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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/12/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 20/11/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3837 dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1
Aiello, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
“ , p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del titolare , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Roberto Cerasaro e Cosimo Damiano Bruno, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza del 20/11/2025 e disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti in causa hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/6/2022, la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro al fine di ottenere la condanna della ditta resistente al pagamento della complessiva somma di € 100.578,99
a titolo di differenze retributive, ferie, straordinari, differenze TFR.
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Deduceva a tal fine la ricorrente che aveva lavorato per il resistente dall'1/10/2010 all'1/3/2021, svolgendo le mansioni di Acconciatrice e Parrucchiera di IV Livello con contratto part-time; che, invero, aveva lavorato dal martedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore
19:30, nonché il sabato dalle ore 8:30 alle ore 19:30; che in data 13/12/2013 aveva contratto matrimonio con il titolare della ditta, ma che aveva comunque continuato a lavorare alle sue dipendenze con i medesimi orari già osservati;
che in data 20/9/2021 era stata omologata la loro separazione;
che dall'1/3/2021 fino al mese di ottobre 2021 aveva ricevuto la Cassa Integrazione e che successivamente era stata licenziata;
che aveva richiesto stragiudizialmente il pagamento delle differenze retributive, ma il datore di lavoro gli aveva corrisposto solo il minor importo di €
7.616,61 da lei trattenuto in acconto della maggior somma dovuta;
che dunque aveva diritto a ricevere le ulteriori differenze retributive in ragione dell'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, pari a complessivi € 100.578,99.
Costituendosi in giudizio, il resistente eccepiva in via preliminare la nullità del ricorso per omessa e/o incertezza dei requisiti di cui all'art. 414 c.p.c.; deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso, in quanto la ricorrente aveva iniziato dapprima a lavorare attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante, perché priva di qualsiasi esperienza, venendo seguita da lui come tutor;
poi era stata assunta con un contratto part-time ma, a seguito del matrimonio, in realtà aveva lavorato molto poco, recandosi nel salone da parrucchiere solo per un'ora al giorno e senza alcun vincolo di subordinazione;
che, inoltre, la ricorrente aveva frequentato corsi di trucco a Potenza e a Bologna che l'avevano tenuta lontana dal lavoro per due giorni a settimana e per un paio d'anni; che inoltre da marzo 2020 la ricorrente aveva ricevuto l'assegno di solidarietà, ad eccezione dei mesi di settembre ed ottobre 2020, sicchè non aveva lavorato per le ore dedotte;
che, inoltre, le buste paga ricevute dalla ricorrente erano state tutte regolarmente quietanzate.
La causa veniva istruita oralmente e a mezzo CTU contabile.
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Dev'essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità, sollevata dal resistente. Infatti dalla lettura del ricorso è evincibile sia il petitum che la causa petendi, rivendicando la ricorrente il pagamento di differenze retributive in ragione degli orari di lavoro osservati asseritamente differenti da quelli contrattualizzati.
Ciò premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento delle differenze retributive richieste dalla ricorrente per l'importo di € 100.578,99 in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti, durante il quale le parti in causa hanno contratto matrimonio.
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Ebbene, partendo proprio dalla qualificazione del rapporto di lavoro, dalla documentazione in atti si evince che le parti hanno sottoscritto in data 12/10/2010 un contratto di apprendistato a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) per lo svolgimento di mansioni di apprendista acconciatrice, prevedendo l'applicazione del CCNL Acconciatura ed Estetica;
che in data
12/4/2015 il rapporto di lavoro è stato trasformato da contratto di apprendistato in contratto di lavoro da operaia a tempo indeterminato;
che il 12/10/2021 il datore di lavoro ha intimato il licenziamento con decorrenza dal 26/10/2021 per giustificato motivo oggettivo.
Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in data 13/12/2013, la ricorrente ed il resistente hanno contratto matrimonio, per poi separarsi in data 21/9/2021, data di omologa della separazione (vd. documentazione in atti).
Il fatto che le parti abbiano contratto matrimonio non ha fatto venir meno il vincolo di subordinazione esistente, né può presumersi che successivamente al matrimonio la ricorrente non fosse più sottoposta al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro divenutole marito.
Sul punto si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l'irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale” (cfr. Cass. n. 14434/2015)
Ebbene, nel caso in esame dall'istruttoria espletata è emerso che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa da lavoratrice subordinata, dapprima come apprendista e poi come operaia, sempre con le stesse modalità sia quando non era sposata con il sia quando lo era. Se è CP_1 emerso che ella abbia lavorato per un numero di ore superiore rispetto a quelle oggetto di contratto, non è invece emerso che abbia svolto esattamente il numero di ore straordinarie indicate in ricorso o che il contratto di apprendistato sia stato fittizio, laddove si consideri l'età della ricorrente al momento dell'assunzione (20 anni) e l'assenza di prova circa esperienze lavorative pregresse.
Le testimoni (zia della ricorrente) ha confermato la circostanza n. 1 del Testimone_1 ricorso (cioè che la ricorrente ha lavorato da ottobre 2010 all'1/3/2021), in quanto parente della ricorrente ma anche cliente del salone da parrucchiera del resistente, recandosi lì in quel periodo di tempo per 2/3 volte al mese. La teste ha aggiunto: “Ricordo che avevo un'attività commerciale nei
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pressi del salone da parrucchiera del resistente, che la ricorrente ha iniziato la sua attività lavorativa presso la stessa intorno ai 16 anni. Ricordo che l'ultima volta che ho frequentato il salone della resistente è stato verso il mese di febbraio/marzo 2021 e nell'occasione la ricorrente non era presente…posso riferire che la ricorrente era presente ogni qualvolta mi recavo presso i locali del resistente, sia per effettuare la piega che la tinta, sia il pomeriggio che la mattina.
Posso riferire che quando effettuavo la tinta dei capelli mi trattenevo massimo per due ore.
Specifico altresì che ogni qualvolta mi recavo presso i locali del resistente per acconciarmi chiedevo sempre sia della resistente (rectius ricorrente) che di sua sorella . Inoltre mi è Parte_2 capitato di recarmi il sabato presso i locali del resistente e posso riferire, in ragione di ciò che mi riferiva la ricorrente, che non effettuavano pausa per il pranzo ma che facendo orario continuato il mangiare era preparato dalla mamma della ricorrente che abita non distante dai locali della resistente”. La teste ha riferito che la ricorrente svolgeva le mansioni di parrucchiera e che aveva frequentato corsi a Bologna di domenica e lunedì, senza specificare altro perché non a sua conoscenza.
Di analogo tenore sono le dichiarazioni della testimone cugina della Testimone_2 ricorrente, la quale ha confermato la durata del rapporto di lavoro, dichiarando di recarsi presso il salone da parrucchiera una volta a settimana, a volte anche due. Così ha dichiarato la teste: “Ogni volta la piega mi è stata fatta da mia cugina . Ricordo che anche l'acconciatura della Pt_1 mia prima comunione è stata fatta lì da . Io frequentavo il salone il sabato subito dopo Pt_1 pranzo verso le 14:00 generalmente.
A.D.R. confermo che gli orari di lavoro della ricorrente sono quelli indicati nella circostanza n.
2) del ricorso perché quando non sono andata di sabato la ricorrente mi faceva la piega di pomeriggio e prendevo appuntamento proprio con;
mia madre frequentava il salone il Pt_1 sabato mattina. Per questo posso confermare gli orari di lavoro indicati nel ricorso…
A.D.R. ogni volta rimanevo nel salone di parrucchiere almeno 2 ore.
A.D.R. il salone è stato chiuso durante il periodo di lock down;
a giugno 2020 ho ripreso a frequentarlo fino al settembre/ottobre 2020. Preciso che prendevo appuntamento per la piega o telefonando o presentandomi nel salone ed ogni volta era presente mia cugina . Ciò Pt_1 avveniva in qualsiasi giorno della settimana tranne domenica e lunedì. Il lunedì il salone era chiuso al pubblico ma l'esercizio era aperto per le pulizie del locale che venivano svolte da
, sorella di . Tanto ho potuto vedere personalmente perché il lunedì la Persona_1 Pt_1 saracinesca del locale era comunque alzata e vi era la porta laterale aperta”.
Sulla stessa linea anche le dichiarazioni della teste (n. 1962): “ confermo la Testimone_3 circostanza 1) del ricorso e posso dire che la ricorrente quando era ragazzina veniva in casa da me il sabato di mattina presto per la messa in piega. Dopo il matrimonio con il resistente, la
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ricorrente mi invitò a recarmi presso il salone del resistente perché da allora era richiesta la sua presenza lì anche il sabato mattina presto.
A.D.R. ho frequentato il salone del resistente dal 2013 al 2021 per il colore ed il taglio dei capelli, mediamente una volta al mese, oltre ad altre volte in caso di necessità. Prima del 2013 non sono mai entrata nel salone. Ci andavo di sabato ma anche in altri giorni della settimana sempre su appuntamento. Preciso che lavaggio dei capelli, piega e colore venivano indifferentemente fatti dalla ricorrente o da sua sorella che lavorava lì; il resistente mi faceva solo il taglio dei Parte_2 capelli.
A.D.R. riguardo agli orari di lavoro indicati nella circostanza 2) li posso confermare perché abitando nella stessa via, passavo di frequente davanti al locale del resistente e dunque vedevo la ricorrente lavorare. D'estate lavoravano con la porta aperta ed io mi affacciavo nel locale anche solo per un saluto.
A.D.R. non ho mai visto il resistente rimproverare la ricorrente;
posso dire che per il colore la ricorrente parlava con il resistente circa il colore da applicare.
A.D.R. Nel locale lavoravano in maniera fissa il resistente, la ricorrente e sua sorella , la Parte_2 madre del resistente e per un periodo anche suo fratello;
oltre a loro per brevi periodi hanno anche lavorato una ragazza di nome , un'altra di cui non ricordo il nome, poco prima Parte_2 del COVID, ed un ragazzo addetto solo al lavaggio dei capelli.
A.D.R. ogni volta mi intrattenevo nel salone da un'ora a 3 ore, in base a ciò che dovevo fare”.
Nel corso dell'istruttoria sono stati ascoltati anche tre testimoni di parte resistente, ma le loro dichiarazioni non sono apparse idonee a far ritenere che, successivamente al matrimonio fra le parti in causa, il rapporto di lavoro subordinato sia sostanzialmente venuto meno, né appaiono idonee a scalfire la prova attorea circa l'esistenza di un rapporto di lavoro part-time solo formale, ma sostanzialmente full-time.
Il testimone ha dichiarato di conoscere i fatti di causa perché abita nello stesso Testimone_4 stabile ove è ubicato il salone da parrucchiera del resistente, di cui è amico e cliente;
ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro ed il fatto di aver visto la ricorrente svolgere soprattutto all'inizio mansioni semplici. Il testimone ha dichiarato di recarsi mediamente presso il salone da parrucchiere una volta al mese come cliente e ogni due giorni per salutare l'amico. In relazione agli orari di lavoro il testimone ha dichiarato che la ricorrente si recava presso il salone in maniera saltuaria ed occasionale;
ha confermato poi la circostanza 15 della memoria difensiva
(Nell'anno 2017 e 2018 la ricorrente frequentava il corso di trucco denominato “Make Up
Artist”, organizzato dall'Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo SRL, ed il costo veniva finanziato integralmente dal sig. ”), precisando di essere a conoscenza del ricorso CP_1 sia per averglielo riferito il , sia per aver visto delle fotografie su Facebook;
il teste ha CP_1
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aggiunto che questo corso a Bologna era tenuto di sabato e a sua memoria forse anche di venerdì; il teste ha poi confermato la circostanza 18) (“Durante la frequenza di tale corso della durata di circa 2 anni la ricorrente si assentava dal salone dal giovedì al sabato)”, aggiungendo che l'assenza della ricorrente era dal giovedì al sabato, senza saper riferire quante volte.
Ebbene, a seguito di istanza ex art. 210 c.p.c. richiesta dal resistente, è stato ordinato all'Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo di Bologna di esibire la documentazione afferente il corso di trucco di “Make Up Artist” frequentato dalla ricorrente nel 2017 e nel 2018. A seguito del detto deposito è emerso che la ricorrente non seguiva il corso dal giovedì al sabato, assentandosi dal proprio posto di lavoro indebitamente per più giorni nella settimana ma, come da contratto allegato, le lezioni si svolgevano solo il lunedì (giorno di chiusura dell'attività di parrucchiere). Inoltre, tale circostanza è stata altresì certificata dal registro presenze della Sig.ra
, sempre depositato a seguito di ordine di esibizione, nonché dal prospetto di Parte_1 recupero delle lezioni.
E' evidente come tale documentazione renda del tutto inattendibili le dichiarazioni sul punto del teste rendendo non credibile l'intera testimonianza, la quale dunque non è considerata utile Tes_4 ai fini della decisione.
Per quanto riguarda la dichiarazione testimoniale di (n. 1988) va detto Testimone_5 che la teste ha dichiarato di aver lavorato con le mansioni di acconciatrice alle dipendenze del resistente dal 2014 al 2016; che prima nel 2012 e nel 2013 aveva svolto uno stage sempre nello stesso salone. Ha così dichiarato: “A.D.R. ho iniziato a frequentare il locale nel 2010 e posso dire di aver visto la ricorrente svolgere mansioni di shampista;
non era addetta alla messa in piega.
Non sono a conoscenza di quale contratto di lavoro avesse la ricorrente. All'inizio la ricorrente e il resistente non erano sposati né fidanzati;
si sono sposati nel 2013.
A.D.R. io e la ricorrente abbiamo frequentato la stessa scuola di parrucchiere Accademia Iside, nel 2011, 2012 e 2013 (preciso da settembre 2011). La ricorrente ha finito la scuola un anno prima di me. Nel 2010 io frequentavo il salone come amica e cliente e quando io ero lì ho visto che la ricorrente lavava solo i capelli.
All'epoca frequentavo il locale 2/3 volte a settimana perché ero già amica del sig. e CP_1 dunque approfittavo del fatto di poter vedere il lavoro che avrei voluto fare e che poi ho fatto.
A.D.R. durante lo stage (nel 2012) io e la ricorrente abbiamo iniziato anche ad occuparci delle pieghe alle clienti e dell'apposizione della tinta. Taglio capelli, colpi di sole e altri trattamenti specifici venivano svolti solo dal titolare. Nel 2012 la ricorrente e il resistente si sono fidanzati e la ricorrente da allora ha iniziato a venire meno a lavorare per i preparativi del matrimonio.
A.D.R. quando io ho lavorato, la ricorrente non era sempre presente. Io lavoravo quattro ore al giorno e il sabato andavo solo di pomeriggio, perché dopo la chiusura facevamo le pulizie. Non
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so quanto tempo lavorasse la ricorrente perché appunto quando io c'ero lei a volte non c'era; io non ero sempre presente nel locale.
A.D.R. per tutto il periodo in cui io ho lavorato la ricorrente era addetta alle mansioni che ho detto prima, tranne i primi due anni che è stata solo shampista.
A.D.R. confermo le circostanze 12), 13) e 14) della memoria difensiva ma riguardo al pagamento dei corsi non so dire come avvenisse;
ho visto che il sig. vedeva al computer il costo di CP_1 questi corsi ma null'altro posso aggiungere.
A.D.R. confermo la circostanza 15) della memoria difensiva e riguardo al costo del corso ricordo che le parti mi dissero che era finanziato dal . Posso dire altresì che io e la ricorrente CP_1 firmavamo le buste paga insieme e che il sig. ci pagava in contanti insieme. Ciò CP_1 avveniva una volta al mese.
A.D.R. confermo le circostanze 16) e 17) della memoria difensiva e tanto so perché me lo riferivano entrambe le parti. Preciso che io ho aperto la mia attività di vendita di prodotti per estetisti e parrucchieri nel 2017 e dunque non frequentavo più tanto il salone del sig. ; CP_1 comunque mi recavo per la piega settimanale del sabato o per un caffè di settimana…
A.D.R. la sorella della ricorrente si intratteneva nel salone del sig. senza svolgere CP_1 attività lavorativa per 10/15 minuti e poi poteva capitare che uscisse con la ricorrente o a volte anche con me per la spesa o per un caffè. Ciò riguarda il periodo dal 2012 al 2016. Dopo il 2016 non mi sono più incrociata con la sorella della ricorrente presso il salone del sig. . CP_1
Aggiungo che il sig. era un datore di lavoro flessibile e che anche la nostra attività CP_1 variava in base agli appuntamenti delle clienti.
A.D.R. l'ultima volta che ho visto la ricorrente lavorare presso il salone del resistente è stato a febbraio 2020 prima del lock down. Io ho ripreso a frequentare il salone dalla riapertura delle scuole perché avevo due bambini piccoli e temevo un contagio;
quando ho ripreso a frequentare il salone per la piega non ho più rivisto la ricorrente perché le parti erano già separate.
A.D.R. frequento ancora come cliente il locale del resistente di cui sono amica;
pertanto a volte capita che mi rechi anche tutti i giorni, anche perché la mattina vado a trovare il bambino del sig.
nato da una relazione successiva rispetto al matrimonio con la ricorrente. Io sono CP_1 sposata ed ho due figli.
A.D.R. non ricordo in quali giorni si tenesse il corso di trucco frequentato dalla ricorrente nel
2017 e 2018. Comunque era il fine settimana.
A.D.R. il salone di parrucchiere era chiuso la domenica e il lunedì. Non sono mai state fatte pulizie il lunedì perché pulivamo il sabato sera”.
Anche le dichiarazioni di detta teste non appaiono credibili, e ciò per le seguenti ragioni: la testimone ha dichiarato di aver lavorato per un periodo attività lavorativa sostanzialmente part-
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time alle dipendenze del resistente, incrociandosi poco con la ricorrente, ma tale circostanza contrasta con le dichiarazioni delle testimoni di parte ricorrente che invece in maniera univoca hanno parlato di un'attività lavorativa della svolta indifferentemente sia di mattina che di Pt_1 pomeriggio;
la testimone ha riferito che il corso di trucco frequentato dalla ricorrente si svolgeva nel fine settimana, ma tale dichiarazione contrasta con la documentazione depositata dall'Accademia Nazionale del Cinema e dello Spettacolo di Bologna, come già argomentato in relazione al teste inoltre la testimone ha dichiarato di frequentare ancora il salone da Tes_4 parrucchiera tutti i giorni di mattina per essere amica del resistente.
Tale ultima dichiarazione contrasta con quella resa dallo stesso teste ascoltato nel Testimone_4 giudizio intrapreso dalla sorella della ricorrente in danno del resistente (vd. verbale d'udienza del
21/6/2024 del giudizio N. 3289/2022 R.G. e di cui è stato autorizzato il deposito): “Attualmente frequento ancora il salone e è aiutato dal fratello e da una collaboratrice di nome CP_1 CP_2
. Prima della separazione era coadiuvato da e qualche volta da Testimone_5 Pt_1
. Il lunedì il salone era chiuso ed anche la domenica”. Parte_2
Tutte queste incongruenze rendono poco credibili le dichiarazioni della testimone Testimone_5 che attengono gli orari di lavoro riferiti sia in relazione al suo rapporto di lavoro che a
[...] quello della ricorrente.
E' stata poi ascoltata come testimone la sig.ra la quale ha dichiarato: “A.D.R. Tes_6 riguardo alla circostanza 2) della memoria difensiva posso dire che la ricorrente fu assunta come apprendista dal 12/10/2010. mi riferì del contratto di apprendistato, che non ho visto, ed CP_2 all'epoca la sig.ra era seguita da come tutor. Non so se la ricorrente avesse in Pt_1 CP_1 precedenza svolto attività lavorativa nel medesimo settore.
A.D.R. confermo la circostanza 4) della memoria difensiva. Io frequento il salone ogni sabato e due volte a mese vado di martedì o mercoledì per un trattamento ai capelli.
A.D.R. confermo la circostanza 5) della memoria difensiva.
A.D.R. riguardo alla circostanza 6) della memoria difensiva posso dire che la ricorrente era autonoma negli orari di lavoro e ciò l'ho visto personalmente quando mi recavo nel salone perché
o non la trovavo oppure andava via durante la giornata lavorativa. Io conoscevo più
[...]
e ricordo che mi diceva che questa cosa a lui non stava bene. Per_2
A.D.R. quando la ricorrente era presente nel locale si occupava di shampoo e piega e non l'ho mai vista applicare una tinta ai capelli.
A.D.R. ogni volta mi intrattengo nel locale del resistente per 2/3 ore.
A.D.R. l'attività è chiusa sia la domenica che il lunedì.
A.D.R. non ricordo se la ricorrente avesse orari di lavoro predefiniti.
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A.D.R. confermo la circostanza 12) della memoria difensiva e tanto so per averlo appreso dai social;
, con cui ho un bel rapporto di amicizia, mi ha detto che i corsi della Persona_2
erano stati finanziati dal . So che la ricorrente era assunta ma non ho mai visto Pt_1 CP_1 pagare la retribuzione. Presumo che ciò avvenisse.
A.D.R. confermo la circostanza 13) della memoria difensiva per gli stessi motivi.
A.D.R. confermo la circostanza 14) della memoria difensiva e posso dire che si assentava di settimana mentre mi è capitato di vedere dai social che il sabato prendeva il treno all'ora di pranzo per tornare.
A.D.R. confermo le circostanze 15), 16), 17) e 18) della memoria difensiva. Questi fatti li ho appresi dai social nonché quando mi recavo nel salone del resistente;
in quell'occasione il resistente mi diceva che sua moglie era al corso o stava tornando. Preciso che la ricorrente postava molte foto sui social di ciò che faceva.
A.D.R. non so quanto indicato nella circostanza 19) della memoria difensiva.
A.D.R. riguardo alla circostanza 20) della memoria difensiva posso dire che Persona_1 lavorava nel salone del resistente e poi andava via anche mentre altre clienti come me erano ancora in fase di trattamento (piega o altro).
A.D.R. nel salone lavorava il resistente, suo fratello fino ad un certo periodo, la ricorrente CP_2
e sua sorella . Parte_2
A.D.R. confermo la circostanza 21) della memoria difensiva ed aggiungo che a seguito della separazione il rapporto di lavoro si è interrotto. Credo di aver visto la sig.ra nel salone Pt_1 fino ad agosto 2021.
A.D.R. non ho mai visto contratto di lavoro della ricorrente, buste paga né retribuzioni”.
Ebbene, per quanto riguarda gli orari di lavoro della ricorrente, la testimone non ha reso Tes_6 dichiarazioni rilevanti, poiché dalle sue dichiarazioni non può escludersi lo svolgimento di attività lavorativa full-time; la testimone ha però confermato che all'inizio il rapporto di lavoro era un vero e proprio apprendistato in cui il resistente era il tutor della ricorrente e l'attività era gestita non solo dal resistente ma anche da suo fratello . Per quanto riguarda i corsi frequentati a CP_2
Bologna, anche le dichiarazioni della teste contrastano con la documentazione acquisita Tes_6 circa lo svolgimento di corsi il lunedì.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni innanzi riportate questo Giudice ritiene che la ricorrente non sia riuscita a provare la fittizietà dell'apprendistato, mentre abbia provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro full-time, rimasto tale anche dopo il matrimonio con il resistente.
Non si ritiene, tuttavia, che la ricorrente abbia provato lo svolgimento di lavoro straordinario, di non aver goduto di giorni di ferie e di non aver goduto di permessi.
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Infatti, con riferimento alla domanda di pagamento del lavoro straordinario, il prestatore deve provare non solo lo svolgimento del lavoro in eccedenza rispetto a quello convenuto ma altresì la sua esatta collocazione temporale e consistenza, escludendo così una valutazione equitativa da parte del giudice. Difatti, sul punto si richiama il principio giurisprudenziale secondo cui “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. n. 13150/2018)”.
Inoltre, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (cfr., in termini, Cass. n.
3714/2009). La prova sul punto non può che essere rigorosa, atteso che il lavoratore deve dimostrare di aver svolto ore di lavoro in eccedenza rispetto a quelle risultanti dalla prova documentale.
Nel caso di specie dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, se è possibile ritenere provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro full-time, non può altrettanti dirsi provato lo svolgimento di attività lavorativa in misura eccedente le 40 ore settimanali, considerato che ogni testimone, in qualità di cliente non si intratteneva per più di 2/3 presso il salone da parrucchiera.
Parimenti, in relazione al mancato godimento di ferie e permessi, era onere della ricorrente indicare esattamente i giorni nei quali avrebbe dovuto fruire di ferie ed invece ha lavorato. Tale onere non è stato assolto sia in via deduttiva che probatoria. Per tale ragione il calcolo del relativo compenso è stato escluso dal quesito peritale.
Ciò detto, sulla base dell'istruttoria espletata, è stata disposta una CTU contabile a mezzo della dott.ssa la quale appare esente da vizi logici e da contraddizioni tanto da Persona_3 poter essere posta a base della presente decisione.
Al CTU è stato posto il seguente quesito: “Quantifichi il CTU le differenze retributive e di
TFR spettanti alla ricorrente, considerando il rapporto di lavoro full-time, con regolare fruizione di ferie e permessi, con la durata e le mansioni contrattualizzate, considerando come percepita la retribuzione indicata in busta paga e non contestata dalla parte, escludendo il full-time solo per il periodo di lock-down ed il successivo periodo in cui i saloni di parrucchiere sono stati chiusi al pubblico per l'emergenza COVID”.
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Ebbene la Consulente ha quantificato le differenze retributive della ricorrente in complessivi € 59.978,10 lordi, di cui € 2.572,90 per differenze di TFR (vd. CTU in atti compresi i conteggi allegati, a cui si rinvia e che non sono stati specificatamente contestati dalle parti).
In definitiva la domanda deve essere parzialmente accolta e, per l'effetto, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di €
59.978,10 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sussistono i presupposti
(comportamento processuale delle parti) per compensare le stesse nella misura di un terzo, ponendo la restante parte a carico del resistente soccombente.
A tal fine va valorizzata la seguente circostanza.
Con ordinanza del 21/12/2022, prima dell'istruttoria orale, veniva formulata proposta conciliativa dal Giudice (definizione della controversia mediante corresponsione alla ricorrente della somma netta di € 15.000,00, oltre ad un contributo spese legali), rifiutata dalla parte ricorrente.
Successivamente all'istruttoria orale e alla CTU contabile, precisamente all'udienza del
5/12/2024, la parte resistente si dichiarava disponibile a definire la controversia corrispondendo alla controparte la somma di Euro 25.000,00 oltre contributo spese legali con una rateizzazione di
Euro 1.000,00 mensili;
invece la parte ricorrente si dichiarava disponibile a definire la controversia qualora avesse ricevuto da controparte la somma omnicomprensiva di Euro 35.000,00 divisa in due/tre rate. All'udienza il procuratore del resistente faceva presente che il non CP_1 poteva ricevere prestiti perché fino al 2035 era garante di un finanziamento acceso dalla e Pt_1 che allo stato residuava l'importo di Euro 35.000,00; che poteva anche accollarsi il prestito. Alla medesima udienza il procuratore della ricorrente dichiarava di essere disponibile a trovare una diversa soluzione purché fosse dato un acconto iniziale cospicuo.
Alla successiva udienza del 16/1/2025 il procuratore del resistente dichiarava la disponibilità del suo assistito a corrispondere la somma di € 35.000,00 purchè a rate, mentre il procuratore della ricorrente dichiarava che la sua assistita non era più disponibile a transigere per la somma netta di
€ 35.000,00.
Pertanto, ritiene questo Giudice che il comportamento della ricorrente che dapprima abbia indicato una somma per definire la controversia e poi abbia cambiato idea pur essendo stata quella somma accettata da controparte, senza che nelle more sia stata svolta attività istruttoria ulteriore, giustifichi la compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo.
Le spese di CTU sono invece definitivamente poste a carico del resistente. Le spese sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
PQM
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
24/6/2022 da nei confronti della ditta “ Parte_1 Controparte_3 CP_1
rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 59.978,10 lordi per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo;
2) compensa le spese processuali nella misura di un terzo e condanna il resistente al pagamento della restante parte delle spese processuali di parte ricorrente che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 4.667,00 (importo già ridotto a 2/3) per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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