Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 gennaio 1940 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 dicembre 1994 |
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Giurisprudenza • 250
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- interruzione della prescrizione·
- sussistenza·
- configurabilità·
- necessità·
- fondamento·
- conseguenze·
- imputabilità del fatto dannoso a più soggetti·
- inadempimento per cattiva gestione del capitale conferito·
- accertamento del nesso di causalità·
- estensione all'organo di vigilanza coobbligato (mise)·
- ininfluenza·
- applicabilità·
- modalità·
- responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c·
- autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità
Versioni del testo
- Art. 1.
Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono soggette alla presente legge quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al comma, precedente le funzioni di sindaco di societa' commerciale, di curatore di fallimento e di perito giudiziario in materia civile e penale e in genere le attribuzioni di carattere strettamente personale riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle societa' estere le quali, mediante succursali o stabili rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna delle attivita' prevedute dal primo comma di questo articolo. - Art. 2.
Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. ((1))
L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966 , nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 ". - Art. 3.
Le societa' di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di societa' anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della societa'. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sara' mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilita' solidale degli amministratori e dei sindaci.
Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.