Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 1940 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 1994 |
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Giurisprudenza • 249
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 23186-2019 proposto da: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 13143 Anno 2022 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 27/04/2022 LE TO; MA IR; OR LG, OR PP, OR GI AN, OR MI, IO AZ nella qualità di eredi di RI OR; RO IN RG; TI NA; ER AU nella qualità di erede di ER NN; OL GO, OL IE nella qualità di eredi di DO ER; BOZ AN; AL EN; CO ND; VE PI; OS DO; DE RI AN; CI MARTA; FU AR in proprio e nella qualità di erede di IN LE e ZI Egle; NT BR in proprio e …Leggi di più...
- interruzione della prescrizione·
- sussistenza·
- configurabilità·
- necessità·
- fondamento·
- conseguenze·
- imputabilità del fatto dannoso a più soggetti·
- inadempimento per cattiva gestione del capitale conferito·
- accertamento del nesso di causalità·
- estensione all'organo di vigilanza coobbligato (mise)·
- ininfluenza·
- applicabilità·
- modalità·
- responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c·
- autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità
- 2. Trib. Lecce, sentenza 26/02/2025, n. 656Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza tra: , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Spano, Maurizio Parte_1 Valentini, Claudio Spano, opponente; in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli Pt_2 avvocati Lucia Orsingher, Salvatore Graziuso, Marcello Raho e Maria Teresa Petrucci, opposto; oggetto: opposizione ad avviso di addebito; fatto e diritto Con atto depositato in data 14.8.2023, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di …Leggi di più...
- opposizione ad avviso di addebito·
- annullamento avviso di addebito·
- spese di lite·
- collaboratore familiare·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- iscrizione gestione commercianti·
- art. 38 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- art. 127 ter c.p.c.·
- onere della prova
- 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2026, n. 5026Provvedimento: Pubblicato il 24/06/2026 N. 05026/2026REG.PROV.COLL. N. 09763/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2025, proposto da Universal Audit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, NA AP e AR IA TA, rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Fortunato e Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, …Leggi di più...
- revoca autorizzazione·
- autotutela·
- art. 2428 c.c.·
- art. 127/1991·
- art. 2429 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 2 L. 1966/1939·
- art. 14 comma 2 DM 16 gennaio 1995·
- art. 16 DM 16 gennaio 1995·
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- art. 19821/2025 TAR Lazio·
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- difetto di motivazione
- 4. Corte d'Appello Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2401Provvedimento: N. R.G. 2270/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Prima Sezione Serena BACCOLINI Presidente rel. Alessandra ARCERI Consigliere. Lorenzo ORSENIGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270/2023 R.G. promossa in grado d'appello da (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE, 2 MILANO presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SIMONE CRIMALDI, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. REMIGIO BELCREDI e dall'avv. ANTONELLA PANAGINI IMPUGNANTE contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._1 C.F. CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in P.LE MEDAGLIE …Leggi di più...
- giudizio rescindente·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 26/02/2025, n. 107Provvedimento: Sentenza n. 107/2025 Depositato il 26/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 15/07/2024 alle ore 13:30 in composizione monocratica: MINERVINI ON, Giudice monocratico in data 15/07/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 149/2024 depositato il 22/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. …Leggi di più...
- diritto di rivalsa·
- società a responsabilità limitata·
- coadiutore familiare·
- deducibilità contributi previdenziali·
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- obbligo di iscrizione gestione commercianti·
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- tutela previdenziale
Versioni del testo
- Art. 1.
Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma, precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo. - Art. 2.
Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. ((1))
L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 ". - Art. 3.
Le societa' di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di societa' anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della societa'. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sara' mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilita' solidale degli amministratori e dei sindaci.
Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.