021. Controparte_1
Dichiara compensate per intero le spese di lite di primo e del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torino il 17 gennaio 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
La Corte, riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Roberta COLLIDA' CONSIGLIERE
Dott.ssas Anna Giulia MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 572/2023 R.G., con oggetto: Divorzio contenzioso tra
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Cuneo, Via Senatore Antonio Toselli n. 1, presso lo studio dell'avv. Alessia Sarale che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
Parte appellante nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4, presso lo studio degli avv.ti Stefania Martino e
[...]
che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, Pt_2
in forza di procura in atti
Parte appellata in contradditorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott.ssa Marta Lombardi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
1 “Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
Previa revoca dell'ordinanza istruttoria 14.04.2022 ed ammissione dei mezzi di prova dedotti, in parziale riforma della sentenza n. 69/2023 emessa dal Tribunale di Cuneo (RG
n. 2122/2021) pubblicata in data 03.02.2023, notificata in data 31 marzo 2023, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione;
Con vittoria di spese del doppio grado”.
Parte appellata:
“- Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino,
- Contrariis reiectis;
- Dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove formulande domande e/o eccezioni;
- Previa ammissione per interpello e testi e senza inversione dell'onere probatorio, dei capi in prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma c.p.c. del 21.03.2022
e non ammessi dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo;
- Opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avanzate dall'appellante per i motivi tutti di cui alla memoria n. 3 del 11.04.2022;
- Ammettersi la prova contraria sui capi di prova dell'appellante che malgrado l'opposizione verranno ammessi;
- respingere, in quanto infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dal IG. ed Pt_1
ogni domanda proposta nei confronti della IG.ra , mandandola CP_1
conseguentemente assolta da ogni avversaria domanda e pretesa;
- confermare integralmente la Sentenza n. 69/2023 Tribunale di Cuneo pubblicata il
03.02.2023 RG 2122/2021, per i motivi di cui in narrativa, mandando conseguentemente assolto la conchiudente da ogni avversaria domanda e pretesa;
- rigettare comunque tutte le domande proposte nei confronti della IG.ra ; CP_1
- Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso generale nella misura del 15%, Iva e C.p.a.”.
Per il Procuratore Generale:
“rileva che non sono in discussione situazioni soggettive indisponibili né ricorrono questioni di interesse pubblico contrarie agli interessi delle parti, nemmeno sotto il profilo della tutela di soggetti minorenni. Non formula pertanto conclusioni proprie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I IGnori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in Paesana (CN) il 26 aprile 1987; dall'unione nascevano due figli, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Saluzzo, in data 19 novembre 2002, omologava la separazione dei coniugi.
Con ricorso in data 23 luglio 2021 la IGnora domandava la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio. Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità della domanda, allegando che la convivenza tra i coniugi non era in realtà mai cessata, domandando, pertanto, la condanna della controparte al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c. 1 e 3 c.p.c..
Con sentenza in data 20 gennaio 2023, in questa sede impugnata, il Tribunale di Cuneo riteneva infondata l'eccezione del convenuto e dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in causa .
Condannava il IGnor a rifondere alla IGnora le spese di lite liquidate in € Pt_1 CP_1
3.446,60, oltre esborsi, spese generali al 15%, Iva e C.p.a come per legge.
Il Tribunale di Cuneo, in ordine alla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio – unica questione controversa tra le parti – rilevava che la domanda poteva trovare accoglimento in quanto ricorrevano tutti i requisiti prescritti dall'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/1970 ed in particolare il protrarsi ininterrottamente da almeno sei mesi della separazione ( in base alla novella di cui alla legge n. 55 del 2015) dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
In particolare, osservava in Primo Giudice che l'eccezione sollevata dal IGnor , Pt_1 relativa alla mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione per almeno sei mesi, non poteva essere qualificata come eccezione di riconciliazione, in quanto, presupposto fondamentale della stessa era la previa interruzione del rapporto coniugale, che, però, secondo quanto sostenuto dal convenuto, nel caso di specie non vi era mai stata.
L'eccezione del convenuto, dunque, andava piuttosto qualificata come eccezione di simulazione (nella memoria di replica il convenuto affermava peraltro che la separazione era stata inscenata – senza però mai concretizzarsi – con l'intento di sottrarre il medesimo alle pretese dei creditori). A tal riguardo, il Tribunale richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale non era possibile far valere la simulazione della separazione consensuale, perlomeno nel suo contenuto necessario. Pertanto , la mancata formulazione dell'eccezione di riconciliazione e l'inammissibilità dell'eccezione di simulazione, rendevano irrilevanti le prove dedotte dal convenuto.
3 Avverso la sentenza interponeva tempestivo appello il IGnor , il quale chiedeva di Pt_1
dichiarare la nullità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione.
L'appellante ribadiva in particolare che con la propria comparsa di costituzione egli aveva chiesto di dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio per mancanza del presupposto “dell'ininterrotta separazione” e non già “della separazione”.
L'eccezione, nel caso di specie, era dunque rituale in quanto il convenuto aveva eccepito la mancanza del requisito della protratta separazione.
Opinando come il Primo Giudice, secondo l'appellante, si sarebbe altrimenti venuto a configurare un procedimento così speciale da consentire di ignorare le eccezioni di parte convenuta per privilegiare la domanda attorea.
Evidenziava in ogni caso che, in base agli atti acquisiti in corso di causa, era la stessa IGnora ad affermare l'avvenuta riconciliazione tra le parti. CP_1
Richiamava sul punto le dichiarazioni rese dalla IGnora nel verbale di sommarie CP_1
informazioni rese in data 11.07.2021 presso la Procura della Repubblica di Cuneo, nell'ambito di un procedimento penale da quest'ultima instaurato nei confronti del marito.
Dalle suddette dichiarazioni si evinceva che, nonostante la separazione, il rapporto di coppia era continuato senza soluzione di continuità, in quanto, solo nel 2020 (quindi ben diciotto anni dopo la separazione), la IGnora aveva invitato il marito a trasferirsi CP_1 in “un'altra abitazione”, segno che la convivenza non era mai cessata o che comunque la stessa era stata ripresa.
Dunque, a parer dell'appellante, la controparte aveva chiesto la pronuncia di divorzio quando era ben consapevole che l'unione matrimoniale non era in realtà venuta meno, o, comunque, si era ricostituita. Richiamava quindi le conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la parte appellata evidenziando come la sentenza impugnata fosse esente da censure e come tale da confermarsi.
Il Giudice di prime cure, infatti, aveva dato atto dell'eccezione sollevata dal IGnor Pt_1 relativa alla mancanza del presupposto dell'ininterrotta separazione per almeno sei mesi, ma, l'eccezione in questione, per via delle stesse affermazioni del IGnor , non Pt_1
poteva essere qualificata come eccezione di riconciliazione, in quanto presupposto fondamentale della stessa era proprio la previa interruzione del rapporto coniugale, che, però, secondo quanto sostenuto dal , non vi era mai stata. Pt_1
Rilevava poi che, anche nella denegata ipotesi in cui la Corte adita avesse ritenuto di qualificare l'eccezione del IGnor come eccezione di riconciliazione e non già come Pt_3
4 eccezione di simulazione, l'appellante, in ogni caso, non aveva assolto all'onere della prova su di esso incombente.
L'appellante, infatti, non aveva dimostrato in alcun modo che, successivamente alla separazione avvenuta nel 2002, i coniugi si fossero in qualche modo riconciliati.
La parte appellata contestava il valore probatorio del verbale di sommarie informazioni rese nell'ambito del procedimento penale n.rgnr 2482/2021 Tribunale di Cuneo a carico del IG. per fatti del tutto estranei alla presente vicenda, dal quale non emergeva in Pt_1
alcun modo la ricostituzione del consorzio familiare tra i coniugi.
Aggiungeva peraltro, a riprova del fatto che l'affectio coniugalis tra le parti era venuta meno, il fatto che la IGnora in data 25.10.2002, aveva promosso pignoramento CP_1
presso terzi nei confronti del IG. e che le trattenute del quinto dello stipendio del Pt_1 medesimo erano sempre state bonificate sul conto corrente dell'appellata.
Insisteva, poi, per l'ammissione dei capitoli di prova contenuti nella propria memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2 cpc del 21.03.2022 con i testi ivi indicati.
Deduceva, infine, l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie in quanto il IGnor
si era limitato a richiedere l'ammissione di dette istanze dedotte in primo grado Pt_1
senza però formulare, con uno specifico motivo di appello, il vizio della sentenza impugnata in ordine a tali istanze istruttorie non ammesse.
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 21 giugno 2024 e , decorsi i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa veniva decisa nella camera di conIGlio del 17 gennaio 2025.
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L'appello è fondato e deve essere accolto.
Deve ritenersi infatti ostativa alla pronuncia di divorzio l'intervenuta riconciliazione dei coniugi,consistente nel ripristino non solo della convivenza materiale ma anche dell'unione spirituale tra gli stessi . Ai fini della prova relativa che incombe sul coniuge che si oppone al divorzio deve attribuirsi senza dubbio prevalente valore, piuttosto che ad elementi psicologici e soggettivi a quelli esteriori, oggettivamente diretti a dimostrare la volontà dei coniugi di ripristinare la comunione di vita , quali la ripresa della convivenza e le sue modalità ( cfr. Cass. 1 settembre 2008 n. 21001).
Per interrompere gli effetti della separazione ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio, la ripresa della convivenza tra i coniugi non deve essere caratterizzata dalla temporaneità essendo necessaria una concreta ricostruzione del preesistente vincolo
5 coniugale nella sua peculiare essenza materiale e spirituale( Cass. 9 giugno 2015 n.
11885).
Solo quando si sia protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge e non sia intervenuta riconciliazione ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 comma 2
l. 898-1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ora, nel caso di specie, il IGnor nella comparsa di costituzione in primo grado ha Pt_1 affermato che egli e la moglie “non hanno mai cessato di coabitare nella casa coniugale con i figli, proseguendo la propria abituale vita sociale “ e che “la convivenza non era mai venuta meno”.
Anche il capo di prova di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 cpc afferma testualmente “vero che la convivenza tra i coniugi / proseguì senza Pt_1 CP_1 soluzione di continuità pur dopo la separazione”.
Ora nel caso di specie la separazione consensuale tra i coniugi venne omologata dal
Tribunale di Saluzzo in data 19 novembre 2002.
Anche se l'eccezione di riconciliazione non è stata espressamente formulata, tuttavia, il IGnor ha eccepito sostanzialmente che l'unione matrimoniale non si interruppe Pt_1
ma proseguì nei sei mesi successivi alla separazione consensuale ovvero alla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale tant'è vero che proseguì anche la convivenza nella stessa abitazione.
Tale situazione di prosecuzione del rapporto matrimoniale è stata oggetto di ammissione da parte della IGnora la quale nel doc. 1 ( verbale di sommarie informazioni rese CP_1
alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Cuneo in data 19 luglio
2021)ha dichiarato testualmente che “nonostante la separazione il nostro rapporto di coppia continuava tra alti e bassi. Le cose cambiarono nell'anno 2017 in quanto io venivo a conoscenza del fatto che lui aveva una relazione con un'altra donna”.
Solo nel 2020 la IGnora invitò il marito a trasferirsi in un'altra abitazione. CP_1
Da tali dichiarazioni si desume inequivocabilmente la confessione da parte della IGnora
che , al di là della formale separazione, il rapporto di coppia è continuato per CP_1
molti anni ininterrottamente fino al 2017 e che durante tutto quel periodo ed anche oltre i coniugi convivevano nella stessa abitazione ( solo nel 2020 peraltro la IGnora CP_1
invitò il marito a trasferirsi in diversa abitazione).
Verosimilmente ci fu una crisi tra i coniugi nel 2002 tanto che la IGnora CP_1
promuoveva anche un pignoramento presso terzi nei confronti del IGnor ( cfr. doc. Pt_1
6 5 di primo grado) ma dopo il verbale di separazione consensuale i coniugi continuarono il loro rapporto di coppia proseguendo la convivenza sotto lo stesso tetto.
Pertanto deve ritenersi che la domanda di divorzio sia improcedibile per mancanza del requisito di ininterrotta separazione per il periodo di sei mesi dopo la comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale .
Per questi motivi
l'appello deve essere accolto .
Sussistono fondati motivi per compensare per intero le spese di lite di primo e di secondo grado tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.q.m.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia, accoglie l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
e , in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo pronunciata il 20
[...]
gennaio 2023, dichiara improcedibile la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 23 luglio 2021. Controparte_1
Dichiara compensate per intero le spese di lite di primo e del presente grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Torino il 17 gennaio 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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