Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2232.
(Esecuzione dell'opera).
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
(Esecuzione dell'opera).
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Puo' tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilita', di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e' incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Commentari • 102
- 1. Legittimazione attiva dello studio associato per pagamento dei crediti degli aderentiGiovanni Stampone · https://www.diritto.it/ · 17 maggio 2024 · 244.5387
[…] Tal tipo d'associazione, dovrebbe comportare, da un punto di vista della gestione dello studio, una condivisione delle spese e delle relative entrate, fermo restando, tuttavia, ed è bene sottolinearlo, che le prestazioni professionali devono esser adempiute dai professionisti associati personalmente, poiché, trattandosi d'una prestazione d'opera intellettuale, vien in rilievo il primo comma dell'art. 2232, cod. civ., a mente del quale, per l'appunto, la prestazione deve esser eseguita personalmente. E, difatti, l'art. 2232, primo comma, cod. civ., stabilisce, tra l'altro, che “Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto…”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/04/2021, n. 2676Provvedimento: […] Precisamente la fattispecie concerne un contratto di progettazione intercorso tra la società ed il geometra, con l'impossibilità di invocare l'art 2232 cc perché nel caso non si dibatte della possibilità, contestata da un terzo, per la società di valersi di sostituti […] dell'errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie. Deduce , infatti, l'appellante che la norma dell'art. 2232 cc prevede una forma di collaborazione professionale e la giurisprudenza prevede che vi siano forme di collaborazione anche fra professionisti di diverso livello di competenza, come nel caso di specie, ove l'appellante, aveva dimostrato, […]Leggi di più...
- prova espletamento prestazione·
- giudicato·
- competenza geometri·
- contratto d'opera professionale·
- art. 2232 c.c.·
- prova conferimento incarico·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- compensazione spese di lite·
- collaborazione professionisti·
- nullità contratto per violazione legge professionale