Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 aprile 1979 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 giugno 1998 |
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20 , concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonche' norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresi', sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane, escluse quelle edili ed affini, limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonche'.
All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonche' alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.
A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicita' diversa da quella mensile.
Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonche' ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all' articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 .
Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:
Art. 3-bis. - Con effetto dal 1 aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573 , chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. - Art. 2.
Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilita' di cui all' articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102 , si intende riferito alla sola tredicesima mensilita' corrisposta nell'anno 1977.
Le norme di cui all' articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 , nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilita' ne' ad altre eventuali mensilita' aggiuntive. - Art. 3.
Nei casi in cui le denunce previste dall' articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 , risultino inesatte o incomplete, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni previste dai citati articoli 4, commi secondo e quarto, e 30, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati forniti con le denunce stesse.