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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 4.6.2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4497/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Michele Marra ed elettivamente Parte_1 ia Lazio n. 17 – opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1
Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto -
-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/06/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 19.06.2024 ed avverso l'avviso di addebito richiamato avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi annualità 2016, per un importo di euro 2.689,85 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1
l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto l'avviso di addebito era stato ritualmente notificato. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza mediante motivazione e dispositivo contestualmente letti.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso n. 328 2023 CP_1
00001388 22 000, che risulta dunque notificato, in data 09.03.2023, come da ricevuta a.r. in data CP_ sottoscritta dal destinatario. ( Cfr. allegato produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Tanto premesso la prescrizione è stata interrotta, tempestivamente, attraverso la notifica, entro il quinquennio dell'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2024 90078215 17 000 in data 19.06.2024
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione CP_
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che liquida in euro
884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.to e difeso dall'avvocato Michele Marra ed elettivamente Parte_1 ia Lazio n. 17 – opponente- E
in persona del legale rapp.te p.t. in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati CP_1
Ida Verrengia, Davide Catalano e Nicola Fumo con cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Arena loc. San Benedetto – opposto -
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 20/06/2024, la parte opponente, come in epigrafe, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 19.06.2024 ed avverso l'avviso di addebito richiamato avente ad oggetto la richiesta di pagamento di contributi annualità 2016, per un importo di euro 2.689,85 deducendo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di annullare gli atti impugnati per i motivi indicati in ricorso;
il tutto vinte le spese di lite da distrarsi.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' chiedendo, in via preliminare, di dichiarare CP_1
l'inammissibilità della domanda per tardività della stessa e, nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e diritto, in quanto l'avviso di addebito era stato ritualmente notificato. Con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza mediante motivazione e dispositivo contestualmente letti.
****
Vero quanto premesso, occorre ora procedere alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda.
Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto.
Egli, infatti, può innanzitutto proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella “… contro l'iscrizione a ruolo” (art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99).
Tale “giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva” è regolato dagli artt.
442 e ss. cpc” (art. 24, co. 6, d.l.vo n. 46/99). Trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato”
(art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda.
Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata” ovvero contestare la ritualità formale della cartella esattoriale o addurre vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, quali le notifiche, con l'azione disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
Detta ultima opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni, come stabilito dall'art. 617 cpc. L'opposizione invece per motivi attinenti al merito della pretesa (tra cui vi rientra la prescrizione) deve invece essere proposta entro il termine di 40 giorni
Venendo al merito il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito azionato sia antecedente alla formazione dell'avviso di addebito dedotto successiva alla notifica dello stesso intendendo far valere un fatto estintivo del credito successivo alla loro formazione.
L' tuttavia, ha fornito prova della regolare notifica dell'avviso di addebito sotteso n. 328 2023 CP_1
00001388 22 000, che risulta dunque notificato, in data 09.03.2023, come da ricevuta a.r. in data CP_ sottoscritta dal destinatario. ( Cfr. allegato produzione
Circa la validità delle notifiche dei titoli esattoriali va che l'art. 30, comma 4, l. 122/10, prevede che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia CP_1 municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nella specie la notifica è stata effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Ne consegue che essendo l'avviso di addebito correttamente notificato, appare tardiva l'eccezione di prescrizione dei contributi antecedente alla notifica del titolo, in quanto azione concernente il merito della pretesa ex art. 24 L 46/96.
La relativa azione andavano proposte nel termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto indicato.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione dopo la notificazione del titolo, l'azione si qualifica come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, pertanto, svincolata da qualsivoglia termine di decadenza.
Tanto premesso la prescrizione è stata interrotta, tempestivamente, attraverso la notifica, entro il quinquennio dell'intimazione di pagamento impugnata n. 028 2024 90078215 17 000 in data 19.06.2024
In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione CP_
2) condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite, che liquida in euro
884,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella