Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 giugno 1998 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Cassazione civile n. 7316/2002https://www.brocardi.it/
(massima n. 1) La natura industriale o agricola dell'attività imprenditoriale, rilevante ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in relazione all'art. 35 della stessa legge, va accertata non già sulla base di criteri generali ed astratti come quelli stabiliti, ai fini previdenziali, dagli artt. 33 del D.P.R. n. 797 del 1955 e 6, lett. b), della legge n. 92 del 1979 o, in tema di determinazione del reddito agrario, dall'art. 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 ma, in conformità all'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 dello stesso codice, sulla base dell'attività effettivamente esercitata …
Leggi di più… - 3. Rassegna delle massime della Cassazione CivileAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 29 aprile 2026
- 4. Daniele SilvestroAccesso limitatohttps://www.eutekne.info/
- 5. Sentenza Cassazione Civile n. 5821 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 22/02/2022), n.5821 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRINO Umberto – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 1251-2016 proposto da: I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2786Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11986/2022 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria; disconoscimento lavoro in agricoltura; PROMOSSA DA , cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1 MARZANO GIUSEPPE, RICORRENTE CONTRO , con il Patrocinio dell'Avv.to VELARDI FRANCESCO, CP_1 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 …Leggi di più...
- art. 2135 c.c.·
- disconoscimento lavoro agricolo·
- art. 22 d.l. 7/1970·
- decadenza azione giudiziaria·
- art. 6 legge 92/1979·
- inquadramento previdenziale·
- previdenza obbligatoria·
- attività connessa a raccolta·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- onere della prova
- 2. Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 544Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott.ssa Elvira Maltese Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 766/2022 R.G. promossa DA Parte_1 ( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò; Appellante CONTRO ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1 avv.ti Mario S. Contarino e Vincenzo La Rosa; Appellata OGGETTO: …Leggi di più...
- riconoscimento rapporto di lavoro agricolo·
- art. 434 c.p.c.·
- contributo unificato raddoppiato·
- disoccupazione agricola·
- inquadramento previdenziale·
- art. 96 c.p.c.·
- art. 6 legge n. 92/1979·
- decadenza disoccupazione agricola·
- prova testimoniale·
- litisconsorzio necessario
- 3. Corte d'Appello Catania, sentenza 16/12/2024, n. 1162Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Marcella CELESTI Presidente Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente SENTENZA nelle causa iscritta al n. 889/2021 R.G. promossa da , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...] ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio; C.F._1 appellante contro , in persona del Controparte_1 Presidente e legale rappresentante pro-tempore (c.f.: ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese; appellato La causa veniva posta in decisione il 14 novembre 2024 ai sensi …Leggi di più...
- art. 32 L. n. 264/49·
- indennità di disoccupazione·
- prova del rapporto di lavoro·
- rimborso IRPEF·
- art. 2094 c.c.·
- art. 1 e 2 D.P.R. n. 1323/1955·
- art. 1 D.L. n. 7/1970·
- art. 12 R.D. n. 1949/1940·
- giurisprudenza Corte di Cassazione·
- disconoscimento rapporto di lavoro·
- riconoscimento giornate lavorative·
- onere della prova·
- verbale di accertamento ispettivo·
- art. 6 L. n. 92/1979
- 4. Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 866Provvedimento: RE BBLICA ITAN A PU REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione s c r i t t a d e l 04/03/2025 h a pronunciato la seguente SENTENZA n e l l a causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11563/2024 R.G. promossa da: ' rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO STOLFA e DANILO VOLPE; Parte 1 RICORRENTE contro rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE; CP 1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23/09/2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata spiegava l'odierna opposizione …Leggi di più...
- regolarità contributiva·
- opposizione avviso di addebito·
- art. 6 D.L. 338/1989·
- art. 1 co. 1175 L. 296/2006·
- decadenza CIGO·
- Durc·
- benefici contributivi·
- esonero contributivo·
- norma calmieratrice
- 5. Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2136Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2695 /2019 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1 Fisc. , elettivamente domiciliato in Corso Giacomo C.F._1 Matteotti, 146/F 98066 Patti presso lo studio dell'Avv. CARIANNI GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1 EMANUELE N° 100 C/O SEDE PROVINCIALE MESSINA presso lo CP_1 studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta …Leggi di più...
- indennità di disoccupazione agricola·
- previdenza obbligatoria·
- giurisdizione previdenziale·
- art. 442 c.p.c.·
- iscrizione elenchi lavoratori agricoli·
- art. 414 c.p.c.·
- decadenza sostanziale·
- rimessione in termini art. 153 c.p.c.·
- decadenza art. 22 d.l. n. 7/1970·
- pubblicazione telematica elenchi
Versioni del testo
- Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresi', sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'.
All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicita' diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all' articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573 , chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. - Art. 2.
Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilita' di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si intende riferito alla sola tredicesima mensilita' corrisposta nell'anno 1977.
Le norme di cui all' articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilita' ne' ad altre eventuali mensilita' aggiuntive. - Art. 3.
Nei casi in cui le denunce previste dall' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.