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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 236/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PRANDINI PAOLO e dell'avv. VINCENZI IVAN ( ) PIAZZA MARTIRI 42 C.F._1
41012 CARPI;
elettivamente domiciliato in VIA RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv.
PRANDINI PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in GALLERIA UNIONE 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GALIMBERTI
pagina 1 di 31 LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ZANARDI ANDREA ) GALLERIA UNIONE, 1 20123 C.F._3
MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_2
, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano, n. 135/2025,
[...]
pubblicata l'08.01.2025, RG. n. 7304/2022, accogliersi le domande svolte dall'appellante in primo grado e pertanto:
a) respingersi le domande, eccezioni ed istanze tutte formulate da controparte nella causa di opposizione ad ingiunzione di primo grado, perché infondate in fatto e diritto, anche ove reiterate in appello;
b) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto (cfr. la scrittura privata inter partes prodotta dall'attrice in primo grado come doc. 7), del rapporto di cui è causa e della relativa prestazione resa dal Dott. (i) per non essere egli abilitato a Controparte_1
fornire le prestazioni riservate a commercialisti, revisori, ragionieri, fiscalisti, ecc., (ii) per l'illiceità della sua condotta iniziale diretta a convincere il cliente a realizzare l'operazione di cui è causa, (iii) per l'ulteriore illiceità della sua condotta in fase di compilazione e deposito delle domande di cui è causa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme che il Dott. chiede al Controparte_1
in base a detto contratto, rapporto e prestazione;
Parte_1
c) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento del Dott.
[...]
al contratto suddetto, nel momento in cui: (i) ha millantato una CP_1
pagina 2 di 31 specializzazione ed una abilitazione che non ha dimostrato di possedere, (ii) ha consigliato un'operazione illogica ed antieconomica ed infine (iii) l'ha realizzata compilando con numerosi errori le domande di cui è causa, tanto da dare accesso a contributi non dovuti;
conseguentemente, pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso e di ogni atto successivo costituente sua esecuzione ed accertarsi (in ogni caso, anche in virtù del principio dell'inadimplenti non est adimplendum) che nulla compete al Dott. per compensi e penali;
Controparte_1
d) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi che fossero rigettate tutte le eccezioni e domande suddette, accertarsi e dichiararsi che il Parte_1
ha legittimamente rinunciato ai crediti di imposta di cui è causa e,
[...]
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nessuna somma è dovuta dal
[...]
al Dott. stante il combinato disposto dagli artt. Parte_1 Controparte_1
2.1 e 4.3 del contratto di cui sopra,
e) in via ulteriormente graduata, accertarsi e dichiararsi la contrarietà ad equità ed all'art. 2233 c.c. del compenso richiesto dal Dott. e la conseguente nullità Controparte_1
parziale del relativo contratto, provvedendosi quindi a ridurre, anche in via equitativa,
l'eventuale denegato compenso dovuto,
f) in ogni caso, per ciascuno dei motivi testé detti nonché per l'inesatta individuazione in ricorso - e conseguentemente in decreto - del soggetto ingiunto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi priva di effetti l'ingiunzione opposta con la causa di primo grado decisa con la sentenza qui appellata (rif. ingiunzione n. 20583/2021 del 01.12.2021 del Tribunale di
Milano, RG. n. 43240/20241),
g) in via riconvenzionale, dirsi tenuto e condannarsi il Dott. cf. Controparte_1
, residente in [...]v. Filippino degli Organi n. 8, a C.F._2
corrispondere al come sopra rappresentato e difeso, Parte_1
la penale di € 3.500 oltre IVA prevista dall'art.
2.10 del contratto di cui è causa, oltre pagina 3 di 31 agli interessi al tasso di mora e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'inoltro delle domande di tax credit sbagliate (od in subordine dalla notifica di questo atto) al saldo,
3) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i mezzi di prova già chiesti dall'appellante in primo grado con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., reiterati in sede di precisazione delle conclusioni e che per comodità della Corte si trascrivono qui appresso:
a) ammettersi prova per interrogatorio formale del Dott. e per testi sui seguenti CP_1
capitoli:
1. “Vero che l'operazione di cui è causa (domanda di tax credit per le sale cinematografiche legati ai lavori edili ed agli investimenti su impianti, arredi, attrezzature e simili, per gli anni 2016-2017-2018) è stata suggerita al Parte_1
dal Dott. il quale, nella primavera del 2018, ha contattato
[...] Controparte_1
personalmente l'allora presidente del Circolo sig. per spiegargliela e Persona_1
sottoporgliela”;
2. “Vero che nell'occasione di cui sopra e nei successivi contatti, il Dott. CP_1
spiegò al sig. che i tax credit in questione avrebbero potuto essere
[...] Per_1
portati in compensazione con le imposte del Circolo o, in alternativa, ceduti a terzi che,
a suo dire, avrebbero la fila per acquistarli”;
3. “Vero che, per realizzare l'incarico de quo, il Dott. si è fatto Controparte_1
mandare i mastrini / partitari del Circolo, come da e-mail che si mostra (doc. 10 di parte opponente), sulla base dei quali ha individuato gli importi da egli stesso inseriti nelle domande di tax credit da egli compilate e che pure si mostrano (doc. 11 di parte opponente ma v. anche domande definitive allegate al doc. 29)”;
4. “Vero che il Dott. ha predisposto le asseverazioni poi firmate Controparte_1
dal commercialista Dott. che si mostrano, inviandole alla CNA per la Persona_2
firma del commercialista il 3 maggio 2019 (doc. 27 di parte opponente)”;
pagina 4 di 31 5. “Vero che, dopo l'e-mail del 3 maggio 2019 di cui al capitolo che precede, il Dott. ha sollecitato sia al che alla CNA la restituzione urgente delle CP_1 Pt_1
asseverazioni firmate dal commercialista entro il 7 maggio, sia telefonicamente che per
e-mail, fino alla e-mail del 7 maggio 2019 ore 13:42 che si mostra in cui scriveva alla
CNA e al di non crearsi problemi per delle cifre così importanti (cfr. doc. 22 di Pt_1
parte opponente che si mostra al teste)”;
6. “Vero che la CNA, dopo l'ultimo sollecito scritto del Dott. del 7 Controparte_1
maggio 2019 ore 13:42 (doc. 22 di parte opponente), ha reperito per la firma delle asseverazioni in questione il Dott. la cui firma digitale è stata apposta Persona_2
alle ore 14:32 di quello stesso pomeriggio, come risulta dal certificato di firma digitale che si mostra (doc. 12 di parte opposta)”;
7. “Vero che la CNA ha rimandato al Dott. le asseverazioni firmate dal CP_1
commercialista il 7 maggio 2019 alle ore 16:37, come da e-mail che si mostra (doc. 28 di parte opponente) e che alle 17:55 dello stesso giorno il Dott. ha mandato CP_1
l'e-mail che pure si mostra (doc. 29 di parte opponente) in cui si legge:
«Fortunatamente c'è stata una proroga. Quindi riusciamo per un pelo a caricare»”;
8. “Vero che il Dott. ha pure sollecitato al la Controparte_1 Parte_1
restituzione immediata, previa sua sottoscrizione, del documento allegato alla sua e- mail del 26.04.219 che si mostra (doc. 30 di parte opponente), in cui già aggiungeva con il carattere rosso le risposte attese dal Circolo, anche in tal caso dicendo di non crearsi problemi vista la scadenza imminente e gli importi in questione”;
9. “Vero che il Dott. aveva predisposto anche le asseverazioni Controparte_1
dell'ingegnere per domande di tax credit di cui è causa, che poi ha firmato l'Ing.
[...]
, come da doc. 13 di parte opponente che si mostra, e che le asseverazioni in PE
questione sono quelle di cui al doc. 9 di parte opposta che pure si mostra”;
10. “Vero che nei mastrini / partitari del consegnati al Dott. nel 2018 Pt_1 CP_1
per preparare le tre domande di tax credit di cui è causa (cfr. doc. 10 che si mostra), pagina 5 di 31 riferiti agli anni 2016-2017-2018, erano registrate fatture per “spese per lavori edili, spese per l'acquisto dell'area o dell'immobile, costi di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo, spese per impianti di proiezione digitale e relativi accessori, spese per impianti audio, spese per impianti di climatizzazione, spese per impianti e attrezzature di biglietteria automatica, spese per impianti di produzione di energia funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale, spese per impianti di innovazione digitale, spese per arredi degli schermi (arredi e poltrone), spese per arredi di servizi e spazi comuni, spese per lavori e impiantistica imposti da leggi dello stato e altre spese per lavori e impiantistica a favore della fruibilità” per un totale di € 64.880 - anziché di € 350.875 come indicato dal nelle domande di tax credit di cui è CP_1
causa – come spiegato nella relazione della Dott.ssa che si mostra Persona_4
(doc. 23)”;
11. “Vero che il teste conferma che i mastrini/partitari di cui al doc. 27 di parte opponente che si mostra sono gli stessi mastrini/partitari di cui al doc. 10 di parte opponente, ossia quelli inviati al Dott. per elaborare le domande di cui è CP_1
causa, con questa sola differenza: in quelli prodotti come doc. 27 insieme alla presente memoria, è indicata a biro, affianco a ciascun fornitore, la relativa attività di impresa”;
12. “Vero che il teste ha verificato, fornitore per fornitore, che la descrizione apposta sulle relative fatture registrate nei mastrini in questione (doc. 27 di parte opponente) corrispondeva esattamente all'attività di impresa del fornitore medesimo, come annotata a biro nel medesimo doc. 27”;
13. “Vero che le comunicazioni prodotte dall'opponente che si mostrano sono conformi ai rispettivi originali, compresi i relativi allegati laddove presenti: doc. 8, doc. 9, doc.
10, doc. 12, doc. 13, doc. 14, doc. 16, doc. 18, doc. 22, doc. 26, doc. 28, doc. 29, doc.
30”;
14. “Vero che i doc. 4 e 5 di parte opponente che si mostrano sono stati scaricati direttamente da internet e sono conformi ai rispettivi originali rinvenuti in rete”; pagina 6 di 31 15. “Vero che il teste conferma che i mastrini / partitari contenuti nel doc. 10 di parte opponente, i bilanci di cui al doc. 20 di parte opponente, le fatture di cui al doc. 21 di parte opponente e le dichiarazioni IVA di cui al doc. 31 di parte opponente), documenti tutti che si mostrano, sono conformi ai rispettivi originali conservati nella contabilità del ”; Parte_1
16. “Vero che il ha chiesto ed ottenuto per gli anni 2019, 2020, Parte_1
2021 il rimborso dei rispettivi crediti IVA, come da dichiarazioni Mod. 2020, 2021 e
2022 che si mostrano (doc. 31)”;
17. “Vero che la teste conferma la correttezza di quanto asserito nella dichiarazione di
CNA del 18.02.2022 che si mostra (doc. 17 di parte opponente)”;
18. “Vero che i tax credit di cui è causa sono stati rinunciati e non sono stati utilizzati dal in alcun modo”; Pt_1
19. “Vero che dopo il primo sollecito telefonico da parte del Dott. per il CP_1
preteso compenso oggetto di questa causa, le signore e Testimone_1 Parte_2
ed il sig. hanno contattato telefonicamente il medesimo
[...] Persona_5
Dott. per chiarimenti e che, nell'occasione, il Dott. Controparte_1 CP_1
ha detto, testualmente, spiegando l'oggetto del suo incarico: «il mio mestiere
[...]
è farti arrivare i soldi. Poi, una volta che ti sono arrivati, è evidente che devo cercare di aiutarti ad usarli il meglio possibile»”;
20. “Vero che in occasione della medesima telefonata di cui al capitolo che precede, il
Dott. ha aggiunto di essere consapevole che ancora nessuna Controparte_1
banca acquistava i tax credit di cui è causa in quanto, sempre testualmente: «Sembra invece che loro siano molto frenati dal fatto che l'articolo 1296 del codice civile, dice che nei riguardi della pubblic… dei crediti della pubblica amministrazione, tutti coloro che ne vengono a contatto assumono in solido la responsabilità verso inadempienze di qualunque genere e titolo»”;
pagina 7 di 31 21. “Vero che sempre in occasione della telefonata di cui ai due capitoli che precedono il Dott. ha riconosciuto di avere sollecitato le asseverazioni del CP_1
commercialista fino all'ultimo giorno utile per il loro deposito, tanto da fargli venire
(testualmente) i «capelli bianchi»”.
Si indicano come testi: Sig.ra residente a [...]in v. Tito Speri n. Parte_2
4, e 10, su tutti i prefati capitoli;
Sig.ra residente in [...]P.zza Delia Testimone_2
Gasparini 2, sui capp. 1, 2, 19, 20, 21; Sig. residente a [...]in v. Persona_1
Cesare Battisti n. 37, sui cap. da 1 ad 9, nonché sul cap. 13, limitatamente alla conferma della genuinità dei docc. 8-9-12-13-14-22-30; Sig.ra residente a [...]Testimone_3
in prov.le Motta 468, n. 86, sui cap. da 1 ad 9, nonché sul cap. 13, limitatamente alla conferma della genuinità dei docc. 8-9-12-13-14-22-30; Sig. residente Testimone_4
in Carpi in v. Tito Speri n. 4, sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e
21; Sig.ra residente in [...]v. Mozart n. 1, ed il suo Diretto in CNA Testimone_5
Sig. sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 e 18, nonché sul cap. 13 Persona_6
limitatamente alla conferma dei docc. 10-14-22-26-28-29-30; Dott. con Persona_2
studio in Carpi v. Peruzzi n. 2, sui capp. 4, 5 e 6; Ing. , con studio a Carpi Persona_3
v. Sogari 7, sul cap. 9; Dott.ssa con studio in Carpi v.le Manzoni 8, sui Persona_4
capp. 10, 15, 18.
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare, sulla base dei documenti prodotti in causa e delle testimonianze che saranno assunte, e con possibilità per il CTU di recuperare ogni altro eventuale documento, sia presso le parti, che presso gli Uffici pubblici competenti, che presso la CNA che tiene la contabilità del , Pt_1
all'occorrenza previa autorizzazione del Giudice:
1. se le domande di tax credit di cui è causa predisposte dal Dott. Controparte_1
(doc. 11) fossero o meno corrette rispetto alla contabilità del Parte_1
ricavabile dai relativi mastrini / partitari (doc. 10-27), ai bilanci (doc. 20) e alle fatture
(doc. 21), o se fossero al contrario viziate per tutti i motivi dedotti in citazione;
pagina 8 di 31 2. se i tax credit di cui è causa, nella misura calcolata dal Dott. Controparte_1
(ammessane e non concessane la liceità), apparivano compensabili con le imposte a debito del Circolo ed in che termini.
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, in tale sede condannando l'appellato al pagamento in favore dell'appellante di una somma ulteriore ex art. 96 I o in subordine III comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
Per Controparte_1
Nel merito
Confermare la Sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano in forza di tutte le argomentazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso formulato.
In via istruttoria
1) Respingere le istanze istruttorie formulata da parte appellante in quanto le prove orali vertono su circostanze documentali e comportano l'espressione di giudizi non deferibili ai testimoni e hanno ad oggetto circostanze inutili al fine del decidere.
2) Respingere la richiesta di CTU in quanto a contenuto esplorativo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato a il CP_1 Parte_1
allega di aver costituito un'associazione avente sede in una frazione
[...]
del Comune di Carpi (MO), che gestisce una piccola sala cinematografica locale nonché
l'organizzazione di attività ricreative e viaggi riservati agli associati;
pagina 9 di 31 che il Dott. svolge attività continuativa e sistematica nella CP_1
predisposizione e presentazione di istanze finalizzate all'ottenimento di crediti d'imposta (c.d. tax credit), principalmente con riferimento al settore cinematografico;
che tale attività è promossa pubblicamente in rete come riconducibile a prestazioni tipiche dell'ambito professionale dei dottori commercialisti, con l'esplicita indicazione del codice ATECO riferibile a detta categoria (come da documentazione n. 3, 4, 5 e 6 depositata in primo grado); che nella primavera dell'anno 2018, il Dott. si è messo in contatto con il CP_1
per proporre la presentazione di domande di accesso ai crediti d'imposta previsti Pt_1
dalla Legge n. 220/2016 per le sale cinematografiche;
che, a seguito di tale proposta, le parti stipulavano apposito contratto (doc. 7 del fascicolo di primo grado); che, in attuazione del rapporto contrattuale, il Dott. ha richiesto ed ottenuto, CP_1
nel giugno 2018, l'invio dei partitari contabili (c.d. mastrini) del , nei quali Pt_1
risultano registrate le fatture dei fornitori (v. doc. 10, contenente e-mail in formato .eml con allegati i partitari trasmessi a;
CP_1
che l'esame di tali documenti contabili ha consentito a l'estrapolazione dei CP_1
dati necessari per la compilazione delle domande di tax credit oggetto di causa;
che le domande venivano completate e sottoposte alla firma del Circolo in due distinte tornate temporali:
• nel luglio 2018 le c.d. “domande preventive” (cfr. e-mail del 28.06.2018, doc. 13),
• nel novembre 2018 le c.d. “domande integrative” o “definitive” (cfr. e-mail del
19.11.2018, doc. 14). che tutte le istanze, sia preventive che definitive, risultano prodotte come doc. 11 in primo grado;
pagina 10 di 31 che dal confronto dei contenuti emerge che le domande integrative si differenziano da quelle preventive unicamente per l'aggiunta di dati extra-contabili, mentre i dati contabili — estrapolati nel giugno 2018 dai partitari del — sono rimasti Pt_1
invariati; che in data 20 marzo 2020, il Ministero competente ha accolto le domande, riconoscendo al un credito d'imposta complessivo pari ad € 140.300,00 così Pt_1
suddiviso: € 61.120 per l'anno 2016, € 57.026 per l'anno 2017 ed € 22.154 per l'anno
2018 (doc. 15); che tuttavia, in data 15 gennaio 2021, il , accertata la presenza di errori in Pt_1
eccesso nella quantificazione delle somme richieste e riconosciute, ha ritenuto doveroso procedere alla rinuncia integrale e spontanea ai tax credit medesimi (doc. 16); che nessuna delle somme risultate formalmente riconosciute è stata, infatti, mai utilizzata;
che il Dott. pur essendo pienamente consapevole dell'intervenuta rinuncia e CP_1
dell'inefficacia sopravvenuta del diritto al compenso, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 20583/2021 del 01.12.2021, RG n. 43240/2021) emesso dal Tribunale di
Milano.
Il ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, articolando le Pt_1
seguenti doglianze:
• insussistenza del diritto al compenso per effetto della legittima (ed anzi obbligata) rinuncia ai tax credit, ex art.
4.3 del contratto;
• carenza di titolo abilitativo in capo al per le prestazioni rese, con CP_1
conseguente nullità per violazione dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione riservata);
pagina 11 di 31 • grave inadempimento professionale, avendo il redatto domande CP_1
contenenti errori tali da comportare l'attribuzione indebita di ingenti somme;
• proposta, da parte del medesimo, di un'operazione contraria all'interesse del
; Pt_1
• mancata esecuzione dell'obbligazione accessoria di assistenza nella fase di fruizione dei tax credit;
• richiesta di un compenso sproporzionato e comunque contrario ai criteri di cui all'art. 2233 c.c.;
• erronea individuazione del soggetto destinatario dell'ingiunzione.
Il Dott. si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto.
Il Tribunale, con ordinanza del 27.09.2022, ha negato la provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Successivamente, il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., utilizzati esclusivamente dal per la proposizione dei mezzi istruttori, che tuttavia Pt_1
venivano integralmente rigettati in sede di udienza successiva.
All'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle memorie conclusive, il
Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto del presente gravame, articolata in quattro capi:
1. rigetto della questione relativa alla nullità per esercizio abusivo della professione
(pp. 4-6);
2. rigetto delle doglianze relative agli inadempimenti del (pp. 6-7); CP_1
3. interpretazione dell'art.
4.3 del contratto, ritenuta non impeditiva del diritto al compenso (pp. 7-9); pagina 12 di 31 4. esclusione della natura abnorme del compenso e rigetto delle riconvenzionali e dell'istanza ex art. 96 c.p.c. (pag. 9).
Il Tribunale così decideva:
“- respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 20583/2021 emesso in data 01.12.2021 dal Tribunale di
Milano,
- respinge ogni altra domanda dell'opponente;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.”
Tutti i capi della motivazione e il conseguente dispositivo sono stati espressamente impugnati dal allegando: Parte_1
PRIMO MOTIVO: allega l'appellante che il capo III della motivazione della Sentenza afferente all'interpretazione e gli effetti dell'art.
4.3 del contratto inter-partes sarebbe viziato per violazione degli artt. 1363, 1367 e 1370 c.c., erronea ricostruzione della volontà delle parti ed erronea esegesi del documento negoziale.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo I della motivazione della Sentenza riguardante la nullità della prestazione del sarebbe viziato per CP_1
errata ricostruzione dell'attività di errata valutazione del ruolo dei CP_1
professionisti esterni, errata correlazione fra l'attività del e l'art. 1 del D.Lgs n. CP_1
139/2005, totale disapplicazione della giurisprudenza in tema di abusivo esercizio della professione, errata esclusione di qualsiasi attività istruttoria.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo II della motivazione della Sentenza, riguardante l'inadempimento del in sede di consulenza ed CP_1
elaborazione delle domande sarebbe viziato;
sull'errata ricostruzione dell'attività del pagina 13 di 31 e sull'errata valutazione del ruolo dei professionisti esterni, errata esclusione CP_1
di qualsiasi attività istruttoria, errata valutazione dell'onere della prova e mancato esame dei documenti prodotti già idonei a dimostrare gli errori;
il Tribunale avrebbe invertito erroneamente l'onere della prova in quanto avrebbe sollevato il professionista dall'onere di dimostrare il suo corretto adempimento.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo IV della motivazione della Sentenza relativo alla iniquità del compenso chiesto dal ed alle domande CP_1
del di riconoscimento di una penale e del risarcimento per lite temeraria, viziato Pt_1
per la mancata valutazione dell'iniquità del compenso ex art. 2233 c.c..
QUINTO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che l'ingiunzione è stata emessa (e confermata con Sentenza) nei confronti di una associazione con asserito codice fiscale , che però è la P.IVA_2
partita IVA del e non il suo reale codice fiscale, che è invece Pt_1 P.IVA_3
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. nella camera di consiglio del 10.6.2025, dopo il deposito di note conclusive da parte di entrambe le difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio concerne il pagamento di compensi professionali, oggetto di pattuizione contrattuale. In estrema sintesi, secondo il cliente il pagamento non sarebbe dovuto perché quest'ultimo avrebbe rinunciato ai crediti d'imposta; perchè il professionista non sarebbe iscritto all'albo dei commercialisti;
perché sarebbe CP_1
gravemente inadempiente al mandato e perciò nulla gli sarebbe dovuto.
La Corte procede all'analisi dei vari motivi di appello.
PRIMO MOTIVO
pagina 14 di 31 Errata interpretazione da parte del Tribunale dell'art.
4.3 del contratto inter-partes e le conseguenze della rinuncia ai tax credit de quibus sul compenso del Dott. CP_1
Secondo la prospettazione del , l'art.
4.3 del contratto conferirebbe al cliente la Pt_1
facoltà unilaterale di recedere dal finanziamento – inteso come meccanismo di cessione e/o fruizione dei crediti d'imposta (tax credit) – anche nell'ipotesi in cui il progetto, oggetto del contratto, sia stato già validamente approvato dagli Enti competenti. In tale eventualità, la previsione contrattuale comporterebbe il venir meno del corrispettivo previsto dall'art. 2.4, definito dallo stesso come sproporzionato, in quanto Pt_1
parametrato in misura pari alla metà dei tax credit ottenuti. In luogo di tale compenso, al professionista spetterebbe esclusivamente – a titolo definitivo e transattivo (“a saldo e stralcio”) – il compenso di cui all'art. 2.1, corrispondente, in concreto, a zero.
La ratio della suddetta clausola contrattuale risulterebbe, ad avviso del , evidente: Pt_1
il compenso previsto dall'art.
2.4 presenta una dimensione economica talmente elevata
(pari al 50% dei benefici fiscali ricevuti) da giustificare l'introduzione di una clausola di recesso, concepita quale strumento di riequilibrio contrattuale, idoneo a consentire al cliente un diritto di ripensamento. Tale facoltà, naturalmente, comporterebbe la rinuncia ai tax credit eventualmente già conseguiti, ma permetterebbe, correlativamente, di esonerarsi da qualsiasi obbligo di corresponsione economica in favore del professionista.
Quest'ultimo, nondimeno, avrebbe comunque interesse alla stipula dell'accordo, posto che – in assenza di esercizio del recesso da parte del cliente – il compenso pattuito risulterebbe estremamente elevato, eccedendo ampiamente i canoni ordinari della remunerazione professionale.
LA CORTE OSSERVA.
La censura non merita accoglimento.
La sentenza in oggetto correttamente chiarisce che, ai sensi dell'art.
2.1 del contratto, è espressamente previsto che “in caso di mancata generazione del Finanziamento, il pagina 15 di 31 Cliente non sarà tenuto a versare alcun rimborso a favore del Mandatario”. In base al principio interpretativo a contrario, ciò implica che, laddove il Finanziamento sia stato effettivamente generato quale risultato dell'attività svolta dal consulente, il relativo compenso divenga esigibile.
Il Tribunale prosegue affermando che tale esegesi della clausola trova ulteriore conferma nei contenuti degli artt.
1.1 e 2.4 del contratto. In particolare, l'art.
1.1 individua come oggetto del mandato conferito al dott. le attività di CP_1
“preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno” così come definito in premessa. L'art. 2.4, a sua volta, stabilisce che “solo in caso di positivo esito della domanda di Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso [...] pari al 50% della cifra totale ricevuta”.
Alla luce di ciò, il Giudice di merito ritiene che le parti, con la previsione di cui all'art.
4.3 del contratto, non abbiano inteso attribuire al cliente la facoltà di sottrarsi all'obbligo di pagamento del compenso in caso di rinuncia al Finanziamento già approvato, bensì abbiano voluto chiarire, mediante rinvio all'art. 2.1, che detto compenso resta comunque dovuto una volta che il Finanziamento sia stato effettivamente ottenuto, anche nel caso in cui il cliente successivamente vi rinunci.
Coerentemente con la statuizione del Tribunale, anche questa Corte ritiene che ogni diversa interpretazione degli artt.
4.3 e 2.1 risulterebbe incompatibile con la struttura complessiva del contratto, in quanto condizionerebbe il diritto al compenso del consulente ad una decisione unilaterale e postuma del cliente, assunta dopo la positiva conclusione dell'attività professionale. Tale interpretazione si porrebbe in violazione dell'art. 1355 c.c., che sanziona con la nullità le pattuizioni subordinate ad una condizione sospensiva meramente potestativa.
pagina 16 di 31 L'esegesi della clausola 4.3 deve essere condotta alla luce del principio sistematico di cui all'art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
Nello specifico, la clausola 4.3 si riferisce alla rinuncia al “Finanziamento”, che l'appellante erroneamente identifica con i tax credit ottenuti, senza tenere conto del significato attribuito a tale termine dalle clausole 1.1 e 2.4.
L'art.
1.1 stabilisce che il “Cliente conferisce al Mandatario, che accetta, mandato con rappresentanza esclusiva al fine della preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione per quanto concerne il piano di finanziamento e sostegno (nel prosieguo,
'il Finanziamento')”.
L'art. 2.4, a sua volta, prevede che “solo in caso di positivo esito della domanda di
Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso pari al 50% della cifra totale ricevuta”.
Pertanto, da un'interpretazione sistematica delle tre disposizioni contrattuali sopra richiamate emergono le seguenti definizioni:
1. Finanziamento: l'insieme delle attività di “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno”; ossia,
l'intero procedimento volto alla presentazione e approvazione della domanda finalizzata all'ottenimento dei tax credit.
2. Rinuncia al Finanziamento: la revoca unilaterale, da parte del cliente, della domanda presentata e già approvata dagli enti competenti, ma non ancora sfociata nel riconoscimento effettivo dei tax credit. Una cosa perciò è la rinuncia al
Finanziamento e una cosa, diversa, la rinuncia al tax credit.
pagina 17 di 31 3. Cifra totale ricevuta: l'ammontare dei tax credit effettivamente riconosciuti dalla
, parametro sulla base del quale è Controparte_3
calcolato il compenso spettante al professionista.
Ne deriva che, in base al contratto, qualora l'appellante rinunci alla domanda già accettata dalla , ma anteriormente al Controparte_3
riconoscimento formale dei tax credit, il compenso del dott. non matura ed è CP_1
dunque pari a zero. In tal caso, la facoltà di rinuncia, con effetto caducatorio del diritto al compenso, è legittimamente esercitabile.
Tuttavia, una volta che il riconoscimento dei tax credit sia intervenuto – e quindi si sia verificato il “positivo esito” della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2.4 – il cliente conserva la facoltà di rinunciare alla loro fruizione, ma permane in capo allo stesso l'obbligo di corresponsione del compenso contrattualmente pattuito in favore del professionista. Tale interpretazione non contrasta con il dato letterale delle clausole contrattuali, come sostenuto dall' appellante.
Inoltre, l'interpretazione sostenuta dal – secondo la quale il cliente, a propria Pt_1
totale discrezione, potrebbe rinunciare ai tax credit già ottenuti e, con ciò solo, elidere il diritto del consulente al compenso – si risolverebbe in una condizione meramente potestativa. Tale esito ermeneutico comporterebbe la nullità della clausola ex art. 1355
c.c., norma che preclude la validità di obbligazioni subordinate alla mera volontà del soggetto obbligato, in quanto tali pattuizioni risultano inaffidabili e lesive del principio di serietà dell'impegno contrattuale. Senza contare che non avrebbe alcun senso logico l'inserimento della clausola 2.4 con il significato allegato dalla difesa di parte appellante.
Oltretutto, nella presente fattispecie, i professionisti che seguivano le attività del Pt_1
(commercialista, direttore dei lavori) erano ben consapevoli degli importi esposti nella domanda. pagina 18 di 31 Da quanto premesso consegue la conferma della sentenza su tale questione.
SECONDO MOTIVO
2. l'errata valutazione della nullità della prestazione per esercizio abusivo di attività tipiche e/o riservata alla professione altrui;
L'appellante deduce che la parte I della motivazione della Sentenza, concernente la dichiarazione di nullità della prestazione resa dal dott. risulta affetta da vizi CP_1
derivanti da una errata ricostruzione dell'attività svolta da quest'ultimo, da una valutazione erronea del ruolo svolto dai professionisti esterni, da un'erronea correlazione tra l'attività del e l'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, nonché da una CP_1
totale disapplicazione della giurisprudenza in materia di esercizio abusivo della professione. Inoltre, si censura l'esclusione, da parte del giudice di merito, di qualsiasi attività istruttoria.
Il , sin dal deposito dell'atto di citazione in primo grado, ha dedotto che il Dott. Pt_1
pur essendo formalmente un giornalista e non un commercialista, si sia CP_1
presentato e pubblicizzato come tale, avvalendosi di un codice Ateco riservato ai commercialisti e vantando l'esercizio di un'attività professionale abilitata a fornire consulenze amministrative, fiscali e tributarie (si vedano i documenti 4, 5 e 6, in particolare il documento 5 riguardante il codice Ateco e l'abilitazione a fornire la consulenza propria dei commercialisti). Nel suddetto contesto, avrebbe fornito CP_1
consulenza in materia di prodotti fiscali oggetto della controversia e, inoltre, si sarebbe fatto consegnare i mastrini e i partitari del Circolo — vale a dire i registri contabili dove sono annotate fatture, fornitori e relativi importi — dai quali avrebbe autonomamente ricavato i dati per la redazione delle domande di tax credit al centro della causa.
Il Tribunale ha errato laddove ha ignorato le confessioni di in merito alla CP_1
consulenza fiscale fornita e all'uso diretto dei dati contabili estratti dai mastrini;
ha mancato di correlare le attività svolte da con quelle tipizzate e riservate dalla CP_1 pagina 19 di 31 normativa di riferimento ai commercialisti ed esperti contabili (D.Lgs. n. 139/2005, art. 1), quali la consulenza sui tax credit, il controllo contabile e il monitoraggio dei contributi pubblici;
infine, ha omesso di applicare la giurisprudenza consolidata che configura il reato di esercizio abusivo della professione anche sulla base di un'attività stabile e continuata in ambito riservato, unita alla presentazione ingannevole della propria abilitazione professionale.
Quanto alla presunta rilevanza del contributo causale del e di professionisti Pt_1
esterni nella compilazione delle domande — aspetto che il Tribunale ha considerato a favore della liceità dell'attività di — è provato che i mastrini del erano CP_1 Pt_1
regolarmente tenuti e che li ha semplicemente interpretati in modo errato o CP_1
non li ha esaminati affatto;
inoltre, non sono stati i professionisti esterni a fornire i dati contabili a ma quest'ultimo ha redatto autonomamente le domande e persino CP_1
le asseverazioni da far sottoscrivere ai suddetti professionisti, chiedendo che tali asseverazioni non fossero verificate.
Alla luce di tali errori e omissioni, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che CP_1
ha svolto attività tipiche, se non in parte riservate, ai commercialisti ed esperti contabili, che le ha svolte abitualmente e in modo tale da indurre in errore i clienti circa la sua abilitazione professionale, e pertanto dichiarare la nullità della sua prestazione professionale e rigettare la domanda di compenso da lui avanzata con l'ingiunzione opposta.
In sintesi, secondo il , gli elementi provati sono i seguenti: Pt_1
• pur non essendo commercialista, si pubblicizza in rete come titolare di CP_1
uno studio di commercialisti;
• Svolge abitualmente attività proprie della professione commerciale e contabile;
pagina 20 di 31 • Ha ricevuto e utilizzato i mastrini del Circolo per elaborare le domande di tax credit;
• Ha ammesso di fornire consulenza fiscale preliminare relativa ai prodotti oggetto della controversia, come da art.
2.5 del contratto inter partes;
• Ha riconosciuto la veridicità della sua pubblicità ingannevole e l'autonomia nell'elaborazione delle domande e asseverazioni;
• Il Tribunale ha omesso di valutare e collegare questi fatti alla configurabilità dell'abusivo esercizio della professione, in violazione della giurisprudenza consolidata e della normativa vigente.
LA CORTE OSSERVA
• Sulle istanze istruttorie
Il Tribunale ha correttamente motivato la propria decisione di rigettare le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, dichiarandole inammissibili con ordinanza del 26 settembre 2023. In particolare, l'organo giudicante ha rilevato che:
• Le prove testimoniali richieste avevano ad oggetto circostanze già documentate, oppure erano finalizzate all'acquisizione di giudizi valutativi, non demandabili a testimoni;
• Talune circostanze oggetto delle istanze istruttorie erano comunque irrilevanti ai fini decisori;
• La consulenza tecnica d'ufficio richiesta aveva carattere esplorativo, pertanto non ammissibile.
Da tali considerazioni discende che non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale, né sotto il profilo della carenza né dell'illogicità manifesta. Di conseguenza, la censura formulata dall'appellante sul punto non merita accoglimento.
pagina 21 di 31 . Sulla confessione del Dott. CP_1
È del tutto infondata l'ulteriore contestazione proposta dal ricorrente, volta a dedurre una confessione in capo al Dott. sulla base di elementi desunti: CP_1
• dall'art.
2.5 del contratto: “l'attività di consulenza iniziale svolta dal Mandatario prima della firma di questo accordo non verrà fatturata al Cliente, anche se questa è stata necessaria l'identificazione e la corretta preparazione del progetto di Finanziamento di cui in premessa, dal momento che essa si considera già ricompresa nella determinazione del corrispettivo dovuto al Mandatario”.
• da alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta (“Precisato che
l'opposto non esercita l'attività di commercialista ma bensì prestazioni rientranti nella medesima sfera di competenza”).
Secondo il Circolo, “(fa) stabilmente cose che usualmente fanno i CP_1
commercialisti lo afferma lo stesso e da questa confessione il Tribunale CP_1
non trae alcuno spunto / conseguenza”.
Orbene, ai sensi dell'art. 2730 c.c., la confessione giudiziale può essere:
• spontanea, se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte;
• provocata, se resa in sede di interrogatorio formale disposto dal giudice su istanza di parte.
La confessione stragiudiziale, per contro, presuppone l'esistenza di una dichiarazione extraprocessuale che deve essere introdotta nel giudizio attraverso prova idonea.
Nel caso in esame, non si rinvengono né i presupposti formali né quelli sostanziali per configurare una confessione – né giudiziale né stragiudiziale – da parte del Dott.
La censura dell'appellante è quindi priva di fondamento giuridico. CP_1
3. Sulla presunta attività riservata ai commercialisti
pagina 22 di 31 L'appellante allega, altresì, che il Dott. avrebbe svolto attività riservate in via CP_1
esclusiva agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in violazione del D.Lgs. n. 139/2005. Tuttavia, tale assunto è stato adeguatamente smentito dal Tribunale attraverso una motivazione pienamente condivisibile.
Dall'analisi del contratto intercorrente tra le parti, ed in particolare:
• dell'art. 1, che definisce l'oggetto dell'incarico nella “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno” ai sensi della
L. 220/2016;
• dell'art. 3, che obbliga il Mandatario a promuovere la conclusione del finanziamento alle migliori condizioni per il cliente e a curarne l'iter fino al completamento;
• dell'art. 4, che pone in capo al committente la responsabilità circa la correttezza e veridicità dei dati contabili e fiscali forniti, con espressa clausola di manleva in favore del Mandatario;
emerge che l'attività prestata dal Dott. non rientra tra quelle riservate agli CP_1
iscritti all'Albo.
Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale:
• l'attività svolta dal Dott. non comportava monitoraggio o tutoraggio dei CP_1
finanziamenti pubblici (art. 1, co. 3, lett. n D.Lgs. 139/2005);
• non includeva tenuta delle scritture contabili, rilascio di asseverazioni o certificazioni, come disciplinato dall'art. 1, co. 4, lett. a) e c) del medesimo decreto;
• le asseverazioni necessarie per l'accesso al tax credit sono state redatte e sottoscritte da altri professionisti (ing. e dott. , incaricati dal PE R_
. Parte_1 pagina 23 di 31 È dunque evidente che il Dott. ha svolto una funzione meramente gestionale e CP_1
procedurale, limitata all'elaborazione e trasmissione delle domande di accesso al tax credit, basandosi esclusivamente sui dati forniti dal committente e sulle relazioni redatte da consulenti tecnici terzi (incaricati dall'appellante).
A conforto di tale interpretazione, è correttamente richiamata la sentenza n. 11545/2012 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, la quale ha elencato le attività riservate in via esclusiva agli iscritti all'Albo dei commercialisti, tra cui:
• revisione e asseverazione di bilanci;
• certificazione tributaria e fiscale;
• rappresentanza tributaria;
• redazione di informative ambientali e sostenibili;
• valutazioni aziendali;
• monitoraggio dei finanziamenti pubblici.
Le attività svolte dal Dott. non rientrano in alcuna delle predette categorie. Da CP_1
ciò consegue che non sussiste alcuna ipotesi di nullità del contratto né di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.
TERZO MOTIVO
3. l'errata valutazione degli inadempimenti del Dott. in termini di erronea CP_1
consulenza, anche nella compilazione delle domande di tax credit.
Errori di diritto in tema di onere della prova, responsabilità solidale fra i professionisti, necessaria liceità della prestazione per cui si chiede un compenso, concorso del cliente ontologicamente inammissibile.
L'appellante sostiene che il Dott. sarebbe incorso in grave inadempimento, CP_1
avendo dichiarato nel contratto (art. 2.5) di aver prestato attività di consulenza volta pagina 24 di 31 all'identificazione e alla corretta predisposizione della domanda di tax credit e che l'opposto in primo grado avrebbe "garantito" la vantaggiosità dell'operazione in termini di compensazione del credito d'imposta con debiti tributari, nonché la facile cedibilità dell'eccedenza a istituti di credito.
LA CORTE OSSERVA
Il Tribunale alla luce del contratto prodotto osservava correttamente che l'attività svolta dal Dott. non ricomprendeva il controllo sull'impiego dei finanziamenti CP_1
pubblici percepiti dal Circolo (art. 1, comma 3, lett. n: "il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese"), limitandosi alla presentazione delle istanze sulla base dei dati forniti dal cliente. Non vi rientrava, inoltre, l'attività di tenuta della contabilità né il rilascio di asseverazioni o certificazioni
(art. 1, comma 4, lett. a: "tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro..." e lett. c: "rilascio dei visti di conformità... esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista dalle leggi fiscali"), poiché, ai sensi dell'art. 4 del contratto, i dati contabili e fiscali necessari alla predisposizione delle domande di tax credit erano forniti dall'opponente in primo grado, che ne garantiva espressamente "la correttezza e la veridicità", addirittura manlevando il consulente "da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali dati errati a lui forniti".
Condivisibilmente, il Tribunale ha altresì accertato che le asseverazioni richieste ai fini della presentazione delle domande di accesso al beneficio fiscale sono state rese dal
Dott. (doc. 11 e 12 opposto) e dall'Ing. (doc. 9 opposto), professionisti R_ PE
espressamente incaricati dal Circolo e su quelle risulta formulata la domanda del professionista.
Conseguentemente, come ritenuto dal primo giudice, nessuna responsabilità può essere ascritta al Dott. in quanto egli avrebbe scritto le domande per ottenere i tax CP_1
pagina 25 di 31 credit inserendo i dati suggeritigli dall'Ing. , dal Dott. e confermati dal PE R_
. Pt_1
Dalla disamina del contratto e delle relative clausole, richiamate anche nella sentenza, emerge in modo inequivoco che le prestazioni affidate al Dott. NON CP_1
includevano attività di consulenza tributaria, aziendale, né di verifica, asseverazione o certificazione dei dati contabili del , come dallo stesso forniti e di Parte_1
cui vi è prova in atti.
Si ribadisce che -secondo contratto- era onere dell'appellante fornire tutti i dati contabili e fiscali necessari alla predisposizione delle domande di tax credit, come peraltro risulta comprovato dalle dichiarazioni e relazioni rese dai professionisti Ing. (doc. 9) e PE
Dott. doc. 11 e 12), antecedenti alla presentazione delle istanze. R_
L'art. 4 del contratto, inoltre, conferma ulteriormente che i dati utilizzati dal Dott. per la redazione delle domande non derivano da sue prestazioni professionali, CP_1
ma erano forniti direttamente dall'appellante, il quale si obbliga a manlevare il professionista da qualsiasi responsabilità connessa a eventuali inesattezze.
In sintesi, il Dott. sulla base della documentazione trasmessa dall'appellante e CP_1
delle relazioni tecniche elaborate da professionisti dallo stesso incaricati, ha predisposto le domande di tax credit, curandone l'iter procedimentale presso l'amministrazione competente mediante specifiche interlocuzioni tecniche con i funzionari addetti.
Il dott. ha adempiuto al proprio onere probatorio in relaziona agli asseriti CP_1
inadempimenti contestati posto che:
- ha provato di aver adempiuto al contratto poiché il tax credit veniva legittimamente riconosciuto al;
Pt_1
- non vi è prova di alcun inadempimento in quanto MAI l'autorità competente ha contestato la legittimità del tax credit concesso al Cinema. pagina 26 di 31 In forza del contratto sottoscritto, l'opportunità di richiedere al Ministero di accedere a tale beneficio fiscale non rientrava tra le valutazioni affidate al Dott. CP_1
L'odierno appellato -si ripete- si è limitato a presentare le relative richieste sulla base della documentazione fornita e asseverata dall'appellante e dai professionisti da esso incaricati, l'Ing. e il commercialista Dott. (doc. 9, 10, 12 opposto), PE R_
essendo il l'unico soggetto responsabile della scelta di richiedere gli anzidetti Pt_1
benefici affidandosi a un consulente ( SOLO per l'elaborazione e la gestione CP_1
delle relative pratiche.
In estrema sintesi: richiamato il contenuto del contratto, tenuto conto che l'oggetto del decreto era il compenso pattuito e che la prova della prestazione (tax credit riconosciuti al ) è stata fornita, la censura non merita accoglimento. Pt_1
Si sottolinea che il presente contenzioso -come già detto- ha quale unico oggetto il pagamento della prestazione resa.
Sull'inesatto grave inadempimento l'appellante allega che l'esatto ammontare dell'errore nelle domande di tax credit (cfr. pag. 16: “i costi massimi dei tre anni in questione che potevano essere indicati nelle domande di tax credit erano di totali €
64.880 e non invece di € 350.875”) ed a conferma degli errori suddetti era stata prodotta una perizia di parte (doc. 23) Dopo di che, in memoria istruttoria (istanza reiterata in questa sede), il ha allegato tutta la documentazione sufficiente per verificare il Pt_1
fondamento di tali contestazioni ed ha chiesto l'ammissione della CTU diretta a verificare se le domande preparate dal fossero corrette o se fossero al contrario CP_1
viziate per tutti i motivi dedotti in citazione.
Questa Corte non ritiene l'istanza accoglibile perché ritiene che il professionista non dovesse valutare, o potesse inserire, dati diversi da quelli forniti dalla società e dai suoi diretti collaboratori (commercialista, direttore dei lavori). La relazione della Dott.ssa
(perito di parte dell'appellante) e quanto in essa rappresentato relativamente ai Per_4 pagina 27 di 31 costi pari ad Euro 64.880,00 che potevano essere ritenuti deducibili (diversamente da quelli ben superiori inseriti dal professionista) risulta una mera difesa di parte.
Infatti, i costi deducibili non potevano essere limitati dal professionista esclusivamente ad Euro 64.880,00, ma dovevano comprendere tutta una serie di spese e investimenti collegati ai lavori di adeguamento della predetta sala cinematografica gestita dall'opponente in primo grado. In particolare, la Dott.ssa pur confermando il Per_4
costo dei lavori edili della omette di considerare tutti gli altri costi e CP_4
investimenti effettuati che portano le spese ammissibili al totale indicato in domanda.
Totale confermato, si ricorda nuovamente, dagli stessi consulenti del nelle loro Pt_1
dichiarazioni. Risulta quindi privo di fondamento l'esemplificazione numerica riportata a pagina 15 e 16 dell'atto di citazione in primo grado posto che la stessa è smentita documentalmente dalla relazione Ing. (doc. 9 comparsa di risposta), Persona_3
direttore dei lavori incaricato dal . Pt_1
Anche la richiesta CTU, perciò, non può trovare accoglimento, perché esplorativa e - comunque- non concludente.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che il capo IV della motivazione della Sentenza relativo alla iniquità del compenso chiesto dal ed alle domande del Circolo di CP_1
riconoscimento di una penale e del risarcimento per lite temeraria, sia viziato per la mancata valutazione dell'iniquità del compenso ex art. 2233 c.c..
LA CORTE OSSERVA
L'art. 2233 c.c. afferma che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.
Nel caso de quo il compenso è stato liberamente convenuto dalle parti e trasfuso nel contratto, avente ad aggetto la presentazione del tax credit. Il nostro sistema giuridico pagina 28 di 31 prevede la sindacabilità da parte del giudice dell'atto di autonomia contrattuale con cui, violando il principio di buona fede, vengono assunte obbligazioni inique, e ha ricollegato alla violazione della buona fede contrattuale la sanzione della nullità del contratto per violazione di un principio di ordine pubblico.
Nella fattispecie, peraltro, difetta la stessa allegazione della sproporzione del compenso rispetto alle tariffe di legge o ad altri parametri di legge, essendo la contestazione del collegata “all'effettivo utilizzo del tax credit“, circostanza che risulta Pt_1
all'evidenza ininfluente sul momento genetico del contratto e sull'oggetto dello stesso.
Anche sotto questo profilo, perciò, la censura non merita accoglimento.
QUINTO MOTIVO.
Parte appellante lamenta che l'ingiunzione è stata emessa (e confermata con Sentenza) nei confronti di una associazione con asserito codice fiscale , che però è la P.IVA_2
partita IVA del Circolo e non il suo reale codice fiscale, che è invece . P.IVA_1
Tale errore dell'ingiunzione deriva da un'errata identificazione del già nel Pt_1
ricorso monitorio ove, nella domanda di ingiunzione, si sbaglia, oltre al codice fiscale, anche il nome del legale rappresentante del (ivi indicato nel Sig. Pt_1 Per_1
, mentre all'epoca del ricorso il legale rappresentante era già il Sig.
[...] Per_5
) e la sede legale (ivi indicata in Carpi, v. del Pioppo n. 4/E, mentre all'epoca
[...]
del ricorso la sede era già stata trasferita in Carpi, v. Boccaletti n. 3/B).
Secondo l'appellante l'ingiunzione comminata con richiamo ad un codice fiscale sbagliato è, se non già un'ingiunzione nulla, in ogni caso ineseguibile.
LA CORTE OSSERVA
L'errata o imprecisa indicazione del soggetto contro cui è proposta un'azione concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua pagina 29 di 31 notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Nella fattispecie, l'evidente errore non ha impedito il corretto instaurarsi del contraddittorio nei confronti della parte opponente che, tempestivamente, ha fatto valere i propri diritti.
In tal senso, perciò, va rettificato l'errore materiale contenuto nell'originario decreto ingiuntivo ove risulta non correttamente riportato il codice fiscale della parte ingiunta.
La non corretta indicazione nel ricorso monitorio del codice fiscale e del legale rappresentante della parte debitrice non ha in ogni caso impedito di individuarla e di instaurare validamente il contraddittorio nel merito (Corte di Cassazione Sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8430).
Le ulteriori questioni proposte risultano assorbite da quanto sopra statuito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese del presente procedimento a carico della parte appellante soccombente.
Le spese si liquidano ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 30 di 31 1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore di elle spese processuali Controparte_1
del grado, liquidate in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, da liquidarsi in favore dell'avv. GALIMBERTI LUIGI e dell'avv. ZANARDI
ANDREA, dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano il 10.6.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Elena Catalano Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 236/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PRANDINI PAOLO e dell'avv. VINCENZI IVAN ( ) PIAZZA MARTIRI 42 C.F._1
41012 CARPI;
elettivamente domiciliato in VIA RESSI 32 20125 MILANO presso il difensore avv.
PRANDINI PAOLO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in GALLERIA UNIONE 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. GALIMBERTI
pagina 1 di 31 LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
ZANARDI ANDREA ) GALLERIA UNIONE, 1 20123 C.F._3
MILANO;
APPELLATO
avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale sulle seguenti conclusioni.
Per Controparte_2
, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano, n. 135/2025,
[...]
pubblicata l'08.01.2025, RG. n. 7304/2022, accogliersi le domande svolte dall'appellante in primo grado e pertanto:
a) respingersi le domande, eccezioni ed istanze tutte formulate da controparte nella causa di opposizione ad ingiunzione di primo grado, perché infondate in fatto e diritto, anche ove reiterate in appello;
b) accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto (cfr. la scrittura privata inter partes prodotta dall'attrice in primo grado come doc. 7), del rapporto di cui è causa e della relativa prestazione resa dal Dott. (i) per non essere egli abilitato a Controparte_1
fornire le prestazioni riservate a commercialisti, revisori, ragionieri, fiscalisti, ecc., (ii) per l'illiceità della sua condotta iniziale diretta a convincere il cliente a realizzare l'operazione di cui è causa, (iii) per l'ulteriore illiceità della sua condotta in fase di compilazione e deposito delle domande di cui è causa;
conseguentemente accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme che il Dott. chiede al Controparte_1
in base a detto contratto, rapporto e prestazione;
Parte_1
c) in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento del Dott.
[...]
al contratto suddetto, nel momento in cui: (i) ha millantato una CP_1
pagina 2 di 31 specializzazione ed una abilitazione che non ha dimostrato di possedere, (ii) ha consigliato un'operazione illogica ed antieconomica ed infine (iii) l'ha realizzata compilando con numerosi errori le domande di cui è causa, tanto da dare accesso a contributi non dovuti;
conseguentemente, pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso e di ogni atto successivo costituente sua esecuzione ed accertarsi (in ogni caso, anche in virtù del principio dell'inadimplenti non est adimplendum) che nulla compete al Dott. per compensi e penali;
Controparte_1
d) in via ulteriormente subordinata e per la denegata ipotesi che fossero rigettate tutte le eccezioni e domande suddette, accertarsi e dichiararsi che il Parte_1
ha legittimamente rinunciato ai crediti di imposta di cui è causa e,
[...]
conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che nessuna somma è dovuta dal
[...]
al Dott. stante il combinato disposto dagli artt. Parte_1 Controparte_1
2.1 e 4.3 del contratto di cui sopra,
e) in via ulteriormente graduata, accertarsi e dichiararsi la contrarietà ad equità ed all'art. 2233 c.c. del compenso richiesto dal Dott. e la conseguente nullità Controparte_1
parziale del relativo contratto, provvedendosi quindi a ridurre, anche in via equitativa,
l'eventuale denegato compenso dovuto,
f) in ogni caso, per ciascuno dei motivi testé detti nonché per l'inesatta individuazione in ricorso - e conseguentemente in decreto - del soggetto ingiunto, revocarsi, annullarsi e dichiararsi priva di effetti l'ingiunzione opposta con la causa di primo grado decisa con la sentenza qui appellata (rif. ingiunzione n. 20583/2021 del 01.12.2021 del Tribunale di
Milano, RG. n. 43240/20241),
g) in via riconvenzionale, dirsi tenuto e condannarsi il Dott. cf. Controparte_1
, residente in [...]v. Filippino degli Organi n. 8, a C.F._2
corrispondere al come sopra rappresentato e difeso, Parte_1
la penale di € 3.500 oltre IVA prevista dall'art.
2.10 del contratto di cui è causa, oltre pagina 3 di 31 agli interessi al tasso di mora e alla rivalutazione monetaria dal giorno dell'inoltro delle domande di tax credit sbagliate (od in subordine dalla notifica di questo atto) al saldo,
3) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi i mezzi di prova già chiesti dall'appellante in primo grado con la propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., reiterati in sede di precisazione delle conclusioni e che per comodità della Corte si trascrivono qui appresso:
a) ammettersi prova per interrogatorio formale del Dott. e per testi sui seguenti CP_1
capitoli:
1. “Vero che l'operazione di cui è causa (domanda di tax credit per le sale cinematografiche legati ai lavori edili ed agli investimenti su impianti, arredi, attrezzature e simili, per gli anni 2016-2017-2018) è stata suggerita al Parte_1
dal Dott. il quale, nella primavera del 2018, ha contattato
[...] Controparte_1
personalmente l'allora presidente del Circolo sig. per spiegargliela e Persona_1
sottoporgliela”;
2. “Vero che nell'occasione di cui sopra e nei successivi contatti, il Dott. CP_1
spiegò al sig. che i tax credit in questione avrebbero potuto essere
[...] Per_1
portati in compensazione con le imposte del Circolo o, in alternativa, ceduti a terzi che,
a suo dire, avrebbero la fila per acquistarli”;
3. “Vero che, per realizzare l'incarico de quo, il Dott. si è fatto Controparte_1
mandare i mastrini / partitari del Circolo, come da e-mail che si mostra (doc. 10 di parte opponente), sulla base dei quali ha individuato gli importi da egli stesso inseriti nelle domande di tax credit da egli compilate e che pure si mostrano (doc. 11 di parte opponente ma v. anche domande definitive allegate al doc. 29)”;
4. “Vero che il Dott. ha predisposto le asseverazioni poi firmate Controparte_1
dal commercialista Dott. che si mostrano, inviandole alla CNA per la Persona_2
firma del commercialista il 3 maggio 2019 (doc. 27 di parte opponente)”;
pagina 4 di 31 5. “Vero che, dopo l'e-mail del 3 maggio 2019 di cui al capitolo che precede, il Dott. ha sollecitato sia al che alla CNA la restituzione urgente delle CP_1 Pt_1
asseverazioni firmate dal commercialista entro il 7 maggio, sia telefonicamente che per
e-mail, fino alla e-mail del 7 maggio 2019 ore 13:42 che si mostra in cui scriveva alla
CNA e al di non crearsi problemi per delle cifre così importanti (cfr. doc. 22 di Pt_1
parte opponente che si mostra al teste)”;
6. “Vero che la CNA, dopo l'ultimo sollecito scritto del Dott. del 7 Controparte_1
maggio 2019 ore 13:42 (doc. 22 di parte opponente), ha reperito per la firma delle asseverazioni in questione il Dott. la cui firma digitale è stata apposta Persona_2
alle ore 14:32 di quello stesso pomeriggio, come risulta dal certificato di firma digitale che si mostra (doc. 12 di parte opposta)”;
7. “Vero che la CNA ha rimandato al Dott. le asseverazioni firmate dal CP_1
commercialista il 7 maggio 2019 alle ore 16:37, come da e-mail che si mostra (doc. 28 di parte opponente) e che alle 17:55 dello stesso giorno il Dott. ha mandato CP_1
l'e-mail che pure si mostra (doc. 29 di parte opponente) in cui si legge:
«Fortunatamente c'è stata una proroga. Quindi riusciamo per un pelo a caricare»”;
8. “Vero che il Dott. ha pure sollecitato al la Controparte_1 Parte_1
restituzione immediata, previa sua sottoscrizione, del documento allegato alla sua e- mail del 26.04.219 che si mostra (doc. 30 di parte opponente), in cui già aggiungeva con il carattere rosso le risposte attese dal Circolo, anche in tal caso dicendo di non crearsi problemi vista la scadenza imminente e gli importi in questione”;
9. “Vero che il Dott. aveva predisposto anche le asseverazioni Controparte_1
dell'ingegnere per domande di tax credit di cui è causa, che poi ha firmato l'Ing.
[...]
, come da doc. 13 di parte opponente che si mostra, e che le asseverazioni in PE
questione sono quelle di cui al doc. 9 di parte opposta che pure si mostra”;
10. “Vero che nei mastrini / partitari del consegnati al Dott. nel 2018 Pt_1 CP_1
per preparare le tre domande di tax credit di cui è causa (cfr. doc. 10 che si mostra), pagina 5 di 31 riferiti agli anni 2016-2017-2018, erano registrate fatture per “spese per lavori edili, spese per l'acquisto dell'area o dell'immobile, costi di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudo, spese per impianti di proiezione digitale e relativi accessori, spese per impianti audio, spese per impianti di climatizzazione, spese per impianti e attrezzature di biglietteria automatica, spese per impianti di produzione di energia funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale, spese per impianti di innovazione digitale, spese per arredi degli schermi (arredi e poltrone), spese per arredi di servizi e spazi comuni, spese per lavori e impiantistica imposti da leggi dello stato e altre spese per lavori e impiantistica a favore della fruibilità” per un totale di € 64.880 - anziché di € 350.875 come indicato dal nelle domande di tax credit di cui è CP_1
causa – come spiegato nella relazione della Dott.ssa che si mostra Persona_4
(doc. 23)”;
11. “Vero che il teste conferma che i mastrini/partitari di cui al doc. 27 di parte opponente che si mostra sono gli stessi mastrini/partitari di cui al doc. 10 di parte opponente, ossia quelli inviati al Dott. per elaborare le domande di cui è CP_1
causa, con questa sola differenza: in quelli prodotti come doc. 27 insieme alla presente memoria, è indicata a biro, affianco a ciascun fornitore, la relativa attività di impresa”;
12. “Vero che il teste ha verificato, fornitore per fornitore, che la descrizione apposta sulle relative fatture registrate nei mastrini in questione (doc. 27 di parte opponente) corrispondeva esattamente all'attività di impresa del fornitore medesimo, come annotata a biro nel medesimo doc. 27”;
13. “Vero che le comunicazioni prodotte dall'opponente che si mostrano sono conformi ai rispettivi originali, compresi i relativi allegati laddove presenti: doc. 8, doc. 9, doc.
10, doc. 12, doc. 13, doc. 14, doc. 16, doc. 18, doc. 22, doc. 26, doc. 28, doc. 29, doc.
30”;
14. “Vero che i doc. 4 e 5 di parte opponente che si mostrano sono stati scaricati direttamente da internet e sono conformi ai rispettivi originali rinvenuti in rete”; pagina 6 di 31 15. “Vero che il teste conferma che i mastrini / partitari contenuti nel doc. 10 di parte opponente, i bilanci di cui al doc. 20 di parte opponente, le fatture di cui al doc. 21 di parte opponente e le dichiarazioni IVA di cui al doc. 31 di parte opponente), documenti tutti che si mostrano, sono conformi ai rispettivi originali conservati nella contabilità del ”; Parte_1
16. “Vero che il ha chiesto ed ottenuto per gli anni 2019, 2020, Parte_1
2021 il rimborso dei rispettivi crediti IVA, come da dichiarazioni Mod. 2020, 2021 e
2022 che si mostrano (doc. 31)”;
17. “Vero che la teste conferma la correttezza di quanto asserito nella dichiarazione di
CNA del 18.02.2022 che si mostra (doc. 17 di parte opponente)”;
18. “Vero che i tax credit di cui è causa sono stati rinunciati e non sono stati utilizzati dal in alcun modo”; Pt_1
19. “Vero che dopo il primo sollecito telefonico da parte del Dott. per il CP_1
preteso compenso oggetto di questa causa, le signore e Testimone_1 Parte_2
ed il sig. hanno contattato telefonicamente il medesimo
[...] Persona_5
Dott. per chiarimenti e che, nell'occasione, il Dott. Controparte_1 CP_1
ha detto, testualmente, spiegando l'oggetto del suo incarico: «il mio mestiere
[...]
è farti arrivare i soldi. Poi, una volta che ti sono arrivati, è evidente che devo cercare di aiutarti ad usarli il meglio possibile»”;
20. “Vero che in occasione della medesima telefonata di cui al capitolo che precede, il
Dott. ha aggiunto di essere consapevole che ancora nessuna Controparte_1
banca acquistava i tax credit di cui è causa in quanto, sempre testualmente: «Sembra invece che loro siano molto frenati dal fatto che l'articolo 1296 del codice civile, dice che nei riguardi della pubblic… dei crediti della pubblica amministrazione, tutti coloro che ne vengono a contatto assumono in solido la responsabilità verso inadempienze di qualunque genere e titolo»”;
pagina 7 di 31 21. “Vero che sempre in occasione della telefonata di cui ai due capitoli che precedono il Dott. ha riconosciuto di avere sollecitato le asseverazioni del CP_1
commercialista fino all'ultimo giorno utile per il loro deposito, tanto da fargli venire
(testualmente) i «capelli bianchi»”.
Si indicano come testi: Sig.ra residente a [...]in v. Tito Speri n. Parte_2
4, e 10, su tutti i prefati capitoli;
Sig.ra residente in [...]P.zza Delia Testimone_2
Gasparini 2, sui capp. 1, 2, 19, 20, 21; Sig. residente a [...]in v. Persona_1
Cesare Battisti n. 37, sui cap. da 1 ad 9, nonché sul cap. 13, limitatamente alla conferma della genuinità dei docc. 8-9-12-13-14-22-30; Sig.ra residente a [...]Testimone_3
in prov.le Motta 468, n. 86, sui cap. da 1 ad 9, nonché sul cap. 13, limitatamente alla conferma della genuinità dei docc. 8-9-12-13-14-22-30; Sig. residente Testimone_4
in Carpi in v. Tito Speri n. 4, sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e
21; Sig.ra residente in [...]v. Mozart n. 1, ed il suo Diretto in CNA Testimone_5
Sig. sui capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17 e 18, nonché sul cap. 13 Persona_6
limitatamente alla conferma dei docc. 10-14-22-26-28-29-30; Dott. con Persona_2
studio in Carpi v. Peruzzi n. 2, sui capp. 4, 5 e 6; Ing. , con studio a Carpi Persona_3
v. Sogari 7, sul cap. 9; Dott.ssa con studio in Carpi v.le Manzoni 8, sui Persona_4
capp. 10, 15, 18.
b) disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare, sulla base dei documenti prodotti in causa e delle testimonianze che saranno assunte, e con possibilità per il CTU di recuperare ogni altro eventuale documento, sia presso le parti, che presso gli Uffici pubblici competenti, che presso la CNA che tiene la contabilità del , Pt_1
all'occorrenza previa autorizzazione del Giudice:
1. se le domande di tax credit di cui è causa predisposte dal Dott. Controparte_1
(doc. 11) fossero o meno corrette rispetto alla contabilità del Parte_1
ricavabile dai relativi mastrini / partitari (doc. 10-27), ai bilanci (doc. 20) e alle fatture
(doc. 21), o se fossero al contrario viziate per tutti i motivi dedotti in citazione;
pagina 8 di 31 2. se i tax credit di cui è causa, nella misura calcolata dal Dott. Controparte_1
(ammessane e non concessane la liceità), apparivano compensabili con le imposte a debito del Circolo ed in che termini.
4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio, in tale sede condannando l'appellato al pagamento in favore dell'appellante di una somma ulteriore ex art. 96 I o in subordine III comma c.p.c., da liquidarsi anche in via equitativa.
Per Controparte_1
Nel merito
Confermare la Sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano in forza di tutte le argomentazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, respingere l'appello ex adverso formulato.
In via istruttoria
1) Respingere le istanze istruttorie formulata da parte appellante in quanto le prove orali vertono su circostanze documentali e comportano l'espressione di giudizi non deferibili ai testimoni e hanno ad oggetto circostanze inutili al fine del decidere.
2) Respingere la richiesta di CTU in quanto a contenuto esplorativo.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato a il CP_1 Parte_1
allega di aver costituito un'associazione avente sede in una frazione
[...]
del Comune di Carpi (MO), che gestisce una piccola sala cinematografica locale nonché
l'organizzazione di attività ricreative e viaggi riservati agli associati;
pagina 9 di 31 che il Dott. svolge attività continuativa e sistematica nella CP_1
predisposizione e presentazione di istanze finalizzate all'ottenimento di crediti d'imposta (c.d. tax credit), principalmente con riferimento al settore cinematografico;
che tale attività è promossa pubblicamente in rete come riconducibile a prestazioni tipiche dell'ambito professionale dei dottori commercialisti, con l'esplicita indicazione del codice ATECO riferibile a detta categoria (come da documentazione n. 3, 4, 5 e 6 depositata in primo grado); che nella primavera dell'anno 2018, il Dott. si è messo in contatto con il CP_1
per proporre la presentazione di domande di accesso ai crediti d'imposta previsti Pt_1
dalla Legge n. 220/2016 per le sale cinematografiche;
che, a seguito di tale proposta, le parti stipulavano apposito contratto (doc. 7 del fascicolo di primo grado); che, in attuazione del rapporto contrattuale, il Dott. ha richiesto ed ottenuto, CP_1
nel giugno 2018, l'invio dei partitari contabili (c.d. mastrini) del , nei quali Pt_1
risultano registrate le fatture dei fornitori (v. doc. 10, contenente e-mail in formato .eml con allegati i partitari trasmessi a;
CP_1
che l'esame di tali documenti contabili ha consentito a l'estrapolazione dei CP_1
dati necessari per la compilazione delle domande di tax credit oggetto di causa;
che le domande venivano completate e sottoposte alla firma del Circolo in due distinte tornate temporali:
• nel luglio 2018 le c.d. “domande preventive” (cfr. e-mail del 28.06.2018, doc. 13),
• nel novembre 2018 le c.d. “domande integrative” o “definitive” (cfr. e-mail del
19.11.2018, doc. 14). che tutte le istanze, sia preventive che definitive, risultano prodotte come doc. 11 in primo grado;
pagina 10 di 31 che dal confronto dei contenuti emerge che le domande integrative si differenziano da quelle preventive unicamente per l'aggiunta di dati extra-contabili, mentre i dati contabili — estrapolati nel giugno 2018 dai partitari del — sono rimasti Pt_1
invariati; che in data 20 marzo 2020, il Ministero competente ha accolto le domande, riconoscendo al un credito d'imposta complessivo pari ad € 140.300,00 così Pt_1
suddiviso: € 61.120 per l'anno 2016, € 57.026 per l'anno 2017 ed € 22.154 per l'anno
2018 (doc. 15); che tuttavia, in data 15 gennaio 2021, il , accertata la presenza di errori in Pt_1
eccesso nella quantificazione delle somme richieste e riconosciute, ha ritenuto doveroso procedere alla rinuncia integrale e spontanea ai tax credit medesimi (doc. 16); che nessuna delle somme risultate formalmente riconosciute è stata, infatti, mai utilizzata;
che il Dott. pur essendo pienamente consapevole dell'intervenuta rinuncia e CP_1
dell'inefficacia sopravvenuta del diritto al compenso, ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 20583/2021 del 01.12.2021, RG n. 43240/2021) emesso dal Tribunale di
Milano.
Il ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, articolando le Pt_1
seguenti doglianze:
• insussistenza del diritto al compenso per effetto della legittima (ed anzi obbligata) rinuncia ai tax credit, ex art.
4.3 del contratto;
• carenza di titolo abilitativo in capo al per le prestazioni rese, con CP_1
conseguente nullità per violazione dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professione riservata);
pagina 11 di 31 • grave inadempimento professionale, avendo il redatto domande CP_1
contenenti errori tali da comportare l'attribuzione indebita di ingenti somme;
• proposta, da parte del medesimo, di un'operazione contraria all'interesse del
; Pt_1
• mancata esecuzione dell'obbligazione accessoria di assistenza nella fase di fruizione dei tax credit;
• richiesta di un compenso sproporzionato e comunque contrario ai criteri di cui all'art. 2233 c.c.;
• erronea individuazione del soggetto destinatario dell'ingiunzione.
Il Dott. si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1
decreto.
Il Tribunale, con ordinanza del 27.09.2022, ha negato la provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
Successivamente, il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., utilizzati esclusivamente dal per la proposizione dei mezzi istruttori, che tuttavia Pt_1
venivano integralmente rigettati in sede di udienza successiva.
All'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle memorie conclusive, il
Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto del presente gravame, articolata in quattro capi:
1. rigetto della questione relativa alla nullità per esercizio abusivo della professione
(pp. 4-6);
2. rigetto delle doglianze relative agli inadempimenti del (pp. 6-7); CP_1
3. interpretazione dell'art.
4.3 del contratto, ritenuta non impeditiva del diritto al compenso (pp. 7-9); pagina 12 di 31 4. esclusione della natura abnorme del compenso e rigetto delle riconvenzionali e dell'istanza ex art. 96 c.p.c. (pag. 9).
Il Tribunale così decideva:
“- respinge l'opposizione proposta dal Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 20583/2021 emesso in data 01.12.2021 dal Tribunale di
Milano,
- respinge ogni altra domanda dell'opponente;
- condanna la società opponente a rifondere all'opposto le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali,
Cpa ed IVA se dovuta.”
Tutti i capi della motivazione e il conseguente dispositivo sono stati espressamente impugnati dal allegando: Parte_1
PRIMO MOTIVO: allega l'appellante che il capo III della motivazione della Sentenza afferente all'interpretazione e gli effetti dell'art.
4.3 del contratto inter-partes sarebbe viziato per violazione degli artt. 1363, 1367 e 1370 c.c., erronea ricostruzione della volontà delle parti ed erronea esegesi del documento negoziale.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo I della motivazione della Sentenza riguardante la nullità della prestazione del sarebbe viziato per CP_1
errata ricostruzione dell'attività di errata valutazione del ruolo dei CP_1
professionisti esterni, errata correlazione fra l'attività del e l'art. 1 del D.Lgs n. CP_1
139/2005, totale disapplicazione della giurisprudenza in tema di abusivo esercizio della professione, errata esclusione di qualsiasi attività istruttoria.
TERZO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo II della motivazione della Sentenza, riguardante l'inadempimento del in sede di consulenza ed CP_1
elaborazione delle domande sarebbe viziato;
sull'errata ricostruzione dell'attività del pagina 13 di 31 e sull'errata valutazione del ruolo dei professionisti esterni, errata esclusione CP_1
di qualsiasi attività istruttoria, errata valutazione dell'onere della prova e mancato esame dei documenti prodotti già idonei a dimostrare gli errori;
il Tribunale avrebbe invertito erroneamente l'onere della prova in quanto avrebbe sollevato il professionista dall'onere di dimostrare il suo corretto adempimento.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: allega l'appellante che il capo IV della motivazione della Sentenza relativo alla iniquità del compenso chiesto dal ed alle domande CP_1
del di riconoscimento di una penale e del risarcimento per lite temeraria, viziato Pt_1
per la mancata valutazione dell'iniquità del compenso ex art. 2233 c.c..
QUINTO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che l'ingiunzione è stata emessa (e confermata con Sentenza) nei confronti di una associazione con asserito codice fiscale , che però è la P.IVA_2
partita IVA del e non il suo reale codice fiscale, che è invece Pt_1 P.IVA_3
Si costituisce l'appellato e chiede il rigetto dell'appello.
La causa viene decisa ex art. 350 bis c.p.c. nella camera di consiglio del 10.6.2025, dopo il deposito di note conclusive da parte di entrambe le difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio concerne il pagamento di compensi professionali, oggetto di pattuizione contrattuale. In estrema sintesi, secondo il cliente il pagamento non sarebbe dovuto perché quest'ultimo avrebbe rinunciato ai crediti d'imposta; perchè il professionista non sarebbe iscritto all'albo dei commercialisti;
perché sarebbe CP_1
gravemente inadempiente al mandato e perciò nulla gli sarebbe dovuto.
La Corte procede all'analisi dei vari motivi di appello.
PRIMO MOTIVO
pagina 14 di 31 Errata interpretazione da parte del Tribunale dell'art.
4.3 del contratto inter-partes e le conseguenze della rinuncia ai tax credit de quibus sul compenso del Dott. CP_1
Secondo la prospettazione del , l'art.
4.3 del contratto conferirebbe al cliente la Pt_1
facoltà unilaterale di recedere dal finanziamento – inteso come meccanismo di cessione e/o fruizione dei crediti d'imposta (tax credit) – anche nell'ipotesi in cui il progetto, oggetto del contratto, sia stato già validamente approvato dagli Enti competenti. In tale eventualità, la previsione contrattuale comporterebbe il venir meno del corrispettivo previsto dall'art. 2.4, definito dallo stesso come sproporzionato, in quanto Pt_1
parametrato in misura pari alla metà dei tax credit ottenuti. In luogo di tale compenso, al professionista spetterebbe esclusivamente – a titolo definitivo e transattivo (“a saldo e stralcio”) – il compenso di cui all'art. 2.1, corrispondente, in concreto, a zero.
La ratio della suddetta clausola contrattuale risulterebbe, ad avviso del , evidente: Pt_1
il compenso previsto dall'art.
2.4 presenta una dimensione economica talmente elevata
(pari al 50% dei benefici fiscali ricevuti) da giustificare l'introduzione di una clausola di recesso, concepita quale strumento di riequilibrio contrattuale, idoneo a consentire al cliente un diritto di ripensamento. Tale facoltà, naturalmente, comporterebbe la rinuncia ai tax credit eventualmente già conseguiti, ma permetterebbe, correlativamente, di esonerarsi da qualsiasi obbligo di corresponsione economica in favore del professionista.
Quest'ultimo, nondimeno, avrebbe comunque interesse alla stipula dell'accordo, posto che – in assenza di esercizio del recesso da parte del cliente – il compenso pattuito risulterebbe estremamente elevato, eccedendo ampiamente i canoni ordinari della remunerazione professionale.
LA CORTE OSSERVA.
La censura non merita accoglimento.
La sentenza in oggetto correttamente chiarisce che, ai sensi dell'art.
2.1 del contratto, è espressamente previsto che “in caso di mancata generazione del Finanziamento, il pagina 15 di 31 Cliente non sarà tenuto a versare alcun rimborso a favore del Mandatario”. In base al principio interpretativo a contrario, ciò implica che, laddove il Finanziamento sia stato effettivamente generato quale risultato dell'attività svolta dal consulente, il relativo compenso divenga esigibile.
Il Tribunale prosegue affermando che tale esegesi della clausola trova ulteriore conferma nei contenuti degli artt.
1.1 e 2.4 del contratto. In particolare, l'art.
1.1 individua come oggetto del mandato conferito al dott. le attività di CP_1
“preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno” così come definito in premessa. L'art. 2.4, a sua volta, stabilisce che “solo in caso di positivo esito della domanda di Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso [...] pari al 50% della cifra totale ricevuta”.
Alla luce di ciò, il Giudice di merito ritiene che le parti, con la previsione di cui all'art.
4.3 del contratto, non abbiano inteso attribuire al cliente la facoltà di sottrarsi all'obbligo di pagamento del compenso in caso di rinuncia al Finanziamento già approvato, bensì abbiano voluto chiarire, mediante rinvio all'art. 2.1, che detto compenso resta comunque dovuto una volta che il Finanziamento sia stato effettivamente ottenuto, anche nel caso in cui il cliente successivamente vi rinunci.
Coerentemente con la statuizione del Tribunale, anche questa Corte ritiene che ogni diversa interpretazione degli artt.
4.3 e 2.1 risulterebbe incompatibile con la struttura complessiva del contratto, in quanto condizionerebbe il diritto al compenso del consulente ad una decisione unilaterale e postuma del cliente, assunta dopo la positiva conclusione dell'attività professionale. Tale interpretazione si porrebbe in violazione dell'art. 1355 c.c., che sanziona con la nullità le pattuizioni subordinate ad una condizione sospensiva meramente potestativa.
pagina 16 di 31 L'esegesi della clausola 4.3 deve essere condotta alla luce del principio sistematico di cui all'art. 1363 c.c., secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
Nello specifico, la clausola 4.3 si riferisce alla rinuncia al “Finanziamento”, che l'appellante erroneamente identifica con i tax credit ottenuti, senza tenere conto del significato attribuito a tale termine dalle clausole 1.1 e 2.4.
L'art.
1.1 stabilisce che il “Cliente conferisce al Mandatario, che accetta, mandato con rappresentanza esclusiva al fine della preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione per quanto concerne il piano di finanziamento e sostegno (nel prosieguo,
'il Finanziamento')”.
L'art. 2.4, a sua volta, prevede che “solo in caso di positivo esito della domanda di
Finanziamento del piano di sostegno di cui al punto 1.1 del presente contratto, le parti pattuiscono un compenso pari al 50% della cifra totale ricevuta”.
Pertanto, da un'interpretazione sistematica delle tre disposizioni contrattuali sopra richiamate emergono le seguenti definizioni:
1. Finanziamento: l'insieme delle attività di “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno”; ossia,
l'intero procedimento volto alla presentazione e approvazione della domanda finalizzata all'ottenimento dei tax credit.
2. Rinuncia al Finanziamento: la revoca unilaterale, da parte del cliente, della domanda presentata e già approvata dagli enti competenti, ma non ancora sfociata nel riconoscimento effettivo dei tax credit. Una cosa perciò è la rinuncia al
Finanziamento e una cosa, diversa, la rinuncia al tax credit.
pagina 17 di 31 3. Cifra totale ricevuta: l'ammontare dei tax credit effettivamente riconosciuti dalla
, parametro sulla base del quale è Controparte_3
calcolato il compenso spettante al professionista.
Ne deriva che, in base al contratto, qualora l'appellante rinunci alla domanda già accettata dalla , ma anteriormente al Controparte_3
riconoscimento formale dei tax credit, il compenso del dott. non matura ed è CP_1
dunque pari a zero. In tal caso, la facoltà di rinuncia, con effetto caducatorio del diritto al compenso, è legittimamente esercitabile.
Tuttavia, una volta che il riconoscimento dei tax credit sia intervenuto – e quindi si sia verificato il “positivo esito” della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 2.4 – il cliente conserva la facoltà di rinunciare alla loro fruizione, ma permane in capo allo stesso l'obbligo di corresponsione del compenso contrattualmente pattuito in favore del professionista. Tale interpretazione non contrasta con il dato letterale delle clausole contrattuali, come sostenuto dall' appellante.
Inoltre, l'interpretazione sostenuta dal – secondo la quale il cliente, a propria Pt_1
totale discrezione, potrebbe rinunciare ai tax credit già ottenuti e, con ciò solo, elidere il diritto del consulente al compenso – si risolverebbe in una condizione meramente potestativa. Tale esito ermeneutico comporterebbe la nullità della clausola ex art. 1355
c.c., norma che preclude la validità di obbligazioni subordinate alla mera volontà del soggetto obbligato, in quanto tali pattuizioni risultano inaffidabili e lesive del principio di serietà dell'impegno contrattuale. Senza contare che non avrebbe alcun senso logico l'inserimento della clausola 2.4 con il significato allegato dalla difesa di parte appellante.
Oltretutto, nella presente fattispecie, i professionisti che seguivano le attività del Pt_1
(commercialista, direttore dei lavori) erano ben consapevoli degli importi esposti nella domanda. pagina 18 di 31 Da quanto premesso consegue la conferma della sentenza su tale questione.
SECONDO MOTIVO
2. l'errata valutazione della nullità della prestazione per esercizio abusivo di attività tipiche e/o riservata alla professione altrui;
L'appellante deduce che la parte I della motivazione della Sentenza, concernente la dichiarazione di nullità della prestazione resa dal dott. risulta affetta da vizi CP_1
derivanti da una errata ricostruzione dell'attività svolta da quest'ultimo, da una valutazione erronea del ruolo svolto dai professionisti esterni, da un'erronea correlazione tra l'attività del e l'art. 1 del D.Lgs. n. 139/2005, nonché da una CP_1
totale disapplicazione della giurisprudenza in materia di esercizio abusivo della professione. Inoltre, si censura l'esclusione, da parte del giudice di merito, di qualsiasi attività istruttoria.
Il , sin dal deposito dell'atto di citazione in primo grado, ha dedotto che il Dott. Pt_1
pur essendo formalmente un giornalista e non un commercialista, si sia CP_1
presentato e pubblicizzato come tale, avvalendosi di un codice Ateco riservato ai commercialisti e vantando l'esercizio di un'attività professionale abilitata a fornire consulenze amministrative, fiscali e tributarie (si vedano i documenti 4, 5 e 6, in particolare il documento 5 riguardante il codice Ateco e l'abilitazione a fornire la consulenza propria dei commercialisti). Nel suddetto contesto, avrebbe fornito CP_1
consulenza in materia di prodotti fiscali oggetto della controversia e, inoltre, si sarebbe fatto consegnare i mastrini e i partitari del Circolo — vale a dire i registri contabili dove sono annotate fatture, fornitori e relativi importi — dai quali avrebbe autonomamente ricavato i dati per la redazione delle domande di tax credit al centro della causa.
Il Tribunale ha errato laddove ha ignorato le confessioni di in merito alla CP_1
consulenza fiscale fornita e all'uso diretto dei dati contabili estratti dai mastrini;
ha mancato di correlare le attività svolte da con quelle tipizzate e riservate dalla CP_1 pagina 19 di 31 normativa di riferimento ai commercialisti ed esperti contabili (D.Lgs. n. 139/2005, art. 1), quali la consulenza sui tax credit, il controllo contabile e il monitoraggio dei contributi pubblici;
infine, ha omesso di applicare la giurisprudenza consolidata che configura il reato di esercizio abusivo della professione anche sulla base di un'attività stabile e continuata in ambito riservato, unita alla presentazione ingannevole della propria abilitazione professionale.
Quanto alla presunta rilevanza del contributo causale del e di professionisti Pt_1
esterni nella compilazione delle domande — aspetto che il Tribunale ha considerato a favore della liceità dell'attività di — è provato che i mastrini del erano CP_1 Pt_1
regolarmente tenuti e che li ha semplicemente interpretati in modo errato o CP_1
non li ha esaminati affatto;
inoltre, non sono stati i professionisti esterni a fornire i dati contabili a ma quest'ultimo ha redatto autonomamente le domande e persino CP_1
le asseverazioni da far sottoscrivere ai suddetti professionisti, chiedendo che tali asseverazioni non fossero verificate.
Alla luce di tali errori e omissioni, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che CP_1
ha svolto attività tipiche, se non in parte riservate, ai commercialisti ed esperti contabili, che le ha svolte abitualmente e in modo tale da indurre in errore i clienti circa la sua abilitazione professionale, e pertanto dichiarare la nullità della sua prestazione professionale e rigettare la domanda di compenso da lui avanzata con l'ingiunzione opposta.
In sintesi, secondo il , gli elementi provati sono i seguenti: Pt_1
• pur non essendo commercialista, si pubblicizza in rete come titolare di CP_1
uno studio di commercialisti;
• Svolge abitualmente attività proprie della professione commerciale e contabile;
pagina 20 di 31 • Ha ricevuto e utilizzato i mastrini del Circolo per elaborare le domande di tax credit;
• Ha ammesso di fornire consulenza fiscale preliminare relativa ai prodotti oggetto della controversia, come da art.
2.5 del contratto inter partes;
• Ha riconosciuto la veridicità della sua pubblicità ingannevole e l'autonomia nell'elaborazione delle domande e asseverazioni;
• Il Tribunale ha omesso di valutare e collegare questi fatti alla configurabilità dell'abusivo esercizio della professione, in violazione della giurisprudenza consolidata e della normativa vigente.
LA CORTE OSSERVA
• Sulle istanze istruttorie
Il Tribunale ha correttamente motivato la propria decisione di rigettare le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, dichiarandole inammissibili con ordinanza del 26 settembre 2023. In particolare, l'organo giudicante ha rilevato che:
• Le prove testimoniali richieste avevano ad oggetto circostanze già documentate, oppure erano finalizzate all'acquisizione di giudizi valutativi, non demandabili a testimoni;
• Talune circostanze oggetto delle istanze istruttorie erano comunque irrilevanti ai fini decisori;
• La consulenza tecnica d'ufficio richiesta aveva carattere esplorativo, pertanto non ammissibile.
Da tali considerazioni discende che non può ravvisarsi alcun vizio motivazionale, né sotto il profilo della carenza né dell'illogicità manifesta. Di conseguenza, la censura formulata dall'appellante sul punto non merita accoglimento.
pagina 21 di 31 . Sulla confessione del Dott. CP_1
È del tutto infondata l'ulteriore contestazione proposta dal ricorrente, volta a dedurre una confessione in capo al Dott. sulla base di elementi desunti: CP_1
• dall'art.
2.5 del contratto: “l'attività di consulenza iniziale svolta dal Mandatario prima della firma di questo accordo non verrà fatturata al Cliente, anche se questa è stata necessaria l'identificazione e la corretta preparazione del progetto di Finanziamento di cui in premessa, dal momento che essa si considera già ricompresa nella determinazione del corrispettivo dovuto al Mandatario”.
• da alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta (“Precisato che
l'opposto non esercita l'attività di commercialista ma bensì prestazioni rientranti nella medesima sfera di competenza”).
Secondo il Circolo, “(fa) stabilmente cose che usualmente fanno i CP_1
commercialisti lo afferma lo stesso e da questa confessione il Tribunale CP_1
non trae alcuno spunto / conseguenza”.
Orbene, ai sensi dell'art. 2730 c.c., la confessione giudiziale può essere:
• spontanea, se contenuta in un atto sottoscritto personalmente dalla parte;
• provocata, se resa in sede di interrogatorio formale disposto dal giudice su istanza di parte.
La confessione stragiudiziale, per contro, presuppone l'esistenza di una dichiarazione extraprocessuale che deve essere introdotta nel giudizio attraverso prova idonea.
Nel caso in esame, non si rinvengono né i presupposti formali né quelli sostanziali per configurare una confessione – né giudiziale né stragiudiziale – da parte del Dott.
La censura dell'appellante è quindi priva di fondamento giuridico. CP_1
3. Sulla presunta attività riservata ai commercialisti
pagina 22 di 31 L'appellante allega, altresì, che il Dott. avrebbe svolto attività riservate in via CP_1
esclusiva agli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in violazione del D.Lgs. n. 139/2005. Tuttavia, tale assunto è stato adeguatamente smentito dal Tribunale attraverso una motivazione pienamente condivisibile.
Dall'analisi del contratto intercorrente tra le parti, ed in particolare:
• dell'art. 1, che definisce l'oggetto dell'incarico nella “preparazione, formulazione, presentazione e negoziazione del piano di finanziamento e sostegno” ai sensi della
L. 220/2016;
• dell'art. 3, che obbliga il Mandatario a promuovere la conclusione del finanziamento alle migliori condizioni per il cliente e a curarne l'iter fino al completamento;
• dell'art. 4, che pone in capo al committente la responsabilità circa la correttezza e veridicità dei dati contabili e fiscali forniti, con espressa clausola di manleva in favore del Mandatario;
emerge che l'attività prestata dal Dott. non rientra tra quelle riservate agli CP_1
iscritti all'Albo.
Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale:
• l'attività svolta dal Dott. non comportava monitoraggio o tutoraggio dei CP_1
finanziamenti pubblici (art. 1, co. 3, lett. n D.Lgs. 139/2005);
• non includeva tenuta delle scritture contabili, rilascio di asseverazioni o certificazioni, come disciplinato dall'art. 1, co. 4, lett. a) e c) del medesimo decreto;
• le asseverazioni necessarie per l'accesso al tax credit sono state redatte e sottoscritte da altri professionisti (ing. e dott. , incaricati dal PE R_
. Parte_1 pagina 23 di 31 È dunque evidente che il Dott. ha svolto una funzione meramente gestionale e CP_1
procedurale, limitata all'elaborazione e trasmissione delle domande di accesso al tax credit, basandosi esclusivamente sui dati forniti dal committente e sulle relazioni redatte da consulenti tecnici terzi (incaricati dall'appellante).
A conforto di tale interpretazione, è correttamente richiamata la sentenza n. 11545/2012 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, la quale ha elencato le attività riservate in via esclusiva agli iscritti all'Albo dei commercialisti, tra cui:
• revisione e asseverazione di bilanci;
• certificazione tributaria e fiscale;
• rappresentanza tributaria;
• redazione di informative ambientali e sostenibili;
• valutazioni aziendali;
• monitoraggio dei finanziamenti pubblici.
Le attività svolte dal Dott. non rientrano in alcuna delle predette categorie. Da CP_1
ciò consegue che non sussiste alcuna ipotesi di nullità del contratto né di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.
TERZO MOTIVO
3. l'errata valutazione degli inadempimenti del Dott. in termini di erronea CP_1
consulenza, anche nella compilazione delle domande di tax credit.
Errori di diritto in tema di onere della prova, responsabilità solidale fra i professionisti, necessaria liceità della prestazione per cui si chiede un compenso, concorso del cliente ontologicamente inammissibile.
L'appellante sostiene che il Dott. sarebbe incorso in grave inadempimento, CP_1
avendo dichiarato nel contratto (art. 2.5) di aver prestato attività di consulenza volta pagina 24 di 31 all'identificazione e alla corretta predisposizione della domanda di tax credit e che l'opposto in primo grado avrebbe "garantito" la vantaggiosità dell'operazione in termini di compensazione del credito d'imposta con debiti tributari, nonché la facile cedibilità dell'eccedenza a istituti di credito.
LA CORTE OSSERVA
Il Tribunale alla luce del contratto prodotto osservava correttamente che l'attività svolta dal Dott. non ricomprendeva il controllo sull'impiego dei finanziamenti CP_1
pubblici percepiti dal Circolo (art. 1, comma 3, lett. n: "il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese"), limitandosi alla presentazione delle istanze sulla base dei dati forniti dal cliente. Non vi rientrava, inoltre, l'attività di tenuta della contabilità né il rilascio di asseverazioni o certificazioni
(art. 1, comma 4, lett. a: "tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro..." e lett. c: "rilascio dei visti di conformità... esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista dalle leggi fiscali"), poiché, ai sensi dell'art. 4 del contratto, i dati contabili e fiscali necessari alla predisposizione delle domande di tax credit erano forniti dall'opponente in primo grado, che ne garantiva espressamente "la correttezza e la veridicità", addirittura manlevando il consulente "da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali dati errati a lui forniti".
Condivisibilmente, il Tribunale ha altresì accertato che le asseverazioni richieste ai fini della presentazione delle domande di accesso al beneficio fiscale sono state rese dal
Dott. (doc. 11 e 12 opposto) e dall'Ing. (doc. 9 opposto), professionisti R_ PE
espressamente incaricati dal Circolo e su quelle risulta formulata la domanda del professionista.
Conseguentemente, come ritenuto dal primo giudice, nessuna responsabilità può essere ascritta al Dott. in quanto egli avrebbe scritto le domande per ottenere i tax CP_1
pagina 25 di 31 credit inserendo i dati suggeritigli dall'Ing. , dal Dott. e confermati dal PE R_
. Pt_1
Dalla disamina del contratto e delle relative clausole, richiamate anche nella sentenza, emerge in modo inequivoco che le prestazioni affidate al Dott. NON CP_1
includevano attività di consulenza tributaria, aziendale, né di verifica, asseverazione o certificazione dei dati contabili del , come dallo stesso forniti e di Parte_1
cui vi è prova in atti.
Si ribadisce che -secondo contratto- era onere dell'appellante fornire tutti i dati contabili e fiscali necessari alla predisposizione delle domande di tax credit, come peraltro risulta comprovato dalle dichiarazioni e relazioni rese dai professionisti Ing. (doc. 9) e PE
Dott. doc. 11 e 12), antecedenti alla presentazione delle istanze. R_
L'art. 4 del contratto, inoltre, conferma ulteriormente che i dati utilizzati dal Dott. per la redazione delle domande non derivano da sue prestazioni professionali, CP_1
ma erano forniti direttamente dall'appellante, il quale si obbliga a manlevare il professionista da qualsiasi responsabilità connessa a eventuali inesattezze.
In sintesi, il Dott. sulla base della documentazione trasmessa dall'appellante e CP_1
delle relazioni tecniche elaborate da professionisti dallo stesso incaricati, ha predisposto le domande di tax credit, curandone l'iter procedimentale presso l'amministrazione competente mediante specifiche interlocuzioni tecniche con i funzionari addetti.
Il dott. ha adempiuto al proprio onere probatorio in relaziona agli asseriti CP_1
inadempimenti contestati posto che:
- ha provato di aver adempiuto al contratto poiché il tax credit veniva legittimamente riconosciuto al;
Pt_1
- non vi è prova di alcun inadempimento in quanto MAI l'autorità competente ha contestato la legittimità del tax credit concesso al Cinema. pagina 26 di 31 In forza del contratto sottoscritto, l'opportunità di richiedere al Ministero di accedere a tale beneficio fiscale non rientrava tra le valutazioni affidate al Dott. CP_1
L'odierno appellato -si ripete- si è limitato a presentare le relative richieste sulla base della documentazione fornita e asseverata dall'appellante e dai professionisti da esso incaricati, l'Ing. e il commercialista Dott. (doc. 9, 10, 12 opposto), PE R_
essendo il l'unico soggetto responsabile della scelta di richiedere gli anzidetti Pt_1
benefici affidandosi a un consulente ( SOLO per l'elaborazione e la gestione CP_1
delle relative pratiche.
In estrema sintesi: richiamato il contenuto del contratto, tenuto conto che l'oggetto del decreto era il compenso pattuito e che la prova della prestazione (tax credit riconosciuti al ) è stata fornita, la censura non merita accoglimento. Pt_1
Si sottolinea che il presente contenzioso -come già detto- ha quale unico oggetto il pagamento della prestazione resa.
Sull'inesatto grave inadempimento l'appellante allega che l'esatto ammontare dell'errore nelle domande di tax credit (cfr. pag. 16: “i costi massimi dei tre anni in questione che potevano essere indicati nelle domande di tax credit erano di totali €
64.880 e non invece di € 350.875”) ed a conferma degli errori suddetti era stata prodotta una perizia di parte (doc. 23) Dopo di che, in memoria istruttoria (istanza reiterata in questa sede), il ha allegato tutta la documentazione sufficiente per verificare il Pt_1
fondamento di tali contestazioni ed ha chiesto l'ammissione della CTU diretta a verificare se le domande preparate dal fossero corrette o se fossero al contrario CP_1
viziate per tutti i motivi dedotti in citazione.
Questa Corte non ritiene l'istanza accoglibile perché ritiene che il professionista non dovesse valutare, o potesse inserire, dati diversi da quelli forniti dalla società e dai suoi diretti collaboratori (commercialista, direttore dei lavori). La relazione della Dott.ssa
(perito di parte dell'appellante) e quanto in essa rappresentato relativamente ai Per_4 pagina 27 di 31 costi pari ad Euro 64.880,00 che potevano essere ritenuti deducibili (diversamente da quelli ben superiori inseriti dal professionista) risulta una mera difesa di parte.
Infatti, i costi deducibili non potevano essere limitati dal professionista esclusivamente ad Euro 64.880,00, ma dovevano comprendere tutta una serie di spese e investimenti collegati ai lavori di adeguamento della predetta sala cinematografica gestita dall'opponente in primo grado. In particolare, la Dott.ssa pur confermando il Per_4
costo dei lavori edili della omette di considerare tutti gli altri costi e CP_4
investimenti effettuati che portano le spese ammissibili al totale indicato in domanda.
Totale confermato, si ricorda nuovamente, dagli stessi consulenti del nelle loro Pt_1
dichiarazioni. Risulta quindi privo di fondamento l'esemplificazione numerica riportata a pagina 15 e 16 dell'atto di citazione in primo grado posto che la stessa è smentita documentalmente dalla relazione Ing. (doc. 9 comparsa di risposta), Persona_3
direttore dei lavori incaricato dal . Pt_1
Anche la richiesta CTU, perciò, non può trovare accoglimento, perché esplorativa e - comunque- non concludente.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Lamenta l'appellante che il capo IV della motivazione della Sentenza relativo alla iniquità del compenso chiesto dal ed alle domande del Circolo di CP_1
riconoscimento di una penale e del risarcimento per lite temeraria, sia viziato per la mancata valutazione dell'iniquità del compenso ex art. 2233 c.c..
LA CORTE OSSERVA
L'art. 2233 c.c. afferma che “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.
Nel caso de quo il compenso è stato liberamente convenuto dalle parti e trasfuso nel contratto, avente ad aggetto la presentazione del tax credit. Il nostro sistema giuridico pagina 28 di 31 prevede la sindacabilità da parte del giudice dell'atto di autonomia contrattuale con cui, violando il principio di buona fede, vengono assunte obbligazioni inique, e ha ricollegato alla violazione della buona fede contrattuale la sanzione della nullità del contratto per violazione di un principio di ordine pubblico.
Nella fattispecie, peraltro, difetta la stessa allegazione della sproporzione del compenso rispetto alle tariffe di legge o ad altri parametri di legge, essendo la contestazione del collegata “all'effettivo utilizzo del tax credit“, circostanza che risulta Pt_1
all'evidenza ininfluente sul momento genetico del contratto e sull'oggetto dello stesso.
Anche sotto questo profilo, perciò, la censura non merita accoglimento.
QUINTO MOTIVO.
Parte appellante lamenta che l'ingiunzione è stata emessa (e confermata con Sentenza) nei confronti di una associazione con asserito codice fiscale , che però è la P.IVA_2
partita IVA del Circolo e non il suo reale codice fiscale, che è invece . P.IVA_1
Tale errore dell'ingiunzione deriva da un'errata identificazione del già nel Pt_1
ricorso monitorio ove, nella domanda di ingiunzione, si sbaglia, oltre al codice fiscale, anche il nome del legale rappresentante del (ivi indicato nel Sig. Pt_1 Per_1
, mentre all'epoca del ricorso il legale rappresentante era già il Sig.
[...] Per_5
) e la sede legale (ivi indicata in Carpi, v. del Pioppo n. 4/E, mentre all'epoca
[...]
del ricorso la sede era già stata trasferita in Carpi, v. Boccaletti n. 3/B).
Secondo l'appellante l'ingiunzione comminata con richiamo ad un codice fiscale sbagliato è, se non già un'ingiunzione nulla, in ogni caso ineseguibile.
LA CORTE OSSERVA
L'errata o imprecisa indicazione del soggetto contro cui è proposta un'azione concretizza un mero errore materiale che non determina l'invalidità dell'atto e della sua pagina 29 di 31 notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono.
Nella fattispecie, l'evidente errore non ha impedito il corretto instaurarsi del contraddittorio nei confronti della parte opponente che, tempestivamente, ha fatto valere i propri diritti.
In tal senso, perciò, va rettificato l'errore materiale contenuto nell'originario decreto ingiuntivo ove risulta non correttamente riportato il codice fiscale della parte ingiunta.
La non corretta indicazione nel ricorso monitorio del codice fiscale e del legale rappresentante della parte debitrice non ha in ogni caso impedito di individuarla e di instaurare validamente il contraddittorio nel merito (Corte di Cassazione Sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8430).
Le ulteriori questioni proposte risultano assorbite da quanto sopra statuito.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese del presente procedimento a carico della parte appellante soccombente.
Le spese si liquidano ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (esclusa la fase istruttoria non tenutasi).
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv.
630550).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 30 di 31 1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la Sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Milano, che per l'effetto conferma;
2. condanna al pagamento delle Parte_1
spese processuali in favore di elle spese processuali Controparte_1
del grado, liquidate in Euro 9.991,00, oltre IVA, CPA e 15% spese generali, da liquidarsi in favore dell'avv. GALIMBERTI LUIGI e dell'avv. ZANARDI
ANDREA, dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
Così deciso in Milano il 10.6.2025
Il Presidente est.
Maria Elena Catalano
pagina 31 di 31