Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2025, n. 9715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9715 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09715/2025REG.PROV.COLL.
N. 01916/2025 REG.RIC.
N. 01921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1916 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI, QUESTURA NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI, QUESTURA NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto al ricorso n. 1921 del 2025, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS- del 2024;
quanto al ricorso n. 1916 del 2025, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS- del 2024;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. DA LI;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Va richiamata la ricostruzione dei fatti riportati nella sentenza oggetto dell’appello n. 1921 del 2025, ai quali il Collegio può fare integrale riferimento in assenza di contestazione tra le parti, e segnatamente:
- con sentenza n. -OMISSIS- del 31 marzo 2017, il Tribunale di -OMISSIS- condannava il signor -OMISSIS-, assistente capo della Polizia di Stato, alla pena della reclusione di anni 9 e mesi 6 di reclusione, dichiarandolo interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
- nelle more del giudizio d’appello, decorso il termine massimo quinquennale previsto dall’art. 9, comma e, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il signor -OMISSIS- veniva riammesso in servizio, a decorrere dal 12 giugno 2018;
- al fine di verificare la permanenza in capo allo stesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinali, l’agente veniva sottoposto a visita medica, dalla quale emergeva la non idoneità permanente e in forma assoluta al servizio d’istituto nei ruoli della Polizia di Stato, ragion per cui il signor -OMISSIS- chiedeva di transitare nei ruoli civili dello Stato ma tale istanza veniva denegata con un primo provvedimento del 19 luglio 2019;
- con sentenza n. -OMISSIS- del 6 ottobre 2020, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza gravata, rideterminava la pena inflitta in complessivi anni 5 e mesi 4 di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
- con provvedimento del 20 ottobre 2021 il Ministero dell’Interno rigettava definitivamente l’istanza di transito, sull’assunto che l’istante non fosse in possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’assunzione di personale presso le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di sicurezza, quale quella dell’interno;
- in data 13 dicembre 2021, il signor -OMISSIS- veniva dispensato con decorrenza dal 22 ottobre 2021, con contestuale cessazione della posizione di aspettativa speciale precedentemente disposta;
- i suddetti provvedimenti venivano impugnati dinnanzi al T.a.r. della Campania che, con sentenza n. -OMISSIS-del 30 maggio 2022, accoglieva il ricorso ritenendo formato il silenzio-accoglimento sulla istanza di transito, non essendosi l’Amministrazione pronunciata nel termine di 150 giorni dalla presentazione della stessa (la sentenza del T.a.r. veniva confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-del 5 dicembre 2023);
- successivamente, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso esperito avverso la decisione di condanna della Corte di Appello, il Ministero dell’Interno avviava il procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, conclusosi con il provvedimento del 21 ottobre 2022 recante la destituzione dal servizio del ricorrente e la revoca del decreto direttoriale del 13 dicembre 2021 di dispensa dal servizio del medesimo per inabilità;
- il signor -OMISSIS- impugnava in sede giurisdizionale il provvedimento sanzionatorio, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
- con sentenza n. -OMISSIS- del 18 novembre 2024, il T.a.r. per la Campania accoglieva il ricorso proposto avverso il provvedimento di destituzione, limitatamente al nono motivo ‒ relativo alla data di decorrenza della destituzione, ritenendo illegittima l’esclusione dell’utilità a fini giuridici ed economici del periodo successivo al transito nei ruoli civili ‒ rigettandolo per la restante parte.
1.1.– Avverso la predetta decisione il ricorrente ha proposto l’appello n. 1921 del 2025, sostenendo l’erroneità della sentenza impugnata per non aver accertato:
- l’incompetenza dell’organo che ha adottato il provvedimento, posto che il signor -OMISSIS- non era più appartenente al personale di Polizia Stradale dal 2019 e, quindi, non si trovava più alle dipendenze della Questura di Napoli, essendo transitato nei ruoli civili del Ministero dell’Interno presso gli Uffici di Caserta;
- il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento disciplinare di cui all’articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 e all’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, che fissano come durata massima per l’irrogazione della sanzione disciplinare il termine di 270 giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna penale (90 giorni per avviare il procedimento e 180 per concluderlo per un totale di 270 giorni);
- la violazione dell’art. 20 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, sotto plurimi profili, e segnatamente:
i) l’errata interpretazione dell’articolo nella parte in cui dispone la possibilità di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
ii) il rifiuto di sollevare le due questioni di legittimità costituzionale concernenti la mancata previsione, in seno alla normativa tacciata di incostituzionalità, della possibilità di farsi assistere da un dipendente in quiescenza durante un procedimento disciplinare; la limitazione del diritto di difesa tecnica nella parte in cui la normativa tacciata di incostituzionalità impedisce la rappresentanza e la difesa da parte di un avvocato del libero foro;
iii) l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui concede all'incolpato di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni;
- la violazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 737 del 1981, per non aver potuto controdedurre dopo la contestazione degli addebiti;
- la violazione del principio di proporzionalità tra gravità della condotta e sanzione e del principio del ne bis in idem sostanziale, essendo stata la condotta già sanzionata in sede penale;
- l’illegittima decorrenza degli effetti della destituzione, effetti valevoli per il futuro, stante la loro portata non retroattiva relativamente ai diritti già maturati ed acquisti.
2.– L’appello n. 1916 del 2025 ha invece per oggetto il segmento procedimentale conseguente all’atto di destituzione, ed in particolare concerne i seguenti fatti principali:
- con nota prot. 206631 del 27 settembre 2022, la Questura di Napoli accertava a carico del destituito un debito stipendiale dell’importo pari ad € 60.232,55 per aver percepito competenze retributive non spettanti, dal 12 giugno 2013 al 21 ottobre 2021, provvedimento confermato con nota prot. n. 2578 del 4 gennaio 2023;
- stante il perdurante inadempimento, con provvedimento prot. 91535 dell’11 marzo 2024, la Prefettura di Napoli ingiungeva al ricorrente il pagamento dell’importo complessivo pari ad € 63.716,55, di cui € 3.484,00 a titolo di interessi;
- il signor -OMISSIS- impugnava quindi il provvedimento ingiuntivo dinnanzi al T.a.r., deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili;
- con sentenza n. -OMISSIS- del 8 novembre 2024 il T.a.r. accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’ingiunzione in relazione:
i) al terzo motivo, incentrato sulla sproporzione dei modi di recupero dell’indebito, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di attribuire al ricorrente la facoltà di rateizzazione;
ii) al quarto, al quinto e al sesto motivo, con conseguente limitazione della pretesa restitutoria al solo periodo quinquennale di sospensione cautelare dal servizio e per la sola parte eccedente quella legittimamente percepita – nel ridetto periodo di sospensione – a titolo di assegno familiare, ai sensi dell’art. 45, comma 26, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95;
iii) al settimo e all’ottavo motivo, con il conseguente obbligo per la Amministrazione di esplicitare il conteggio degli interessi, con decorrenza dal 27 settembre 2022, e di procedere alla eventuale rideterminazione in melius del quantum debeatur a tale titolo.
2.1.– Il ricorrente ha proposto appello avverso i capi della sentenza in cui è risultato soccombente, in particolare sostenendo che:
- la Prefettura non avrebbe avuto alcuna competenza in ordine all’adozione di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un dipendente della Questura di Napoli;
- la stessa Prefettura non avrebbe potuto utilizzare la procedura coattiva che il regio decreto n. 639 del 1910, riservata esclusivamente allo Stato;
- la sentenza appellata avrebbe erroneamente ritenuto che gli effetti della destituzione decorressero dall’avvio del periodo di sospensione cautelare, nonché erroneamente escluso la rilevanza della buona fede dell’accipiens e del legittimo affidamento ingenerato in capo allo stesso;
- il giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe altresì tenuto conto: della stretta connessione con il provvedimento di destituzione, il cui giudizio sarebbe ancora pendente; del fatto che gli effetti della destituzione, se legittima, potrebbero avere effetto solo per il futuro, non avendo portata retroattiva relativamente ai diritti già maturati ed acquisti, con la conseguenza che alcuna restituzione potrebbe intervenire relativamente al periodo di sospensione; dei principi euro-unitari in materia di legittimo affidamento e buona fede;
- sarebbe stato erroneamente rigettato anche il motivo avente ad oggetto l’illegittimità degli importi richiesti a titolo di interessi, per avere l’Amministrazione computato anche interessi mai maturati, nonché il motivo ulteriore dedotto in via subordinata circa la scarsa chiarezza dei conteggi effettuati.
3.– Il Ministero dell’Interno si è costituito in entrambi i giudizi, insistendo per il rigetto del gravame (nell’appello relativo all’atto di destituzione, la difesa erariale ha depositato una memoria di mero stile).
4.– Con ordinanza n. -OMISSIS-del 4 aprile 2025, relativa all’appello n. 1921 del 2025, il Collegio ha accolto la richiesta di misure cautelari, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
4.1.‒ In pari data, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2025, relativa all’appello n. 1916 del 2025, il Collegio ‒ ritenuto che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, nelle more della udienza pubblica fosse prevalente l’interesse dell’appellante alla sospensione dell’ingiunzione di pagamento ‒ ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e dell’ingiunzione di pagamento impugnata.
5.– All’odierna udienza pubblica del 6 novembre 2025, entrambe le cause sono state decise e trattenute in decisione.
DIRITTO
1.– I due appelli in epigrafe vanno riuniti, in quanto connessi per evidenti ragioni di pregiudizialità logico-giuridica.
2.– Va scrutinato preliminarmente l’appello n. 1921 del 2025, relativo all’atto di destituzione, il quale costituisce l’antecedente logico del successivo atto di ripetizione delle differenze retributive.
3.‒ In ordine logico, occorre partire dall’esame delle censure di tipo procedimentale.
3.1.‒ L’appellante censura il capo di sentenza che ha respinto l’eccezione di incompetenza, basata sul fatto che il ricorrente, al momento della destituzione, disposta con provvedimento del 21 ottobre 2022, non era più un appartenente alla Polizia di Stato, bensì era oramai ‒ dal 5 aprile 2019 ‒ transitato nell’Amministrazione civile, in ragione del perfezionamento (sull’istanza di transito del 6 novembre 2018) del silenzio assenso-previsto dall’art. 8 del d.P.R. 24 aprile 1982.
Ritiene il Collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente ritenuto tale rilievo infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato la sopravvenuta estinzione del rapporto di pubblico impiego, intervenuta per qualsivoglia altra causa prima della conclusione del procedimento disciplinare, non fa venire meno l’interesse dell’Amministrazione a sanzionare le condotte illecite commesse nel corso del servizio, quantomeno al fine di regolare in via definitiva l’assetto di interessi definito solo provvisoriamente con il provvedimento di sospensione cautelare ( cfr ., da ultimo, Sez. VI, 3 dicembre 2025, n. 9512; vedi anche sentenze Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5307; Sez. IV 22 giugno 2020, n. 3956; Sez. III, 28 febbraio 2019, n. 1393). In tal caso le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sugli effetti che il procedimento disciplinare portato a termine dalla Polizia di Stato determina sul rapporto di lavoro di parte appellante presso l’Amministrazione civile si tornerà infra al punto 5.1.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non trova applicazione la disposizione di cui all’art. 55- bis , comma 8, primo periodo del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ‒ secondo cui: «[i]n caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso quest'ultima» ‒ in quanto il personale della Polizia di Stato rientra (ai sensi dell’art. 3, comma 1, dello stesso d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) tra il personale in regime di diritto pubblico, e non tra i rapporti c.d. contrattualizzati, cui solo si applicano le disposizioni in materia di procedimento disciplinare contenute negli articoli da 55 a 55- octies dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001 (come espressamente prevede l’art. 55, comma 1).
Nel d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, non è contemplata alcuna sostituzione dell’organo competente all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti del personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza. In assenza di una disposizione di segno contrario, dunque, il procedimento disciplinare andava portato a termine dal vertice della Polizia di Stato. Tale assetto normativo riposa sulla considerazione che il complesso di norme, valori e codici di disciplina che connotano la specialità del rapporto di servizio in esame, non possa essere applicato se non dal corpo di appartenenza.
3.2.‒ Anche la seconda censura, relativa alla violazione del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, fissato in 270 giorni di durata massima (180+90 giorni, come prescritto dall’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19; vedi anche l’art. 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97), è stata correttamente respinta.
Il procedimento disciplinare è stato avviato con la nomina del funzionario istruttore in data 5 aprile 2022, e si è concluso con l’adozione del provvedimento sanzionatorio in data 21 ottobre 2022.
Il termine perentorio complessivo di 270 giorni risulta rispettato anche a voler considerare come dies a quo quello della pubblicazione della sentenza della Cassazione (in data 26 gennaio 2022), essendo da tale data trascorsi 69 giorni per la riattivazione e 268 giorni per la conclusione del procedimento (per consolidato indirizzo giurisprudenziale, peraltro, i termini dell’azione disciplinare decorrono dal momento in cui l’Amministrazione ha avuto integrale e qualificata conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale, nella specie intervenuta in data 3 febbraio 2022: cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 3 luglio 2023, n.. 6455; Sez. II, 19 aprile 2023, n. 3976: Sez. IV, 16 giugno 2020, n. 3869, secondo cui anche il termine «pubblicazione» contenuto nella lettera dell’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981 deve farsi coincidere con quello di ‘conoscenza qualificata’; nell’ambito del parallelo ordinamento militare, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652; sez. IV, 7 luglio 2018, n. 4349; sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; in termini analoghi anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2004, relativa alla disposizione transitoria di cui all’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97).
Sotto altro profilo, ai fini del rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, va considerato il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio (in data 21 ottobre 2022, come risulta dalla data riportata nel decreto firmato dal Capo della Polizia e che fa fede fino a querela di falso) e non quello di notifica al destinatario (in data 21 dicembre 2022), il quale rileva esclusivamente ai fini dell’efficacia dell’atto. In tal senso è la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato (cfr., ex plurimis, Sez. II, 26 agosto 2024, n. 7232 del 2024, secondo cui tale impostazione è coerente con il fatto che, di regola, l’adozione del provvedimento e la distinta e successiva attività di comunicazione o notificazione del medesimo sono di competenza di organi differenti).
In termini generali, con riferimento alle sanzioni amministrative punitive, questo Consiglio di Stato (con la sentenza n. -OMISSIS-del 2025) ha osservato che la ratio della perentorietà del termine va ricondotta al rispetto del canone di civiltà giuridica di certezza del diritto, e dell’esigenza di non comprimere le possibilità di difesa degli interessati nei procedimenti sanzionatori, per i quali tempi molto dilatati potrebbero non solo risultare di per sé penalizzanti, ma anche rendere più difficoltosa la predisposizione di adeguati strumenti di difesa. Appare evidente come tale ratio sia integralmente soddisfatta dalla tempestiva emanazione del provvedimento finale, cosicché risulterebbe del tutto ingiustificato accordare ai destinatari del provvedimento l’ulteriore beneficio di ricomprendere nel termine finale anche i tempi, non integralmente controllabili dall’organo decidente, impiegati per la comunicazione dell’atto conclusivo del procedimento (va rimarcato che, per analoghi motivi, anche ai fini del rispetto dei termini perentori previsti dal codice di procedura penale, viene considerata rilevante la data di deposito dell’atto compiuto dal giudice o dal pubblico ministero, e non certo l’eventuale data successiva di comunicazione o notificazione).
L’omessa tempestiva notificazione del provvedimento, di contro, non pregiudica la posizione del privato, tenuto conto che, fintantoché non venga notificato al destinatario, il provvedimento sanzionatorio non produce alcun effetto limitativo. In ipotesi di perdurante inerzia, l’incolpato è, da un lato, garantito dal decorso del termine di prescrizione dell’illecito amministrativo; dall’altro, può sempre eccepire, quale ragione autonoma di illegittimità, che il ritardo nella fase di comunicazione gli abbia precluso, in concreto, l’esercizio del diritto di difesa.
La puntuale formalizzazione dell’attività ammnistrativa, poi, elide il rischio di contraffazioni per fare risultare surrettiziamente rispettato il termine perentorio.
Il Collegio è consapevole della sussistenza di alcune minoritarie pronunce di segno contrario (cfr., Sez. II, 11 aprile 2022, n. 2674, che però aveva dovuto prendere atto del giudicato interno formatosi per l’omessa impugnazione incidentale dell’Amministrazione sul pertinente capo della sentenza appellata che ha affermato la recettizietà del provvedimento impugnato). Cionondimeno, deve ritenersi che, anche in ragione della preponderanza dell’orientamento fatto proprio dal Collegio, non possa dirsi maturato tra le Sezioni un consapevole «contrasto giurisprudenziale», tale da imporre la rimessione della questione all’esame dell’Adunanza plenaria.
3.3.‒ L’appellante ripropone poi la censura di violazione del diritto di difesa, in virtù del fatto che l’Amministrazione procedente (con verbale del 5 ottobre 2022) aveva rigettato la nomina come difensore designato di un dipendente in quiescenza della Polizia di Stato.
L’istante, sul punto, eccepisce l’illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 24, secondo comma della Costituzione, dall’art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981.
Aggiunge che il rigetto della nomina del dipendente in quiescenza concreterebbe anche una disparità di trattamento, anche ai sensi dell’art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo cui «i sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o in quiescenza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi».
Anche tale ordine di motivi è destituito di fondamento.
L’art. 20, comma 1, terzo periodo del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, stabilisce che: «[i]l segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all’inquisito che dovrà presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell’ora fissati, avvertendolo che ha facoltà […] di farsi assistere da un difensore appartenente all’Amministrazione della pubblica sicurezza, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presenterà, né darà notizia di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza».
Il dubbio, ventilato dall’appellante, di illegittimità costituzionale della norma appena richiamata ‒ nella parte in cui non consente di nominare un avvocato del libero foro ‒ appaiono al Collegio manifestamente infondate alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2008.
Il giudice delle leggi, in tale occasione ‒ dopo avere premesso che «[u]n procedimento disciplinare che, come quello in esame, può concludersi con la destituzione, tocca le condizioni di vita della persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa», e richiede perciò che vadano «garantiti all’interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti» ‒ ha cionondimeno concluso che «non possa considerarsi manifestamente irragionevole la decisione del legislatore di consentire che l’accusato ricorra ad un difensore, ma di limitare, in considerazione della funzione svolta (tutela dell’ordine pubblico), la sua scelta ai dipendenti della stessa amministrazione».
Secondo la Corte, la mancata previsione, nella norma censurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, «anche se il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia» (sentenza n. 356 del 1995), non viola né il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all’inquisito di partecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni.
È stata esclusa altresì la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento della categoria dei dipendenti dell’amministrazione di pubblica sicurezza rispetto ad alcune categorie evocate in comparazione (magistratura e impiegati civili dello Stato), attesa la disomogeneità delle categorie poste a confronto, caratterizzate da assetti ordinamentali molto diversi.
I principi appena citati sono valevoli anche per la parte in cui la stessa norma non consente la nomina di soggetti in quiescenza, non apparendo irragionevole limitare l’ufficio di difensore ai soli soggetti il cui rapporto di lavoro con la Polizia di Stato sia tutt’ora in corso (e ai quali l’ordinamento riconosce evidentemente maggiore affidabilità, in termini di prontezza e aggiornamento professionale, ad espletare il delicato compito).
Del tutto incongruo appare il riferimento all’art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il quale si limita a prevedere che i «sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attività di servizio o in quiescenza, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi». Lo svolgimento dell’attività sindacale, consentita dal legislatore anche dal personale in quiescenza, risulta assai diversa dal ruolo del difensore nell’ambito dei procedimenti disciplinari. Non si vede come la richiamata previsione possa quindi costituire un termine di paragone (tertium comparationis) valevole a dimostrare l’irragionevolezza o l’iniquità della norma censurata.
3.4.‒ Su queste basi, il diritto di difesa neppure può ritenersi violato per la circostanza che, dopo il rigetto della nomina del patrocinatore in quiescenza per le ragioni sopra esposte, l’appellante sia stato audito senza alcun difensore.
Nell’atto di convocazione, l’organo procedente aveva citato espressamente la necessità che il soggetto prescelto come patrocinatore fosse un «appartenente alla Polizia di Stato».
Quanto al mancato rispetto del termine di tre giorni per la nomina di un altro difensore (in data 3 ottobre 2022 l’Amministrazione comunicava all’appellante il rifiuto del difensore precedentemente indicato ed invitata il dipendente ad individuare un altro difensore; in data 5 ottobre 2022, il Consiglio Provinciale di Disciplina, riteneva che l’avvocato da ultimo indicato non potesse assumere la difesa del lavoratore poiché non più appartenente all’Amministrazione di P.S.), non risulta che il ricorrente abbia chiesto il rinvio della seduta per farsi assistere da altro difensore (cfr., in tal senso, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1663: la pronuncia sottolinea come, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dal d.P.R. n. 737 del 1981, l’assistenza del difensore rappresenta una mera facoltà dell’incolpato, e dunque né un obbligo a suo carico, né un motivo di improcedibilità, di illegittimità o di nullità dell’azione disciplinare).
3.5.– Quanto all’ulteriore censura secondo cui il funzionario istruttore non avrebbe preso in alcuna considerazione le giustificazioni rese con memoria del difensore del ricorrente del 2 maggio 2022, è dirimente ricordare che il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato non comporta la necessità di una confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso.
Nel caso in esame, nella relazione del funzionario istruttore (cfr. allegato n. 18 del fascicolo di primo grado, la cui data del 24 aprile 2022 è evidentemente un refuso) si faceva espresso ed ampio riferimento alle giustificazioni che l’incolpato aveva fatto pervenire in data 2 maggio 2022, evidenziando le ragioni per le quali si riteneva che le argomentazioni addotte dall’incolpato non potessero essere ritenute convincenti sul piano logico e giuridico.
Non sussiste quindi neppure la dedotta violazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 737 del 1981 (peraltro, in data 13 maggio 2022, il Questore concedeva 15 giorni di proroga per la conclusione dell’inchiesta).
4.‒ Veniamo ora alle censure sostanziali, con cui l’appellante lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento di destituzione, nonché la violazione del principio di proporzionalità e di quello del ne bis in idem.
4.1.‒ È noto che, ai sensi dell’art. 653, comma 1-bis, del c.p.p. «[l]a sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso».
All’Amministrazione è dunque preclusa la possibilità di valutare differentemente lo svolgimento storico dei fatti, la relativa qualificazione giuridica e la loro attribuibilità al soggetto incolpato. Alla stessa spetta, invece, l’autonoma considerazione ‒ in termini di gravità e rilevanza ‒ di quegli stessi fatti in relazione all’applicazione della sanzione disciplinare.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, in relazione alla fattispecie in esame, il provvedimento sia stato preceduto da approfondita istruttoria e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come si evince dalla lettura degli atti del procedimento disciplinare versati in giudizio.
Gli addebiti accertati in sede penale ‒ per i reati accertati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza privata e ricettazione: in sede penale è emerso che l’appellante si è reso responsabile di continui comportamenti vessatori nei confronti della convivente e di un'altra donna con la quale intratteneva una relazione sentimentale, consistiti in ingiurie, minacce e percosse, comportamenti posti in essere anche strumentalizzando la sua appartenenza alla Polizia di Stato; inoltre, nel corso di perquisizione domiciliare, il ricorrente è stato trovato in possesso di una placca metallica della Polizia di Stato, risultata provento di furto) ‒ sono indubbiamente sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui: «[l]a destituzione è inflitta: 1) per atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale; 2) per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; […] 4) per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad enti pubblici o a privati […]».
La condotta accertata, ponendosi in contrasto con i principi di moralità, rettitudine e correttezza che devono improntare l’agire dell’appartenente alle Forze dell’Ordine, è apparsa ‒ in modo condivisibile ‒ non compatibile con l’ulteriore permanenza in servizio del dipendente, in quanto idonea ad arrecare un gravissimo pregiudizio alla credibilità dello Stato e dell’Amministrazione.
Il tempo trascorso dalla commissione delle condotte da parte dell’appellante non è in grado di elidere la rescissione del vincolo fiduciario con la stessa. Ha osservato peraltro l’Adunanza plenaria che «in materia di procedimento disciplinare, l’attesa della sentenza conclusiva dell’intero processo penale, onde avviare o riprendere il procedimento sanzionatorio, lungi dal costituire un irragionevole ritardo, costituisce invece una evidente garanzia per la completezza e correttezza del giudizio, e ciò sia in favore del dipendente pubblico (militare) sia in favore non già dell’amministrazione/soggetto, ma del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell'attività amministrativa; quella medesima esigenza, cioè, che aveva ex ante reso opportuno sospendere il procedimento disciplinare» (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 13 settembre 2022, n. 14).
Deve precisarsi che l’interessato, sia in sede procedimentale, sia nel presente giudizio, non ha evidenziato quali temi di indagine, se adeguatamente approfonditi, avrebbero potuto inficiare le valutazioni cui è giunto l’organo disciplinare, ad esempio ridimensionando il disvalore morale connesso al comportamento addebitato.
4.2.‒ Infondata, è infondata anche la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem (sul rilievo che la Corte d’Appello di Napoli aveva già condannato l’appellante all’interdizione per 5 anni dai pubblici uffici).
L’articolo 4 del Protocollo n. 7 si applica soltanto ai «procedimenti penali». Conseguentemente, esso non impedisce che una persona subisca per lo stesso atto oltre al procedimento penale un’azione di carattere diverso, per un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente statale.
Secondo la giurisprudenza, sia civile (Corte di Cassazione, Sez. Lav., 26 ottobre 2017, n. 25485) che amministrativa (Consiglio di Stato, 3 novembre 2023, n. 9549), deve escludersi che le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro pubblico abbiano natura penale ai fini dell’applicazione dell'art. 4 del protocollo 7 (avuto riguardo ai noti criteri identificativi indicati dalla Corte di Strasburgo), perché il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica (in tal senso vedi anche la sentenza delle Sezioni Unite 29 febbraio 2016 n. 4004, che ha escluso che nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati il giudicato penale di condanna con pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego, impedisca la prosecuzione del procedimento disciplinare e la irrogazione della sanzione della rimozione; nonché la sentenza delle Sezioni Unite 3 febbraio 2017, n. 2927, in tema di giudizio disciplinare nei confronti dei professionisti).
La sanzione disciplinare, infatti, è strettamente correlata al potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente, potere che comprende in sé quello di reagire alle condotte del lavoratore che integrano inadempimento del rapporto di servizio. In quanto preordinata all’effettivo adempimento dei doveri inerenti al corretto esercizio dei compiti loro assegnati, la sanzione disciplinare non assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l’interesse che attraverso la stessa si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto.
La stessa Corte EDU ha affermato che, in linea di principio, fatta eccezione per regimi disciplinari che prevedono sanzioni restrittive della libertà personale, la responsabilità disciplinare non può essere assimilata a quella penale (cfr. la sentenza Moullet France del 13 settembre 2007; vedi anche le cause ZO c. Austria; EL c .Austria; UR e NO c. Bulgaria; KS c. Austria; BA c. Regno Unito; EI c. Austria; TO c. Croazia).
In conclusione, la natura della sanzione disciplinare, nonché la diversità e l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale escludono che il dipendente, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, possa invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato in relazione ai fatti contestati in sede penale.
5.‒ Il provvedimento di destituzione deve dunque essere confermato.
5.1.‒ Ai fini conformativi, va sottolineato che la sentenza del T.a.r. n. -OMISSIS- del 2024, con statuizione che ha oramai acquisito la forza del giudicato, ha accolto l’ultima censura (contenuta nel ricorso di primo grado) relativa all’illegittimità dell’esclusione dell’utilità a fini giuridici ed economici del periodo successivo al transito nei ruoli civili (motivando che il provvedimento di dispensa dal servizio era stato annullato dal T.a.r. con la sentenza n. 3682 -OMISSIS-0 maggio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 10526-OMISSIS-SIS-23, il quale aveva riconosciuto l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di transito del ricorrente nei ruoli civili del Ministero dell’Interno una volta decorso il previsto termine perentorio di 150 giorni).
Sempre ai fini conformativi va altresì sottolineato come il provvedimento di destituzione non appare suscettibile di riversare i suoi effetti automaticamente sul rapporto attualmente in corso presso l’Amministrazione civile dell’Interno, stante l’autonomia dei due rapporti e delle due Amministrazioni, occorrendo una determinazione apposita della seconda.
6.– Va ora esaminato l’appello n. 1916 del 2025, relativo al recupero dell’indebito.
6.1.‒ La sentenza appellata, come si è detto sopra, ha accolto il ricorso, in relazione alla mancata concessione del beneficio della rateizzazione (terzo motivo), all’illegittimità della pretesa restitutoria per il periodo successivo a quello di cessazione del periodo di sospensione cautelare quinquennale (quarto, quinto, sesto motivo), al conteggio degli interessi siccome avvenuto in violazione dei principi che governano la materia allorquando l’accipiens sia in buona fede e nella misura in cui non lascia trasparire i criteri attraverso cui si è proceduto alla quantificazione dei ridetti interessi (e settimo e ottavo mezzo).
Nella parte in cui ha respinto i restanti motivi, la sentenza di primo grado va confermata.
7.– I primi due motivi di ricorso sono stati correttamente respinti dal T.a.r.
L’accertamento della debenza delle somme è stato effettuato dagli uffici della Questura, con cui il ricorrente ha avuto modo peraltro di interloquire (con note del 27 settembre 2022 e del 4 gennaio 2023).
Legittimamente la Questura di Napoli, stante il perdurante inadempimento del ricorrente, ha richiesto (con atto del 14 settembre 2023) alla Prefettura l’attivazione della procedura di esazione contemplata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
Tale procedura costituisce espressione del potere di autotutela esecutiva dell’Amministrazione, avente natura derogatoria ed eccezionale rispetto agli strumenti di diritto comune.
L’ingiunzione ha una struttura complessa: è atto di accertamento del credito (Cass., Sez. Unite, 1° febbraio 2025, n. 2448; 25 settembre 2009, n. 11992), nonché ordine diretto al debitore di pagare la somma (così come accertata), sotto minaccia di attivazione del procedimento di riscossione coattiva, da svolgersi, attualmente (a seguito della abrogazione operata dall’art. 130, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43), nelle forme previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Dal punto di vista oggettivo, l’ingiunzione in discorso può concernere qualsiasi entrata, di diritto pubblico e di diritto privato, purché il credito abbia gli illustrati requisiti.
Dal punto di vista soggettivo, poi, si possono avvalere del mezzo tutte le pubbliche amministrazioni, così come definite dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 30 giugno 2025, n. 17640; Cass., Sez. Unite, 25 maggio 2005, n. 10958, secondo cui l’ingiunzione ha carattere succedaneo rispetto all’iscrizione a ruolo del debitore ed alla successiva notifica a questi della cartella di pagamento).
8.– Non sono accoglibili le restanti censure afferenti alla irripetibilità delle somme in ragione della buona fede e del legittimo affidamento del ricorrente, anche in considerazione del notevole lasso temporale intercorso tra percezione e richiesta di restituzione.
8.1.‒ Secondo la consolidata giurisprudenza, il recupero da parte dell’amministrazione di emolumenti indebitamente corrisposti a pubblici dipendenti è un atto dovuto. L’affidamento del percettore delle somme e la stessa buona fede non sono d’ostacolo all’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere-dovere di recupero, in linea con il canone costituzionale di buon andamento, né l’amministrazione è tenuta a fornire un'ulteriore motivazione sull'elemento soggettivo riconducibile all'interessato o all'interesse pubblico al recupero che è rinvenibile in re ipsa. Pertanto, in capo all’amministrazione che abbia effettuato un pagamento indebitamente dovuto ad un proprio dipendente si riconosce una posizione soggettiva che deve essere qualificata come diritto soggettivo alla restituzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 febbraio 2025, n. 1571; Sez. I, 29 ottobre 2024, n. 1319: Sez. I, parere 30 gennaio 2023, n. 124; Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852; Sez. V, 10 maggio 2012, n. 2705). A prescindere dal tempo trascorso, l’oggetto del recupero produce di per sé un danno all’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 marzo 2022, n. 2105).
Il solo temperamento ammesso è costituito dalla regola per cui le modalità di recupero non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle condizioni di vita del debitore (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2902).
8.2.‒ Tale orientamento va coordinato con la giurisprudenza della Corte EDU che, nell’ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha dato corpo all’interpretazione dell’art. 1 Prot. addizionale della CEDU.
Secondo la citata disposizione convenzionale, «[o]gni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni» e la Corte EDU, valorizzando proprio la nozione di bene, ha ascritto a tale paradigma la tutela dell’affidamento legittimo («legitimate expectation»).
In particolare, in una pluralità di casi – tra cui le sentenze SA, OM, AK e KA – concernenti indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la Corte EDU ha specificato i presupposti che consentono di identificare un affidamento legittimo in capo al percettore della prestazione, che sia persona fisica, e ha individuato le condizioni che tramutano la condictio indebiti in un’interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento.
La Corte EDU ha individuato quali elementi costitutivi dell’affidamento legittimo: l’erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità; la provenienza dell’attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all’esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo; la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali; un’erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima; la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
L’identificazione di una situazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo l’intangibilità della prestazione percepita dal privato.
La Corte EDU riconosce l’interesse generale sotteso all’azione di ripetizione dell’indebito e, in genere, riscontra la legalità dell’intervento, che solo raramente si è dimostrata carente (sentenza 12 ottobre 2020, ŽE IM contro Lituania, paragrafo 115). Le censure della Corte EDU si appuntano, invece, sulla proporzionalità dell’interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell’affidamento incolpevole.
Nel compiere tale valutazione, la Corte EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda (così Grande camera, sentenza 5 settembre 2017, FÁ contro Ungheria, paragrafo 65, e seconda sezione, sentenza 10 febbraio 2015, NÉ GY contro Ungheria, paragrafo 166). In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell’interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell’affidamento (ad esempio, nella sentenza AK, l’addebito di interessi legali in capo all’accipiens, a dispetto dell’errore compiuto dall’amministrazione, paragrafi 86 e 87; o, nella sentenza SA, la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell’obbligato, paragrafo 72); più in generale, rilevano l’omessa o l’inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell’obbligato nell’esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze SA, paragrafi 72 e 73; OM, paragrafo 75; AK, paragrafi da 87 a 89, e KA, paragrafi 74 e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all’ente cui sia addebitabile l’errore (sentenze SA, paragrafo 71, e AK, paragrafo 80).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2023, ha affermato che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l’art. 2033 c.c. ed il citato parametro convenzionale interposto di cui all’art. 1 Protocollo addizionale della CEDU. In particolare, si rinviene nell’ordinamento italiano la clausola di buona fede oggettiva o correttezza, suscettibile di valorizzare la specificità degli elementi posti in risalto dalla giurisprudenza della Corte EDU a fondamento dell’affidamento legittimo. Gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell’individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation.
8.3.‒ Su queste basi, va rimarcato che il trattamento economico spettante all’appellante durante il periodo di sospensione cautelare (dal 12 giugno 2013 all’11 giugno 2018), era previsto espressamente dalla legge (oltre che richiamato dallo stesso decreto di sospensione del 13 giugno 2013 e nel prospetto contabile dell’atto di recupero).
L’art. 45, comma 26, del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevede che: «[a]l personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice».
Ai sensi del richiamato art. 920, comma 1: «[a]l militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. […]».
Correttamente l’Amministrazione – fermo restando la irripetibilità delle somme corrisposte a titolo di assegno familiare durante detto il periodo di sospensione cautelare, come riconosciuto nel corpo dello stesso provvedimento espulsivo ‒ ha richiesto la restituzione della sola parte eccedente quella legittimamente percepita ai sensi del ridetto art. 45, comma 26, d.lgs. 95 del 2017, a titolo di assegno familiare (all’appellante era stato invece corrisposto lo stipendio intero e non decurtato a titolo di assegno alimentare).
8.4.‒ Non sono ravvisabili interferenze sproporzionate rispetto all’affidamento legittimo ingenerato dall’erogazione indebita delle prestazioni retributive.
L’azione di recupero risulta infatti proporzionata, in quanto deve avvenire con esborso mensile e non ‘una tantum’. Il T.a.r., con statuizione passata in giudicato, ha infatti riconosciuto il diritto ricorrente di procedere al pagamento rateale del debito, con il correlato obbligo per la Amministrazione di provvedere in tal senso.
Lo stesso giudicato ha statuito la decorrenza degli interessi dal momento della primigenia richiesta di pagamento effettuata dalla Questura di Napoli in data 27 settembre 2022. A fronte dell’obbligo restitutorio lo stesso art. 2033 cod. civ. – come già emerge dalla sua formulazione testuale – prevede che, in ipotesi di buona fede soggettiva dell’accipiens, i frutti e gli interessi vanno corrisposti solo a partire dalla domanda di restituzione, il che allontana una delle possibili ragioni di sproporzione dell’interferenza ravvisate dalla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare, nella sentenza AK, paragrafo 86).
Il giudicato ha anche ritenuto illegittima l’esclusione dell’utilità a fini giuridici ed economici del periodo successivo alla dispensa dal servizio (disposta con provvedimento del 13 dicembre 2021 con decorrenza dal 22 ottobre 2021).
8.5.‒ Le restanti censure relative alla asserita irretroattività in toto del provvedimento di destituzione – che, stante la cesura discendente dalla avvenuta riammissione in servizio ‒ non assumerebbe rilevanza neanche per il periodo di sospensione ‒ non colgono nel segno.
È principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico già sospeso dal servizio va fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare (Consiglio di stato, Sez. IV, n. 1273 del 2020; vedi anche Sez. III, 10 aprile 2014, n. 1741, secondo cui la decorrenza va fissata al momento dell’inizio della sospensione cautelare non solo quando il provvedimento di destituzione interviene durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, in applicazione dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, l’interessato sia stato riammesso in servizio, alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell'attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione).
In ogni caso, la questione della decorrenza dell’atto di destituzione non appare dirimente.
Come si è detto, l’azione di recupero riguarda il solo periodo di sospensione cautelare intercorso tra il 12 giugno del 2013 e l’11 giugno del 2018, rispetto al quale il trattamento economico spettante è dettato espressamente dalla legge (segnatamente, dall’art. 45, comma 26, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95), con conseguente irripetibilità delle sole somme corrisposte a titolo di assegno familiare.
9.– Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del secondo grado di giudizio, in considerazione della complessità delle questioni, della risalenza dei fatti, della natura degli interessi coinvolti.
9.1.‒ Va infine confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dalla competente commissione per entrambi gli appelli (con decreti del 7 maggio 2025, n. 82 e n. 83), sussistendone i relativi presupposti, e va conseguentemente disposta la liquidazione del compenso in favore del difensore.
Si ritiene congruo, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’attività processuale espletata ‒ tenuto altresì conto che l’art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori ‒ liquidare per i due giudizi riuniti il compenso al difensore, avvocato Alfonso Erra, nella misura di complessivi € 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.
Compensa le spese di lite del secondo grado di giudizio.
Liquida, in relazione al gratuito patrocinio svolto per i due giudizi riuniti, il compenso al difensore, avvocato Alfonso Erra, nella misura di complessivi € 6.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AD TT, Presidente
DA LI, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LI | AD TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.