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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/11/2024, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7590 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PITTORRU MICHELA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. C.F._2 CP_2
, che la rappresenta e difende per procura speciale,
[...]
resistente
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“1) disporre che il signor rispetto a quanto stabilito in sede di divorzio, non sia più tenuto Pt_1
a versare l'assegno di mantenimento in favore della GL . Per_1
2) Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della resistente: “Voglia il Tribunale adito:
In via pregiudiziale e/o preliminare
Accertata la violazione dell'art. 473 bis.12 cpc dichiarare il ricorso inammissibile, con vittoria dei compensi del giudizio;
Nel merito
Considerato che nel mese di ottobre 2024 avrà completato il percorso formativo Controparte_3
che le consentirà di trovare una occupazione lavorativa stabile, revocare l'onere economico a carico del padre di corrispondere alla madre l'assegno di mantenimento per la GL, a far data dal mese di novembre 2024, con compensazione dei compensi del giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/11/2023, premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio il 19/04/1990 con e che dall'unione coniugale sono nate le Controparte_1
figlie e , nate il 20/08/1996; che con sentenza n. 1199/2011, pubblicata il 14 Per_2 Per_1
aprile 2011, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ponendo a suo carico il versamento della somma di euro 700 per il mantenimento delle figlie;
che con decreto dell'8/11/2022 il tribunale aveva revocato l'assegno dovuto per la GL Per_2
divenuta autosufficiente, rideterminando in euro 350 il contributo dovuto per la GL;
Per_1
2 che anche quest'ultima era ormai autosufficiente emergendo dalla scheda anagrafica del Centro
per l'Impiego del Comune di Quartu Sant'Elena dell'11/09/2023 che , attualmente Per_1
disoccupata, aveva sottoscritto diversi contratti di lavoro a tempo determinato;
ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno.
si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la Controparte_1
inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dei documenti reddituali del ricorrente e l'assenza di fatti sopravvenuti, e nel merito contestando il fondamento della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo in particolare che la GL, diplomata al liceo linguistico nel 2015,
interrotti ben presto gli studi universitari intrapresi dopo avere sostenuto 4 esami, abbia svolto lavori soltanto occasionali e non qualificati senza conseguire, suo malgrado, redditi sufficienti,
decidendo quindi di migliorare la sua professionalità intraprendendo nel marzo 2023 un corso di operatore socio sanitario di 1.000 ore del costo di 3.500 euro, sostenuto in parte dalla stessa
GL con l'aiuto dei genitori.
Sentite le parti, con provvedimento temporaneo in data 26/07/2024, il Giudice delegato, tenuto conto di quanto dichiarato in particolare dalla resistente circa le occupazioni lavorative svolte nel tempo dalla GL (nata il [...]), ad esempio, già nel 2018 e per circa un anno per Per_1
la retribuzione di 1.200 euro al mese, seguita da svariati altri lavori a termine, altresì considerata l'età della GL ormai ventottenne, e reputato in conformità a consolidati principi giurisprudenziali che il sopravvenuto stato di disoccupazione non possa mai comportare la reviviscenza del diritto del figlio al mantenimento, ha revocato l'assegno in capo al ricorrente a decorrere dalla domanda.
Senza ulteriore istruttoria, assegnati i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito di memorie conclusive, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3 La domanda di revisione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Preliminarmente, la domanda è pienamente ammissibile.
Infatti, nessuna conseguenza sul piano della ammissibilità, e quindi delle condizioni dell'azione,
può spiegare la mancata produzione dei documenti reddituali da parte del ricorrente, potendo ciò
eventualmente rilevare nel merito sul piano probatorio ovvero semmai essere valutato ai sensi dell'art. 116 cpc.
Inoltre, rispetto al procedimento di revisione instaurato dal ricorrente nel 2022 (che ha comportato la revoca immediata del contributo al mantenimento dell'altra GL in Per_2
ordine al quale neppure è allegato che abbia avuto ad oggetto anche il contributo al mantenimento della GL meramente precisato nel decreto nel suo importo in quanto non specificato Per_1
nella sentenza di divorzio del 2011 (allegato 1 ricorso), deve in via assorbente osservarsi come anche il solo mutare (e aumentare) dell'età del figlio maggiorenne possa giustificare di per sé la domanda di revisione dell'obbligo di mantenimento.
La giurisprudenza ha anche chiarito che l'onere di dimostrare la sussistenza o permanenza dei presupposti del diritto grava sempre sul beneficiario del contributo, quand'anche convenuto nel procedimento di revisione, vertendo la prova sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno,
attivato nella ricerca di un lavoro (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 5177/2024).
Se il figlio quindi è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, è
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
4 Ebbene, nel caso in esame, questa prova non è stata data.
È al contrario emerso in modo pacifico e documentale che, conseguito il diploma nel 2015 e abbandonati gli studi universitari, la GL già all'età di 22 anni abbia iniziato a lavorare Per_1
stabilmente.
E così, per l'attività lavorativa svolta in oltre un anno, dal 23/07/2018 al 30/09/2019, ha percepito il reddito complessivo di 25.195 euro (vedi estratto conto previdenziale allegato n.8 alla comparsa della resistente).
Ha in seguito percepito il sussidio di disoccupazione dal 8/10/2019 al 31/10/2019, pari a euro
1.517,84. Ha quindi lavorato part time per alcuni giorni, e di nuovo percepito la disoccupazione pari a 1.138 euro nel mese di novembre 2019. Ha ancora lavorato part time a dicembre 2019 per la retribuzione di euro 1.638 (vedi all. cit.).
Dal 1/01/2020 al 7/05/2020 ha percepito l'indennità di disoccupazione di euro 7.209,74, ha poi svolto del lavoro occasionale ad agosto 2020.
Ha in seguito lavorato con contratti a termine part time percependo nel 2021 il reddito complessivo di 6.290 euro, di euro 6.408 nel 2022, di complessivi euro 15.597 nel 2023 fra reddito da lavoro e indennità di disoccupazione.
Non vi è dubbio quindi che al momento della domanda (17/11/2023), la GL avesse da Per_1
anni fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro, e fosse dotata di adeguata capacità lavorativa e di reddito.
Occorre precisare che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla Costituzione
(art. 30 Cost.) e dal Codice Civile (artt. 147 e 148, 316bis c.c.), cessa con la raggiunta capacità di mantenersi, che secondo il sistema normativo è in via presuntiva conseguita con il raggiungimento della maggiore età, e quindi della capacità lavorativa e dell'idoneità al reddito.
5 L'art. 337-septies c.c. prevede infatti che “il giudice, valutate le circostanze, può (e non deve)
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”.
Dunque l'obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne non è automatico, e non costituisce prosecuzione dell'obbligo di mantenimento del figlio minore di età.
La giurisprudenza ha chiarito che con l'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si raggiungono con la maggiore età”, secondo il principio di autoresponsabilità sorge il dovere per il figlio di scegliere in modo ponderato il percorso da compiere e di condurlo con diligenza dovendosi escludere forme di “assistenzialismo” slegate da tali doveri (Cassazione ordinanza n. 17183/2020: autoresponsabilità anche “ex ante, sin dagli esordi del corso di studi che (il figlio) ha l'onere di ponderare, in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative”, nonché con “le condizioni economiche dei genitori”).
La valutazione richiesta al giudice ai sensi dell'art. 337-septies c.c. deve effettuarsi caso per caso e con “rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (già Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Deve quindi tenersi conto di circostanze che siano tali da rendere incolpevole la mancanza di indipendenza economica del figlio, esemplificate dalla giurisprudenza nella scelta di un percorso di studio dopo il diploma e nella sua diligente prosecuzione da parametrarsi al tempo legale di durata del corso universitario o di professionalizzazione scelto, o nella infruttuosa ricerca di un impiego per un tempo congruo dalla cessazione degli studi, o nella esistenza di limitazioni o nella
6 esclusione della capacità lavorativa per una condizione di minorazione fisica o psichica del figlio
(Cass. I, ordinanza del 14/8/2020, n. 17183).
Ebbene, nessuna di tali circostanze ricorre nel caso in esame alla luce di quanto emerso dall'escursus lavorativo della GL , e dalla assenza di circostanze impeditive al lavoro, Per_1
dovendosi considerare la scelta di intraprendere il corso per operatore socio sanitario all'età 27
anni quale libera e autonoma determinazione non correlata a un dovere di contribuzione in capo ai genitori.
La domanda deve quindi essere accolta ocn effetti a decorrere dalla domanda (17/11/2023).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste in capo alla resistente,
liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di riferimento stabiliti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità dal DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria eccezione e domanda:
1. revoca l'obbligo in capo ad di versare in favore di Parte_1 CP_1
la somma mensile di euro 350, quale contributo al mantenimento della GL , a
[...] Per_1
decorrere dalla domanda.
2. Condanna a rifondere le spese del giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida in euro 3.809 per compensi di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva.
[...]
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
06/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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