Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 marzo 1981 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1985 |
Commentari • 6
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • 120
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2015, n. 4948Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. - Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5967-2013 proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
- convenzione per la soppressione dei passaggi a livello·
- fondamento·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- controversia su adempimento e risarcimento del danno·
- irrilevanza·
- accordo anteriore alla legge n. 241 del 1990·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Governo presentera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, un nuovo piano poliennale di sviluppo della rete ferroviaria nazionale da definirsi nell'ambito della elaborazione del piano generale dei trasporti.
Il piano poliennale e' elaborato d'intesa con le regioni.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in attesa del piano poliennale, e' autorizzata a dare esecuzione, nel periodo 1980-1985, ad un programma integrativo di interventi per il riclassamento, il potenziamento e l'ammodernamento delle linee e degli impianti della rete, nonche' dei mezzi di esercizio, per l'importo complessivo di 12.450 miliardi di lire. (1) ((2)) Nel piano poliennale di sviluppo e nel programma integrativo di cui ai commi precedenti dovranno essere rispettati i criteri e le priorita' stabilite dalla risoluzione n. 8-00001 approvata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati il 1 giugno 1978.
Il programma integrativo ha lo scopo:
a) di assicurare il finanziamento integrativo occorrente per le opere e le forniture gia' previste dai precedenti programmi di investimenti straordinari ferroviari in conseguenza degli intervenuti rincari nei costi, ivi compresa la revisione dei prezzi;
b) di avviare a soluzione i piu' impellenti problemi dell'esercizio ferroviario, con particolare riguardo al miglioramento del servizio ed all'aumento di capacita' di trasporto nel settore merci e nel settore dei trasporti vicinali di massa, ad una maggiore regolarita' della circolazione dei treni ed all'incremento della produttivita';
c) di superare le insufficienze strutturali che limitano l'integrazione fra le linee meridionali ed insulari e quelle del centro-nord, eliminando le strozzature dei trasporti ferroviari tra il continente e la Sicilia e tra il continente e la Sardegna;
d) di assicurare gli interventi per la riqualificazione organica delle trasversali appenniniche e delle linee di collegamento di maggior rilievo delle zone interne del Mezzogiorno e delle isole, per la creazione di itinerari alternativi, nonche' per un recupero di efficienza sulla rete complementare e secondaria;
e) di provvedere alle opere necessarie per la tutela delle acque dall'inquinamento, secondo il dettato della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , adeguando i propri impianti entro il termine di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini fissati dalle leggi di cui sopra;
f) di potenziare i collegamenti con i porti e migliorare il sistema delle linee relative ai valichi di confine anche allo scopo di adeguare le relazioni dell'intero bacino mediterraneo con il nord Italia e l'Europa;
g) di assicurare una adeguata razionalizzazione ed integrazione della rete ferroviaria italiana al sistema ferroviario europeo;
h) di adeguare il parco del materiale rotabile e gli impianti fissi delle stazioni, le navi-traghetto, le rampe di accesso e i porti a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ;
i) di avviare gli interventi piu' urgenti per la protezione della rete ferroviaria nelle zone soggette a dissesto idrogeologico, per quanto di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonche' per il rinnovamento degli impianti o per la soppressione dei passaggi a livello o per il miglioramento delle relative condizioni di esercizio;
l) di realizzare l'elettrificazione della rete ferroviaria della Sardegna in corrente alternata monofase a 25 mila volts.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1983, n. 130 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17 , l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1984, n. 887 , ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che: "Ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17 , l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, gia' elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l' articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 , e' ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi". - Art. 2.
Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 8.950 miliardi di lire, dei quali 1.835 miliardi saranno destinati al rifinanziamento di opere gia' in precedenza programmate, 4.200 miliardi al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti, 250 miliardi agli alloggi di cui al successivo articolo 14, 315 miliardi al completamento del quadruplicamento della linea Roma-Firenze ivi compresa la revisione prezzi, 150 miliardi per le navi traghetto destinate al servizio ferroviario, 2.000 miliardi per il riclassamento e la protezione della sede ferroviaria, 200 miliardi da destinare al riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee e degli impianti della rete ferroviaria compresa nei territori dell'Italia meridionale ed insulare di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 . (1) ((2)) I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
a) 750 miliardi di lire per l'anno 1980;
b) 1.300 miliardi di lire per l'anno 1981;
c) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1982;
d) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1983;
e) 1.750 miliardi di lire per l'anno 1984;
f) 1.650 miliardi di lire per l'anno 1985.
Per il proseguimento del programma di ammodernamento ed il potenziamento del parco del materiale rotabile, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503 , nonche' per il rifinanziamento delle forniture in precedenza programmate e le esigenze specifiche di mezzi di trazione connesse all'elettrificazione a corrente monofase 25 kv delle linee ferroviarie dello Stato della rete sarda, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' inoltre autorizzata ad assumere impegni fino a concorrenza del complessivo importo di 3.500 miliardi, fermo restando che i relativi pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli di bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in ragione di:
1) 500 miliardi di lire per l'anno 1981;
2) 600 miliardi di lire per l'anno 1982;
3) 700 miliardi di lire per l'anno 1983;
4) 800 miliardi di lire per l'anno 1984;
5) 900 miliardi di lire per l'anno 1985. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1983, n. 130 , ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 dicembre 1984, n. 887 , ha disposto (con l'art. 8, comma 17) che: "Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 , sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile". - Art. 3.
Il programma di opere relative al finanziamento di 8.800 miliardi di lire destinato agli impianti fissi e di 150 miliardi per le navi traghetto sara' sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla commissione consultiva interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il programma di utilizzo della somma di 3.500 miliardi di lire, destinata all'ammodernamento ed al potenziamento del parco del materiale rotabile, sara' sottoposto, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il Ministro dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere il programma di utilizzo delle somme stanziate con la presente legge per acquisire il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.
Trascorsi 60 giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma, il Ministro dei trasporti provvede all'assunzione dei relativi impegni.
Le eventuali variazioni ai programmi saranno approvate con le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
Le eventuali variazioni compensative di spesa tra le opere e le forniture contemplate nei programmi suddetti, purche' in misura non superiore complessivamente al 20 per cento dell'importo originario di ciascuna opera o fornitura, potranno essere approvate con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Il Ministro dei trasporti dara' comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente, nonche' della valutazione, ripartita per annualita', delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria.