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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G V.G. 3884/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto Separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Parete, alla via Cirillo n. 18 , presso lo studio dell'avv. Rosa Di Nardo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) , residente in [...]
n.3 elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via G.B. Vico n. 7, presso lo studio dell'avv. Rossella Aversana che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10/10/2024, Parte_1
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Gaeta (LT) il 19.5.1983, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, (l'1.2.1985), (il 9.9.1987) e (il Per_1 Per_2 Persona_3
21.12.1999), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In particolare, i predetti coniugi, essedo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più
pag. 2/8 tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) i figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno ad avere rapporti con entrambi i genitori nelle modalità che riterranno più opportune;
3) la casa coniugale, comprensiva di arredi, resterà nella disponibilità della signora che la occuperà con il figlio mentre il signor si CP_1 Persona_3 Parte_1
è già trasferito in un appartamento (dependance) adiacente alla casa coniugale;
4) i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
5) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e sulla base della autonomia negoziale delle parti a loro riconosciuta dal nostro ordinamento,
nell'ambito della libertà dei coniugi di definire i rispettivi rapporti personali ed economici in occasione della separazione e tenuto conto del contributo economico che ciascuno di essi ha impiegato nella costruzione del patrimonio familiare, i coniugi come in atti già identificati si impegnano a trasferire ai figli ogni diritto loro spettante sui beni immobili di loro proprietà. In particolare, i sigg. e Parte_1 CP_1
si impegnano a trasferire la proprietà, con riserva di usufrutto a favore del
[...]
solo sig. : Parte_1
1) alla figlia (Caserta, 1.2.1985 Codice Fiscale Controparte_2
pag. 3/8 la quota a ciascuno spettante sui seguenti beni immobili: C.F._3
a) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 - particella 5480 – sub 3 – categoria F/3; b) unità
immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c., identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 6 – categoria F/3; c) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c., identificata nel N.C.E.U.
al foglio 5 – particella 5480 – sub 5 – categoria C/2 – classe 2 – superficie catastale 38
mq – rendita euro 61,15;
d) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 9 – categoria C/6 – classe 2
– superficie catastale 112 mq – rendita euro 219,86.
I signori e si impegnano a trasferire la Parte_1 Controparte_1
proprietà, senza riserve di usufrutto:
2) al figlio (Giugliano in Campania, 21.12.1999 codice Controparte_3
fiscale ) la quota a ciascuno spettante, in piena proprietà, dei C.F._4
seguenti immobili:
a) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 2 – categoria A/2 – classe 2
– consistenza 5,5 vani – superficie catastale 147 mq – rendita euro 468,68;
b) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U al foglio 5 – particella 5480 – sub 4 – categoria C/2 – classe 1
– superficie catastale 49 mq – rendita euro 67,24;
pag. 4/8 c) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 8 – categoria C/2 – classe 1
– superficie catastale 44 mq – rendita euro 60,84.
La signora si impegna a trasferire la nuda proprietà, Controparte_1
riservandosi l'usufrutto, dei beni di proprietà esclusiva:
3) alla figlia (Santa Maria Capua Vetere, 9.9.1987 codice fiscale Controparte_4
) i seguenti immobili: C.F._5
a) unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli Cervi n. 7,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 1 – particella 5322 – sub 8 – categoria A/2 – classe 2
– consistenza vani 6 – superficie catastale 150 mq – rendita euro 433,82;
b) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U. al foglio 1- particella 5322- sub 12-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale31mq-rendita euro 61,41;
c) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U., al foglio 1- particella 5322- sub 13-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale 8 mq- rendita euro 16,94;
d) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7, piano S1, identificata nel N.C.E.U. al foglio 1- particella euro 44,47;
e) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U., al foglio1- particella 5322- sub15-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale34 mq- rendita euro 61,41.
pag. 5/8 Detti immobili saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativo accessorio, dipendenza o pertinenza, servitù attiva e passiva e diritto inerente.
Si precisa, inoltre, in relazione ai suddetti trasferimenti immobiliari che il presente accordo è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, pertanto le parti dichiarano di volersi avvalere, per i trasferimenti degli immobili suddetti delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6
marzo 1987 n. 74.
Il presente accordo per la soluzione consensuale di separazione personale vale quale promessa di trasferimento e l'atto pubblico sarà perfezionato a cura e spese della signora entro 30 giorni dall'omologa dinanzi ad un notaio scelto Controparte_1
da quest'ultima;
6) i ricorrenti hanno provveduto a regolare internamente i loro rapporti economici e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, in ordine a posizioni bancarie ed agli arredi. Il conto cointestato presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di
Parete, sarà chiuso dopo aver sostenuto le ultime spese in comune tra i coniugi.
7) l'autovettura Fiat Punto, targata EJ 340 PM, intestata alla signora CP_1
attualmente nella disponibilità del signor , verrà
[...] Parte_1
intestata a costui a spese della sig. , intanto, il sig. si impegna a CP_1 Parte_1
sostenere tutte le spese di bollo, R.C.A. ed eventuali verbali per violazioni del C.D.S. a far data dal mese di giugno del 2024 e fino al trasferimento con regolare passaggio di proprietà;
pag. 6/8 8) l'autovettura Lancia Y, targata ER 261 YS, intestata al signor Parte_1
rimarrà nella diponibilità del figlio , il quale si impegna a sostenere Persona_3
tutte le spese di bollo, R.C.A. ed eventuali verbali per violazioni del C.D.S. a far data dal mese di giugno del 2024 e fino al trasferimento con regolare passaggio di proprietà
le cui spese saranno sostenute dalla sig. . Parte_2
Non apparendo tali condizioni contrarie a norme imperative e al buon costume, il
Tribunale ritiene di porle a fondamento della decisione.
Il giudizio deve tuttavia proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza e, pertanto, la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...]_1 di Napoli (NA) il 7.9.1960 e nato a [...] il Parte_1
7.8.1957, alle condizioni indicate in parte motiva.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.51, P.
II , Serie A, Anno 1983).
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della separazione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese di giudizio al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
pag. 7/8 Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G V.G. 3884/2024
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3884 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto Separazione consensuale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Parete, alla via Cirillo n. 18 , presso lo studio dell'avv. Rosa Di Nardo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) , residente in [...]
n.3 elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via G.B. Vico n. 7, presso lo studio dell'avv. Rossella Aversana che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10/10/2024, Parte_1
e esponevano di aver contratto matrimonio concordatario Controparte_1 in Gaeta (LT) il 19.5.1983, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, (l'1.2.1985), (il 9.9.1987) e (il Per_1 Per_2 Persona_3
21.12.1999), ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
In particolare, i predetti coniugi, essedo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al
Collegio per la decisione, disponendo la trasmissione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più
pag. 2/8 tollerabile la loro convivenza: ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
1)Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermo restando i reciproci obblighi di legge;
2) i figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, continueranno ad avere rapporti con entrambi i genitori nelle modalità che riterranno più opportune;
3) la casa coniugale, comprensiva di arredi, resterà nella disponibilità della signora che la occuperà con il figlio mentre il signor si CP_1 Persona_3 Parte_1
è già trasferito in un appartamento (dependance) adiacente alla casa coniugale;
4) i coniugi rinunciano espressamente al reciproco mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti;
5) a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e sulla base della autonomia negoziale delle parti a loro riconosciuta dal nostro ordinamento,
nell'ambito della libertà dei coniugi di definire i rispettivi rapporti personali ed economici in occasione della separazione e tenuto conto del contributo economico che ciascuno di essi ha impiegato nella costruzione del patrimonio familiare, i coniugi come in atti già identificati si impegnano a trasferire ai figli ogni diritto loro spettante sui beni immobili di loro proprietà. In particolare, i sigg. e Parte_1 CP_1
si impegnano a trasferire la proprietà, con riserva di usufrutto a favore del
[...]
solo sig. : Parte_1
1) alla figlia (Caserta, 1.2.1985 Codice Fiscale Controparte_2
pag. 3/8 la quota a ciascuno spettante sui seguenti beni immobili: C.F._3
a) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 - particella 5480 – sub 3 – categoria F/3; b) unità
immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c., identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 6 – categoria F/3; c) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c., identificata nel N.C.E.U.
al foglio 5 – particella 5480 – sub 5 – categoria C/2 – classe 2 – superficie catastale 38
mq – rendita euro 61,15;
d) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 9 – categoria C/6 – classe 2
– superficie catastale 112 mq – rendita euro 219,86.
I signori e si impegnano a trasferire la Parte_1 Controparte_1
proprietà, senza riserve di usufrutto:
2) al figlio (Giugliano in Campania, 21.12.1999 codice Controparte_3
fiscale ) la quota a ciascuno spettante, in piena proprietà, dei C.F._4
seguenti immobili:
a) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 2 – categoria A/2 – classe 2
– consistenza 5,5 vani – superficie catastale 147 mq – rendita euro 468,68;
b) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U al foglio 5 – particella 5480 – sub 4 – categoria C/2 – classe 1
– superficie catastale 49 mq – rendita euro 67,24;
pag. 4/8 c) unità immobiliare sita nel Comune di Trentola Ducenta (CE), via Lavinaio s.n.c.,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 5 – particella 5480 – sub 8 – categoria C/2 – classe 1
– superficie catastale 44 mq – rendita euro 60,84.
La signora si impegna a trasferire la nuda proprietà, Controparte_1
riservandosi l'usufrutto, dei beni di proprietà esclusiva:
3) alla figlia (Santa Maria Capua Vetere, 9.9.1987 codice fiscale Controparte_4
) i seguenti immobili: C.F._5
a) unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli Cervi n. 7,
identificata nel N.C.E.U. al foglio 1 – particella 5322 – sub 8 – categoria A/2 – classe 2
– consistenza vani 6 – superficie catastale 150 mq – rendita euro 433,82;
b) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U. al foglio 1- particella 5322- sub 12-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale31mq-rendita euro 61,41;
c) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U., al foglio 1- particella 5322- sub 13-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale 8 mq- rendita euro 16,94;
d) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7, piano S1, identificata nel N.C.E.U. al foglio 1- particella euro 44,47;
e) quota di 1/8 della unità immobiliare sita nel Comune di Lusciano (CE), via Fratelli
Cervi n.7 Piano S1, identificata nel N.C.E.U., al foglio1- particella 5322- sub15-
categoria C/6- classe 1- superficie catastale34 mq- rendita euro 61,41.
pag. 5/8 Detti immobili saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni relativo accessorio, dipendenza o pertinenza, servitù attiva e passiva e diritto inerente.
Si precisa, inoltre, in relazione ai suddetti trasferimenti immobiliari che il presente accordo è da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, pertanto le parti dichiarano di volersi avvalere, per i trasferimenti degli immobili suddetti delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6
marzo 1987 n. 74.
Il presente accordo per la soluzione consensuale di separazione personale vale quale promessa di trasferimento e l'atto pubblico sarà perfezionato a cura e spese della signora entro 30 giorni dall'omologa dinanzi ad un notaio scelto Controparte_1
da quest'ultima;
6) i ricorrenti hanno provveduto a regolare internamente i loro rapporti economici e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, in ordine a posizioni bancarie ed agli arredi. Il conto cointestato presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di
Parete, sarà chiuso dopo aver sostenuto le ultime spese in comune tra i coniugi.
7) l'autovettura Fiat Punto, targata EJ 340 PM, intestata alla signora CP_1
attualmente nella disponibilità del signor , verrà
[...] Parte_1
intestata a costui a spese della sig. , intanto, il sig. si impegna a CP_1 Parte_1
sostenere tutte le spese di bollo, R.C.A. ed eventuali verbali per violazioni del C.D.S. a far data dal mese di giugno del 2024 e fino al trasferimento con regolare passaggio di proprietà;
pag. 6/8 8) l'autovettura Lancia Y, targata ER 261 YS, intestata al signor Parte_1
rimarrà nella diponibilità del figlio , il quale si impegna a sostenere Persona_3
tutte le spese di bollo, R.C.A. ed eventuali verbali per violazioni del C.D.S. a far data dal mese di giugno del 2024 e fino al trasferimento con regolare passaggio di proprietà
le cui spese saranno sostenute dalla sig. . Parte_2
Non apparendo tali condizioni contrarie a norme imperative e al buon costume, il
Tribunale ritiene di porle a fondamento della decisione.
Il giudizio deve tuttavia proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza e, pertanto, la pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
letto ed applicato l'art. 473-bis.51c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nata a [...]_1 di Napoli (NA) il 7.9.1960 e nato a [...] il Parte_1
7.8.1957, alle condizioni indicate in parte motiva.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.51, P.
II , Serie A, Anno 1983).
c) manda all'Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della separazione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) spese di giudizio al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
pag. 7/8 Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 8/8