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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1668/2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Fuschino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pesche (IS), via San Sebastiano n. 5;
Attore (creditore procedente) contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via S.
IO dei RI n. 5;
Convenuto (debitore esecutato)
Oggetto: opposizione esecutiva
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 convenendo in giudizio , ha chiesto: accertare e Controparte_1
pagina 1 di 7 dichiarare il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene mobile registrato FIAT Mod. 334 AXP1A E14G5T (targato FZ988WK), pignorato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 300/2022 pendente innanzi al Tribunale di Campobasso, oggetto di opposizione esecutiva in quella sede proposta dalla parte debitrice;
confermare la legittimità del pignoramento intrapreso.
Ha premesso parte attrice: di aver pignorato (ex artt. 521-bis c.p.c. e 49 D.P.R. n.
602/1973) il predetto bene mobile registrato, con procedura esecutiva iscritta al n.
300/2022 R.G.E. presso il Tribunale di Campobasso;
l'intervenuta sospensione dell'esecuzione, disposta dal GE, all'esito della fase cautelare, con ordinanza del
20.7.2022, con contestuale concessione del termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa, fondata su crediti erariali portati dalle cartelle di pagamento e dai relativi accertamenti;
la legittimità del pignoramento e della notifica delle cartelle di pagamento eseguita a mezzo pec;
la non applicabilità dei limiti di pignorabilità ex art. 515, co. 3 c.p.c., trattandosi di debitore organizzato in forma d'impresa, a fronte della mancanza di prova della violazione del limite di pignorabilità di un quinto e della prevalenza del lavoro sul capitale;
la portata dell'art. 19, co. 1, lett. d-ter, D.L.
n. 132/2014 (disposizione che ha introdotto l'art. 521-bis c.p.c.), quale norma abilitante l'esecuzione su specifiche categorie di beni mobili - tra cui gli autoveicoli -
, soggette a regime di impignorabilità solo parziale.
Si è costituita la parte debitrice opposta, , Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale della domanda, per illegittimità del pignoramento dell'autovettura FIAT Modello 334 AXP1A E14G5T Targa FZ988WK, unico bene mobile registrato assoggettato a esecuzione, deducendo a sostegno: la natura strumentale, essenziale e non sostituibile del veicolo rispetto all'attività di
, trattandosi dell'unico mezzo in dotazione, dotato di dispositivi di doppio CP_1 comando e specificamente allestito per le lezioni di guida, la cui privazione determinerebbe il blocco totale dell'attività e la perdita della capacità reddituale;
la violazione dell'art. 515, co. 3, c.p.c., che ammette il pignoramento dei beni indispensabili all'esercizio dell'impresa solo nei limiti di un quinto e previa ricerca e verifica dell'insufficienza di altri beni non strumentali, onere che non avrebbe CP_2
pagina 2 di 7 assolto;
la prevalenza del lavoro sul capitale investito, desumibile dalla natura artigiana e familiare dell'impresa (iscritta come piccolo imprenditore), dalla gestione diretta del titolare con l'ausilio di un solo dipendente, dalla mancanza di ulteriori beni produttivi e dall'univoca destinazione del bene pignorato all'esercizio dell'attività.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, con provvedimento del
14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta: deve essere accertato e dichiarato che non ha diritto di procedere esecutivamente sul bene mobile registrato CP_2 pignorato, di proprietà della parte esecutata.
La controversia trae origine dal pignoramento promosso da Parte_1
, per il recupero di un credito pari a complessivi euro 50.290,06,
[...] eseguito sull'autovettura FIAT 334 AXP1A E14G5T targa FZ988WK, di proprietà dell'impresa individuale esecutata , quale veicolo utilizzato per le Controparte_1 esercitazioni di guida (cd. scuola guida).
Occorre rammentare che l'opposizione esecutiva è un giudizio a struttura necessariamente bifasica: la prima fase è quella cautelare, che si svolge innanzi al
GE (e che, nel caso di specie, si è conclusa con la sospensione dell'esecuzione); la seconda è quella di merito e a cognizione piena, che si svolge, appunto, innanzi al giudice della cognizione.
Il presente giudizio costituisce, allora, la fase di merito successiva alla fase cautelare dell'originaria opposizione esecutiva promossa dalla parte esecutata innanzi al GE: in questa sede, allora, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente sul bene mobile registrato di proprietà della parte debitrice.
Si osserva che, in sede di esecuzione, i beni strumentali all'attività lavorativa sono soggetti ad impignorabilità relativa, il cui accertamento postula la verifica delle concrete condizioni di esercizio dell'impresa.
pagina 3 di 7 È, allora, onere del debitore esecutato provare la strumentalità ed indispensabilità del bene pignorato, con particolare riferimento alla circostanza se l'impresa operi con attività prevalentemente personale oppure attraverso una struttura imprenditoriale più complessa, che si avvalga anche di manodopera di collaboratori
(cfr., sul punto, Tribunale Torino 479/2022, Tribunale Massa ord. 26.7.2024).
Ed invero, “L'art. 515 c.p.c. prevede il limite di un quinto per la pignorabilità degli strumenti necessari all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente alla soddisfazione del credito. Si tratta quindi di una ipotesi di impignorabilità relativa, che presuppone una valutazione delle concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore. Ciò esposto, è onere del creditore provare la condizione che il presumibile valore di realizzo degli atri beni non sia sufficiente per la soddisfazione del credito, mentre il debitore deve solo provare che il bene in questione sia strumentale all'esercizio dell'attività di impresa e come tale sottratto all'esecuzione.” (Tribunale Vercelli 429/2021).
Ed invero – sebbene con pronuncia riferita a normativa abrogata, ma comunque attinente, nel merito, alla questione in questa sede rilevante - , la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo
2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per
l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato.”
(Cass. 2934/2008); ancora, “Il concetto di dotazione sovrabbondante, ribadito nella decisione da ultimo menzionata, era stato già affermato con riguardo a casi di
pagina 4 di 7 opposizione all'esecuzione in cui era dedotta l'assoluta impignorabilità dei beni che, pur correlati all'attività del debitore, non erano risultati indispensabili, in mancanza di prova da parte di quest'ultimo circa l'indisponibilità di altri mezzi svolgenti la stessa funzione (in particolare, cfr. Cass. 20 agosto 2003 n. 12212 e, successivamente, nello stesso senso, Cass. 11.7.2006 n. 15705).” (Cass. 15943/2011, che richiama anche
Cass. 4488/2009).
In altri termini, il riparto dell'onere probatorio si atteggia nei seguenti termini:
- al debitore esecutato spetta la prova della strumentalità indispensabile del bene pignorato, vale a dire della sua destinazione necessaria e insostituibile all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale. Ciò implica la dimostrazione che il bene costituisce uno strumento di lavoro unico o non surrogabile e che possiede caratteristiche tecniche specifiche (ad esempio, nel caso di un veicolo per autoscuola, l'allestimento con doppi comandi e l'omologazione per uso didattico).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “considerato, da un lato, che l'impignorabilità costituisce pur sempre eccezione al principio generalissimo sancito dall'art. 2740 c.c. - secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - e, dall'altro, che essa, anche prima delle modifiche apportate in parte qua dal legislatore del 2006 (L. 24 febbraio
2006, n. 52, artt. 3 e 4, che hanno, rispettivamente, abrogato il n. 4 dell'art. 514
c.p.c. e aggiunto un comma 3 all'art. 515 c.p.c.), non riguardava (come non riguarda) tout court gli strumenti destinati all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, è corretto e condivisibile, anche in applicazione del criterio della vicinanza della prova, l'ulteriore e decisivo corollario (…) secondo cui spetta al debitore opponente dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità” (v. Cass. civ., sez. III, 18.10.2012, n. 17900);
- al creditore procedente, per contro, incombe l'onere di provare: la preventiva verifica di capienza su altri beni non strumentali, ossia che il presumibile valore di realizzo di tali beni non sia sufficiente a soddisfare il credito;
l'eventuale ricorrenza delle condizioni derogatorie espressamente previste dall'art. 515 co. 3,
c.p.c. (forma societaria del debitore o prevalenza del capitale investito sul lavoro), che consentono di superare il limite legale della pignorabilità parziale, fissato nella misura massima di un quinto del valore dei beni strumentali.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, ritiene il giudicante che il debitore opponente abbia assolto all'onere della prova, nei termini sopra chiariti, avendo dimostrato la strumentalità indispensabile dell'autovettura per l'esercizio dell'impresa, mediante il deposito dei seguenti documenti:
- il registro dei beni ammortizzabili dell'impresa, nel quale figura l'autovettura FIAT
334 AXP1A E14G5T, targa FZ988WK, utilizzata per l'attività di autoscuola;
- il libretto di circolazione n. DB0738551, ove è espressamente riportata la dicitura
“collaudo art. 78 per installazione doppio comando meccanico (pedali sfilabili) su autovettura destinata ad uso privato e scuola guida per l' Controparte_1 con sede in Campobasso, via Monforte 21/23”, che attesta l'allestimento tecnico del veicolo quale mezzo didattico specificamente omologato per le esercitazioni di guida;
- la visura camerale (aggiornata al 19.1.2023)di di , Controparte_1 CP_1 dalla quale si evince la costituzione della parte debitrice in forma di impresa individuale, iscritta nella sezione speciale di impresa artigiana, come piccolo imprenditore (caratterizzata dalla presenza di un unico addetto).
Il creditore procedente per contro, non ha provato di avere previamente CP_2 tentato di individuare ulteriori beni non strumentali, sui quali soddisfare il credito, né di aver esperito pignorato detti beni con esito negativo – in altri termini, non risulta che alcuna indagine patrimoniale sia stata eseguita prima del pignoramento -
; manca, allora, la prova della probabile incapienza di altri cespiti aggredibili, così come non risulta dimostrato che l'autovettura sia stata sottoposta ad esecuzione nel rispetto del limite di un quinto – non essendovi evidenza alcuna nell'atto di pignoramento - , né che l'attività di impresa sia esercitata con prevalenza del capitale sul lavoro.
Ad abundantiam, si evidenzia che tra i cespiti dell' risulta un secondo CP_1 veicolo (Mini Countryman ET761LL, acquistato il 25.11.2014): sebbene non vi sia prova specifica dell'utilizzo per l'attività di impresa, può ritenersi che il pignoramento sia illegittimo in quanto supera i limiti del quinto: a fronte di due veicoli, ne è stato pignorato uno, senza limitazione alcuna, di tal che il pignoramento ha superato il limite del quinto, attestandosi alla metà.
pagina 6 di 7 In conclusione, deve essere accertato e dichiarato che Parte_1
non ha diritto a procedere al pignoramento dell'autovettura in
[...] questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, nello scaglione di valore dato dal pignoramento, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione,
- accerta e dichiara che non ha diritto di Parte_1 procedere esecutivamente sull'autovettura FIAT 334 AXP1A E14G5T (targa
FZ988WK) dell'impresa individuale;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.810,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Campobasso, 26 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1668/2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, con termini ex art. 190 c.p.c. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Fuschino, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pesche (IS), via San Sebastiano n. 5;
Attore (creditore procedente) contro
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Santoro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via S.
IO dei RI n. 5;
Convenuto (debitore esecutato)
Oggetto: opposizione esecutiva
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 convenendo in giudizio , ha chiesto: accertare e Controparte_1
pagina 1 di 7 dichiarare il proprio diritto di procedere ad esecuzione forzata sul bene mobile registrato FIAT Mod. 334 AXP1A E14G5T (targato FZ988WK), pignorato nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 300/2022 pendente innanzi al Tribunale di Campobasso, oggetto di opposizione esecutiva in quella sede proposta dalla parte debitrice;
confermare la legittimità del pignoramento intrapreso.
Ha premesso parte attrice: di aver pignorato (ex artt. 521-bis c.p.c. e 49 D.P.R. n.
602/1973) il predetto bene mobile registrato, con procedura esecutiva iscritta al n.
300/2022 R.G.E. presso il Tribunale di Campobasso;
l'intervenuta sospensione dell'esecuzione, disposta dal GE, all'esito della fase cautelare, con ordinanza del
20.7.2022, con contestuale concessione del termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito.
A sostegno della domanda, ha dedotto: la legittimità dell'esecuzione forzata intrapresa, fondata su crediti erariali portati dalle cartelle di pagamento e dai relativi accertamenti;
la legittimità del pignoramento e della notifica delle cartelle di pagamento eseguita a mezzo pec;
la non applicabilità dei limiti di pignorabilità ex art. 515, co. 3 c.p.c., trattandosi di debitore organizzato in forma d'impresa, a fronte della mancanza di prova della violazione del limite di pignorabilità di un quinto e della prevalenza del lavoro sul capitale;
la portata dell'art. 19, co. 1, lett. d-ter, D.L.
n. 132/2014 (disposizione che ha introdotto l'art. 521-bis c.p.c.), quale norma abilitante l'esecuzione su specifiche categorie di beni mobili - tra cui gli autoveicoli -
, soggette a regime di impignorabilità solo parziale.
Si è costituita la parte debitrice opposta, , Controparte_1 chiedendo il rigetto integrale della domanda, per illegittimità del pignoramento dell'autovettura FIAT Modello 334 AXP1A E14G5T Targa FZ988WK, unico bene mobile registrato assoggettato a esecuzione, deducendo a sostegno: la natura strumentale, essenziale e non sostituibile del veicolo rispetto all'attività di
, trattandosi dell'unico mezzo in dotazione, dotato di dispositivi di doppio CP_1 comando e specificamente allestito per le lezioni di guida, la cui privazione determinerebbe il blocco totale dell'attività e la perdita della capacità reddituale;
la violazione dell'art. 515, co. 3, c.p.c., che ammette il pignoramento dei beni indispensabili all'esercizio dell'impresa solo nei limiti di un quinto e previa ricerca e verifica dell'insufficienza di altri beni non strumentali, onere che non avrebbe CP_2
pagina 2 di 7 assolto;
la prevalenza del lavoro sul capitale investito, desumibile dalla natura artigiana e familiare dell'impresa (iscritta come piccolo imprenditore), dalla gestione diretta del titolare con l'ausilio di un solo dipendente, dalla mancanza di ulteriori beni produttivi e dall'univoca destinazione del bene pignorato all'esercizio dell'attività.
La causa è stata istruita in via documentale.
Precisate le conclusioni innanzi al nuovo Giudice istruttore, con provvedimento del
14.4.2025, all'esito dell'udienza dell'8.4.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta: deve essere accertato e dichiarato che non ha diritto di procedere esecutivamente sul bene mobile registrato CP_2 pignorato, di proprietà della parte esecutata.
La controversia trae origine dal pignoramento promosso da Parte_1
, per il recupero di un credito pari a complessivi euro 50.290,06,
[...] eseguito sull'autovettura FIAT 334 AXP1A E14G5T targa FZ988WK, di proprietà dell'impresa individuale esecutata , quale veicolo utilizzato per le Controparte_1 esercitazioni di guida (cd. scuola guida).
Occorre rammentare che l'opposizione esecutiva è un giudizio a struttura necessariamente bifasica: la prima fase è quella cautelare, che si svolge innanzi al
GE (e che, nel caso di specie, si è conclusa con la sospensione dell'esecuzione); la seconda è quella di merito e a cognizione piena, che si svolge, appunto, innanzi al giudice della cognizione.
Il presente giudizio costituisce, allora, la fase di merito successiva alla fase cautelare dell'originaria opposizione esecutiva promossa dalla parte esecutata innanzi al GE: in questa sede, allora, il giudizio ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente sul bene mobile registrato di proprietà della parte debitrice.
Si osserva che, in sede di esecuzione, i beni strumentali all'attività lavorativa sono soggetti ad impignorabilità relativa, il cui accertamento postula la verifica delle concrete condizioni di esercizio dell'impresa.
pagina 3 di 7 È, allora, onere del debitore esecutato provare la strumentalità ed indispensabilità del bene pignorato, con particolare riferimento alla circostanza se l'impresa operi con attività prevalentemente personale oppure attraverso una struttura imprenditoriale più complessa, che si avvalga anche di manodopera di collaboratori
(cfr., sul punto, Tribunale Torino 479/2022, Tribunale Massa ord. 26.7.2024).
Ed invero, “L'art. 515 c.p.c. prevede il limite di un quinto per la pignorabilità degli strumenti necessari all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non è sufficiente alla soddisfazione del credito. Si tratta quindi di una ipotesi di impignorabilità relativa, che presuppone una valutazione delle concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore. Ciò esposto, è onere del creditore provare la condizione che il presumibile valore di realizzo degli atri beni non sia sufficiente per la soddisfazione del credito, mentre il debitore deve solo provare che il bene in questione sia strumentale all'esercizio dell'attività di impresa e come tale sottratto all'esecuzione.” (Tribunale Vercelli 429/2021).
Ed invero – sebbene con pronuncia riferita a normativa abrogata, ma comunque attinente, nel merito, alla questione in questa sede rilevante - , la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'art. 514, primo comma n. 4 (numero, peraltro, abrogato dall'art. 3, primo comma, della legge 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo
2006), c.p.c., che sancisce l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per
l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, pone come criterio di discrimine un concetto di indispensabilità relativo che va riferito alle concrete condizioni di esercizio dell'attività del debitore al fine di escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale. Il riscontro dei requisiti di indispensabilità del bene e di personalità dell'attività di impresa costituiscono l'oggetto di un accertamento di fatto che, per la sua natura, deve ritenersi riservato al giudice di merito e, quindi, sottratto al controllo di legittimità se congruamente ed esaurientemente motivato.”
(Cass. 2934/2008); ancora, “Il concetto di dotazione sovrabbondante, ribadito nella decisione da ultimo menzionata, era stato già affermato con riguardo a casi di
pagina 4 di 7 opposizione all'esecuzione in cui era dedotta l'assoluta impignorabilità dei beni che, pur correlati all'attività del debitore, non erano risultati indispensabili, in mancanza di prova da parte di quest'ultimo circa l'indisponibilità di altri mezzi svolgenti la stessa funzione (in particolare, cfr. Cass. 20 agosto 2003 n. 12212 e, successivamente, nello stesso senso, Cass. 11.7.2006 n. 15705).” (Cass. 15943/2011, che richiama anche
Cass. 4488/2009).
In altri termini, il riparto dell'onere probatorio si atteggia nei seguenti termini:
- al debitore esecutato spetta la prova della strumentalità indispensabile del bene pignorato, vale a dire della sua destinazione necessaria e insostituibile all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale. Ciò implica la dimostrazione che il bene costituisce uno strumento di lavoro unico o non surrogabile e che possiede caratteristiche tecniche specifiche (ad esempio, nel caso di un veicolo per autoscuola, l'allestimento con doppi comandi e l'omologazione per uso didattico).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: “considerato, da un lato, che l'impignorabilità costituisce pur sempre eccezione al principio generalissimo sancito dall'art. 2740 c.c. - secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri - e, dall'altro, che essa, anche prima delle modifiche apportate in parte qua dal legislatore del 2006 (L. 24 febbraio
2006, n. 52, artt. 3 e 4, che hanno, rispettivamente, abrogato il n. 4 dell'art. 514
c.p.c. e aggiunto un comma 3 all'art. 515 c.p.c.), non riguardava (come non riguarda) tout court gli strumenti destinati all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, è corretto e condivisibile, anche in applicazione del criterio della vicinanza della prova, l'ulteriore e decisivo corollario (…) secondo cui spetta al debitore opponente dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità” (v. Cass. civ., sez. III, 18.10.2012, n. 17900);
- al creditore procedente, per contro, incombe l'onere di provare: la preventiva verifica di capienza su altri beni non strumentali, ossia che il presumibile valore di realizzo di tali beni non sia sufficiente a soddisfare il credito;
l'eventuale ricorrenza delle condizioni derogatorie espressamente previste dall'art. 515 co. 3,
c.p.c. (forma societaria del debitore o prevalenza del capitale investito sul lavoro), che consentono di superare il limite legale della pignorabilità parziale, fissato nella misura massima di un quinto del valore dei beni strumentali.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, ritiene il giudicante che il debitore opponente abbia assolto all'onere della prova, nei termini sopra chiariti, avendo dimostrato la strumentalità indispensabile dell'autovettura per l'esercizio dell'impresa, mediante il deposito dei seguenti documenti:
- il registro dei beni ammortizzabili dell'impresa, nel quale figura l'autovettura FIAT
334 AXP1A E14G5T, targa FZ988WK, utilizzata per l'attività di autoscuola;
- il libretto di circolazione n. DB0738551, ove è espressamente riportata la dicitura
“collaudo art. 78 per installazione doppio comando meccanico (pedali sfilabili) su autovettura destinata ad uso privato e scuola guida per l' Controparte_1 con sede in Campobasso, via Monforte 21/23”, che attesta l'allestimento tecnico del veicolo quale mezzo didattico specificamente omologato per le esercitazioni di guida;
- la visura camerale (aggiornata al 19.1.2023)di di , Controparte_1 CP_1 dalla quale si evince la costituzione della parte debitrice in forma di impresa individuale, iscritta nella sezione speciale di impresa artigiana, come piccolo imprenditore (caratterizzata dalla presenza di un unico addetto).
Il creditore procedente per contro, non ha provato di avere previamente CP_2 tentato di individuare ulteriori beni non strumentali, sui quali soddisfare il credito, né di aver esperito pignorato detti beni con esito negativo – in altri termini, non risulta che alcuna indagine patrimoniale sia stata eseguita prima del pignoramento -
; manca, allora, la prova della probabile incapienza di altri cespiti aggredibili, così come non risulta dimostrato che l'autovettura sia stata sottoposta ad esecuzione nel rispetto del limite di un quinto – non essendovi evidenza alcuna nell'atto di pignoramento - , né che l'attività di impresa sia esercitata con prevalenza del capitale sul lavoro.
Ad abundantiam, si evidenzia che tra i cespiti dell' risulta un secondo CP_1 veicolo (Mini Countryman ET761LL, acquistato il 25.11.2014): sebbene non vi sia prova specifica dell'utilizzo per l'attività di impresa, può ritenersi che il pignoramento sia illegittimo in quanto supera i limiti del quinto: a fronte di due veicoli, ne è stato pignorato uno, senza limitazione alcuna, di tal che il pignoramento ha superato il limite del quinto, attestandosi alla metà.
pagina 6 di 7 In conclusione, deve essere accertato e dichiarato che Parte_1
non ha diritto a procedere al pignoramento dell'autovettura in
[...] questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, valori medi dei giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, nello scaglione di valore dato dal pignoramento, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: in accoglimento dell'opposizione,
- accerta e dichiara che non ha diritto di Parte_1 procedere esecutivamente sull'autovettura FIAT 334 AXP1A E14G5T (targa
FZ988WK) dell'impresa individuale;
Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
5.810,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Campobasso, 26 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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