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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n° 4920/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e/o assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria FRATINI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI e Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler condannare l' CP_1
al pagamento dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da gennaio 2024, avendo presentato in data 4 gennaio 2024 specifico mod. AP70 con il quale, oltre a indicare il possesso dei requisiti socio-economici (mentre quello sanitario era stato accertato sin dal 2018 in sede di ATPO ex art. 445-bis cpc.), aveva anche formulato opzione per il trattamento assistenziale in luogo dell'assegno ordinario ex L. n° 222/1984 di cui pure era titolare.
Si costituiva l' e, in via preliminare, deduceva l'improponibilità del CP_1
ricorso, per mancanza di domanda amministrativa, atteso che l'originaria
1
Sentenza R.G. n° 4920/24 istanza era stata rigettata in data 12 ottobre 2018 per difetto del requisito reddituale;
in subordine, comunque, deduceva di avere provveduto, nelle more del giudizio, al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta (con erogazione di arretrati pari a €.2.061,96, giusta mod.
TE08 del 20 giugno 2024), e chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
Il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*******************
Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso era proponibile.
E' certamente vero che, come condivisibilmente rimarcato da 29 Parte_2
DICEMBRE 2023 N° 36508: «In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione».
Nella specie, tuttavia, tale nuova istanza è stata effettivamente proposta in data 4 gennaio 2024, tant'è che proprio (e solo) in seguito ad essa l' ha CP_1
poi provveduto al pagamento (sebbene in ritardo):
2
Sentenza R.G. n° 4920/24 °°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto precisato, deve rilevarsi che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo CP_1
provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
3
Sentenza R.G. n° 4920/24 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
°°°°°°°°°°°
Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' parte CP_1
virtualmente soccombente.
Si rileva, infatti, che l' non ha addotto alcuna dimostrazione CP_1
dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2
LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene
4
Sentenza R.G. n° 4920/24 conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_2
applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Maria FRATINI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 7 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 4920/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 3 aprile 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e/o assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Maria FRATINI - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio
ANDRIULLI e Francesco CERTOMA' - Convenuto -
OGGETTO: “RATEI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 maggio 2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler condannare l' CP_1
al pagamento dell'assegno mensile di invalidità civile con decorrenza da gennaio 2024, avendo presentato in data 4 gennaio 2024 specifico mod. AP70 con il quale, oltre a indicare il possesso dei requisiti socio-economici (mentre quello sanitario era stato accertato sin dal 2018 in sede di ATPO ex art. 445-bis cpc.), aveva anche formulato opzione per il trattamento assistenziale in luogo dell'assegno ordinario ex L. n° 222/1984 di cui pure era titolare.
Si costituiva l' e, in via preliminare, deduceva l'improponibilità del CP_1
ricorso, per mancanza di domanda amministrativa, atteso che l'originaria
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Sentenza R.G. n° 4920/24 istanza era stata rigettata in data 12 ottobre 2018 per difetto del requisito reddituale;
in subordine, comunque, deduceva di avere provveduto, nelle more del giudizio, al riconoscimento ed al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta (con erogazione di arretrati pari a €.2.061,96, giusta mod.
TE08 del 20 giugno 2024), e chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
Il procuratore della parte ricorrente concordava nella declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' convenuto alla rifusione delle spese. CP_1
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso era proponibile.
E' certamente vero che, come condivisibilmente rimarcato da 29 Parte_2
DICEMBRE 2023 N° 36508: «In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione».
Nella specie, tuttavia, tale nuova istanza è stata effettivamente proposta in data 4 gennaio 2024, tant'è che proprio (e solo) in seguito ad essa l' ha CP_1
poi provveduto al pagamento (sebbene in ritardo):
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Sentenza R.G. n° 4920/24 °°°°°°°°°°°°°°°°
Tanto precisato, deve rilevarsi che, alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il diritto fatto valere nei suoi confronti, avendo CP_1
provveduto al pagamento della prestazione, con la decorrenza richiesta, sebbene successivamente alla notifica del ricorso: deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere per ciò che attiene al capo principale della domanda (sorte capitale) e, quindi, a quelli accessori in quanto afferenti al complessivo credito vantato.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Ed ancora, occorre rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
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Sentenza R.G. n° 4920/24 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
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Le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vanno nondimeno poste integralmente a carico dell' parte CP_1
virtualmente soccombente.
Si rileva, infatti, che l' non ha addotto alcuna dimostrazione CP_1
dell'eventualità che il ritardo fosse in alcun modo imputabile alla parte ricorrente, dovendosi peraltro rimarcare che: “Il ritardato pagamento di un debito previdenziale o assistenziale determina l'obbligo dell'Istituto debitore di corrispondere gli accessori a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardo nell'adempimento, atteso che, stante la tutela attribuita ai crediti previdenziali dall'art. 38 della costituzione, il credito derivante dalla disposizione di cui all'art. 429, terzo comma cod. proc. civ. costituisce una componente indefettibile del credito principale e quindi sussiste per il solo fatto oggettivo del ritardo, a prescindere dalla colpa del creditore” (sic CASS. LAV. 2
LUGLIO 2002 N° 9583).
Del resto, è stato anche affermato che: « … il riconoscimento della pretesa solo in corso di causa, ma con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di conferma della prestazione, non può costituire una ragione valida per la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che detta compensazione (fondata esclusivamente sul mero fatto del riconoscimento della pretesa, senza considerazione di ulteriori elementi, legati ad esempio al tempo intercorso tra lo scadere infruttuoso dei termini del procedimento amministrativo e il successivo esperimento dell'azione giudiziale) non tiene
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Sentenza R.G. n° 4920/24 conto del c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione da parte del convenuto né la necessità dell'attività defensionale svolta nel processo sino al momento del detto riconoscimento della pretesa. …»
(sic CASS. LAV. 21 MAGGIO 2024 N° 14036).
Si precisa altresì che nella liquidazione delle spese legali (calcolata in base allo scaglione relativo al valore della causa fino a €.5.200,oo) si è avuto riguardo sia alla semplicità dell'oggetto (anche con valutazione ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale), sia alla sostanziale mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano 3 GIUGNO 2010 N° 13452 (quanto alla Parte_2
applicazione dell'ART. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e CP_1
competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv.
Maria FRATINI, dichiaratasi anticipataria.
Taranto, 7 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 4920/24