Articolo 2232 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2232.

(Esecuzione dell'opera).

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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