Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto (nella specie rilevante ai fini dell'applicazione, riguardo all'azione diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera, della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera è quello che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Nè, in difetto di questo requisito, è sufficiente ad escludere la figura contrattuale dell'appalto la modesta entità delle opere.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4527 del 11https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 11/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 11/02/2022), n.4527 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIUSTI Alberto – Presidente – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere – Dott. OLIVA Stefano – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9128/2017 R.G. proposto da: EDIL C. S.N.C. DI A. E L.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto in Roma, Via Arno n. 6. – ricorrente – contro G.M., rappresentato e difeso …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F.LLI D'SI DI UG MA & C. S.A.S. già F.LLI D'SI S.N.C. di D'SI IO & C., in persona del socio accomandatario RO TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende unitamente all'avvocato LAPO PUCCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato L. TRICERRI, difeso dall'avvocato ALDO SABA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 440/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/7/98 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato PONTECORVO EDOARDO difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 2 giugno 1992 il Tribunale di Firenze respingeva, perché prescritta, la domanda di risarcimento danni proposta da PA FA nei confronti della s.n.c. Termoidraulica F.LI D'MB, danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di installazione dell'impianto di riscaldamento, e di rifacimento del bagno e della pavimentazione dell'appartamento, esclusa la cucina. Su impugnazione del FA, che qualificato il contratto come appalto, eccepiva l'applicabilità del termine di prescrizione più lungo e non ancora scaduto all'atto della proposizione della domanda, la corte di appello di Firenze, con sentenza 10 aprile 1996, non definitivamente pronunciando, respingeva l'eccezione di prescrizione e condannava l'appellata al risarcimento dei danni rimettendo la causa in istruttoria per la liquidazione di essi, previo espletamento di C.T.U. Affermava la corte, per quanto interessa il presente giudizio, che l'equiparazione fra piccolo imprenditore ed artigiano fatta dal Tribunale per affermare l'esistenza, nella specie, del contratto d'opera, doveva in linea di principio, escludersi, per essere l'artigiano imprenditore commerciale quando il suo guadagno assume i caratteri del profitto, con la conseguenza che egli ben può operare come appaltatore;
costituendo il discrimine fra il contratto d'opera e quello d'appalto non la qualifica soggettiva dell'incaricato dell'esecuzione dell'opera, ma l'organizzazione imprenditoriale dei mezzi produttivi, prevalente sull'attività lavorativa personale. Nella specie, sussisteva la prova dell'attività organizzativa autonoma ed imprenditoriale dell'appellata che aveva provveduto in proprio all'impianto di riscaldamento ed al rifacimento del bagno, affidando a terzi in subappalto le opere relative alla rimozione e posa in opera dei pavimenti, fornendo tutto il materiale e programmando l'esecuzione delle opere con una gestione a proprio rischio. Affermava, ancora, la corte che la qualificazione del rapporto non si collega alle spese per l'acquisto del materiale o alla retribuzione della manodopera e/o all'impiego più o meno massiccio di manodopera propria;
costituendo tutti questi elementi, mezzi per il raggiungimento del risultato, ma si collega all'organizzazione imprenditoriale di tali mezzi, prevalente al fine del conseguimento del risultato, ed estrinsecantesi nel potere di scelta dei materiali, dei tempi e modalità di esecuzione (anche con delega a terzi di interi settori dell'opera), nel potere di coordinamento degli interventi propri ed altrui.
Nella specie, pertanto, il rapporto tra le parti andava ricondotto all'appalto e quindi al più lungo termine di prescrizione dell'azione di garanzia, termine non ancora decorso. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la F.LI D'MB di RO TT e C. s.a.s. (già FrateLI D'MB s.n.c. di D'MB LI e C.) con tre motivi di impugnazione.
Resiste con controricorso PA FA.
Il procuratore generale conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce la società ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 2222, 2082, 2083 c. civ. in relazione all'art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte di merito erroneamente negato, che il criterio decisivo per qualificare, nella specie, il contratto de quo, come appalto o come contratto d'opera, fosse costituito dall'essere la società ricorrente, all'epoca dei fatti, una piccola imprenditrice, a carattere artigianale, che svolgeva la propria attività con il contributo prevalente del lavoro personale dei soci;
nonostante, secondo la dottrina e la giurisprudenza, si abbia contratto d'opera quando essa è compiuta da una piccola impresa con attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia e contratto di appalto quando il lavoro faccia capo ad una grande o media impresa;
2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 1655, 2222, 2082, 2083 c. civ. nonché omessa e/o illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per avere la corte di merito erroneamente affermato che la qualificazione del rapporto non poteva essere collegata alle spese per l'acquisto del materiale alla retribuzione della mano d'opera e/o all'impiego più o meno massiccio di mano d'opera propria, costituenti tutti mezzi per la produzione dell'opera ma doveva essere collegata all'organizzazione imprenditoriale di tali mezzi, che rilevatasi nettamente prevalente ed estrinsecatasi nel potere di scelta dei materiali, dei tempi e delle modalità di esecuzione anche con delega a terzi di un intero settore dell'opera (i pavimenti) nonché nel potere di coordinamento degli interventi propri e altrui, qualificava il rapporto come appalto;
affermazione della corte che non consideravano: A) come anche nel contratto d'opera si ha da parte dell'artefice, quale piccolo imprenditore una gestione a proprio rischio ed una organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività, anche se trattasi di organizzazione più semplice di quella della grande e media impresa;
B) che, nella specie la modestia del materiale scelto, i tempi ristretti dell'esecuzione (1 mese), la delega a terzi per la pavimentazione per un importo irrisorio, avrebbero dovuto portare a qualificare il rapporto come contratto d'opera; C) che la stessa delega a terzi escludeva nella ricorrente la consistenza di impresa media o grande;
3) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 191 c.p.c. in relazione all'art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c., per avere la corte di merito, senza motivare, dissentito dalle conclusioni del C.T.U. che aveva ritenuto le opere idrauliche prevalenti, rispetto a quelle eseguite dalla detta Pallanti, ed eseguibili con impiego delle prestazioni personali del titolare D'MB, senza ausilio di particolari maestranze e non necessariamente comportanti la richiesta di impresa tecnicamente e logisticamente organizzata;
opera di modesta entità economica (L.
7.870.000) tipiche di una impresa a carattere artigianale. I primi due motivi di ricorso per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono infondati.
La corte di merito, infatti, nell'affermare che, nella specie il contratto posto in essere dalle parti configura un appalto e non un contratto d'opera, non ha disatteso, contrariamente all'assunto della società ricorrente, il criterio che la dottrina e la giurisprudenza prevalente seguono per individuare i due tipi di contratto, cioè il criterio che collega la diversa natura di essi alla struttura e dimensione dell'impresa alla quale sono commissionate le opere, attribuendo il contratto d'opera alla piccola impresa, in quanto svolgente la propria attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari) e riservando il contratto d'appalto alla media e grande impresa.
La corte di merito, invero, ha soltanto escluso, in linea di fatto, con accertamento insindacabile in questa sede, perché sufficientemente motivato (e comunque non oggetto di specifico motivo di ricorso) che la società F.LI D'MB sia una piccola impresa ai sensi dell'art. 2083 c. civ.. Evidenziando gli elementi attraverso i quali l'organizzazione imprenditoriale si è manifestata, quali soprattutto il potere di scelta dei materiali, i tempi e le modalità di esecuzione, la delega a terzi di un intero settore di opere (la pavimentazione);
specificando, altresì, che la qualificazione del rapporto intercorso fra le parti in causa deve essere collegata all'organizzazione imprenditoriale e che, nel contesto di fatto esposto tale organizzazione si è rivelata nettamente prevalente, la corte di merito ha sostanzialmente affermato che, nel caso di specie, l'opera, oggetto del contratto stipulato, non era il prodotto dell'attività personale dei soci della F.LI D'MB, ma era il frutto dell'impresa guidata dagli stessi, esplicanti in prevalenza attività di coordinamento e di direzione nell'ambito della quale la loro specifica attività manuale di artigiano assumeva un valore solo secondario.
Ciò non significa, come assume il ricorrente, disconoscere che anche nella piccola impresa esista una organizzazione;
ma identificare in tale organizzazione solo un mezzo per l'esplicazione dell'attività dell'imprenditore artigiano;
un mezzo, tuttavia che non consente all'impresa di procedere nel perseguimento delle sue iniziative facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore. L'imprenditore artigiano, infatti, come è riconosciuto dalla dottrina, si differenzia dagli altri imprenditori perché è personalmente apportatore di lavoro esecutivo proprio, e svolge una funzione di guida, di assistenza continua nei confronti di coloro che lavorano con lui, con la conseguenza che i poteri di direzione ed organizzativi sono da lui esercitati in funzione del lavoro manuale dallo stesso svolto, lavoro che, sia come apporto materiale, che come insegnamento e guida per i collaboratori è il perno sul quale si regge l'impresa artigianale.
Nulla di tutto ciò la corte di merito ha ravvisato nella F.LI D'MB, impresa con numerosi dipendenti accertando la prevalenza dell'organizzazione imprenditoriale sull'attività personale dei soci, per cui del tutto conseguente deve ritenersi l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'artigiano può operare come appaltatore, quando è imprenditore commerciale. Nè ad invalidare le affermazioni della corte di merito possono rilevare le argomentazioni della ricorrente, di cui ai profili sub B e C del 2 motivo di ricorso, dal momento che la modestia del materiale scelto, i tempi ristretti della esecuzione, l'importo modesto dei lavori, non costituiscono elementi incompatibili con il prevalere dell'organizzazione imprenditoriale sul lavoro personale dei soci;
e la delega a terzi di parte dei lavori non fa che confermare la su menzionata prevalenza.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, la decisione della corte territoriale non merita censure, in quanto il rilievo del C.T.U., secondo cui le opere di idraulica erano prevalenti rispetto alle altre e ben avrebbero potuto essere oggetto di esecuzione da parte dei titolari dell'impresa, non contrasta con l'accertamento della corte che, in linea di fatto, ha comunque escluso, nella fattispecie, la prevalenza dell'apporto della mano d'opera personale dei soci rispetto all'organizzazione imprenditoriale. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata, stante la soccombenza al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del resistente nella misura che liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio liquidate in L. 125.450 oltre L.
1.200.000 di onorari. Così deciso in Roma il 3 luglio 1998.