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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 595/2023 RG promossa da
Parte_1
Avv.ti Andrea Bonucelli e Stefano Genick
ricorrente in riassunzione
contro
Controparte_1
Avv. Fabrizio Miracolo
resistente in riassunzione
avente ad oggetto: ricorso in riassunzione in esito alla ordinanza n. 25217/2023 della
Corte di Cassazione- Sezione Lavoro pubblicata in data 24.8.2023
all'udienza del 21.1.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado lavoratrice domestica, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lucca per far accertare e dichiarare che la responsabilità dell'infortunio occorsole in data 31 marzo 2015 era ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro e Controparte_1 per ottenere di conseguenza la condanna di quest'ultimo a risarcirle i danni subiti in conseguenza dell'infortunio, che quantificava in euro 9.386,67 per danni patrimoniali ed euro 230.911,09 per danni non patrimoniali. Deduceva che l'infortunio era avvenuto nello svolgimento delle sue mansioni, dato che era caduta da una scala mentre procedeva alla rimozione delle tende, a causa del cedimento del bastone della tenda e della collocazione di un tappeto sotto la scala, e che ne erano derivate gravi lesioni personali, per fratture alla caviglia e alla spalla, pagina 1 di 9 quantificate dall' nella misura del 29% (compreso danno psichico) con CP_2 costituzione di rendita a suo favore. Il convenuto aveva resistito alla domanda perché infondata e non provata e, in subordine, aveva chiesto di ridurre l'importo richiesto dalla a titolo risarcitorio Pt_1 poiché manifestamente eccessivo e comunque di tenere conto del concorso di colpa della danneggiata nella verificazione dell'evento, nonché delle somme liquidate dall' alla CP_2 lavoratrice a titolo di rendita. In estrema sintesi, circa la dinamica dei fatti, la lavoratrice sosteneva che il datore di lavoro quel giorno le aveva chiesto di provvedere alla rimozione delle tende, che aveva egli stesso posizionato la scala, priva di dispositivi antiscivolo, ponendola sopra un tappeto per evitare danni al parquet, e che si era quindi allontanato per svolgere delle commissioni fuori casa, mentre il convenuto sosteneva che egli era solito assistere la ricorrente quando toglieva le tende, trattenendo la scala, mentre nell'occasione specifica la aveva deciso di rimuovere le tende a sua insaputa, dopo che era uscito per Pt_1 poche decine di minuti, e negava che fossero presenti tappeti sul pavimento della stanza. Con sentenza n.546/2017 il Tribunale di Lucca, senza svolgere alcuna istruttoria, ha respinto il ricorso e, con successiva sentenza n.1048/2018, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado, con la motivazione che mancava la prova che fosse stato il ad impartire alla domestica l'ordine di CP_1 provvedere alla rimozione delle tende in sua assenza, oltre che del fatto che la scala usata non possedeva una base stabile o antiscivolamento, mentre la presenza di un tappeto sul quale la scala sarebbe scivolata non poteva essere addebitata al datore di lavoro assente, potendo essere facilmente rimosso dalla stessa lavoratrice. A seguito di ricorso per cassazione della lavoratrice, con l'ordinanza in oggetto la Corte di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado motivando che aveva illegittimamente invertito l'onere della prova ponendolo a carico della lavoratrice, mentre una volta appurato che la stessa si era procurata le lesioni mentre svolgeva le proprie mansioni era onere del datore di lavoro allegare e dimostrare di avere adottato tutte le misure del caso, ovvero di avere messo a disposizione della domestica una scala idonea, di avere impartito alla stessa precise direttive perché non usasse la scala in sua assenza, di avere di conseguenza vigilato sul rispetto delle direttive, di avere adottato ogni accortezza utile richiesta dalla natura della prestazione, trattandosi di attività pericolosa in quanto da svolgersi in altezza.
ha riassunto il giudizio insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni e difese già proposte in primo grado, previo espletamento di CTU medico- legale e di prova per testi.
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande della Controparte_1 ricorrente e in ipotesi di ridurre il risarcimento tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata e detratto quanto dalla stessa ricevuto dall' CP_2
In relazione alle indicazione della pronuncia rescindente, ha precisato che :
pagina 2 di 9 -quanto alla scala messa a disposizione della lavoratrice, era in effetti una “normale scala ad uso familiare”, priva di accorgimenti tecnici (appoggi antisdrucciolevoli e ganci di trattenuta), ma la stessa lavoratrice aveva ammesso che il suo utilizzo era sempre avvenuto alla presenza del e col suo aiuto;
ciò era stato accertato dalla CP_1 sentenza della Corte d'appello, perché la circostanza affermata dal nella CP_1 memoria di costituzione in primo grado non era stata specificamente contestata dalla ricorrente, e sul punto si era formato il giudicato non essendovi state censure in sede di legittimità; l'infortunio si era quindi verificato perché, contrariamente alle modalità concrete di svolgimento della prestazione come concordate tra le parti, la aveva Pt_1 ritenuto di smontare le tende in assenza del che si era momentaneamente CP_1 assentato, così che restava escluso il nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno conseguente all'infortunio
-quanto alle direttive, egli non aveva in effetti impartito direttive inibitorie alla lavoratrice, ma ciò dipendeva dalla peculiare natura del rapporto di lavoro caratterizzato dalla familiarità e dall'intuitus personae, dato che la ricorrente aveva sempre goduto della più ampia libertà ed egli si era sempre rimesso al suo giudizio, più esperto, sulle mansioni da svolgere e sulle modalità da adottare, pur garantendo sempre la sua collaborazione per quelle che necessitavano dell'uso della scala;
in ogni caso l'onere posto a suo carico dalla pronuncia rescindente poteva ritenersi assolto anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ritenere per quanto dedotto da entrambe le parti che la lavoratrice fosse perfettamente consapevole che la mansione in questione doveva essere svolta con l'ausilio del Tabarrani
-quanto alla vigilanza, il giudice di legittimità aveva fatto riferimento all'assunto della ricorrente secondo cui egli le avrebbe ordinato di porre un tappeto sotto la scala per non rovinare il parquet, ma la circostanza che vi fosse un tappeto sotto la scala era stata da lui specificamente contestata ed era rimasta indimostrata. Il resistente ha quindi reiterato le difese sul quantum delle pretese risarcitorie già avanzate nei precedenti gradi di giudizio, contestando la misura del danno biologico, la personalizzazione operata dalla controparte, il danno patrimoniale con particolare riguardo alle “spese legali stragiudiziali”, e insistendo nelle difese in tema di concorso di colpa della lavoratrice e di esatta quantificazione delle somme riconosciute da Ha CP_2 inoltre insistito nelle istanze istruttorie.
La Corte non ha ammesso le prove per testi richieste dalle parti (peraltro nelle more era deceduta l'unica teste indicata dal resistente, ovvero la madre convivente ); Persona_1 ha ammesso CTU medico-legale per accertare il danno biologico subito dalla lavoratrice in conseguenza dall'infortunio e disposto l'acquisizione dall' della CP_2 documentazione relativa al costo dell'infortunio quanto alla voce del danno biologico, per ratei pagati e capitalizzazione della rendita. Depositata la relazione peritale e acquisiti i dati richiesti dall , ha autorizzato il CP_2 deposito di note finali delle parti con formulazione di ipotesi di calcolo del danno differenziale.
pagina 3 di 9 ***
In applicazione delle regole di giudizio dettate dal giudice di legittimità, la domanda della lavoratrice è fondata e va accolta, nei termini e misura che seguono. La Corte di Cassazione, richiamato l'art.2087 in tema di responsabilità del datore di lavoro, si è soffermata sull'onere della prova gravante su quest'ultimo, che attiene “ al al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008”. Ha richiamato quindi la giurisprudenza secondo cui il datore, per sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, deve provare di avere adottato tutte le misure prescritte, precisando che si deve “ valutare sempre la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento; solo che questa valutazione — ancorchè si discuta di danni differenziali (v. Cass. n. 12041 del 19/06/2020) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo;
il quale dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art.2087 c.c); ed a maggiore ragione quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, com'è quella da svolgersi in altezza”. Venendo al caso di specie, ha affermato che la Corte territoriale aveva capovolto l'onere della prova ponendolo a carico della lavoratrice, mentre era il datore di lavoro che doveva allegare e provare di “…aver ordinato alla ricorrente di non provvedere a quella mansione in sua assenza e nelle circostanze date (con un tappeto sotto la scala); e dall'altra parte, di averla dotata di una scala idonea in quanto rispondente a tutte le prescrizioni di sicurezza (sia per le sue caratteristiche intrinseche, sia per il suo posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato).. E ancora, ha ribadito che era onere del provare di “aver messo a disposizione CP_1 della lavoratrice una scala di lavoro idonea, di provare le direttive impartitele anche a carattere inibitorio in relazione alla particolare situazione di fatto ed alla mansione in questione e dimostrare la dovuta vigilanza ed ogni altra accortezza richiesta dalla natura della prestazione (pericolosa in quanto da svolgersi in altezza)..”.
La parte resistente non ha minimamente assolto tale onere di allegazione e prova, avendo anzi espressamente riconosciuto la mancata adozione delle misure di sicurezza indicate dalla stessa ordinanza rescindente, ovvero:
-1) di avere dotato la lavoratrice di una scala idonea : il resistente ammette che si trattava di una scala senza dispositivi antisdrucciolo e ganci di trattenuta pagina 4 di 9 -2) di avere impartito alla lavoratrice il preciso ordine di non utilizzare la scala in sua assenza : il resistente riconosce di non avere impartito alcuna direttiva alla Torre in proposito, fidandosi della sua esperienza
Nulla ha detto quanto al fatto
-3) di avere vigilato sull'effettiva osservanza di un tale ordine : la mancanza di vigilanza è evidentemente conseguente al fatto di non avere mai impartito ordini.
-4) di avere adottato “ogni altra accortezza” richiesta dalla particolare mansione, da svolgersi in altezza, ad es. informando la lavoratrice che la scala presente in casa non era sicura e che sarebbe stato molto rischioso usarla senza qualcuno che la tenesse ferma.
Come appena sopra riportato, il resistente nel presente giudizio si difende sostenendo che sino ad allora la ricorrente aveva sempre usato la scala in sua presenza e con il suo aiuto, che la stessa era quindi ben consapevole che non avrebbe dovuto usarla senza l'ausilio del datore di lavoro, che egli non aveva impartito ordini facendo affidamento sulla sua esperienza “su quali modalità” adottare nello svolgimento delle mansioni. Tali giustificazioni non equivalgono certo a ritenere adempiuto il rigoroso onere di allegazione e prova prescritto dal giudice di legittimità, ma in ogni caso non è affatto provato che il fosse sempre stato presente quando la aveva usato la scala CP_1 Pt_1 in precedenza e l'avesse aiutata tenendola ferma. Ciò è smentito dalle stesse allegazioni del convenuto in primo grado, laddove questi utilizza espressioni molto più late, che lasciano supporre che la domestica potesse anche avere usato la scala in sua assenza : al punto 6) della narrativa si dice che quando lei usava la scala il “era solito assistere la ricorrente..”, al punto 7) “per quanto CP_1 consta al sig. l'utilizzo della scala da parte della ricorrente è sempre CP_1 avvenuto alla presenza dell'esponente e con il suo ausilio..”, al cap.8 della prova per testi, ancor più chiaramente, si dice che il nelle occasioni di uso della scala CP_1 assisteva la ricorrente “quando presente”. Non si può quindi parlare di una “non contestazione” di una condotta precedente uniforme, né tantomeno di una regola di condotta condivisa da entrambe le parti, come sostiene il resistente nelle note finali, mentre è senz'altro escluso un giudicato sul punto, dato che la sentenza di secondo grado è stata interamente cassata. E' quindi provata la responsabilità del resistente nella causazione dell'infortunio.
Né sussiste alcun concorso di colpa della lavoratrice, che la difesa della parte resistente argomenta sostenendo che la sarebbe venuta meno a tale regola di condotta Pt_1 condivisa, dato che la mansione di rimozione delle tende con uso della scala si era sempre svolta alla presenza del datore, e che la stessa sarebbe stata imprudente perché non avrebbe rimosso il tappeto posto sotto la scala. Entrambe le circostanze non sono provate in fatto, la prima per quanto appena detto, la seconda perché non vi è prova che sotto la scala vi fosse un tappeto, stante la contestazione del CP_1
pagina 5 di 9 In diritto, inoltre, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la colpa del lavoratore, che deve essere dedotta e provata dal datore di lavoro, non rileva a fronte degli inadempimenti di quest'ultimo agli obblighi di sicurezza, salvo il caso del rischio elettivo, qui palesemente assente. Come stabilito nella ordinanza sez. VI – L n. 8988/2020 (rel. Rossetti) : “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”. Si rinvia inoltre a Cass.4980/2023 e a Cass.25597/2021 secondo cui : “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”.
Venendo alla quantificazione dei danni, la CTU medico-legale del dr. _2
(con l'ausilio dello psichiatra dr. ha accertato che in conseguenza ER dell'infortunio del 31.3.2015 la ha riportato lesioni alla caviglia e spalla sinistra, Pt_1 oltre che di ordine psicologico, come già ritenuto da ovvero “lesioni (trauma CP_2 cranico non commotivo, frattura angolata biossea distale gamba sinistra, frattura composta trochite omerale (spalla) sinistro) alle quali sono residuati postumi, da ritenere allo stato attuale permanenti dato il tempo decorso dal fatto, consistenti in:
-lieve ipomiotrofia e deficit articolare spalla sinistra in destrimane;
-minima dismetria dell'arto inferiore al limite con il parafisiologico (cm. 1), lieve deviazione dell'asse del piede, ipomiotrofia con deficit stenico distale, grave deficit di tibiotarsica-sottoastragalica con lieve turba deambulatoria;
-esiti cicatriziali cutanei chirurgici a bassa valenza estetica;
-parziale componente di un disturbo – pluriconcausato – dell'adattamento con umore depresso di lieve entità”. Ha quantificato l'inabilità biologica permanente nella misura del 27% e quella temporanea pari a tre mesi come temporanea totale, ad un mese a parziale al 75% e ad un ulteriore mese a parziale al 50%. Ha quantificato le spese mediche risarcibili nella misura di euro 612.
pagina 6 di 9 Il CTU ha inoltre replicato, con argomentazioni congrue e specificamente motivate – condivise da questa Corte – alle osservazioni mosse dal CTP di parte resistente dr.
riproposte anche nelle note finali in punto di danno psichico, riconosciuto anche Per_4 dall' e valutato dal CTU nella modesta misura del 3% a fronte di una precedente CP_2 patologia depressiva e di altre vicende di vita : “Il danno alla sfera psichica: anche se insorto su fattori preesistenti e concausato, non può misconoscersi nella sua derivazione dal fatto lesivo come chiaramente riportato nella consulenza svolta ed è stato valutato in misura invero lieve, ma non rigettabile. Il dott. giunge a quantificare il danno Per_4 nella misura complessiva del 24-25%, non menzionando il danno cicatriziale cutaneo, che è prossima alla valutazione espressa che si ritiene debba essere precisata nella misura del 27 (ventisette) percento”.
Nelle stesse note finali la difesa del resistente contesta che possa essere riconosciuto il danno morale e in ogni caso la personalizzazione in difetto di prova dei presupposti. Quanto alla prima voce, se è vero che il danno morale va provato, la giurisprudenza ammette ampiamente il ricorso a presunzioni (Cass.7892/2024), trattandosi nella specie dei sentimenti di dolore e sofferenza soggettiva ordinariamente riconducibili al tipo di evento e alle lesioni patite. Il danno morale consiste infatti nel perturbamento psichico, nel sentimento di sofferenza interiore subito dalla vittima in conseguenza del fatto illecito, delle sue concrete modalità e conseguenze lesive, in termini anche di paura, vergogna, senso di ingiustizia, timore, preoccupazione per il futuro ecc.. Nel caso in esame tale pregiudizio è senza dubbio sussistente, in base a regole di comune esperienza, considerate le particolari circostanze dell'evento lesivo, le fratture subite dalla lavoratrice, con le conseguenze molto dolorose e gravose alla caviglia sinistra, lo stato di immobilizzazione, l'impatto sulla sfera psichica con la riacutizzazione delle problematiche pregresse. Nel ricorso introduttivo è inoltre ben esposto il senso di ingiustizia sofferto, per essere stata considerata come un mero strumento di lavoro, mentre nella relazione del CTU a pag.12 si dà atto dello stato ansioso, dell'insonnia, dei timori circa la possibilità di recupero fisico. Non può invece riconoscersi alcuna personalizzazione del danno biologico, che spetta solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari che siano state tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass.5865/2021), mentre la mancata partecipazione alle attività del comitato “Mimose cittadini disagiati” da parte della ricorrente non presenta tale carattere di eccezionalità (di talchè la relativa prova non è stata ammessa).
In applicazione delle tabelle milanesi del 2024, che prevedono la liquidazione del danno biologico permanente con valutazione integrata del danno morale, considerata l'età al momento dell'infortunio (51 anni) e la percentuale di invalidità riconosciuta (27%), il danno civilistico per l'inabilità permanente ammonta ad euro 134.604. pagina 7 di 9 La somma va devalutata al momento dell'infortunio (euro 111.890,27) e quindi rivalutata ad oggi con calcolo di interessi anno per anno (euro 148.234,39). Da detto importo va detratta la rendita sia quanto ai ratei già pagati che al valore CP_2 capitale residuo, per la componente del danno biologico, pari ad euro 91.819,36 (di cui euro 64.061,66 per valore capitale alla data del 18.11.2024, euro 25.809,38 per ratei già pagati ed euro 1.948,32 per interessi, come risultante dalla documentazione trasmessa da
. CP_2
Il danno differenziale per la voce danno biologico permanente, compreso danno morale ed esclusa personalizzazione, ammonta pertanto ad euro 56.415,03 alla data odierna. Il danno biologico temporaneo, sempre in applicazione delle Tabelle di Milano 2024, ammonta ad euro 14.662,50 (sulla base del valore di euro 115 per ogni giorno di inabilità assoluta), importo che, previa devalutazione alla data dell'infortunio (euro 12.188,28) e rivalutazione ad oggi, risulta di euro 19.425,17. Tale voce di danno non è coperta da tutela e va quindi risarcita dal responsabile CP_2 civile nella sua interezza. Il danno biologico complessivo, permanente e temporaneo, risulta pertanto pari ad euro 75.840,20.
Quanto ai danni patrimoniali, le spese mediche rimborsabili sono quelle accertate dal CTU (pagg.14-15 relazione), senza contestazioni da parte della ricorrente, ed ammontano ad euro 612 complessive. Non si riconoscono invece le “spese legali stragiudiziali” pari ad euro 7.020,52 di cui all'avviso di notula dell'avv. Genik (doc.25), avviso dal quale non si desume in cosa siano consistite, né se si riferiscano ad attività di assistenza stragiudiziale svolta nei confronti del piuttosto che nei confronti dell'assicurazione, e che appaiono in CP_1 ogni caso manifestamente eccessive, considerata che quanto al risulta l'invio CP_1 di una sola lettera di diffida (doc.6).
Circa le spese processuali, considerato l'esito dell'intero giudizio, che vede soccombente il datore di lavoro, il resistente va condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi e fasi di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd., tenuto conto del valore della causa nella misura dello accoglimento della domanda risarcitoria (scaglione euro 52.000/260.000), secondo valori minimi considerato l'importo complessivamente riconosciuto prossimo alla soglia inferiore dello scaglione. Si liquidano pertanto, precisamente, in euro 4.217 primo grado, euro 4.997 secondo grado, euro 3.828 cassazione, euro 7.160 rinvio comprensivo di fase istruttoria), per complessivi euro 20.202, oltre rimborso generale, iva e cap. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il secondo grado di Parte_1 giudizio (come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 11.4.2018) e aveva nominato quale procuratore l'avv. Stefania Gianni, alla quale la Corte con decreto del 13.12.2018 ha liquidato il compenso, a carico dell'Erario, di euro 1.654 oltre accessori.
pagina 8 di 9 L'importo di euro 4.997 liquidato per le spese del giudizio di secondo grado va pertanto versato all'Erario. L'importo residuo è dovuto ai procuratori della ricorrente, che hanno chiesto la distrazione delle spese processuali dichiarandosi antistatari. Le spese della CTU medico legale svolta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del resistente in quanto soccombente
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art.392 ss c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso proposto da al Tribunale di Lucca in Parte_1 data 11.7.2016, respinta ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così provvede :
-dichiara unico responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_1 in data 31.3.2015 e per l'effetto Parte_1
-dichiara tenuto e condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio, le somme di : a) euro 56.415,03 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali ad oggi, per danno biologico differenziale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo b) euro 19.425,17 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali ad oggi, per danno biologico temporaneo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
c) euro 612 per rimborso spese, oltre interessi legali decorrenti dall'esborso al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dell'intero giudizio, che liquida in complessivi euro 20.202 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, di cui euro 4.997 da versare all'Erario quali spese del giudizio di secondo grado nel quale era stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, ed euro 15.205 da versare ai procuratori di dichiaratisi Parte_1 antistatari;
-pone in via definitiva a carico di le spese della CTU medico-legale Controparte_1 svolta nel presente giudizio di rinvio, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 21.1.2025
La Presidente rel. dr.ssa Maria Lorena Papait
pagina 9 di 9
Sezione lavoro
composta dai magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 595/2023 RG promossa da
Parte_1
Avv.ti Andrea Bonucelli e Stefano Genick
ricorrente in riassunzione
contro
Controparte_1
Avv. Fabrizio Miracolo
resistente in riassunzione
avente ad oggetto: ricorso in riassunzione in esito alla ordinanza n. 25217/2023 della
Corte di Cassazione- Sezione Lavoro pubblicata in data 24.8.2023
all'udienza del 21.1.2025 con lettura del dispositivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Col ricorso in primo grado lavoratrice domestica, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lucca per far accertare e dichiarare che la responsabilità dell'infortunio occorsole in data 31 marzo 2015 era ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro e Controparte_1 per ottenere di conseguenza la condanna di quest'ultimo a risarcirle i danni subiti in conseguenza dell'infortunio, che quantificava in euro 9.386,67 per danni patrimoniali ed euro 230.911,09 per danni non patrimoniali. Deduceva che l'infortunio era avvenuto nello svolgimento delle sue mansioni, dato che era caduta da una scala mentre procedeva alla rimozione delle tende, a causa del cedimento del bastone della tenda e della collocazione di un tappeto sotto la scala, e che ne erano derivate gravi lesioni personali, per fratture alla caviglia e alla spalla, pagina 1 di 9 quantificate dall' nella misura del 29% (compreso danno psichico) con CP_2 costituzione di rendita a suo favore. Il convenuto aveva resistito alla domanda perché infondata e non provata e, in subordine, aveva chiesto di ridurre l'importo richiesto dalla a titolo risarcitorio Pt_1 poiché manifestamente eccessivo e comunque di tenere conto del concorso di colpa della danneggiata nella verificazione dell'evento, nonché delle somme liquidate dall' alla CP_2 lavoratrice a titolo di rendita. In estrema sintesi, circa la dinamica dei fatti, la lavoratrice sosteneva che il datore di lavoro quel giorno le aveva chiesto di provvedere alla rimozione delle tende, che aveva egli stesso posizionato la scala, priva di dispositivi antiscivolo, ponendola sopra un tappeto per evitare danni al parquet, e che si era quindi allontanato per svolgere delle commissioni fuori casa, mentre il convenuto sosteneva che egli era solito assistere la ricorrente quando toglieva le tende, trattenendo la scala, mentre nell'occasione specifica la aveva deciso di rimuovere le tende a sua insaputa, dopo che era uscito per Pt_1 poche decine di minuti, e negava che fossero presenti tappeti sul pavimento della stanza. Con sentenza n.546/2017 il Tribunale di Lucca, senza svolgere alcuna istruttoria, ha respinto il ricorso e, con successiva sentenza n.1048/2018, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello, confermando la sentenza di primo grado, con la motivazione che mancava la prova che fosse stato il ad impartire alla domestica l'ordine di CP_1 provvedere alla rimozione delle tende in sua assenza, oltre che del fatto che la scala usata non possedeva una base stabile o antiscivolamento, mentre la presenza di un tappeto sul quale la scala sarebbe scivolata non poteva essere addebitata al datore di lavoro assente, potendo essere facilmente rimosso dalla stessa lavoratrice. A seguito di ricorso per cassazione della lavoratrice, con l'ordinanza in oggetto la Corte di legittimità ha cassato la sentenza di secondo grado motivando che aveva illegittimamente invertito l'onere della prova ponendolo a carico della lavoratrice, mentre una volta appurato che la stessa si era procurata le lesioni mentre svolgeva le proprie mansioni era onere del datore di lavoro allegare e dimostrare di avere adottato tutte le misure del caso, ovvero di avere messo a disposizione della domestica una scala idonea, di avere impartito alla stessa precise direttive perché non usasse la scala in sua assenza, di avere di conseguenza vigilato sul rispetto delle direttive, di avere adottato ogni accortezza utile richiesta dalla natura della prestazione, trattandosi di attività pericolosa in quanto da svolgersi in altezza.
ha riassunto il giudizio insistendo per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni e difese già proposte in primo grado, previo espletamento di CTU medico- legale e di prova per testi.
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande della Controparte_1 ricorrente e in ipotesi di ridurre il risarcimento tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata e detratto quanto dalla stessa ricevuto dall' CP_2
In relazione alle indicazione della pronuncia rescindente, ha precisato che :
pagina 2 di 9 -quanto alla scala messa a disposizione della lavoratrice, era in effetti una “normale scala ad uso familiare”, priva di accorgimenti tecnici (appoggi antisdrucciolevoli e ganci di trattenuta), ma la stessa lavoratrice aveva ammesso che il suo utilizzo era sempre avvenuto alla presenza del e col suo aiuto;
ciò era stato accertato dalla CP_1 sentenza della Corte d'appello, perché la circostanza affermata dal nella CP_1 memoria di costituzione in primo grado non era stata specificamente contestata dalla ricorrente, e sul punto si era formato il giudicato non essendovi state censure in sede di legittimità; l'infortunio si era quindi verificato perché, contrariamente alle modalità concrete di svolgimento della prestazione come concordate tra le parti, la aveva Pt_1 ritenuto di smontare le tende in assenza del che si era momentaneamente CP_1 assentato, così che restava escluso il nesso causale tra l'asserito inadempimento e il danno conseguente all'infortunio
-quanto alle direttive, egli non aveva in effetti impartito direttive inibitorie alla lavoratrice, ma ciò dipendeva dalla peculiare natura del rapporto di lavoro caratterizzato dalla familiarità e dall'intuitus personae, dato che la ricorrente aveva sempre goduto della più ampia libertà ed egli si era sempre rimesso al suo giudizio, più esperto, sulle mansioni da svolgere e sulle modalità da adottare, pur garantendo sempre la sua collaborazione per quelle che necessitavano dell'uso della scala;
in ogni caso l'onere posto a suo carico dalla pronuncia rescindente poteva ritenersi assolto anche a mezzo di presunzioni, dovendosi ritenere per quanto dedotto da entrambe le parti che la lavoratrice fosse perfettamente consapevole che la mansione in questione doveva essere svolta con l'ausilio del Tabarrani
-quanto alla vigilanza, il giudice di legittimità aveva fatto riferimento all'assunto della ricorrente secondo cui egli le avrebbe ordinato di porre un tappeto sotto la scala per non rovinare il parquet, ma la circostanza che vi fosse un tappeto sotto la scala era stata da lui specificamente contestata ed era rimasta indimostrata. Il resistente ha quindi reiterato le difese sul quantum delle pretese risarcitorie già avanzate nei precedenti gradi di giudizio, contestando la misura del danno biologico, la personalizzazione operata dalla controparte, il danno patrimoniale con particolare riguardo alle “spese legali stragiudiziali”, e insistendo nelle difese in tema di concorso di colpa della lavoratrice e di esatta quantificazione delle somme riconosciute da Ha CP_2 inoltre insistito nelle istanze istruttorie.
La Corte non ha ammesso le prove per testi richieste dalle parti (peraltro nelle more era deceduta l'unica teste indicata dal resistente, ovvero la madre convivente ); Persona_1 ha ammesso CTU medico-legale per accertare il danno biologico subito dalla lavoratrice in conseguenza dall'infortunio e disposto l'acquisizione dall' della CP_2 documentazione relativa al costo dell'infortunio quanto alla voce del danno biologico, per ratei pagati e capitalizzazione della rendita. Depositata la relazione peritale e acquisiti i dati richiesti dall , ha autorizzato il CP_2 deposito di note finali delle parti con formulazione di ipotesi di calcolo del danno differenziale.
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In applicazione delle regole di giudizio dettate dal giudice di legittimità, la domanda della lavoratrice è fondata e va accolta, nei termini e misura che seguono. La Corte di Cassazione, richiamato l'art.2087 in tema di responsabilità del datore di lavoro, si è soffermata sull'onere della prova gravante su quest'ultimo, che attiene “ al al rispetto di tutte le prescrizioni specificamente dettate dalla legge, oltre che a quelle suggerite dalla esperienza, dall'evoluzione tecnica e dalla specificità del caso concreto. Si tratta anzitutto della valutazione dei rischi, dell'organizzazione dell'apparato di sicurezza, dell'informazione, della formazione, dell'addestramento dei lavoratori, dell'adozione di tutte le misure prescritte, della vigilanza per come partitamente delineate nel citato Tu n. 81/2008”. Ha richiamato quindi la giurisprudenza secondo cui il datore, per sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio del lavoratore, deve provare di avere adottato tutte le misure prescritte, precisando che si deve “ valutare sempre la condotta tenuta dal datore di lavoro per evitare l'evento; solo che questa valutazione — ancorchè si discuta di danni differenziali (v. Cass. n. 12041 del 19/06/2020) - deve essere introdotta nel processo civile dal datore medesimo;
il quale dovrà allegare e provare di aver rispettato le cautele imposte dalla legge (valutazione dei rischi, apprestamento dei mezzi, informazione, vigilanza, ecc.) ovvero quelle suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto (ex art.2087 c.c); ed a maggiore ragione quando l'esecuzione del contratto di lavoro sottopone il lavoratore ad un particolare pericolo insito nella specifica mansione, com'è quella da svolgersi in altezza”. Venendo al caso di specie, ha affermato che la Corte territoriale aveva capovolto l'onere della prova ponendolo a carico della lavoratrice, mentre era il datore di lavoro che doveva allegare e provare di “…aver ordinato alla ricorrente di non provvedere a quella mansione in sua assenza e nelle circostanze date (con un tappeto sotto la scala); e dall'altra parte, di averla dotata di una scala idonea in quanto rispondente a tutte le prescrizioni di sicurezza (sia per le sue caratteristiche intrinseche, sia per il suo posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato).. E ancora, ha ribadito che era onere del provare di “aver messo a disposizione CP_1 della lavoratrice una scala di lavoro idonea, di provare le direttive impartitele anche a carattere inibitorio in relazione alla particolare situazione di fatto ed alla mansione in questione e dimostrare la dovuta vigilanza ed ogni altra accortezza richiesta dalla natura della prestazione (pericolosa in quanto da svolgersi in altezza)..”.
La parte resistente non ha minimamente assolto tale onere di allegazione e prova, avendo anzi espressamente riconosciuto la mancata adozione delle misure di sicurezza indicate dalla stessa ordinanza rescindente, ovvero:
-1) di avere dotato la lavoratrice di una scala idonea : il resistente ammette che si trattava di una scala senza dispositivi antisdrucciolo e ganci di trattenuta pagina 4 di 9 -2) di avere impartito alla lavoratrice il preciso ordine di non utilizzare la scala in sua assenza : il resistente riconosce di non avere impartito alcuna direttiva alla Torre in proposito, fidandosi della sua esperienza
Nulla ha detto quanto al fatto
-3) di avere vigilato sull'effettiva osservanza di un tale ordine : la mancanza di vigilanza è evidentemente conseguente al fatto di non avere mai impartito ordini.
-4) di avere adottato “ogni altra accortezza” richiesta dalla particolare mansione, da svolgersi in altezza, ad es. informando la lavoratrice che la scala presente in casa non era sicura e che sarebbe stato molto rischioso usarla senza qualcuno che la tenesse ferma.
Come appena sopra riportato, il resistente nel presente giudizio si difende sostenendo che sino ad allora la ricorrente aveva sempre usato la scala in sua presenza e con il suo aiuto, che la stessa era quindi ben consapevole che non avrebbe dovuto usarla senza l'ausilio del datore di lavoro, che egli non aveva impartito ordini facendo affidamento sulla sua esperienza “su quali modalità” adottare nello svolgimento delle mansioni. Tali giustificazioni non equivalgono certo a ritenere adempiuto il rigoroso onere di allegazione e prova prescritto dal giudice di legittimità, ma in ogni caso non è affatto provato che il fosse sempre stato presente quando la aveva usato la scala CP_1 Pt_1 in precedenza e l'avesse aiutata tenendola ferma. Ciò è smentito dalle stesse allegazioni del convenuto in primo grado, laddove questi utilizza espressioni molto più late, che lasciano supporre che la domestica potesse anche avere usato la scala in sua assenza : al punto 6) della narrativa si dice che quando lei usava la scala il “era solito assistere la ricorrente..”, al punto 7) “per quanto CP_1 consta al sig. l'utilizzo della scala da parte della ricorrente è sempre CP_1 avvenuto alla presenza dell'esponente e con il suo ausilio..”, al cap.8 della prova per testi, ancor più chiaramente, si dice che il nelle occasioni di uso della scala CP_1 assisteva la ricorrente “quando presente”. Non si può quindi parlare di una “non contestazione” di una condotta precedente uniforme, né tantomeno di una regola di condotta condivisa da entrambe le parti, come sostiene il resistente nelle note finali, mentre è senz'altro escluso un giudicato sul punto, dato che la sentenza di secondo grado è stata interamente cassata. E' quindi provata la responsabilità del resistente nella causazione dell'infortunio.
Né sussiste alcun concorso di colpa della lavoratrice, che la difesa della parte resistente argomenta sostenendo che la sarebbe venuta meno a tale regola di condotta Pt_1 condivisa, dato che la mansione di rimozione delle tende con uso della scala si era sempre svolta alla presenza del datore, e che la stessa sarebbe stata imprudente perché non avrebbe rimosso il tappeto posto sotto la scala. Entrambe le circostanze non sono provate in fatto, la prima per quanto appena detto, la seconda perché non vi è prova che sotto la scala vi fosse un tappeto, stante la contestazione del CP_1
pagina 5 di 9 In diritto, inoltre, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la colpa del lavoratore, che deve essere dedotta e provata dal datore di lavoro, non rileva a fronte degli inadempimenti di quest'ultimo agli obblighi di sicurezza, salvo il caso del rischio elettivo, qui palesemente assente. Come stabilito nella ordinanza sez. VI – L n. 8988/2020 (rel. Rossetti) : “In tema di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al di fuori dei casi di cd. rischio elettivo, quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante”. Si rinvia inoltre a Cass.4980/2023 e a Cass.25597/2021 secondo cui : “In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa”.
Venendo alla quantificazione dei danni, la CTU medico-legale del dr. _2
(con l'ausilio dello psichiatra dr. ha accertato che in conseguenza ER dell'infortunio del 31.3.2015 la ha riportato lesioni alla caviglia e spalla sinistra, Pt_1 oltre che di ordine psicologico, come già ritenuto da ovvero “lesioni (trauma CP_2 cranico non commotivo, frattura angolata biossea distale gamba sinistra, frattura composta trochite omerale (spalla) sinistro) alle quali sono residuati postumi, da ritenere allo stato attuale permanenti dato il tempo decorso dal fatto, consistenti in:
-lieve ipomiotrofia e deficit articolare spalla sinistra in destrimane;
-minima dismetria dell'arto inferiore al limite con il parafisiologico (cm. 1), lieve deviazione dell'asse del piede, ipomiotrofia con deficit stenico distale, grave deficit di tibiotarsica-sottoastragalica con lieve turba deambulatoria;
-esiti cicatriziali cutanei chirurgici a bassa valenza estetica;
-parziale componente di un disturbo – pluriconcausato – dell'adattamento con umore depresso di lieve entità”. Ha quantificato l'inabilità biologica permanente nella misura del 27% e quella temporanea pari a tre mesi come temporanea totale, ad un mese a parziale al 75% e ad un ulteriore mese a parziale al 50%. Ha quantificato le spese mediche risarcibili nella misura di euro 612.
pagina 6 di 9 Il CTU ha inoltre replicato, con argomentazioni congrue e specificamente motivate – condivise da questa Corte – alle osservazioni mosse dal CTP di parte resistente dr.
riproposte anche nelle note finali in punto di danno psichico, riconosciuto anche Per_4 dall' e valutato dal CTU nella modesta misura del 3% a fronte di una precedente CP_2 patologia depressiva e di altre vicende di vita : “Il danno alla sfera psichica: anche se insorto su fattori preesistenti e concausato, non può misconoscersi nella sua derivazione dal fatto lesivo come chiaramente riportato nella consulenza svolta ed è stato valutato in misura invero lieve, ma non rigettabile. Il dott. giunge a quantificare il danno Per_4 nella misura complessiva del 24-25%, non menzionando il danno cicatriziale cutaneo, che è prossima alla valutazione espressa che si ritiene debba essere precisata nella misura del 27 (ventisette) percento”.
Nelle stesse note finali la difesa del resistente contesta che possa essere riconosciuto il danno morale e in ogni caso la personalizzazione in difetto di prova dei presupposti. Quanto alla prima voce, se è vero che il danno morale va provato, la giurisprudenza ammette ampiamente il ricorso a presunzioni (Cass.7892/2024), trattandosi nella specie dei sentimenti di dolore e sofferenza soggettiva ordinariamente riconducibili al tipo di evento e alle lesioni patite. Il danno morale consiste infatti nel perturbamento psichico, nel sentimento di sofferenza interiore subito dalla vittima in conseguenza del fatto illecito, delle sue concrete modalità e conseguenze lesive, in termini anche di paura, vergogna, senso di ingiustizia, timore, preoccupazione per il futuro ecc.. Nel caso in esame tale pregiudizio è senza dubbio sussistente, in base a regole di comune esperienza, considerate le particolari circostanze dell'evento lesivo, le fratture subite dalla lavoratrice, con le conseguenze molto dolorose e gravose alla caviglia sinistra, lo stato di immobilizzazione, l'impatto sulla sfera psichica con la riacutizzazione delle problematiche pregresse. Nel ricorso introduttivo è inoltre ben esposto il senso di ingiustizia sofferto, per essere stata considerata come un mero strumento di lavoro, mentre nella relazione del CTU a pag.12 si dà atto dello stato ansioso, dell'insonnia, dei timori circa la possibilità di recupero fisico. Non può invece riconoscersi alcuna personalizzazione del danno biologico, che spetta solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari che siano state tempestivamente allegate e provate dal danneggiato (Cass.5865/2021), mentre la mancata partecipazione alle attività del comitato “Mimose cittadini disagiati” da parte della ricorrente non presenta tale carattere di eccezionalità (di talchè la relativa prova non è stata ammessa).
In applicazione delle tabelle milanesi del 2024, che prevedono la liquidazione del danno biologico permanente con valutazione integrata del danno morale, considerata l'età al momento dell'infortunio (51 anni) e la percentuale di invalidità riconosciuta (27%), il danno civilistico per l'inabilità permanente ammonta ad euro 134.604. pagina 7 di 9 La somma va devalutata al momento dell'infortunio (euro 111.890,27) e quindi rivalutata ad oggi con calcolo di interessi anno per anno (euro 148.234,39). Da detto importo va detratta la rendita sia quanto ai ratei già pagati che al valore CP_2 capitale residuo, per la componente del danno biologico, pari ad euro 91.819,36 (di cui euro 64.061,66 per valore capitale alla data del 18.11.2024, euro 25.809,38 per ratei già pagati ed euro 1.948,32 per interessi, come risultante dalla documentazione trasmessa da
. CP_2
Il danno differenziale per la voce danno biologico permanente, compreso danno morale ed esclusa personalizzazione, ammonta pertanto ad euro 56.415,03 alla data odierna. Il danno biologico temporaneo, sempre in applicazione delle Tabelle di Milano 2024, ammonta ad euro 14.662,50 (sulla base del valore di euro 115 per ogni giorno di inabilità assoluta), importo che, previa devalutazione alla data dell'infortunio (euro 12.188,28) e rivalutazione ad oggi, risulta di euro 19.425,17. Tale voce di danno non è coperta da tutela e va quindi risarcita dal responsabile CP_2 civile nella sua interezza. Il danno biologico complessivo, permanente e temporaneo, risulta pertanto pari ad euro 75.840,20.
Quanto ai danni patrimoniali, le spese mediche rimborsabili sono quelle accertate dal CTU (pagg.14-15 relazione), senza contestazioni da parte della ricorrente, ed ammontano ad euro 612 complessive. Non si riconoscono invece le “spese legali stragiudiziali” pari ad euro 7.020,52 di cui all'avviso di notula dell'avv. Genik (doc.25), avviso dal quale non si desume in cosa siano consistite, né se si riferiscano ad attività di assistenza stragiudiziale svolta nei confronti del piuttosto che nei confronti dell'assicurazione, e che appaiono in CP_1 ogni caso manifestamente eccessive, considerata che quanto al risulta l'invio CP_1 di una sola lettera di diffida (doc.6).
Circa le spese processuali, considerato l'esito dell'intero giudizio, che vede soccombente il datore di lavoro, il resistente va condannato al pagamento delle spese di tutti i gradi e fasi di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.modd., tenuto conto del valore della causa nella misura dello accoglimento della domanda risarcitoria (scaglione euro 52.000/260.000), secondo valori minimi considerato l'importo complessivamente riconosciuto prossimo alla soglia inferiore dello scaglione. Si liquidano pertanto, precisamente, in euro 4.217 primo grado, euro 4.997 secondo grado, euro 3.828 cassazione, euro 7.160 rinvio comprensivo di fase istruttoria), per complessivi euro 20.202, oltre rimborso generale, iva e cap. era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per il secondo grado di Parte_1 giudizio (come da provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 11.4.2018) e aveva nominato quale procuratore l'avv. Stefania Gianni, alla quale la Corte con decreto del 13.12.2018 ha liquidato il compenso, a carico dell'Erario, di euro 1.654 oltre accessori.
pagina 8 di 9 L'importo di euro 4.997 liquidato per le spese del giudizio di secondo grado va pertanto versato all'Erario. L'importo residuo è dovuto ai procuratori della ricorrente, che hanno chiesto la distrazione delle spese processuali dichiarandosi antistatari. Le spese della CTU medico legale svolta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico del resistente in quanto soccombente
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio ex art.392 ss c.p.c., in parziale accoglimento del ricorso proposto da al Tribunale di Lucca in Parte_1 data 11.7.2016, respinta ogni diversa domanda istanza ed eccezione, così provvede :
-dichiara unico responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso a Controparte_1 in data 31.3.2015 e per l'effetto Parte_1
-dichiara tenuto e condanna a pagare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio, le somme di : a) euro 56.415,03 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali ad oggi, per danno biologico differenziale, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo b) euro 19.425,17 comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali ad oggi, per danno biologico temporaneo, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
c) euro 612 per rimborso spese, oltre interessi legali decorrenti dall'esborso al saldo;
-condanna a rimborsare a le spese processuali Controparte_1 Parte_1 dell'intero giudizio, che liquida in complessivi euro 20.202 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, di cui euro 4.997 da versare all'Erario quali spese del giudizio di secondo grado nel quale era stata ammessa al patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, ed euro 15.205 da versare ai procuratori di dichiaratisi Parte_1 antistatari;
-pone in via definitiva a carico di le spese della CTU medico-legale Controparte_1 svolta nel presente giudizio di rinvio, liquidate come da separato decreto.
Firenze, 21.1.2025
La Presidente rel. dr.ssa Maria Lorena Papait
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