TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4138/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il 16/05/2025 e vertente
TRA
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Luigina PECCARISI;
attrice - opponente
E
, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta Controparte_2 individuale IS , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maggiolini;
CP_2
convenuto – opposto
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16/05/2025 i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La E propone opposizione -per i motivi delineati- avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 CP_1
N. 923/2020 - R.g.n. 2488/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 31.7.2020 e notificato il 14.9.2020 per il pagamento della somma di € 7.750,00, oltre interessi legali, € 540,0 per compensi, oltre iva e cpa ed € 145,50 per esborsi;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito come in atti, e in via riconvenzionale, previo accertamento del danno patrimoniale subito, chiede condannarsi il Sig.
al risarcimento della somma di € 26.000,00 o quella diversa somma che dovesse Controparte_2 risultare di giustizia, con rifusione delle spese di lite.
Il convenuto opposto Sig. , nella qualità, in comparsa di costituzione eccepisce la Controparte_2 infondatezza dell'opposizione per i motivi delineati e in particolare perché i lavori oggetto del contratto, correttamente adempiuto, sono stati eseguiti a regola d'arte; conclude per il rigetto dell'opposizione, compresa la infondata domanda riconvenzionale e la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione;
indica come depositato il Fascicolo monitorio, mentre versa in atti la sola procura alle liti
(Procura alle liti PROCURA.pdf.p7m 310164)
In data 06/10/2021 il giudice già assegnatario, a scioglimento della riserva assunta, non ammette le prove testimoniali articolate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie in quanto generiche e ininfluenti;
-rigetta la richiesta di ctu in quanto esplorativa;
-essendo la causa matura per la decisione fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20/9/22 ore 9.30.
In data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il 16/05/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
Osservato che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto è attore sostanziale ed è onerato di provare la propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito;
Osservato altresì che è sempre onere del creditore opposto depositare il fascicolo monitorio nel fascicolo telematico, in quanto da parte del giudice di codesto giudizio non vi è acquisizione automatica;
Ritenuto che l'opposto non ha comprovato la pretesa creditoria, mentre l'opponente non ha fornito prova della domanda avanzata in via riconvenzionale;
Va pertanto revocato, in accoglimento parziale della domanda dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto e va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; Le spese di lite, compensate per il 50% (cinquanta %) tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, vanno liquidate per il residuo 50% (cinquanta %) in favore della Pt_1 CP_3 nella complessiva misura di € 3.559,25, di cui € 59,25 per C.U. ed € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della opposizione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 923/2020 - R.G. n. 2488/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 31.7.2020;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente E Pt_1 CP_1
3) compensa per il 50% (cinquanta %) le spese di lite tra le parti e condanna l'opposto Sig.
, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale Controparte_2
, a corrispondere le spese processuali per il residuo 50% (cinquanta %) in favore Controparte_2 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate nella Pt_1 CP_3 complessiva misura di € 3.559,25, di cui € 59,25 per C.U. ed € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 09/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4138 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il 16/05/2025 e vertente
TRA
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Luigina PECCARISI;
attrice - opponente
E
, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta Controparte_2 individuale IS , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Maggiolini;
CP_2
convenuto – opposto
Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 16/05/2025 i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti. Attesa la entrata in vigore il 4 luglio 2009 della legge n. 69/2009, che ha riformato gli artt. 132 c.pc. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della presente sentenza sarà redatta sulla base della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omesso qualsiasi riferimento allo svolgimento del processo. MOTIVI DELLA DECISIONE
La E propone opposizione -per i motivi delineati- avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 CP_1
N. 923/2020 - R.g.n. 2488/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 31.7.2020 e notificato il 14.9.2020 per il pagamento della somma di € 7.750,00, oltre interessi legali, € 540,0 per compensi, oltre iva e cpa ed € 145,50 per esborsi;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito come in atti, e in via riconvenzionale, previo accertamento del danno patrimoniale subito, chiede condannarsi il Sig.
al risarcimento della somma di € 26.000,00 o quella diversa somma che dovesse Controparte_2 risultare di giustizia, con rifusione delle spese di lite.
Il convenuto opposto Sig. , nella qualità, in comparsa di costituzione eccepisce la Controparte_2 infondatezza dell'opposizione per i motivi delineati e in particolare perché i lavori oggetto del contratto, correttamente adempiuto, sono stati eseguiti a regola d'arte; conclude per il rigetto dell'opposizione, compresa la infondata domanda riconvenzionale e la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio, che di opposizione;
indica come depositato il Fascicolo monitorio, mentre versa in atti la sola procura alle liti
(Procura alle liti PROCURA.pdf.p7m 310164)
In data 06/10/2021 il giudice già assegnatario, a scioglimento della riserva assunta, non ammette le prove testimoniali articolate dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie in quanto generiche e ininfluenti;
-rigetta la richiesta di ctu in quanto esplorativa;
-essendo la causa matura per la decisione fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20/9/22 ore 9.30.
In data 21/04/2023 la causa veniva assegnata a questo giudice, che infine il 16/05/2025 la tratteneva in decisione sulle conclusioni delle parti.
Osservato che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore opposto è attore sostanziale ed è onerato di provare la propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore opponente l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito;
Osservato altresì che è sempre onere del creditore opposto depositare il fascicolo monitorio nel fascicolo telematico, in quanto da parte del giudice di codesto giudizio non vi è acquisizione automatica;
Ritenuto che l'opposto non ha comprovato la pretesa creditoria, mentre l'opponente non ha fornito prova della domanda avanzata in via riconvenzionale;
Va pertanto revocato, in accoglimento parziale della domanda dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto e va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente; Le spese di lite, compensate per il 50% (cinquanta %) tra le parti in ragione della reciproca soccombenza, vanno liquidate per il residuo 50% (cinquanta %) in favore della Pt_1 CP_3 nella complessiva misura di € 3.559,25, di cui € 59,25 per C.U. ed € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della opposizione:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 923/2020 - R.G. n. 2488/2020, emesso dal Tribunale di Tivoli in data 31.7.2020;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente E Pt_1 CP_1
3) compensa per il 50% (cinquanta %) le spese di lite tra le parti e condanna l'opposto Sig.
, nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale Controparte_2
, a corrispondere le spese processuali per il residuo 50% (cinquanta %) in favore Controparte_2 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, liquidate nella Pt_1 CP_3 complessiva misura di € 3.559,25, di cui € 59,25 per C.U. ed € 3.500,00 per onorari comprensivi di Rimborso spese, IVA e CPA.
Così deciso in Tivoli, 09/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano