Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 25/06/2025, n. 12637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12637 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12637/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12129 del 2024, proposto da
MA FL NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Germani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza Dirigenziale del Settore Urbanistica n. 68 del 3 settembre 2024, notificata in pari data, avente ad oggetto “Ingiunzione per la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo a carico della signora NE MA FL”, nonché di ogni altro atto connesso al precedente, anteriore e/o successivo, prodromico al predetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 ottobre 2024 e depositato il 18 novembre 2024, MA FL NE ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, denunciando, pur senza articolare separati motivi, la ricorrenza dei vizi di “ Violazione di legge; Eccesso di Potere quanto meno per carenza di istruttoria; Difetto di motivazione; Erroneità dei presupposti; Travisamento dei fatti ”.
2. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2024, il provvedimento impugnato è stato sospeso limitatamente alle opere oggetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica del 28 ottobre 2024 (cfr. p. 1 del doc. 2 di parte ricorrente, dove si legge: “ Realizzazione al piano terra di n. 2 portici in legno, uno davanti la porta del garage di mq 21,29 e uno davanti la finestra della cucina di mq 10,90; realizzazione di un balcone al piano terra costruito come prolungamento del terrazzo esistente di mq 22,71; realizzazione di una piccola tettoia al piano seminterrato di mt 1,00 x mt 2,00 ”).
3. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025 (in vista della quale, sebbene tardivamente, parte ricorrente ha depositato documentazione attestante la mancata definizione, ad oggi, del procedimento avente ad oggetto la richiesta di compatibilità paesaggistica), la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
5. Relativamente all’opera contestata al punto A1 del provvedimento impugnato, parte ricorrente si limita a rimarcare l’astratta riconducibilità della stessa alle previsioni dell’art. 3, comma 3, del Protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali (oggi Ministero della Cultura) e la Regione Lazio del 18 dicembre 2007 (protocollo non prodotto in causa, ma richiamato, in parte qua , in una precedente pronuncia di questa Sezione, n. 9718 del 16 maggio 2024, che si trascrive, relativamente a detta disposizione, qui di seguito: « Le Parti convengono che per “superfici utili”, di cui al comma 4 dell’articolo 167 del Codice, si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso »).
5.1. Detta previsione attiene all’interpretazione del disposto dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, sicché l’allegata, ma non provata, applicabilità della stessa all’abuso in questione non vale in alcun modo a dimostrare, al contrario di quanto si afferma a p. 5 del gravame, e in difetto di più specifiche deduzioni, che il manufatto in esame, al di là degli aspetti paesaggistici, sia legittimo dal punto di vista edilizio (essendo noto che il profilo urbanistico-edilizio e l’eventuale accertamento di conformità ex post delle opere alla relativa disciplina di pianificazione del territorio vanno tenuti distinti dalla compatibilità di detti interventi con la tutela paesaggistica, presidiata dal relativo vincolo: cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 10866).
5.2. Analoghe considerazioni valgono per il manufatto A2, relativamente al quale, per un verso, parte ricorrente si è impegnata alla rimozione di parte dell’abuso contestato (cfr. il seguente passaggio di p. 5 del ricorso: “ stante la perfetta, immediata ed agevole rimovibilità delle opere, si procederà alla rimozione della parte parzialmente chiusa con infissi ripristinando in siffatto modo la piccola struttura riconducendola a portico come già dichiarato nel verbale dei VV.UU. ”), così prestando acquiescenza al provvedimento impugnato e, per l’altro verso, a sottolineare una circostanza che, per quanto appena osservato, non incide in alcun modo sulla validità del provvedimento impugnato, ossia che, all’esito di detta rimozione, il “piccolo spazio porticato contestato” ricadrebbe nelle previsioni dell’art. 3 del già richiamato protocollo d’intesa tea il MIBACT (oggi MIC) e la Regione Lazio.
5.3. Del pari viziato dalla non corretta commistione tra il piano edilizio e quello paesaggistico, tramite il mero richiamo all’art. 3 del suddetto protocollo d’intesa, e dunque infondato, è l’assunto, contenuto a p. 6 del ricorso relativamente al manufatto A3, secondo cui la possibilità di richiedere l’accertamento ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. 42/2004 comporterebbe per ciò solo la legittimità dell’abuso contestato.
5.4. Nulla quaestio , invece, relativamente alle opere contrassegnate come A4, A5 e B, dal momento che parte ricorrente ha prestato, relativamente alle stesse, acquiescenza al gravato provvedimento (senza che la facile rimovibilità di cui si discorre a p. 2 del ricorso possa essere considerata quale indice della “perfetta legittimità” delle opere de quibus , come per converso si afferma a p. 2 del gravame), affermando, quanto alla prima che “ si procederà alla chiusura delle aperture verso l’esterno costituite allo stato da una porta e da due finestre per ricondurlo così alla propria destinazione originaria di intercapedine ” (cfr. p. 6 del gravame), quanto alla seconda che “ si procederà tranquillamente, anche alla luce della estrema esiguità dell’opera, alla completa rimozione della piccolissima tettoia esterna in legno ” (cfr. sempre p. 6 del gravame) e, quanto alla terza, che “ si procederà tranquillamente, anche alla luce della estrema esiguità dell’opera, alla completa rimozione e ripristino quindi dello stato dei luoghi ” (cfr. p. 7 del ricorso).
5.5. Quanto al manufatto C, infine, va osservato che nel provvedimento impugnato si contesta non tanto la realizzazione della piscina, ma il fatto che la stessa consista in una struttura permanente (così il provvedimento impugnato: “ manufatto adibito a piscina composto da una vasca dalle dimensioni di 5,00 x 8,90 m circa, presumibilmente prefabbricata, poggiata a terra per un’altezza di m 1,15 dal piano di campagna, intorno al perimetro della stessa è stata realizzata un’opera di muratura con rivestimento in pietra ad opera incerta, rendendo la stessa una struttura permanente ”).
5.5.1. Trattandosi di piscina di dimensioni di 5,00 x 8,90 metri in zona vincolata, ritiene il Collegio che la deduzione secondo cui la stessa non necessiterebbe di titolo edilizio (cfr. p. 7 del gravame) non colga nel segno, dal momento che la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata, integra un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2023, n. 5807).
5.5.2. In ogni caso, relativamente a tale intervento, si prende atto di quanto dichiarato dal ricorrente a p. 7 del ricorso, ossia che “ si procederà sia alla rimozione del rivestimento in pietra, sia alla demolizione del piccolissimo manufatto di servizio in muratura, contenente la pompa (peraltro non oggetto dell’ordinanza gravata) ripristinando così lo stato dei luoghi ”.
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
7. Nulla deve disporsi sulle spese, in difetto di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO