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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 21693/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21693/2023 promossa da:
• nata a [...]- Brasile il 19/11/1956 (CF brasiliano Controparte_1
) residente in [...]n. 601, Garça (SP-Brasile), C.F._1
• nato a [...] RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 (CF brasiliano Controparte_2
) per se stesso e, congiuntamente alla sig.ra da C.F._2 Controparte_3 [...]
nata a [...]- Brasile) il 12/071982 (CF Controparte_4
brasiliano ) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori C.F._3
nata a [...]- Brasile) il 14/05/2016 (CF brasiliano Persona_1
) e nato a [...]-Brasile) il C.F._4 Parte_1
02/02/2018 (CF brasiliano ) tutti residenti in [...]C.F._5
n° 2035, Bairro Vargeão, Jaguariúna (SP-Brasile),
• nato a [...] (SP- Brasile) il 12/01/2005 (CF brasiliano 450.244.448- Parte_2
09) domiciliato in Rua Coronel Joaquim Piza n. 601, Garça (SP- Brasile),
• nata a [...]-Brasil) il 12/06/1979 (CF Parte_3
brasiliano ) per se stessa e, congiuntamente al sig. C.F._6 Controparte_5
nato a [...] il [...] (CF brasiliano ) n.q. di genitore C.F._7
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a Persona_2
ÍL (SP- Brasile) il 25/09/2009(CF brasiliano ) tutti residenti in [...]C.F._8
Coronel Joaquim Piza n 601,Garça (SP-Brasile),
• nato a [...]-Brasile) il 07/11/1980 (CF Parte_4
brasiliano ) per se stesso e, congiuntamente alla sig.ra C.F._9 Persona_3
nata a [...]-Brasile) il 24/09/1982 (CF brasiliano ) n.q. di
[...] C.F._10 genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_4 CP_1
MI (Flórida, USA) il 09/05/2018, tutti residenti in 1756 NW 23rd Street Ste B MI –
Flórida-USA,
• nato a [...]-Brasile) il 16/04/1983 (CF Parte_5
brasiliano ) per sé stesso e, congiuntamente alla sig.ra C.F._11 Parte_6
nata a [...] il [...] (CF brasiliano
[...] C.F._12
[...
) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_5
nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015, tutti residenti in 1756 NW 23rd Street
[...]
Ste B MI (Flórida-USA)
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Federica Bellotta (C.F.: Pec: C.F._13
Fax: 091- con studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38/A 90138 Email_1
(tel.:091-327410 fax: ) P.IVA_1
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
” Voglia l'ill.mo decidente 1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani dei sigg.ri nata a [...]_1
AU(SP- Brasile il 19/11/1956 (CF brasiliano ), nato C.F._1 Controparte_2
a TO RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 (CF brasiliano ) e delle figlie minori C.F._2
nata a [...]- Brasile) il 14/05/2016 (CF brasiliano Persona_1
) e nato a [...]-Brasile) il 02/02/2018 (CF C.F._4 Parte_1 brasiliano ), nato a [...]- Brasile) il 12/01/2005 (CF C.F._5 Parte_2 brasiliano ), nata a [...]-Brasil) il C.F._14 Parte_3
12/06/1979 (CF brasiliano ) e del figlio minore nato C.F._6 Persona_2
a ÍL (SP- Brasile) il 25/09/2009(CF brasiliano ), C.F._8 Parte_4 nato a [...]-Brasile) il 07/11/1980 (CF brasiliano ) e della figlia C.F._9 minore nata a [...]órida-USA) il 09/05/2018, tutti residenti in 1756 Persona_6
NW 23rd Street Ste B MI – Flórida-USA, nato a [...]_5
AM (SP-Brasile) il 16/04/1983 (CF brasiliano ) e del figlio minore C.F._11 [...]
nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015 3. Per l'effetto, ordinare al Persona_5 [...]
e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di CP_6 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
4. Porre a carico del CP_6 convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato i ricorrenti da CP_1 [...]
, in proprio e - unitamente a da CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
per conto dei minori e Controparte_4 Persona_1 Parte_1
; in proprio e -unitamente a
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5
per conto del figlio minore;
, in
[...] Persona_2 Pt_4 Controparte_1 proprio e – unitamente a – per conto della figlia minore Persona_3 Persona_6
, in proprio e – unitamente a
[...] Parte_5 Parte_6
per conto del figlio minore , convenivano in giudizio il
[...] Persona_5
chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis in quanto tutti discendente di (alias o Persona_7 Persona_8
o o , cittadina italiana, nata ad [...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
CE (Vc) il 26/10/1883 (all 1) ed emigrata in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. n. 25).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene qui dichiarata la Controparte_6
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, la difesa insisteva nell'accoglimento delle conclusioni, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
I ricorrenti deducevano che:
- L'ava (alias o o Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
o emigrava in Brasile dove, in data 12/08/1899 contraeva
[...] Persona_11
matrimonio con (all.n. 2); Persona_12
- Dall'unione coniugale di predetti nasceva, in Brasile, (alias Persona_13 Persona_14
) (all. 3) in data 28.12.1900.
[...]
La predetta, in data 19/01/1918, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano
[...]
(all. 4); Per_15 - Dall'unione coniugale tra (alias ) e Persona_13 Persona_14 Persona_15
nasceva in Brasile, in data 28/01/1928, (all n. 5); Persona_16
- in data 06/11/1948, contraeva matrimonio con (all n. 6) e da tale unione CP_7 Persona_17
nasceva, in Brasile, nata il [...] (all. 7), odierna Controparte_1
ricorrente;
- in data 5/02/1977, contraeva matrimonio con il cittadino Controparte_1
brasiliano (all n. 8) e da tale unione nascevano quattro figli: Persona_18
1) , nato in [...], il [...] (all. 9); Persona_19
2) nata il [...] (all. 16); Parte_3
3) , nato il [...] (all n. 19) e Parte_4
4) , nato il [...] (all n. 22), tutti odierni ricorrenti. Parte_5
I predetti davano a loro volta vita a quattro differenti rami di discendenza:
- Il primogenito, , in data 10/11/2001, contraeva un primo Persona_19
matrimonio la cittadina brasiliana con (all n. 10) e da tale unione nasceva Persona_20
, nato il [...] (all n. 12), odierno ricorrente; Parte_2
- ed successivamente divorziavano con Persona_19 Persona_20
sentenza del 20/1/2011, passata in giudicato in data 11/06/2011 (all 11 e 13);
- In data 11/01/2014, contraeva un secondo matrimonio con la Persona_19
cittadina brasiliana da (all n. 13) e da tale unione Controparte_3 Controparte_4
nascevano altri 2 figli: nata il [...] (all. 14) e Persona_1 [...]
nato il [...] (all. 15), entrambi odierni ricorrenti minorenni; Parte_1
- La secondogenita, si univa con il cittadino brasiliano Parte_3 Parte_7
e da tale unione di fatto nasceva, in data 25/09/2009, il figlio
[...] Persona_2
(all.n.17), odierno ricorrente minorenne;
[...]
- In data 17/11/2023, dinnanzi al Pubblico Ufficiale Susane Fernandes Neves, la cittadina brasiliana dichiarava di essere la madre biologica dell'odierno Parte_3
ricorrente nato dalla relazione di fatto con il sig. Persona_2 Per_2 Parte_7
all. 18)
[...]
- Il terzogenito, , in data 24/08/2013 contraeva matrimonio con la Parte_4
cittadina brasiliana (all. 20) e da tale unione nasceva a Persona_21 Persona_6
nata a [...], il [...] (all. 21), odierna ricorrente minorenne;
[...]
- infine, il quartogenito, , in data 29/12/2013, contraeva matrimonio Parte_5
con la cittadina brasiliana (all. 23) e da tale unione nasceva Parte_8 il figlio nato a [...], il [...] (all. 24), odierno Persona_22
ricorrente minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: Persona_1 Parte_1
il
[...] Persona_2 Persona_6 Persona_5
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'ava (alias o o Persona_7 Persona_8 Persona_9
o ), cittadina italiana, nata ad [...] il Persona_10 Persona_11
26/10/1883 (all 1) ed emigrata in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. n. 25) non perdeva il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito del matrimonio con (all.2) e la trasmetteva alla figlia Persona_12 Per_13
(alias ) (all. 3),
[...] Persona_14
- In ragione di quanto fin qui esposto, a sua volta, (alias ) Persona_13 Persona_14
non perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il cittadino brasiliano
(all. 4) trasmettendo tale diritto alla figlia, , nata il Persona_15 Persona_16
28/01/2028 (all n. 5).
Analogalmente, la predetta, trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i propri discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (v. all. 6, 9, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 24)
Infatti, la cittadinanza perduta dall'ava (alias o Persona_7 Persona_8
o o e delle sue successive discendenti, a Persona_9 Persona_10 Persona_11
causa di una norma illegittima e non per loro volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Al riguardo, occorre, altresì, rilevare che non incide sul diritto ad acquisire la cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti la c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 che è stata introdotta con il
“Decreto n. 58 A” emanato il 15/12/1889 dal Governo provvisorio brasiliano, secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.
Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato dal nel corso di alcuni Controparte_6
procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per l'automatica perdita della cittadinanza italiana dell'avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.
Tale esegesi della norma è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all'epoca vigente, e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.
Quindi, l'applicazione della c.d. “Grande Naturalizzazione” non può prescindere dall'art. 11, comma
2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di ottenimento di quella estera. Tale dicitura va interpretata nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si può ritenere sussistente alcun automatismo nella perdita della cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione di massa, disposta per decreto dal
Governo brasiliano nel 1889.
Con la sentenza n. 25318 del 24 agosto 2022, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dei discendenti di alcuni italiani emigrati in Brasile, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana.
Per le Sezioni Unite la rinuncia alla cittadinanza italiana non può essere tacita e, pertanto, consegue solo ad un atto individuale, volontario ed esplicito.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6 Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di causa, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della p.a. alal domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nata a [...]- Brasile il 19/11/1956, nato a
[...] Controparte_2
TO RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 ; nata a [...] Persona_1
(SP- Brasile) il 14/05/2016 ; nato a [...]-Brasile) il Parte_1
02/02/2018; nato a [...]- Brasile) il 12/01/2005; Parte_2 Parte_3
nata a [...]-Brasil) il 12/06/1979;
[...] Persona_2
nato a [...]- Brasile) il 25/09/2009; nato a [...]
[...] Parte_4
RD AM (SP-Brasile) il 07/11/1980; nata a [...] Persona_6
(FlóridaUSA) il 09/05/2018, nato a [...]- Parte_5
Brasile) il 16/04/1983; nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015, Persona_5
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 21693/2023 promossa da:
• nata a [...]- Brasile il 19/11/1956 (CF brasiliano Controparte_1
) residente in [...]n. 601, Garça (SP-Brasile), C.F._1
• nato a [...] RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 (CF brasiliano Controparte_2
) per se stesso e, congiuntamente alla sig.ra da C.F._2 Controparte_3 [...]
nata a [...]- Brasile) il 12/071982 (CF Controparte_4
brasiliano ) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori C.F._3
nata a [...]- Brasile) il 14/05/2016 (CF brasiliano Persona_1
) e nato a [...]-Brasile) il C.F._4 Parte_1
02/02/2018 (CF brasiliano ) tutti residenti in [...]C.F._5
n° 2035, Bairro Vargeão, Jaguariúna (SP-Brasile),
• nato a [...] (SP- Brasile) il 12/01/2005 (CF brasiliano 450.244.448- Parte_2
09) domiciliato in Rua Coronel Joaquim Piza n. 601, Garça (SP- Brasile),
• nata a [...]-Brasil) il 12/06/1979 (CF Parte_3
brasiliano ) per se stessa e, congiuntamente al sig. C.F._6 Controparte_5
nato a [...] il [...] (CF brasiliano ) n.q. di genitore C.F._7
esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato a Persona_2
ÍL (SP- Brasile) il 25/09/2009(CF brasiliano ) tutti residenti in [...]C.F._8
Coronel Joaquim Piza n 601,Garça (SP-Brasile),
• nato a [...]-Brasile) il 07/11/1980 (CF Parte_4
brasiliano ) per se stesso e, congiuntamente alla sig.ra C.F._9 Persona_3
nata a [...]-Brasile) il 24/09/1982 (CF brasiliano ) n.q. di
[...] C.F._10 genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_4 CP_1
MI (Flórida, USA) il 09/05/2018, tutti residenti in 1756 NW 23rd Street Ste B MI –
Flórida-USA,
• nato a [...]-Brasile) il 16/04/1983 (CF Parte_5
brasiliano ) per sé stesso e, congiuntamente alla sig.ra C.F._11 Parte_6
nata a [...] il [...] (CF brasiliano
[...] C.F._12
[...
) n.q. di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Persona_5
nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015, tutti residenti in 1756 NW 23rd Street
[...]
Ste B MI (Flórida-USA)
Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Federica Bellotta (C.F.: Pec: C.F._13
Fax: 091- con studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 38/A 90138 Email_1
(tel.:091-327410 fax: ) P.IVA_1
Ricorrenti Contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_6
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
” Voglia l'ill.mo decidente 1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani dei sigg.ri nata a [...]_1
AU(SP- Brasile il 19/11/1956 (CF brasiliano ), nato C.F._1 Controparte_2
a TO RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 (CF brasiliano ) e delle figlie minori C.F._2
nata a [...]- Brasile) il 14/05/2016 (CF brasiliano Persona_1
) e nato a [...]-Brasile) il 02/02/2018 (CF C.F._4 Parte_1 brasiliano ), nato a [...]- Brasile) il 12/01/2005 (CF C.F._5 Parte_2 brasiliano ), nata a [...]-Brasil) il C.F._14 Parte_3
12/06/1979 (CF brasiliano ) e del figlio minore nato C.F._6 Persona_2
a ÍL (SP- Brasile) il 25/09/2009(CF brasiliano ), C.F._8 Parte_4 nato a [...]-Brasile) il 07/11/1980 (CF brasiliano ) e della figlia C.F._9 minore nata a [...]órida-USA) il 09/05/2018, tutti residenti in 1756 Persona_6
NW 23rd Street Ste B MI – Flórida-USA, nato a [...]_5
AM (SP-Brasile) il 16/04/1983 (CF brasiliano ) e del figlio minore C.F._11 [...]
nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015 3. Per l'effetto, ordinare al Persona_5 [...]
e/o ad ogni altra Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di CP_6 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
4. Porre a carico del CP_6 convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento”.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato i ricorrenti da CP_1 [...]
, in proprio e - unitamente a da CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
per conto dei minori e Controparte_4 Persona_1 Parte_1
; in proprio e -unitamente a
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_5
per conto del figlio minore;
, in
[...] Persona_2 Pt_4 Controparte_1 proprio e – unitamente a – per conto della figlia minore Persona_3 Persona_6
, in proprio e – unitamente a
[...] Parte_5 Parte_6
per conto del figlio minore , convenivano in giudizio il
[...] Persona_5
chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure Controparte_6
sanguinis in quanto tutti discendente di (alias o Persona_7 Persona_8
o o , cittadina italiana, nata ad [...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
CE (Vc) il 26/10/1883 (all 1) ed emigrata in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. n. 25).
Il non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne viene qui dichiarata la Controparte_6
contumacia.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti in data 13.02.2024.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, la difesa insisteva nell'accoglimento delle conclusioni, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
I ricorrenti deducevano che:
- L'ava (alias o o Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
o emigrava in Brasile dove, in data 12/08/1899 contraeva
[...] Persona_11
matrimonio con (all.n. 2); Persona_12
- Dall'unione coniugale di predetti nasceva, in Brasile, (alias Persona_13 Persona_14
) (all. 3) in data 28.12.1900.
[...]
La predetta, in data 19/01/1918, contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano
[...]
(all. 4); Per_15 - Dall'unione coniugale tra (alias ) e Persona_13 Persona_14 Persona_15
nasceva in Brasile, in data 28/01/1928, (all n. 5); Persona_16
- in data 06/11/1948, contraeva matrimonio con (all n. 6) e da tale unione CP_7 Persona_17
nasceva, in Brasile, nata il [...] (all. 7), odierna Controparte_1
ricorrente;
- in data 5/02/1977, contraeva matrimonio con il cittadino Controparte_1
brasiliano (all n. 8) e da tale unione nascevano quattro figli: Persona_18
1) , nato in [...], il [...] (all. 9); Persona_19
2) nata il [...] (all. 16); Parte_3
3) , nato il [...] (all n. 19) e Parte_4
4) , nato il [...] (all n. 22), tutti odierni ricorrenti. Parte_5
I predetti davano a loro volta vita a quattro differenti rami di discendenza:
- Il primogenito, , in data 10/11/2001, contraeva un primo Persona_19
matrimonio la cittadina brasiliana con (all n. 10) e da tale unione nasceva Persona_20
, nato il [...] (all n. 12), odierno ricorrente; Parte_2
- ed successivamente divorziavano con Persona_19 Persona_20
sentenza del 20/1/2011, passata in giudicato in data 11/06/2011 (all 11 e 13);
- In data 11/01/2014, contraeva un secondo matrimonio con la Persona_19
cittadina brasiliana da (all n. 13) e da tale unione Controparte_3 Controparte_4
nascevano altri 2 figli: nata il [...] (all. 14) e Persona_1 [...]
nato il [...] (all. 15), entrambi odierni ricorrenti minorenni; Parte_1
- La secondogenita, si univa con il cittadino brasiliano Parte_3 Parte_7
e da tale unione di fatto nasceva, in data 25/09/2009, il figlio
[...] Persona_2
(all.n.17), odierno ricorrente minorenne;
[...]
- In data 17/11/2023, dinnanzi al Pubblico Ufficiale Susane Fernandes Neves, la cittadina brasiliana dichiarava di essere la madre biologica dell'odierno Parte_3
ricorrente nato dalla relazione di fatto con il sig. Persona_2 Per_2 Parte_7
all. 18)
[...]
- Il terzogenito, , in data 24/08/2013 contraeva matrimonio con la Parte_4
cittadina brasiliana (all. 20) e da tale unione nasceva a Persona_21 Persona_6
nata a [...], il [...] (all. 21), odierna ricorrente minorenne;
[...]
- infine, il quartogenito, , in data 29/12/2013, contraeva matrimonio Parte_5
con la cittadina brasiliana (all. 23) e da tale unione nasceva Parte_8 il figlio nato a [...], il [...] (all. 24), odierno Persona_22
ricorrente minorenne.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, il ricorrente insiste e conclude per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti: Persona_1 Parte_1
il
[...] Persona_2 Persona_6 Persona_5
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
In diritto si osserva che ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art.
3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma,
(eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di
Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della
Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del
1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello
"status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis
Tuttavia l'illegittima e non volontaria privazione è avvenuta per effetto di norma dichiarata incostituzionale in quanto il diritto di cittadinanza non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma, costituendo uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria (in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29
Cost.) dichiarata incostituzionale, permane anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della costituzione, come il caso di specie.
Ne consegue che la l'ava (alias o o Persona_7 Persona_8 Persona_9
o ), cittadina italiana, nata ad [...] il Persona_10 Persona_11
26/10/1883 (all 1) ed emigrata in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadina brasiliana (all. n. 25) non perdeva il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito del matrimonio con (all.2) e la trasmetteva alla figlia Persona_12 Per_13
(alias ) (all. 3),
[...] Persona_14
- In ragione di quanto fin qui esposto, a sua volta, (alias ) Persona_13 Persona_14
non perdeva la propria cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il cittadino brasiliano
(all. 4) trasmettendo tale diritto alla figlia, , nata il Persona_15 Persona_16
28/01/2028 (all n. 5).
Analogalmente, la predetta, trasmetteva la cittadinanza italiana iure sanguinis a tutti i propri discendenti come sopra enucleati, compresi gli odierni ricorrenti (v. all. 6, 9, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 21, 22, 24)
Infatti, la cittadinanza perduta dall'ava (alias o Persona_7 Persona_8
o o e delle sue successive discendenti, a Persona_9 Persona_10 Persona_11
causa di una norma illegittima e non per loro volontà, deve ritenersi automaticamente recuperata, con conseguente trasmissione, in ossequio alla dichiarazione di illegittimità Costituzionale dell'art. 1 n. 1 della L. 555/1912 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Al riguardo, occorre, altresì, rilevare che non incide sul diritto ad acquisire la cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti la c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 che è stata introdotta con il
“Decreto n. 58 A” emanato il 15/12/1889 dal Governo provvisorio brasiliano, secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.
Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato dal nel corso di alcuni Controparte_6
procedimenti giudiziali sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per l'automatica perdita della cittadinanza italiana dell'avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile.
Tale esegesi della norma è stata ritenuta illegittima dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha stabilito che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all'epoca vigente, e ciò perché secondo le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume.
Quindi, l'applicazione della c.d. “Grande Naturalizzazione” non può prescindere dall'art. 11, comma
2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva la perdita della cittadinanza in caso di ottenimento di quella estera. Tale dicitura va interpretata nel senso che l'acquisto della cittadinanza straniera non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell'interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno stabilito che non si può ritenere sussistente alcun automatismo nella perdita della cittadinanza italiana per effetto della naturalizzazione di massa, disposta per decreto dal
Governo brasiliano nel 1889.
Con la sentenza n. 25318 del 24 agosto 2022, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dei discendenti di alcuni italiani emigrati in Brasile, che rivendicavano il diritto alla cittadinanza italiana.
Per le Sezioni Unite la rinuncia alla cittadinanza italiana non può essere tacita e, pertanto, consegue solo ad un atto individuale, volontario ed esplicito.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste altresì l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale e la pacifica chiusura dell'Amministrazione Italiana, verso i discendenti c.d. di linea materna circa l'efficacia retroattiva, ovvero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, dell'operatività della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero (cfr. Corte Cost. n. 87/1975 e n. 30/1983).
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6 Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di causa, stante la peculiarità della controversia e la mancata opposizione della p.a. alal domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Controparte_1
nata a [...]- Brasile il 19/11/1956, nato a
[...] Controparte_2
TO RÉ (SP-Brasile) il 31/03/1978 ; nata a [...] Persona_1
(SP- Brasile) il 14/05/2016 ; nato a [...]-Brasile) il Parte_1
02/02/2018; nato a [...]- Brasile) il 12/01/2005; Parte_2 Parte_3
nata a [...]-Brasil) il 12/06/1979;
[...] Persona_2
nato a [...]- Brasile) il 25/09/2009; nato a [...]
[...] Parte_4
RD AM (SP-Brasile) il 07/11/1980; nata a [...] Persona_6
(FlóridaUSA) il 09/05/2018, nato a [...]- Parte_5
Brasile) il 16/04/1983; nato a [...]órida-USA) il 14/07/2015, Persona_5
il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito
Torino, lì 21.5.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Aragno