Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13261
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Poiché nel delitto di atti di libidine violenti la violenza viene in considerazione, secondo lo schema del reato complesso, in quanto elemento costitutivo della condotta, nel caso in cui il comportamento dell'agente, isolatamente considerato, possa essere riportato alla fattispecie criminosa della violenza privata, lo stesso -una volta che sia stato giudicato per il delitto di cui all'art 521 cod.pen.- non può essere sottoposto a nuovo giudizio per quel frammento del suo operato, consistito nella violenza dispiegata per costringere la vittima a sottostare alle sue intenzioni libidinose. (Fattispecie in cui l'imputato, prosciolto per improcedibilità per mancanza di querela con riferimento al reato ex art. 521 cod.pen., era poi stato rinviato a giudizio e condannato per il delitto di cui all'art. 610 stesso codice.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13261
Data del deposito : 21 ottobre 1999

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