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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654 R.G. dell'anno 2021
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e residente in [...]( Parte_1 C.F._1
00151) Via Severo Carmignano nr.21 e , c.f. , Parte_2 C.F._2 nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado Bortolotta , c.f.
, e dall'Avv. Sandro Palana , c.f. , iscritto all'Albo C.F._3 C.F._4
Speciale dell'Ente poste Italiane Sps, giusta procura in atti
Attori
E
( nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_5 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Roma,
Via Gregorio VII n. 474, presso e nello studio dell'Avv. Guido Orlando che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura speciale rilasciata in data 20 luglio 2023
Convenuta TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: azione di riduzione - azione di simulazione
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27 febbraio 2021 , e hanno notificato alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione contenente le seguenti conclusioni: ““ Voglia il Tribunale adito, CP_1 respinta ogni contraria richiesta :
1. In via principale, accertata la simulazione, nel caso della compravendita immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 e, soggettiva in quello dell'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FA 259FT, dei relativi contratti ,annullare gli stessi e, per
l'effetto, ricomprendere i beni indicati nell'asse ereditario della sig.ra ai fini della Persona_1 successione legittima della de cuius:
2. In via subordinata, ugualmente accertata la simulazione, oggettiva nel caso della compravendita immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 , e soggettiva in quello dell'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FA259FT, dei relativi contratti, dichiarare che gli stessi hanno irrimediabilmente leso il diritto degli attori a percepire la quota di eredità riservata loro dall'art. 542 C.C. e, per l'effetto, ridurre gli stessi in maniera tale da integrare la quota riservata ai legittimari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Alla prima udienza si è costituita la sig.ra opponendosi alle domande Controparte_1 attoree e formulando le seguenti conclusioni: “Chiede al Tribunale di Civitavecchia Ill.mo, contrariis reiectis: rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare : a)
l'inesistenza della simulazione oggettiva del contratto di compravendita dell'immobile sito in Cerenova alla Via dei
Volsci 39, del 2006; b) l'inesistenza della simulazione soggettiva dell'acquisto della vettura Citroen Picasso targata FA259FT , del 2018 ; c) accertare e dichiarare che la massa ereditaria è costituita dalla autovettura
Ford Fiesta Targata CH018ZB offerta agli attori in cambio del pagamento di 1/3 del suo valore; d ) dichiarare ed accertare che la massa ereditaria è costituita da alcuni suppellettili e quadri di modico valore a disposizione degli attori;
e ) si chiede la condanna degli attori al pagamento di 2/3 delle spese funebri di €.630,00 ciascuno e di spese mediche di €.133,00 per ciascuno degli attori; f) dichiarare nulla la procura alle liti rilasciata dagli attori nella parte che riguarda la nomina dell'Avv.Sandro Palana perché iscritto all'Elenco Speciale con poteri limitati”
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Giudice designato ha accolto la richiesta di parte attrice ed ha ammesso i testi sui capitoli 3.2,3.3 e3.6, sul capitolo 3.1 e Tes_1 Testimone_2
sui capitoli 3.1. e 3.6, della memoria ex art. 183,VI , n. 2 cpc. Testimone_3
Le richieste istruttorie della parte convenuta sono state rigettate salvo la prova testimoniale relativa con la teste e la richiesta del deposito della fattura delle spese mediche Tes_1 effettuate dagli attori per €. 400,00.
All'udienza istruttoria del 18 maggio 2022 sono state assunte le prove testimoniali sui rispettivi capitoli ed è stata depositata dagli attori la fattura di gennaio 2020 per spese mediche di €.400,00, intestata a Tes_4
All'udienza del 23/11/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge.
Con sentenza del 31 marzo 2023 questo Tribunale accoglieva la domanda principale proposta da e e dichiarava la simulazione della compravendita Parte_1 Parte_2 immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 e della compravendita dell'autovettura Citroen Picasso targata FA 259FT dissimulanti donazioni da parte della signora in favore della figlia disponeva la Persona_1 Controparte_1 riduzione in misura di 1/6 ciascuno a favore degli attori delle donazioni dissimulate di cui agli atti sopra citati e condannava e al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1 della somma di €. 222,22.
[...]
Con ordinanza in pari data disponeva rimettersi la causa sul ruolo per la determinazione della quota ereditaria spettante agli attori.
Veniva disposta una CTU valutativa dei beni e la stessa era espletata dal geom. Persona_2
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Nella citata sentenza parziale si indicava che all'accoglimento della domanda di riduzione conseguiva la riduzione della disposizione lesiva della legittima da operarsi attraverso il riconoscimento del diritto degli attori ad ottenere l'attribuzione da parte della convenuta dell'equivalente in denaro della loro quota.
Il consulente tecnico ha determinato in euro 165.600 il valore dell'immobile oggetto di causa operando una riduzione del prezzo del 25% in relazione alla esistenza di abusi edilizi da regolarizzare (“costo regolarizzazione abusi”) ed € 18.400,00 (10% del valore) per “assenza garanzia per vizi del bene”.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La parte attrice ha dedotto che tali riduzioni di valore erano corrette ed, in particolare, che gli abusi edilizi erano stati realizzati dalla stessa convenuta e dovevano essere posti a carico della stessa.
Nel determinare il valore dell'immobile non può tenersi conto della riduzione per assenza garanzia per vizi del bene, operata dal CTU sull'erroneo presupposto che il bene dovesse essere messo in vendita in sede esecutiva o divisoria mentre, nel caso in esame, il valore è stato calcolato unicamente per stabilire le somme da versare agli attori a seguito della declaratoria di riduzione delle donazioni.
Deve invece essere considerato il deprezzamento conseguente agli abusi edilizi esistenti nello stesso poiché, come è evidente in base ai principi generali in materia di estimo, la conformità urbanistico edilizia incide sul valore di mercato del bene in quanto questo subisce un evidente decremento in presenza di abusi che incidono sulla commerciabilità del bene o possono comportare interventi sanzionatori di tipo amministrativo.
Non può porsi a carico della parte convenuta tale riduzione del valore, come richiesto dall'attore, in quanto non vi è prova che gli abusi siano stati effettuati dopo la donazione.
La parte convenuta da parte sua ha chiesto tenersi conto, per un verso, della esistenza sul bene di un usufrutto a favore della de cuius e poi del coniuge e, per altro verso, del valore di mercato al momento della apertura della successione.
Principio generale in materia è che il bene a suo tempo donato con riserva di usufrutto in capo al donante deve essere valutato al momento della apertura della successione nella sua interezza, quindi come fosse stato donato l'intero bene (Cass. n. 14747 del 19 luglio 2016) poichè: “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà. Pertanto, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.”
Tuttavia nel caso in esame dall'atto di compravendita emerge che la donante, in attuazione del disposto dell'art. 796 c.c., ha riservato l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lei a vantaggio di un'altra persona il coniuge Sig. che, al momento Persona_3 dell'apertura della successione, aveva 75 anni.
Poiché il CTU ha provveduto alla stima al valore attuale dell'immobile, determinato, per le ragioni sopra indicate, in euro 184.000 mentre per stabilire la riduzione della donazione il valore deve
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
essere calcolato alla apertura della successione, ed il parametro per la data della apertura della successione va dal valore di euro 1.250 al valore di euro 1.850 (indicato dal CTP di parte convenuta ma desumibile anche dal sito Ader nel quale vengono determinati i valori immobiliari zona per zona) rispetto al valore da euro 1.400 ad euro 2.400 considerato dal CTU con riferimento alla data della consulenza, deve ritenersi che il valore dell'immobile al momento della apertura della successione ammontava ad euro 145.732,50 (valore medio di stima euro
1.550*dimensioni dell'immobile mq. 110,15 – euro 25.000 costo di regolarizzazione dell'immobile).
Il valore della donazione deve essere ulteriormente ridotto (del 35% in considerazione delle tabelle vigenti nel 2020) in considerazione dell'usufrutto a favore del Sig. . Persona_3
Il valore complessivo dell'immobile da considerarsi ai fini della riduzione deve essere, quindi, determinato in euro 94.726,13 (145.732,50*0,65).
A ciò deve aggiungersi il valore della Citroen Picasso targata FA 259FT determinato in via equitativa in euro 4.500.
Complessivamente l'ammontare dell'asse ereditario ammonta ad euro 99.224,13 per cui la quota spettante agli attori per reintegrare la quota di legittima loro spettante è di euro 16.537,36 ciascuno oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.m. n.
147/2022 considerato il numero delle parti attrici in relazione al valore della causa (parametro medio da euro 5.201 ad euro 26.000) e tuttavia, avendo la parte convenuta formulato alla prima udienza successiva alla sentenza parziale una proposta conciliativa di valore superiore alla condanna, rifiutata dagli attori deve applicarsi l'art.91 c.p.c. secondo il quale "il giudice… se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c.".
Pertanto devono essere poste a carico della parte convenuta le spese della prima fase del giudizio fino alla sentenza parziale mentre le spese della ulteriore attività istruttoria e della seconda fase decisoria sono a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- accoglie la domanda proposta da e e condanna Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma di 16.537,36 a favore di ciascuno dei Controparte_1 due attori oltre interessi legali dalla data di apertura della successione;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che, applicato l'art. 91 c.p.c., nella parte sopra Parte_2 richiamata, si determinano in euro 2.535,52 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA
Civitavecchia, 24 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654 R.G. dell'anno 2021
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e residente in [...]( Parte_1 C.F._1
00151) Via Severo Carmignano nr.21 e , c.f. , Parte_2 C.F._2 nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado Bortolotta , c.f.
, e dall'Avv. Sandro Palana , c.f. , iscritto all'Albo C.F._3 C.F._4
Speciale dell'Ente poste Italiane Sps, giusta procura in atti
Attori
E
( nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_5 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Roma,
Via Gregorio VII n. 474, presso e nello studio dell'Avv. Guido Orlando che la rappresenta, assiste e difende in virtù di procura speciale rilasciata in data 20 luglio 2023
Convenuta TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
OGGETTO: azione di riduzione - azione di simulazione
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 27 febbraio 2021 , e hanno notificato alla sig.ra Parte_1 Parte_2
l'atto di citazione contenente le seguenti conclusioni: ““ Voglia il Tribunale adito, CP_1 respinta ogni contraria richiesta :
1. In via principale, accertata la simulazione, nel caso della compravendita immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 e, soggettiva in quello dell'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FA 259FT, dei relativi contratti ,annullare gli stessi e, per
l'effetto, ricomprendere i beni indicati nell'asse ereditario della sig.ra ai fini della Persona_1 successione legittima della de cuius:
2. In via subordinata, ugualmente accertata la simulazione, oggettiva nel caso della compravendita immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 , e soggettiva in quello dell'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FA259FT, dei relativi contratti, dichiarare che gli stessi hanno irrimediabilmente leso il diritto degli attori a percepire la quota di eredità riservata loro dall'art. 542 C.C. e, per l'effetto, ridurre gli stessi in maniera tale da integrare la quota riservata ai legittimari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Alla prima udienza si è costituita la sig.ra opponendosi alle domande Controparte_1 attoree e formulando le seguenti conclusioni: “Chiede al Tribunale di Civitavecchia Ill.mo, contrariis reiectis: rigettare la domanda degli attori perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare : a)
l'inesistenza della simulazione oggettiva del contratto di compravendita dell'immobile sito in Cerenova alla Via dei
Volsci 39, del 2006; b) l'inesistenza della simulazione soggettiva dell'acquisto della vettura Citroen Picasso targata FA259FT , del 2018 ; c) accertare e dichiarare che la massa ereditaria è costituita dalla autovettura
Ford Fiesta Targata CH018ZB offerta agli attori in cambio del pagamento di 1/3 del suo valore; d ) dichiarare ed accertare che la massa ereditaria è costituita da alcuni suppellettili e quadri di modico valore a disposizione degli attori;
e ) si chiede la condanna degli attori al pagamento di 2/3 delle spese funebri di €.630,00 ciascuno e di spese mediche di €.133,00 per ciascuno degli attori; f) dichiarare nulla la procura alle liti rilasciata dagli attori nella parte che riguarda la nomina dell'Avv.Sandro Palana perché iscritto all'Elenco Speciale con poteri limitati”
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ordinanza del 19 gennaio 2022, il Giudice designato ha accolto la richiesta di parte attrice ed ha ammesso i testi sui capitoli 3.2,3.3 e3.6, sul capitolo 3.1 e Tes_1 Testimone_2
sui capitoli 3.1. e 3.6, della memoria ex art. 183,VI , n. 2 cpc. Testimone_3
Le richieste istruttorie della parte convenuta sono state rigettate salvo la prova testimoniale relativa con la teste e la richiesta del deposito della fattura delle spese mediche Tes_1 effettuate dagli attori per €. 400,00.
All'udienza istruttoria del 18 maggio 2022 sono state assunte le prove testimoniali sui rispettivi capitoli ed è stata depositata dagli attori la fattura di gennaio 2020 per spese mediche di €.400,00, intestata a Tes_4
All'udienza del 23/11/2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di legge.
Con sentenza del 31 marzo 2023 questo Tribunale accoglieva la domanda principale proposta da e e dichiarava la simulazione della compravendita Parte_1 Parte_2 immobiliare relativa all'immobile sito in Cerveteri, località Cerenova, alla Via Volsci,39 e della compravendita dell'autovettura Citroen Picasso targata FA 259FT dissimulanti donazioni da parte della signora in favore della figlia disponeva la Persona_1 Controparte_1 riduzione in misura di 1/6 ciascuno a favore degli attori delle donazioni dissimulate di cui agli atti sopra citati e condannava e al pagamento a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1 della somma di €. 222,22.
[...]
Con ordinanza in pari data disponeva rimettersi la causa sul ruolo per la determinazione della quota ereditaria spettante agli attori.
Veniva disposta una CTU valutativa dei beni e la stessa era espletata dal geom. Persona_2
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza del 12 febbraio 2025 la causa era nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
Nella citata sentenza parziale si indicava che all'accoglimento della domanda di riduzione conseguiva la riduzione della disposizione lesiva della legittima da operarsi attraverso il riconoscimento del diritto degli attori ad ottenere l'attribuzione da parte della convenuta dell'equivalente in denaro della loro quota.
Il consulente tecnico ha determinato in euro 165.600 il valore dell'immobile oggetto di causa operando una riduzione del prezzo del 25% in relazione alla esistenza di abusi edilizi da regolarizzare (“costo regolarizzazione abusi”) ed € 18.400,00 (10% del valore) per “assenza garanzia per vizi del bene”.
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
La parte attrice ha dedotto che tali riduzioni di valore erano corrette ed, in particolare, che gli abusi edilizi erano stati realizzati dalla stessa convenuta e dovevano essere posti a carico della stessa.
Nel determinare il valore dell'immobile non può tenersi conto della riduzione per assenza garanzia per vizi del bene, operata dal CTU sull'erroneo presupposto che il bene dovesse essere messo in vendita in sede esecutiva o divisoria mentre, nel caso in esame, il valore è stato calcolato unicamente per stabilire le somme da versare agli attori a seguito della declaratoria di riduzione delle donazioni.
Deve invece essere considerato il deprezzamento conseguente agli abusi edilizi esistenti nello stesso poiché, come è evidente in base ai principi generali in materia di estimo, la conformità urbanistico edilizia incide sul valore di mercato del bene in quanto questo subisce un evidente decremento in presenza di abusi che incidono sulla commerciabilità del bene o possono comportare interventi sanzionatori di tipo amministrativo.
Non può porsi a carico della parte convenuta tale riduzione del valore, come richiesto dall'attore, in quanto non vi è prova che gli abusi siano stati effettuati dopo la donazione.
La parte convenuta da parte sua ha chiesto tenersi conto, per un verso, della esistenza sul bene di un usufrutto a favore della de cuius e poi del coniuge e, per altro verso, del valore di mercato al momento della apertura della successione.
Principio generale in materia è che il bene a suo tempo donato con riserva di usufrutto in capo al donante deve essere valutato al momento della apertura della successione nella sua interezza, quindi come fosse stato donato l'intero bene (Cass. n. 14747 del 19 luglio 2016) poichè: “Al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà. Pertanto, ai fini della riunione fittizia, il valore dei beni donati in vita dal defunto va determinato con riferimento al momento dell'apertura della successione, per effetto della quale l'usufrutto che il donante si era riservato viene a consolidarsi con la nuda proprietà.”
Tuttavia nel caso in esame dall'atto di compravendita emerge che la donante, in attuazione del disposto dell'art. 796 c.c., ha riservato l'usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lei a vantaggio di un'altra persona il coniuge Sig. che, al momento Persona_3 dell'apertura della successione, aveva 75 anni.
Poiché il CTU ha provveduto alla stima al valore attuale dell'immobile, determinato, per le ragioni sopra indicate, in euro 184.000 mentre per stabilire la riduzione della donazione il valore deve
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
essere calcolato alla apertura della successione, ed il parametro per la data della apertura della successione va dal valore di euro 1.250 al valore di euro 1.850 (indicato dal CTP di parte convenuta ma desumibile anche dal sito Ader nel quale vengono determinati i valori immobiliari zona per zona) rispetto al valore da euro 1.400 ad euro 2.400 considerato dal CTU con riferimento alla data della consulenza, deve ritenersi che il valore dell'immobile al momento della apertura della successione ammontava ad euro 145.732,50 (valore medio di stima euro
1.550*dimensioni dell'immobile mq. 110,15 – euro 25.000 costo di regolarizzazione dell'immobile).
Il valore della donazione deve essere ulteriormente ridotto (del 35% in considerazione delle tabelle vigenti nel 2020) in considerazione dell'usufrutto a favore del Sig. . Persona_3
Il valore complessivo dell'immobile da considerarsi ai fini della riduzione deve essere, quindi, determinato in euro 94.726,13 (145.732,50*0,65).
A ciò deve aggiungersi il valore della Citroen Picasso targata FA 259FT determinato in via equitativa in euro 4.500.
Complessivamente l'ammontare dell'asse ereditario ammonta ad euro 99.224,13 per cui la quota spettante agli attori per reintegrare la quota di legittima loro spettante è di euro 16.537,36 ciascuno oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.m. n.
147/2022 considerato il numero delle parti attrici in relazione al valore della causa (parametro medio da euro 5.201 ad euro 26.000) e tuttavia, avendo la parte convenuta formulato alla prima udienza successiva alla sentenza parziale una proposta conciliativa di valore superiore alla condanna, rifiutata dagli attori deve applicarsi l'art.91 c.p.c. secondo il quale "il giudice… se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.92 c.p.c.".
Pertanto devono essere poste a carico della parte convenuta le spese della prima fase del giudizio fino alla sentenza parziale mentre le spese della ulteriore attività istruttoria e della seconda fase decisoria sono a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 654/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- accoglie la domanda proposta da e e condanna Parte_1 Parte_2
al pagamento della somma di 16.537,36 a favore di ciascuno dei Controparte_1 due attori oltre interessi legali dalla data di apertura della successione;
- condanna al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1 delle spese del giudizio che, applicato l'art. 91 c.p.c., nella parte sopra Parte_2 richiamata, si determinano in euro 2.535,52 oltre rimborso spese generali, Iva e CPA
Civitavecchia, 24 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
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