Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9311/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 9311/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PERON LUCA e dell'avv. MEUCCI DIEGO ( ) Via S. Barnaba, 32 20122 C.F._1
MILANO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PERON LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNO' P_ C.F._2
RICCARDO elettivamente domiciliato in VIA DAMIANO CHIESA,14 27100 PAVIA presso il difensore avv. ARNO' RICCARDO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 25/7/24, ha agito nei confronti del Controparte_1 proprio dipendente, , al fine di ottenere l'accertamento della legittimità della P_
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni n. 2 irrogata con comunicazione del 5/07/2024.
La società ricorrente ha riferito:
• di prestare attenzione al rispetto delle norme vigenti in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, con particolare riguardo all'esatta provenienza dei capitali utilizzati per pagare i premi delle polizze emesse dalla Compagnia;
• che, in tale ottica, ha emanato la circolare di rete n. 34/2023, nei confronti di tutto il personale in base alla quale il personale è autorizzato ad accettare il pagamento Controparte_1
dei premi mediante assegno circolare purché siano rispettate le seguenti condizioni:
“l'assegno circolare venga utilizzato solo ed esclusivamente per pagare premi unici e versamenti aggiuntivi per polizze vita di investimento con importi superiori ad euro
50.000,00”; “il richiedente dell'assegno circolare coincida con il contraente della polizza”;
“gli assegni devono avere sempre specificata la clausola di non trasferibilità”; sia consegnata dal cliente ed archiviata in agenzia “la ricevuta di richiesta di emissione dell'assegno circolare
(rilasciata dalla banca) insieme con la distinta di versamento, in modo da consentire le verifiche ex post da parte di controllo operativi antiriciclaggio e di audit di rete sul richiedente l'assegno”;
• che, nell'ambito dell'ordinaria attività ispettiva, l'auditor della compagnia ha riscontrato alcune anomalie relative a pagamenti di polizze tramite assegno circolare, in relazione ai clienti sig.ri e;
Persona_1 Persona_2
• che, in particolare, in relazione alla posizione di , l'auditor ha riscontrato che, in Persona_1
data 8 marzo 2024, il sig. acquisiva la proposta contrattuale del predetto cliente P_
(polizza n. 25903194), il quale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, consegnava
– a titolo di deposito cauzionale - al sig. (collaboratore del resistente) un Parte_1 assegno del tipo circolare (non trasferibile) emesso da Poste Italiane dell'importo di euro
2.580,00;
• che, ha proceduto direttamente e personalmente alla negoziazione del predetto titolo in P_ data 12 marzo 2024, tramite versamento su conto corrente di CP_3
• che, dall'analisi della documentazione allegata all'operazione di cassa, l'auditor ha riscontrato l'assenza e mancata archiviazione presso l'Agenzia della copia della contabile attestante la richiesta di emissione del titolo rilasciata dall'istituto emittente (Poste Italiane S.p.A.);
• che, quanto alla posizione della sig.ra , l'auditor ha riscontrato che, in Persona_2
data 23 novembre 2024, acquisiva la proposta contrattuale della predetta cliente P_
(polizza n. 25795631), la quale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, consegnava
– a titolo di deposito cauzionale - al resistente un assegno circolare emesso da Intesa San
Paolo dell'importo di euro 45.000,00;
• che ha proceduto alla negoziazione del predetto titolo in data 23 novembre 2023, P_
tramite versamento su conto corrente di CP_3
• che, dall'analisi della documentazione allegata all'operazione di cassa, l'auditor ha constatato l'assenza e mancata archiviazione presso l'Agenzia della copia della contabile attestante la richiesta di emissione del titolo rilasciata dall'istituto emittente (Intesa San Paolo S.p.A.);
• di aver contestato a sia l'accettazione e il versamento di un deposito cauzionale a P_
mezzo di assegno di tipo circolare, per un importo inferiore al minimo consentito come da
Circolare n. 34/2023 (rispettivamente di euro 2.580,00 e 45.000,00); sia la mancata archiviazione della copia della contabile attestante il nominativo del soggetto richiedente l'emissione del titolo di credito, tale da non consentire di verificare la coincidenza di quest'ultimo rispetto al nominativo del contraente del contratto;
• che il convenuto si è giustificato pur senza contestare gli addebiti;
• che ha, quindi, provveduto a irrogare la sanzione della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per giorni 2 secondo quanto previsto dall'art. 9, lettera c, del vigente
C.C.N.A.L.;
• che il convenuto ha impugnato la sanzione, ai sensi dell'art. 7, comma 6°, dello Statuto dei
Lavoratori, chiedendo la costituzione, tramite l' del Controparte_4
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, il quale con PEC del 17 luglio 2024 ha invitato la società a nominare il proprio arbitro;
• che, laddove il lavoratore promuova la costituzione di un Collegio, ai sensi dell'art. 7, settimo comma, legge n. 300 del 1970, il datore di lavoro deve provvedere, nel termine di 10 giorni dall'invito rivoltogli dall' , a nominare il proprio rappresentante o ad adire Parte_2
l'Autorità Giudiziaria, pena la perdita di efficacia della sanzione medesima;
• che, pertanto, ha promosso il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione.
2. , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il resistente ha P_ eccepito: l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Pavia, ove si trova la filiale cui egli è addetto;
che la società non ha mai affisso un codice disciplinare in azienda né ha dato adeguata informazione sul contenuto dello stesso;
che la domanda di rideterminazione della sanzione, avanzata in via subordinata dalla ricorrente, è inammissibile;
che la sanzione è intempestiva e sproporzionata e, comunque, illegittima non avendo egli commesso alcuna irregolarità o causato alcun danno alla società ricorrente.
3. Il giudizio, fallita la conciliazione e ammessa l'istruttoria testimoniale, è deciso a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione al termine della camera di consiglio.
***
4. In primo luogo, va detto che l'eccezione di incompetenza territoriale è infondata avendo la società ricorrente sede principale a Milano (v. art. 413 c.p.c.).
5. Non è contestato che abbia commesso i fatti che gli sono stati addebitati ossia P_
che abbia accettato e versato un assegno di tipo circolare, per un importo inferiore al minimo consentito e che non abbia provveduto all'archiviazione della copia della contabile attestante il nominativo del soggetto richiedente l'emissione del titolo di credito.
6. Le condotte sono pacificamente contrarie a quanto previsto nella circolare di rete n. 34/2023, la quale “descrive le novità che saranno disponibili a partire dall'otto maggio 2023 sul sistema ALLnet-Incassi per la gestione della tipologia di assegno (bancario/circolare chiusa)” (V. doc. 1 ric.).
7. Come chiarito da Cassazione civile sez. lav., 03/01/2017, n.54, in un caso simile al presente,
“in tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'art. 7 st.lav. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuta legittima la sospensione di otto giorni irrogata ad un dipendente bancario, per la violazione di una circolare interna sulla gestione del credito e delle relative istruzioni operative, pur in mancanza dell'affissione del codice disciplinare)”.
8. La giurisprudenza ha, altresì, ribadito che, ove – come nel nostro caso – il fatto addebitato non è in evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, l'affissione del codice disciplinare è requisito essenziale ai fini della valutazione della legittimità della sanzione (v. Corte appello Bari sez. lav., 26/04/2023, n. 542).
9. Nella fattispecie di cui è causa, non vi è né allegazione specifica né, conseguentemente, prova in merito al fatto che la circolare è stata portata a conoscenza dei lavoratori e, nello specifico, del resistente. Anzi, dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale è emerso il contrario, ossia che non fosse stata data adeguata informazione ai dipendenti in merito all'entrata in vigore delle disposizioni violate.
10. Analogamente, la società ricorrente non ha adeguatamente provato l'affissione del codice disciplinare. La circostanza è stata, infatti, smentita dai dipendenti e confermata solo dall'ispettrice interna, la quale, però, ha potuto riferire solo in merito al giorno in cui si è recata presso l'unità locale.
11. Si riportano qui di seguito le dichiarazioni dei testi.
Mi chiamo n. …. Indifferente. Lavoro per la convenuta da 3 anni presso la sede Parte_1 del ricorrente e sono consulente assicurativo.
Presso la sede non è affisso il codice disciplinare né io l'ho mai visionato.
Non mi capita di procedere alla negoziazione di assegni circolari, non bisogna prenderli sotto i
50.000 euro. Non mi hanno mai fatto una formazione ma l'ho appreso dai miei colleghi, non ho mai fatto un corso che me lo spiegasse bene. Mi capitasse un assegno circolare di oltre 50.000 euro non saprei come muovermi e lo consegnerei al mio responsabile.
Confermo la circostanza di cui al punto 3 del ricorso, ho ritirato io l'assegno del cliente , Per_1 sembrava un assegno postale, bancario, non trasferibile.
ADR sul sito dell'azienda il codice disciplinare c'è ma va cercato, non è in bacheca, per trovarlo ho impiegato circa 15 minuti, l'ho cercato dopo aver appreso di questo giudizio.
Mi chiamo …. Indifferente. Lavoro per la convenuta da 22 anni, prima a Testimone_1
Genova e da due anni presso la direzione di Milano alle Parte_3
Fisicamente sono a Genova, per lavoro comunque giro e sono un auditor.
Io porto in evidenza anomalie e avevo segnalato assegni circolari sotto la soglia di 50.000 euro in relazione al presente giudizio.
Il ricorrente a copertura di due polizze aveva versato assegni circolari sotto soglia. Confermo che i Per_ clienti erano e . Non ricordo altre anomalie, ricordo però che non era stato messo dal Per_2 ricorrente il flag sull'assegno circolare e ciò aveva comportato l'omissione di una serie di controlli.
Sicuramente la formazione viene fatta all'agente generale e all'impiegato amministrativo e ci sono circolari affisse in agenzia e inviate a mezzo email anche in merito agli assegni circolari.
In ogni agenzia sono affisse norme disciplinari la cui visibilità e affissione noi dobbiamo verificare, io ho verificato che presso la sede del ricorrente, il 12 marzo 2024 erano presenti e le e ho fotografate.
Il codice era appena entri, dopo la prima stanza sulla destra appeso al muro.
Sull'assegno dell'8 marzo 2024 ricordo che l'assegno era stato consegnato dal cliente ad e da Pt_1 questo a che lo ha versato, secondo quanto dichiarato dalla cliente. P_
Chiedo di visionare la fotocopia della mia relazione. Il Giudice autorizza.
Il teste dichiara: a mio avviso è facilmente distinguibile, è evidentemente un circolare, è emesso da
Poste Italiane.
Mi chiamo n. … Indifferente. Lavoro per la società a Pavia e sono presso Testimone_2 la sede del ricorrente, sono un account, un collaboratore. Faccio consulenza, attualmente non sono dipendente.
Non mi occupo di prendere dai clienti o di registrare assegni circolare.
Presso la sede dove lavoro non sono affisse le norme disciplinari, c'è una bacheca ma il codice non è presente. Sul sito c'è ma non è in prima pagina, bisogna cercarlo.
ADR, Ho controllato proprio in vista di questa udienza che non c'è l'affissione di alcuna norma disciplinare, io lavoro lì da 6 anni e non ho mai visto alcun codice.
Viene mostrato alla teste il documento 10 di parte resistente, la teste dichiara: non l'ho mai visto né mi è arrivato a mezzo mail né mi hanno fatto formazione sul punto.
Io so che un assegno circolare non si può prendere, me lo hanno detto i miei colleghi.
12. Come anticipato, le dichiarazioni dei testi non consentono di ritenere assolto l'onere, gravante sulla parte datoriale, di aver adeguatamente informato e formato i dipendenti e di aver affisso il codice disciplinare.
13. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Deve essere, quindi, accertata l'illegittimità della sanzione e devono essere restituiti al resistente gli importi eventualmente trattenuti in esecuzione della stessa.
14. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso e accerta l'illegittimità della sanzione inflitta a P_
Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli