Sentenza 29 novembre 2007
Massime • 1
Le disposizioni degli articoli 13 della legge n. 183 del 1976, 1 della legge n. 92 del 1979, 11 della legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme del "commercial" e del "consultino engineering"), hanno parzialmente abrogato il divieto, di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, di esercizio informa anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista, secondo l'accertamento del giudice di merito, in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione; conseguentemente, è nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del libero professionista. (Fattispecie sottratta all'applicazione della nuova disciplina di cui alle legge n. 109 del 1994 e n. 266 del 1997).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che la società A. M. srl e i suoi soci avevano convenuto in giudizio il Condominio G., innanzi al Tribunale ordinario di L'Aquila, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla «revoca», ritenuta «illegittima», di un incarico professionale. Questo …
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- 3. Società tra professionisti, credito, prescrizione presuntiva, applicabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/2007, n. 24922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24922 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IC, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della SOC. EDILTECNO ENGINEERING RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato LONGO PAOLO, difeso dall'avvocato ROMANO LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore;
AT MA;
avverso la sentenza n. 591/02 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/08/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 12/01/07 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1.9.1994 la S.r.l. Edil Tecno Engineering, premesso che nell'ottobre del 1993 le era stato conferito da TA SI l'incarico di progettazione architettonica, progettazione strutturale e direzione lavori per un intervento edilizio su area edificata da sottoporre a ristrutturazione urbanistica con destinazione residenziale sita in Poncarale verso un compenso forfettario di L. 48.000.000 e che l'esponente aveva predisposto i progetti per il rilascio della concessione edilizia in nome per conto e su mandato della S.r.l. Pentagono Immobiliare, divenuta nel frattempo proprietaria dell'area, chiedeva al Presidente del Tribunale di Brescia l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del TA e della Pentagono Immobiliare per il pagamento della somma di L. 48.000.000 oltre IVA ed interessi legali.
Avverso il decreto ingiuntivo il 15.9.1994 proponevano opposizione il TA e la Pentagono Immobiliare chiedendo anche in via riconvenzionale pronunciarsi la risoluzione del Contratto stipulato tra le parti per inadempimento della controparte o di dichiarare comunque legittimo il recesso di parte committente e di condannare la Edil Tecno Engineering al risarcimento dei danni.
Gli opponenti deducevano che le prestazioni parzialmente eseguite non presentavano alcuna utilità in quanto il professionista che aveva presentato la richiesta di rilascio della concessione edilizia non aveva rilevato, per grave negligenza, che la normativa comunale subordinava il rilascio della concessione edilizia alla preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. dello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Poncarale;
la società Pentagono Immobiliare assumeva di aver risolto il rapporto professionale per la grave negligenza riscontrata, e di aver dato incarico ad altro professionista di redigere il piano di lottizzazione presentato il 13.7.1994 e, su parere favorevole della commisione edilizia del 21.7.1994, adottato dal Consiglio Comunale con delibera del 13.9.1994.
Costituendosi in giudizio la Società Edil Tecno Enegineering contestava il fondamento delle difese svolte dagli opponenti chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda riconvenzionale;
in via subordinata chiedeva la condanna delle controparti in via solidale o disgiuntiva al pagamento di quanto dovuto anche in via equitativa ai sensi dell'art. 2041 c.c.. All'udienza di precisazione delle conclusioni interveniva volontariamente nel processo l'ingegner Riccardo TT amministratore unico della Edil Tecno Engineering che aveva effettuato le prestazioni per le quali era stato chiesto il decreto ingiuntivo - facendo proprie le pretese della società opposta e chiedendo, quale libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri, la condanna degli opponenti al pagamento in proprio favore di quanto era stato richiesto con il provvedimento monitorio. Il Tribunale adito con sentenza del 30.12.1998 rigettava le domande proposte dalla Edil Tecno Engineering, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibili le domande formulate dal terzo intervenuto.
A seguito di gravame da parte della società Edil Tecno Engineering e del TT cui resistevano la Pentagono Immobiliare ed il TA la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 21.8.2002 ha rigettato l'impugnazione.
La Corte territoriale ha rilevato anzitutto che l'oggetto del Contratto concluso nell'ottobre 1993 tra il TA e la società Edil Tecno Engineering riguardava la progettazione architettonica e strutturale di un complesso immobiliare costituito da 14 villette a schiera rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto; pertanto la natura di tale prestazione infirmava in radice l'accordo e comportava la nullità del Contratto stipulato dalle parti, mentre la direzione dei lavori e le altre prestazioni indicate nell'art. 2 del suddetto Contratto si ponevano a valle della progettazione architettonica e di quella strutturale delle 14 costruzioni realizzanti l'intervento edilizio, così da essere condizionate e dipendenti dalla legittima effettuazione delle progettazioni medesime.
Il Giudice di Appello, poi, pur dichiarando ammissibile l'intervento volontario del TT, ha ritenuto tuttavia infondata la domanda da questi proposta nei confronti delle controparti riguardo al pagamento del corrispettivo dell'attività di progettazione del complesso immobiliare a destinazione residenziale da lui personalmente svolta, posto che il relativo incarico gli era stato conferito direttamente soltanto dalla Edil Tecno Engineering.
Per la cassazione di tale sentenza il TT e la S.r.l. Edil Tecno Engineering hanno proposto un ricorso articolato in due motivi;
il TA e la S.r.l. Pentagono Immobiliare non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione o falsa applicazione della L. n. 1815 del 1939 e vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Contratto per cui è causa si esaurisse in prestazioni riservate ad ingegneri ed architetti, laddove esso aveva un contenuto complesso avendo ad oggetto anche una serie di attività propedeutiche alle prestazioni di natura professionale, trattandosi invero di una ristrutturazione e non di una mera progettazione di una nuova opera in quanto tale. I ricorrenti sostengono inoltre che il Giudice di Appello, nell'affermare che al momento della conclusione del Contratto "de quo" non erano ancora entrate in vigore le leggi Merloni e Bersani, non ha considerato che già prima di tali disposizioni legislative esistevano altre norme che avevano espressamente riconosciuto la possibilità di concludere contratti di engineering, ovvero la L. 2 maggio 1976, n. 183 (in tema di interventi straordinari nel mezzogiorno) la L. 31 marzo 1979, n. 92 (in tema di contenimento del costo del lavoro ed obblighi contributivi) e la L. 12 febbraio 1983, n. 17 (in materia di potenziamento delle Ferrovie dello Stato).
I ricorrenti ritengono quindi che il divieto di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, quali l'attività di progettazione della costruzione di opere civili di competenza degli ingegneri, sussiste solo quando l'attività oggetto del Contratto tra il committente e la società rientri interamente in quella professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto, e non invece in una attività preparatoria e interdisciplinare rispetto all'indicata progettazione, come appunto nella fattispecie.
Infine i ricorrenti sostengono che comunque era stato erroneamente negato il diritto della società Edil Tecno Engineering ad ottenere il corrispettivo proporzionale alla parte di opera eseguita. La censura è infondata.
Premesso che il contratto stipulato tra il TA e la società Edil Tecno Engineering risale all'ottobre 1993 e che quindi ad esso non sono applicabili "ratione temporis" la L. 11 febbraio 1994, n. 109 e la L. 7 agosto 1997, n. 266, il Giudice di Appello ha evidenziato che l'oggetto di tale Contratto riguardava l'attività di progettazione architettonica e strutturale di un complesso immobiliare costituito da 14 villette a schiera rientrante nell'ambito delle competenze professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto; di qui quindi la ritenuta nullità del contratto in esame, posto che rispetto a tale nucleo centrale e condizionante dell'incarico l'attività di direzione dei lavori e le altri prestazioni indicate nell'art. 2 del Contratto (quali studi preliminari di fattibilità e disegni, preparazioni di disegni e specifiche, rapporti di avanzamento lavori, consegna al cliente a fine lavori della documentazione relativa al lavoro eseguito) erano condizionate e dipendenti dalla legittima effettuazione delle progettazioni sopra richiamate. Alla luce di tale quadro negoziale frutto di un accertamento di fatto da parte del Giudice di merito sorretto da congrua e logica motivazione i profili di censura sollevati dai ricorrenti si rivelano infondati.
Infatti è pur vero che le leggi richiamate nel ricorso e sopra menzionate, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme del "commerciali" e del "consulting engineering" secondo che l'opera più complessa fornita dalla società sia o non estesa anche alla concreta realizzazione del progetto), hanno parzialmente abrogato il divieto di cui alla L. 1815 del 1939, art.2, di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica;
tuttavia tale ipotesi ricorre soltanto quando l'apporto intellettuale dell'ingegnere e dell'architetto sia uno dei vari fattori, comprensivi di contributi intellettuali non riservati, confluenti nel risultato promesso (Cass. 10.6.1994 n. 5648) e si inserisce in un prodotto diverso e più complesso dell'"opus" fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette (Cass. 21.3.1989 n. 1405); del pari il divieto di cui alla L. 1815 del 1939, art. 2, deve ritenersi parzialmente abrogato per incompatibilità nei riguardi delle società che progettino impianti mediante strutture industriali e complesse organizzazioni tecnico - amministrative, ovvero che svolgano attività di studi e progettazione richiedenti speciali competenze tecniche e scientifiche (Cass.
6.12.1986 n. 7263); invece il richiamato divieto resta operante qualora l'attività oggetto del Contratto tra il committente e la Società consista in un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto, e non in una attività preparatoria ed accessoria rispetto all'indicata progettazione (Cass.
1.10.1999 n. 10872); correttamente quindi alla luce di tali principi il Giudice di merito ha ritenuto nullo il contratto "de quo" una volta accertato che il suo oggetto era caratterizzato nel suo nucleo centrale da una attività rientrante nelle prestazioni professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto.
Nè è fondato l'ulteriore profilo di censura relativo al mancato riconoscimento del diritto della Società Edil Tecno Engineering ad ottenere il compenso proporzionale alla parte di opera eseguita;
invero tale pretesa presuppone nella sua stessa prospettazione, che il Contratto per cui è causa non sia nullo, come invece correttamente ritenuto dal Giudice di Appello;
inoltre quest'ultimo ha escluso la possibilità di limitare la liquidazione del corrispettivo allo svolgimento di attività preparatoria ed interdisciplinare rispetto alla attività ingegneristica predetta di progettazione sia perché non risultava espressamente richiesta sia per una serie di concorrenti ragioni (quali la nullità del Contratto di affidamento dell'incarico di carattere unitario e complessivo, il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e dimostrazione sul punto da parte della ricorrente per decreto ingiuntivo, l'inutilità comunque della attività preparatoria ed interdisciplinare eventualmente svolta e l'estraneità al contenzioso tra le parti dell'azione generale di arricchimento) non oggetto di censure quantomeno specifiche in tale sede.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 - 2041 e 2043 c.c. e della L. n. 1815 del 1939, nonché vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata perché, avendo ritenuto che la domanda del TT non poteva essere accolta avendo quest'ultimo ricevuto l'incarico non dal TA o dalla Pentagono Immobiliare ma direttamente dalla Edil Tecno Engineering, non ha considerato che l'art. 3 del Contratto per cui è causa faceva salve le disposizioni di cui alla legge sulle professioni protette che consentivano al suddetto professionista di agire per l'indebito arricchimento;
ne' d'altra parte era possibile per il TT esperire l'azione contrattuale nei confronti della Edil Tecno Engineering, non potendo quest'ultima essere considerata quale il soggetto arricchitosi della prestazione eseguita dall'esponente, atteso la ritenuta nullità del Contratto intercorso tra la suddetta società ed il TA.
La censura è infondata.
Il Giudice di Appello ha ritenuto infondata la domanda proposta dal TT nei confronti degli appellanti relativa al pagamento del compenso spettantegli per l'attività di progettazione del complesso immobiliare residenziale anche sotto l'invocato profilo dell'art.2041 c.c. rilevando che il relativo incarico era stato conferito al professionista non dal TA o dalla Pentagono Immobiliare ma soltanto dalla Edil Tecno Engineering;
pertanto, potendo proporre il TT una domanda contrattale direttamente nei confronti della suddetta società, la domanda ex art. 2041 c.c. era inammissibile, data la natura sussidiaria di tale azione.
Orbene la censura del TT in proposito riguarda soltanto il rilievo che la Edil Tecno Engineering non può considerarsi il soggetto arricchito per effetto della sua prestazione professionale, non considerando che la domanda a lui spettante nei confronti della Edil Tecno Engineering è di natura contrattuale, cosicché la questione del mancato arricchimento da parte di quest'ultima è al riguardo irrilevante;
il fatto poi che l'art. 3 del più volte richiamato Contratto fa salve le disposizioni di cui alla legge sulle professioni protette non ha alcuna incidenza sulla ritenuta inammissibilità per le ragioni sopra enunciate della domanda del TT nei confronti del TA e della Pentagono Immobiliare. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
non occorre procedere ad alcuna statuizione sulle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2007