Legge 31 marzo 1979, n. 92

Commentari7

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  • 1Corte costituzionale
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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22
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    Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …

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  • 3Corte costituzionale
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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che la società A. M. srl e i suoi soci avevano convenuto in giudizio il Condominio G., innanzi al Tribunale ordinario di L'Aquila, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla «revoca», ritenuta «illegittima», di un incarico professionale. Questo …

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  • 4Daniele SilvestroAccesso limitato
    https://www.eutekne.info/

  • 5Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 10 novembre 2024
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Giurisprudenza+500

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  • 1Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 312
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati: Dr. Maura STASSANO Presidente Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 191/2022 del ruolo generale appelli lavoro TRA , rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Marziale e E_ Patrizia Totaro, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato con pec; APPELLANTE 1 E , in persona del legale NT rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso …
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    • indennità di reperibilità·
    • prescrizione crediti·
    • art. 429 c.p.c.·
    • differenze retributive·
    • enti pubblici economici·
    • CTU·
    • spese processuali·
    • inquadramento contrattuale·
    • indennità sostitutiva ferie·
    • giurisdizione lavoro

  • 2Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 866
    Provvedimento: RE BBLICA ITAN A PU REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione s c r i t t a d e l 04/03/2025 h a pronunciato la seguente SENTENZA n e l l a causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11563/2024 R.G. promossa da: ' rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO STOLFA e DANILO VOLPE; Parte 1 RICORRENTE contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE; CP 1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata spiegava l'odierna opposizione …
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    • regolarità contributiva·
    • opposizione avviso di addebito·
    • art. 6 D.L. 338/1989·
    • art. 1 co. 1175 L. 296/2006·
    • decadenza CIGO·
    • Durc·
    • benefici contributivi·
    • esonero contributivo·
    • norma calmieratrice

  • 3Trib. Patti, sentenza 10/07/2024, n. 1364
    Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Lucia Maria Catena Amato, all'udienza del 10.07.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA contestuale nella controversia iscritta al n. 129/2021 R.G. e vertente tra , nato il [...] a [...], residente in [...] Rocca n.8, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in S. TA IT (ME), C. da C.F._1 Vallebruca n. 68, presso e nello studio dell'Avv. Tiziana Pascalia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente contro in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti; resistente OGGETTO: …
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    • restituzione indebito·
    • indebito previdenziale·
    • disoccupazione agricola·
    • inquadramento previdenziale·
    • subordinazione·
    • iscrizione elenchi anagrafici agricoltura·
    • onere della prova·
    • prova testimoniale·
    • art. 6 L. n. 92/1979·
    • prova documentale

  • 4Trib. Locri, sentenza 31/07/2024, n. 852
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza Nella causa iscritta al n RG 3146 2019 Il Giudice Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e …
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    • sostituzione udienza con deposito note scritte·
    • art. 127 c.p.c.·
    • art. 10 D.Lgs. n. 503/1993·
    • contumacia·
    • cumulabilità redditi e assegno invalidità·
    • art. 6 L. 31.03.1979 n. 92·
    • legittimazione passiva·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 127-ter c.p.c.

  • 5Trib. Enna, sentenza 24/09/2025, n. 768
    Provvedimento: Proc. n. 14/2021 R.G. IL TRIBUNALE DI ENNA Il giudice, Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti; decide la causa come da sentenza contestuale. Enna, 23 settembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 14/2021 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento ex art. 442 c.p.c. promossa da: (P. IVA , con sede in Troina (EN), via Piersanti Parte_1 P.IVA_1 Mattarella n. 88/B, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 (C.F. …
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    • art. 2135 c.c.·
    • inquadramento aziendale·
    • verbale ispettivo·
    • compensazione spese·
    • opposizione a verbale di accertamento·
    • attività agricola·
    • art. 442 c.p.c.·
    • prova orale·
    • art. 6 L. 92/1979·
    • prova documentale
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresi', sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'.
    All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

    Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
    A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicita' diversa da quella mensile.
    Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
    Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all' articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .
    Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
    Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573 , chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.
  • Art. 2.
    Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilita' di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si intende riferito alla sola tredicesima mensilita' corrisposta nell'anno 1977.
    Le norme di cui all' articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilita' ne' ad altre eventuali mensilita' aggiuntive.
  • Art. 3.
    Nei casi in cui le denunce previste dall' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.