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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione pronunciato la seguente a decreto ingiuntivo
TE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0739/23 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
N. 0739/23 ter cpc nel termine del giorno 21.02.2025, avente ad oggetto:
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
CP_1
e vertente N. _______________
tra
[...]Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e N. _______________ difesa dall'avv. C. Trotta del Foro di Salerno in virtù di mandato n. 012/2025 R.B. Lav.
allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Battipaglia, Via P. Baratta, n. 110; Discusso nel termine del 21.02.2025
Opponente con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Santese in CP_2
virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, Deposito minuta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in _________________
Montecorvino Rovella, Via D'Aiutolo, n. 1;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 0739/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 29.12.2022, n. 938/22 D.I., notificato in data 12.01.2023, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore di Parte_1 CP_2
la somma di euro 1.996,03 per FR, con la condanna alle spese
[...]
del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 07.02.2023, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 938/22; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 21.02.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 938/22 D.I., emesso in data
05.08.2024, proposta dalla società è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 0739/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2
Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, la domanda proposta dal dipendente, già nella fase monitoria, risulta ampiamente documentata e provata mediante l'allegazione del Cud 2022, delle buste paga e dei bonifici effettuati dalla società datrice. In particolare, l'importo complessivo lordo del FR ammonta a euro 3.209,35, cioè euro 2.655,66 risultante dal Cud 2022, a cui va aggiunto l'importo di euro 553,69 riportato nella busta paga del mese di maggio 2022 (cfr. all.
3-7 del fascicolo telematico della parte opposta): da tale importo va detratta la somma di euro 1.213,32, versata al dipendente con bonifico in data 17.07.2022 (cfr. all. n. 5 del fascicolo dell'opposto).
Giudizio n. 0739/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 Ordunque, la società opponente, ad avviso del Tribunale adito, non ha fornito la prova di aver versato altre somme al dipendente a titolo di FR ovvero l'importo totale di euro 2.485,20 (cfr. pag. 4 del ricorso). Invero,
a tal fine appaiono irrilevanti i documenti allegati al ricorso in opposizione, cioè le buste paga e i relativi bonifici: in particolare, i bonifici, tranne quello effettuato in data 17.07.2022, non riportano nella causale l'indicazione specifica che trattasi di importo per il FR (cfr. all.
n. 5 del fascicolo telematico della società opponente); e, inoltre, nelle buste paga, a quanto è dato evincere, gli importi indicati nella parte inferiore, cioè quelli per il FR maturato, non vengono conteggiati nell'importo finale della busta, che in effetti attiene solo alle somme relative a competenze diverse dal trattamento di fine rapporto (cfr. all. n.
3 del fascicolo dell'opponente).
In ultimo, appare conforme al dato reale quanto riportato a pag. 5 della memoria di costituzione dell'opposto, cioè che nella busta paga di giugno 2022 la somma totale è composta da euro 909,54 per competenze varie ed euro 999,39 per FR (al netto euro 771,11) e che, pertanto, lo stesso opposto è incorso in errore nell'imputare l'intero importo della busta paga, pari a euro 1.213,32, al credito residuo del FR (pari al minor importo netto di euro 771,75), con conseguente maggior credito finale per FR pari a euro 2.209,96, anziché a euro 1996,03, richiesti nel procedimento monitorio: tuttavia, tale domanda di riconoscimento del suddetto maggiore importo è inammissibile, in quanto domanda nuova.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell'opponente al rimborso delle spese del presente giudizio di opposizione in favore dell'opposto, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014.
Giudizio n. 0739/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
938/22 D.I., emesso in data 29.12.2022, notificato in data 12.01.2023, proposta con ricorso depositato in data 07.02.2023 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 938/22 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio di opposizione, che vengono liquidate in euro 950,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 21.02.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0739/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_2