Articolo 8 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 febbraio 1982
Art. 8.
A decorrere dall'anno finanziario 1982, lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore di enti pubblici o di diritto pubblico per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702 , e successive integrazioni e modificazioni, e' elevato a lire 1 miliardo e 250 milioni per soddisfare anche le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale.
Per le finalita' di cui sopra sono ammessi al contributo anche gli enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciuti.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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