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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52429/2022 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saira Di Eugenio, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Scarcia, Gianluca Controparte_1
Nizzardi e Simone Colangeli, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione nascevano le figlie (in data 19.11.2001) e (in data 13.11.2003), che le Per_1 Per_2
parti si erano già separate nel 2016 ma che, successivamente, erano tornate a vivere insieme, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
determinarsi un assegno di mantenimento a suo carico per le figlie pari ad euro
600,00 mensili, da versarsi alla moglie, oltre ad euro 100,00 mensili ciascuna da versarsi direttamente alle due ragazze, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva: la separazione con addebito al marito, per avere egli “…sempre assunto un atteggiamento repressivo, arrogante, insensibile ed umiliante verso la moglie” e per essersi ripetutamente allontanato dalla casa coniugale tra il 2017 ed il 2021;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per sé pari ad euro
500,00 mensili e per le figlie pari ad euro 800,00 mensili (di cui euro 200,00 mensili,
100,00 ciascuna, da versarsi direttamente alle stesse), oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse;
il pagamento da parte del marito del canone di locazione della casa coniugale;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di assegno di mantenimento per sé, la resistente chiedeva un assegno per le figlie pari ad euro
1.280,00 mensili, inalterate le altre domande.
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… vista la congiunta richiesta delle parti relativa al mantenimento a carico del per le due figlie maggiorenni, conviventi con la madre ed Pt_1
economicamente non indipendenti, nonché relativa all'assegnazione della casa coniugale alla che CP_1
vi abita con le due ragazze;
rilevato, quanto alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie: che la risulta essere CP_1
dipendente del Ministero della Salute con un reddito annuo pari ad euro 23.100,00 (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio e CU, in atti); che la stessa è onerata del canone di locazione della casa coniugale pari ad euro 480,00 mensili, circostanza pacifica tra le parti, oltre che di una rata di un debito verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 264,00 mensili (cfr. attestazione, in atti) e delle ritenute sullo stipendio per la somma di euro 530,00 mensili per la cessione del quinto ed una rata di un finanziamento (cfr. buste paga 2022, in atti); che la stessa è titolare del diritto di proprietà per un terzo della abitazione dove vive la sorella, alla quale è stato nominato un amministratore di sostegno (cfr. provvedimento del G.T. e dichiarazione citata); che il è dipendente del Ministero della Difesa Pt_1
(quale Ufficiale dell'Esercito), con un reddito pari ad euro 3.800,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità, è proprietario della casa dove vive, nonché al 50% di due terreni, ed è onerato di una rata di finanziamento pari ad euro 175,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazioni dei redditi, in atti); ritenuto che non vi sono evidenze del fatto che dalla vendita di due immobili (di cui una avvenuta nel
2010) la abbia ancora giacenze consistenti, valutato quanto dalla stessa dedotto sul punto CP_1
quanto alle necessità di vita e ai debiti cui ha dovuto fare fronte, anche in considerazione di un lungo periodo di tempo in cui non ha lavorato;
ritenuto, ciò posto, che possa essere determinato un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat;
ritenuto di dover disporre che le somme sopra indicate e disposte a carico del siano versate alla Pt_1
entro il g. 5 di ogni mese (delle dette somma, tuttavia, euro 100,00 mensili per ciascuna figlia CP_1
saranno versate dal padre direttamente alle medesime, come richiesto da entrambe le parti),
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-assegna la casa coniugale alla moglie;
-determina un assegno a carico del a titolo di mantenimento delle figlie pari ad euro 800,00 Pt_1
mensili, oltre Istat, da versarsi quanto ad euro 100,00 mensili per ciascuna figlia direttamente alla stessa e per il resto alla entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
-determina un assegno a carico del a titolo di mantenimento della moglie pari ad euro 250,00 Pt_1
mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
-dispone la corresponsione, da parte del del 50% delle spese per le figlie di cui al Protocollo Pt_1
vigente presso questo Tribunale;
…”.
Con ordinanza del 24.6.2024, poi, veniva disposta la seguente modifica: “… vista l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal in data 21.3.2024, con la quale lo Pt_1
stesso chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia già posto a suo carico con Per_1
decorrenza novembre 2023 (o, in subordine, dal dicembre 2023, quando avanzava la detta domanda nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), oltre alla revoca dell'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie per la medesima, stante la raggiunta indipendenza economica della ragazza
(frequenta il corso triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri a Firenze); vista l'istanza di rigetto della per essere l'entrata della figlia a titolo di indennità solo CP_1
temporanea e non sufficiente a poterla ritenere completamente autonoma, vista anche la sua età (22 anni)
e facendo rientro la ragazza presso la madre una volta al mese circa;
premesso che allo stato il padre è tenuto al versamento per la figlia di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
premesso che risulta pacifico che la figlia stia svolgendo il corso sopra indicato;
Per_1
rilevato, poi, che è in atti una mail della ragazza che indica la somma che riceve e che è pari ad euro
1.400,00 mensili circa, con la quale non deve provvedere alle spese di vitto e alloggio, fornite dall'Arma;
ritenuto che
dette circostanze portino a ritenere che la ragazza sia autonoma;
ritenuto, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie a carico del padre per la figlia con decorrenza dalla domanda (gennaio 2024, Per_1
essendo la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. stata depositata il 27.12.2023),
P.Q.M.
il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede, a definizione del sub- procedimento n. 1: revoca l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie già a carico del padre per la figlia , con decorrenza dalla domanda (gennaio 2024).”. Per_1
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva di corrispondere per la sola Pt_1
figlia la somma di euro 400,00 mensili a titolo di suo mantenimento (di cui euro Per_2
100,00 direttamente alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, oltre che l'assegnazione alla della casa coniugale, mentre CP_1
quest'ultima si riportava alle conclusioni già svolte e sopra indicate.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, poi, darsi atto che nelle more del presente procedimento è stato introdotto il giudizio di divorzio presso questo Tribunale, come emerge dalle memorie conclusionali.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni
(definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Ebbene, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del Giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti, oltre, ovviamente, la domanda di addebito, quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto
Cass., sent. n. 28990/2008).
Ebbene, quanto alla domanda di addebito avanzata dalla deve rilevarsi che non CP_1
risulta essere stata raggiunta la prova circa le condotte addebitate al marito;
infatti, dall'escussione dei testi in ordine all'allontanamento volontario del marito dalla casa coniugale, non sono emerse dichiarazioni a supporto della tesi difensiva della CP_1
avendo i testi riferito, anche de relato, che, per quanto a loro conoscenza, era stata la moglie a cacciarlo di casa, senza che siano state provate condotte ulteriori violative dei doveri matrimoniali da parte del Dunque, la domanda di addebito deve essere Pt_1
rigettata.
Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie e per la moglie, deve rilevarsi che, come detto, lo spazio temporale all'interno del quale questo Collegio può deliberare è quello fino all'emissione dei provvedimenti presidenziali in sede divorzile (e con la decorrenza ivi indicata).
Pertanto, valutato quanto già sopra esposto, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti per il limite temporale detto, dunque anche la revoca della contribuzione economica per la figlia , dovendosi anche dare atto della conferma Per_1
delle statuizioni rese in fase presidenziale da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo, con decreto del 13.11.2023, in atti (“…Sostiene che ha errato Parte_1
l'ordinanza presidenziale nel determinare le condizioni economiche e patrimoniali delle parti;
tali censure vanno respinte per le considerazioni che seguono. e Ufficiale dell'Esercito con Parte_1
reddito, derivante dalla dichiarazione dei redditi 730/22 per i redditi 2021, di euro 69.060,00 al lordo, con imposta lorda di euro 22.001 ,00, e dunque un reddito mensile netto per 13 mensilità di circa euro 3.600,00. Afferma che egli ha svolto l'incarico di Sindaco di Grottaferrata dal Controparte_1
mese di giugno 2014al mese di mese di ottobre 2016, percependo una indennità mensile di euro
2.788,87lordi, ed è stato candidato "nel Municipio lll degli ultimi 2 anni" in Roma (memoria difensiva reclamata del 27 -6-2023). è gravato, per riconoscimento espresso della reclamata Parte_1
(pag. 12 suddetta memoria difensiva), del rateo mensile di euro 264,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate che la ordinanza presidenziale ha posto a carico invece di dichiara inoltre di Controparte_1
corrispondere la rata mensile di euro 175,00 per un finanziamento e di essere proprietario soltanto per il
50% della casa in cui vive sita in Grottaferrata, dell'altro 50% essendo proprietario il fratello, oltre a due terreni a destinazione agricola siti in Grottaferrata per la stessa quota di comproprietà; sostiene che tali immobili saranno oggetto a breve di divisione con il fratello;
sostiene di essere gravato dei costi quotidiani per raggiungere dalla casa di abitazione di Grottaferrata il posto di lavoro in Roma e viceversa. e dipendente del Ministero della Salute, con inquadramento Area Controparte_1 CP_2
II F2; ha prodotto in primo grado i seguenti cedolini stipendiali: luglio 2021 euro 1 .144,49; gennaio
2422 euro 869,57; aprile 2022 euro 939,68; ottobre 2022 euro 1.041,91; novembre 2022
1.557,11; ha prodotto il cedolino relativo al pagamento di arretrati nel mese di giugno 2022 per euro
845,70. Sul suo stipendio ordinario risultano infatti trattenute per euro 530,00 per ratei di restituzione finanziamento deve inoltre corrispondere il canone mensile di locazione della casa Controparte_3
coniugale, pari ad euro 481,00 alla data della costituzione in primo grado (l'importo è soggetto ad adeguamento annuale ISTAT). E' poi da ritenere che i ratei stipendiali di arretrati che le sono stati corrisposti, vanno a coprire le spese ed i debiti che la reclamata ha dovuto sostenere nel periodo in cui il suo rapporto di lavoro era cessato o sospeso fino alla reintegrazione (la reclamata non precisa i termini della vertenza giudiziaria). Comunque la capacità di guadagno di è mediamente Parte_1
pari a più del doppio di quella di sotto questo profilo non si ravvisa errore manifesto Controparte_1
nella determinazione del Presidente del Tribunale di Roma di porre a carico del reclamante un assegno di mantenimento per la moglie di euro 250,00 mensili, tenuto conto che ogni altra condizione patrimoniale delle parti, tra cui innanzitutto la destinazione da parte di del ricavato della vendita Controparte_1
di due immobili, secondo quanto denunciato dal reclamante, dovrà trovare accertamento nella apposita istruttoria demandata al Tribunale . ll reclamo va quindi rigettato.”).
In vista della natura della causa e della reciproca parziale soccombenza delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza da intendersi rigettata o improcedibile, così provvede:
-conferma l'assegno di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale in favore della e della figlia a carico del pari, rispettivamente, alla CP_1 Per_2 Pt_1
somma di euro 250,00 mensili e 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, fino Per_2
alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 4.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 52429/2022 R.G.T., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saira Di Eugenio, come da Parte_1
procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Scarcia, Gianluca Controparte_1
Nizzardi e Simone Colangeli, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione nascevano le figlie (in data 19.11.2001) e (in data 13.11.2003), che le Per_1 Per_2
parti si erano già separate nel 2016 ma che, successivamente, erano tornate a vivere insieme, chiedeva: dichiararsi la separazione dei coniugi;
assegnarsi la casa coniugale alla moglie;
determinarsi un assegno di mantenimento a suo carico per le figlie pari ad euro
600,00 mensili, da versarsi alla moglie, oltre ad euro 100,00 mensili ciascuna da versarsi direttamente alle due ragazze, ed oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva: la separazione con addebito al marito, per avere egli “…sempre assunto un atteggiamento repressivo, arrogante, insensibile ed umiliante verso la moglie” e per essersi ripetutamente allontanato dalla casa coniugale tra il 2017 ed il 2021;
l'assegnazione della casa coniugale;
un assegno di mantenimento per sé pari ad euro
500,00 mensili e per le figlie pari ad euro 800,00 mensili (di cui euro 200,00 mensili,
100,00 ciascuna, da versarsi direttamente alle stesse), oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse;
il pagamento da parte del marito del canone di locazione della casa coniugale;
in via subordinata, in caso di rigetto della domanda di assegno di mantenimento per sé, la resistente chiedeva un assegno per le figlie pari ad euro
1.280,00 mensili, inalterate le altre domande.
In sede presidenziale veniva disposto quanto segue: “… vista la congiunta richiesta delle parti relativa al mantenimento a carico del per le due figlie maggiorenni, conviventi con la madre ed Pt_1
economicamente non indipendenti, nonché relativa all'assegnazione della casa coniugale alla che CP_1
vi abita con le due ragazze;
rilevato, quanto alla richiesta di assegno di mantenimento per la moglie: che la risulta essere CP_1
dipendente del Ministero della Salute con un reddito annuo pari ad euro 23.100,00 (cfr. dichiarazione sostituiva di atto notorio e CU, in atti); che la stessa è onerata del canone di locazione della casa coniugale pari ad euro 480,00 mensili, circostanza pacifica tra le parti, oltre che di una rata di un debito verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 264,00 mensili (cfr. attestazione, in atti) e delle ritenute sullo stipendio per la somma di euro 530,00 mensili per la cessione del quinto ed una rata di un finanziamento (cfr. buste paga 2022, in atti); che la stessa è titolare del diritto di proprietà per un terzo della abitazione dove vive la sorella, alla quale è stato nominato un amministratore di sostegno (cfr. provvedimento del G.T. e dichiarazione citata); che il è dipendente del Ministero della Difesa Pt_1
(quale Ufficiale dell'Esercito), con un reddito pari ad euro 3.800,00 netti mensili calcolati su 12 mensilità, è proprietario della casa dove vive, nonché al 50% di due terreni, ed è onerato di una rata di finanziamento pari ad euro 175,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dichiarazioni dei redditi, in atti); ritenuto che non vi sono evidenze del fatto che dalla vendita di due immobili (di cui una avvenuta nel
2010) la abbia ancora giacenze consistenti, valutato quanto dalla stessa dedotto sul punto CP_1
quanto alle necessità di vita e ai debiti cui ha dovuto fare fronte, anche in considerazione di un lungo periodo di tempo in cui non ha lavorato;
ritenuto, ciò posto, che possa essere determinato un assegno di mantenimento per la moglie a carico del marito pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat;
ritenuto di dover disporre che le somme sopra indicate e disposte a carico del siano versate alla Pt_1
entro il g. 5 di ogni mese (delle dette somma, tuttavia, euro 100,00 mensili per ciascuna figlia CP_1
saranno versate dal padre direttamente alle medesime, come richiesto da entrambe le parti),
P.Q.M.
-autorizza i coniugi a vivere separati;
-assegna la casa coniugale alla moglie;
-determina un assegno a carico del a titolo di mantenimento delle figlie pari ad euro 800,00 Pt_1
mensili, oltre Istat, da versarsi quanto ad euro 100,00 mensili per ciascuna figlia direttamente alla stessa e per il resto alla entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
-determina un assegno a carico del a titolo di mantenimento della moglie pari ad euro 250,00 Pt_1
mensili, oltre Istat, da versarsi alla entro il g. 5 di ogni mese;
CP_1
-dispone la corresponsione, da parte del del 50% delle spese per le figlie di cui al Protocollo Pt_1
vigente presso questo Tribunale;
…”.
Con ordinanza del 24.6.2024, poi, veniva disposta la seguente modifica: “… vista l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale avanzata dal in data 21.3.2024, con la quale lo Pt_1
stesso chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia già posto a suo carico con Per_1
decorrenza novembre 2023 (o, in subordine, dal dicembre 2023, quando avanzava la detta domanda nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.), oltre alla revoca dell'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie per la medesima, stante la raggiunta indipendenza economica della ragazza
(frequenta il corso triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri a Firenze); vista l'istanza di rigetto della per essere l'entrata della figlia a titolo di indennità solo CP_1
temporanea e non sufficiente a poterla ritenere completamente autonoma, vista anche la sua età (22 anni)
e facendo rientro la ragazza presso la madre una volta al mese circa;
premesso che allo stato il padre è tenuto al versamento per la figlia di un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
premesso che risulta pacifico che la figlia stia svolgendo il corso sopra indicato;
Per_1
rilevato, poi, che è in atti una mail della ragazza che indica la somma che riceve e che è pari ad euro
1.400,00 mensili circa, con la quale non deve provvedere alle spese di vitto e alloggio, fornite dall'Arma;
ritenuto che
dette circostanze portino a ritenere che la ragazza sia autonoma;
ritenuto, pertanto, di revocare l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie a carico del padre per la figlia con decorrenza dalla domanda (gennaio 2024, Per_1
essendo la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c. stata depositata il 27.12.2023),
P.Q.M.
il Giudice, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, così provvede, a definizione del sub- procedimento n. 1: revoca l'assegno di mantenimento e l'obbligo di versamento del 50% delle spese straordinarie già a carico del padre per la figlia , con decorrenza dalla domanda (gennaio 2024).”. Per_1
In sede di precisazione delle conclusioni, il chiedeva di corrispondere per la sola Pt_1
figlia la somma di euro 400,00 mensili a titolo di suo mantenimento (di cui euro Per_2
100,00 direttamente alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale, oltre che l'assegnazione alla della casa coniugale, mentre CP_1
quest'ultima si riportava alle conclusioni già svolte e sopra indicate.
In questo giudizio è già stata emessa sentenza di separazione.
Deve, poi, darsi atto che nelle more del presente procedimento è stato introdotto il giudizio di divorzio presso questo Tribunale, come emerge dalle memorie conclusionali.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni
(definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Ebbene, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, questo
Collegio, quale Giudice della separazione, non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico, attratti all'esclusiva competenza del Giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, in questa sede, domanda improcedibile.
Dunque, le questioni per le quali questo Collegio ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti, oltre, ovviamente, la domanda di addebito, quelle economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto
Cass., sent. n. 28990/2008).
Ebbene, quanto alla domanda di addebito avanzata dalla deve rilevarsi che non CP_1
risulta essere stata raggiunta la prova circa le condotte addebitate al marito;
infatti, dall'escussione dei testi in ordine all'allontanamento volontario del marito dalla casa coniugale, non sono emerse dichiarazioni a supporto della tesi difensiva della CP_1
avendo i testi riferito, anche de relato, che, per quanto a loro conoscenza, era stata la moglie a cacciarlo di casa, senza che siano state provate condotte ulteriori violative dei doveri matrimoniali da parte del Dunque, la domanda di addebito deve essere Pt_1
rigettata.
Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie e per la moglie, deve rilevarsi che, come detto, lo spazio temporale all'interno del quale questo Collegio può deliberare è quello fino all'emissione dei provvedimenti presidenziali in sede divorzile (e con la decorrenza ivi indicata).
Pertanto, valutato quanto già sopra esposto, ritiene questo Collegio di confermare le statuizioni vigenti per il limite temporale detto, dunque anche la revoca della contribuzione economica per la figlia , dovendosi anche dare atto della conferma Per_1
delle statuizioni rese in fase presidenziale da parte della Corte d'Appello in sede di reclamo, con decreto del 13.11.2023, in atti (“…Sostiene che ha errato Parte_1
l'ordinanza presidenziale nel determinare le condizioni economiche e patrimoniali delle parti;
tali censure vanno respinte per le considerazioni che seguono. e Ufficiale dell'Esercito con Parte_1
reddito, derivante dalla dichiarazione dei redditi 730/22 per i redditi 2021, di euro 69.060,00 al lordo, con imposta lorda di euro 22.001 ,00, e dunque un reddito mensile netto per 13 mensilità di circa euro 3.600,00. Afferma che egli ha svolto l'incarico di Sindaco di Grottaferrata dal Controparte_1
mese di giugno 2014al mese di mese di ottobre 2016, percependo una indennità mensile di euro
2.788,87lordi, ed è stato candidato "nel Municipio lll degli ultimi 2 anni" in Roma (memoria difensiva reclamata del 27 -6-2023). è gravato, per riconoscimento espresso della reclamata Parte_1
(pag. 12 suddetta memoria difensiva), del rateo mensile di euro 264,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate che la ordinanza presidenziale ha posto a carico invece di dichiara inoltre di Controparte_1
corrispondere la rata mensile di euro 175,00 per un finanziamento e di essere proprietario soltanto per il
50% della casa in cui vive sita in Grottaferrata, dell'altro 50% essendo proprietario il fratello, oltre a due terreni a destinazione agricola siti in Grottaferrata per la stessa quota di comproprietà; sostiene che tali immobili saranno oggetto a breve di divisione con il fratello;
sostiene di essere gravato dei costi quotidiani per raggiungere dalla casa di abitazione di Grottaferrata il posto di lavoro in Roma e viceversa. e dipendente del Ministero della Salute, con inquadramento Area Controparte_1 CP_2
II F2; ha prodotto in primo grado i seguenti cedolini stipendiali: luglio 2021 euro 1 .144,49; gennaio
2422 euro 869,57; aprile 2022 euro 939,68; ottobre 2022 euro 1.041,91; novembre 2022
1.557,11; ha prodotto il cedolino relativo al pagamento di arretrati nel mese di giugno 2022 per euro
845,70. Sul suo stipendio ordinario risultano infatti trattenute per euro 530,00 per ratei di restituzione finanziamento deve inoltre corrispondere il canone mensile di locazione della casa Controparte_3
coniugale, pari ad euro 481,00 alla data della costituzione in primo grado (l'importo è soggetto ad adeguamento annuale ISTAT). E' poi da ritenere che i ratei stipendiali di arretrati che le sono stati corrisposti, vanno a coprire le spese ed i debiti che la reclamata ha dovuto sostenere nel periodo in cui il suo rapporto di lavoro era cessato o sospeso fino alla reintegrazione (la reclamata non precisa i termini della vertenza giudiziaria). Comunque la capacità di guadagno di è mediamente Parte_1
pari a più del doppio di quella di sotto questo profilo non si ravvisa errore manifesto Controparte_1
nella determinazione del Presidente del Tribunale di Roma di porre a carico del reclamante un assegno di mantenimento per la moglie di euro 250,00 mensili, tenuto conto che ogni altra condizione patrimoniale delle parti, tra cui innanzitutto la destinazione da parte di del ricavato della vendita Controparte_1
di due immobili, secondo quanto denunciato dal reclamante, dovrà trovare accertamento nella apposita istruttoria demandata al Tribunale . ll reclamo va quindi rigettato.”).
In vista della natura della causa e della reciproca parziale soccombenza delle parti, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza da intendersi rigettata o improcedibile, così provvede:
-conferma l'assegno di mantenimento di cui all'ordinanza presidenziale in favore della e della figlia a carico del pari, rispettivamente, alla CP_1 Per_2 Pt_1
somma di euro 250,00 mensili e 400,00 mensili, oltre Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale, fino Per_2
alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 4.4.2025 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta Ienzi