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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
706/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia,
letta la nota dd 06.03.25 dal dott. Giacomo Mario Flammini, quale CTU nel procedimento n.
706/24 R.G. di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis cod. proc. civ. pendente tra con l'Avv. Stefano Di Giacomo, e l' ; Parte_1 CP_1
rilevato che, nella nota in questione, il dott. Giacomo Mario Flammini ha rappresentato che la perizianda, senza comunicare eventuali impedimenti, non si è presentata nemmeno al nuovo incontro fissato per il 06.03.25 ad ore 18:00;
evidenziato, peraltro, che nemmeno il difensore della perizianda, o un suo sostituto, ha comunicato impedimenti rispetto al nuovo incontro peritale;
ritenuto, quindi, che la protratta ed immotivata inerzia della parte ricorrente (si sottolinea che era già stata rinviata la data del primo incontro fissato dal CTU per il giorno 21.11.24 e che la ricorrente non si era presentata) implichi, di fatto, una rinuncia al ricorso;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento indicato in premessa.
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Si comunichi.
Udine 03.04.25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia,
letta la nota dd 06.03.25 dal dott. Giacomo Mario Flammini, quale CTU nel procedimento n.
706/24 R.G. di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis cod. proc. civ. pendente tra con l'Avv. Stefano Di Giacomo, e l' ; Parte_1 CP_1
rilevato che, nella nota in questione, il dott. Giacomo Mario Flammini ha rappresentato che la perizianda, senza comunicare eventuali impedimenti, non si è presentata nemmeno al nuovo incontro fissato per il 06.03.25 ad ore 18:00;
evidenziato, peraltro, che nemmeno il difensore della perizianda, o un suo sostituto, ha comunicato impedimenti rispetto al nuovo incontro peritale;
ritenuto, quindi, che la protratta ed immotivata inerzia della parte ricorrente (si sottolinea che era già stata rinviata la data del primo incontro fissato dal CTU per il giorno 21.11.24 e che la ricorrente non si era presentata) implichi, di fatto, una rinuncia al ricorso;
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del procedimento indicato in premessa.
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Si comunichi.
Udine 03.04.25
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia