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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (codice fiscale ) residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Trequanda (Siena), Via Leccetello n° 2 – Lettera A – Interno 3 e
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in Latera (Viterbo), Località Il Casino n° 77 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Lorenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sansepolcro (AR), Via dei Gherardi n° 51, giusta delega in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.24 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologa della separazione personale e assumevano - che in data 24.07.2016 avevano matrimonio concordatario in Trequanda (Siena), - che in costanza di matrimonio, erano nati i figli (Montepulciano, 30.06.2010) e (Montepulciano, Persona_1 Persona_2
05.05.2013); - che con il passare del tempo l'unione si è era resa problematica per l'insorgere di incompatibilità caratteriali al punto da rendere non più accettabile la convivenza;
che pertanto i coniugi avevano deciso di separarsi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, sin dalla sottoscrizione del presente atto, fermo restando il reciproco obbligo del rispetto con il dovere di comunicarsi le rispettive residenze;
2) continuerà a vivere, insieme ai figli e , nella casa Parte_1 Per_1 Per_2 coniugale in Trequanda (Siena) Via Leccetello n°2; ha già provveduto a Parte_2 trasferirsi presso la propria abitazione in Latera (Viterbo), Località Il Casino n° 77; 3) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4) i ricorrenti hanno concordato il diritto di visita dei figli secondo le modalità Per_1 Per_2 sotto riportate:
- il padre e la madre avranno la facoltà di vedere e/o tenere i figli con sé ogni volta che vorranno, compatibilmente agli impegni di studio e sport degli stessi e, comunque, ogni fine settimana, dall'uscita di scuola del sabato fino alla domenica sera;
ogni anno alternativamente nel giorno di Natale e Pasqua;
nel periodo feriale, per quindici giorni continuativi e in periodi da concordare;
- i coniugi si obbligano a comunicarsi a vicenda l'indirizzo del luogo ove trascorreranno le vacanze con i figli, con congruo preavviso;
5) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: la RA ha iniziato Parte_1
a lavorare nell'anno corrente (essendo esentata, pertanto, dalla presentazione della denuncia dei redditi per gli anni antecedenti);
6) le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (quali, ad esempio, le spese mediche, sportive e di svago, etc.) faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate al coniuge anticipatario, previa esibizione di documentazione giustificativa;
7) il padre contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2
versando a l'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00) entro
[...] Parte_1 il giorno 15 di ogni mese. La somma di cui sopra sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8) gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla madre la pensione Parte_1 spettante al figlio sarà interamente percepita dalla madre Persona_2 Parte_1
9) i coniugi reciprocamente autorizzano i competenti uffici al rilascio o al rinnovo del passaporto che da ciascuno dovesse essere richiesto.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori. Solo con riferimento al punto 9) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 24.07.2016 in Trequanda (Siena), iscritto nel Registro egli atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte 2, Serie C, N. 4; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trequanda di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott. Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2024 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (codice fiscale ) residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Trequanda (Siena), Via Leccetello n° 2 – Lettera A – Interno 3 e
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ) e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in Latera (Viterbo), Località Il Casino n° 77 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Lorenzi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sansepolcro (AR), Via dei Gherardi n° 51, giusta delega in calce al ricorso RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.24 e chiedevano Parte_1 Parte_2
l'omologa della separazione personale e assumevano - che in data 24.07.2016 avevano matrimonio concordatario in Trequanda (Siena), - che in costanza di matrimonio, erano nati i figli (Montepulciano, 30.06.2010) e (Montepulciano, Persona_1 Persona_2
05.05.2013); - che con il passare del tempo l'unione si è era resa problematica per l'insorgere di incompatibilità caratteriali al punto da rendere non più accettabile la convivenza;
che pertanto i coniugi avevano deciso di separarsi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati, sin dalla sottoscrizione del presente atto, fermo restando il reciproco obbligo del rispetto con il dovere di comunicarsi le rispettive residenze;
2) continuerà a vivere, insieme ai figli e , nella casa Parte_1 Per_1 Per_2 coniugale in Trequanda (Siena) Via Leccetello n°2; ha già provveduto a Parte_2 trasferirsi presso la propria abitazione in Latera (Viterbo), Località Il Casino n° 77; 3) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4) i ricorrenti hanno concordato il diritto di visita dei figli secondo le modalità Per_1 Per_2 sotto riportate:
- il padre e la madre avranno la facoltà di vedere e/o tenere i figli con sé ogni volta che vorranno, compatibilmente agli impegni di studio e sport degli stessi e, comunque, ogni fine settimana, dall'uscita di scuola del sabato fino alla domenica sera;
ogni anno alternativamente nel giorno di Natale e Pasqua;
nel periodo feriale, per quindici giorni continuativi e in periodi da concordare;
- i coniugi si obbligano a comunicarsi a vicenda l'indirizzo del luogo ove trascorreranno le vacanze con i figli, con congruo preavviso;
5) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti: la RA ha iniziato Parte_1
a lavorare nell'anno corrente (essendo esentata, pertanto, dalla presentazione della denuncia dei redditi per gli anni antecedenti);
6) le spese straordinarie per il mantenimento dei figli (quali, ad esempio, le spese mediche, sportive e di svago, etc.) faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e rimborsate al coniuge anticipatario, previa esibizione di documentazione giustificativa;
7) il padre contribuirà al mantenimento dei figli e Parte_2 Per_1 Per_2
versando a l'importo mensile di €. 500,00 (euro cinquecento/00) entro
[...] Parte_1 il giorno 15 di ogni mese. La somma di cui sopra sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
8) gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla madre la pensione Parte_1 spettante al figlio sarà interamente percepita dalla madre Persona_2 Parte_1
9) i coniugi reciprocamente autorizzano i competenti uffici al rilascio o al rinnovo del passaporto che da ciascuno dovesse essere richiesto.
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori. Solo con riferimento al punto 9) delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in data 24.07.2016 in Trequanda (Siena), iscritto nel Registro egli atti di matrimonio dell'anno 2016, Parte 2, Serie C, N. 4; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trequanda di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 21.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
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