Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3137/2024
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DI NATALE Parte_1
FRANCESCO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso in opposizione a richiesta restitutoria di indebito assistenziale per ricostituzione maggiorazione sociale.
CONCLUSIONI: come da note a verbale di udienza del 26.05.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando di essere percettore della prestazione assistenziale dell'assegno sociale, maggiorata ex art. 38 L. n. 448/2001, e di aver ricevuto una prima missiva dell' del 18.02.2022 di riliquidazione CP_1 della maggiorazione sociale e di accertamento dell'indebito di €
2.010,68, ed una seconda missiva dell' del 24.05.2023 con cui CP_1 veniva comunicato il recupero dell'indebito tramite n. 24 trattenute mensili, proponeva opposizione alle richieste restitutorie dell' CP_1 delle somme erogate per erroneità dei calcoli operati, spettando la misura integrale dell'assegno sociale non essendo superata la soglia
Allegava documentazione.
Si costituiva la parte resistente per domandare il rigetto per infondatezza del promosso ricorso attesa l'inoperatività nella fattispecie in esame della disciplina invocata dalla parte ricorrente e l'inconferenza dei precedenti richiamati, non ravvisandosi alcuna esigenza di tutela dell'affidamento per aver omesso, il ricorrente, di dichiarare nel modello RED 2020 relativo ai redditi del 2019 i redditi effettivamente prodotti e ritualmente dichiarati al fisco, configurante una ipotesi di dolo, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Ebbene, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente, occorre premettere che alla luce delle allegazioni delle parti e della produzione documentale acquisita al processo, nel caso in esame deve ravvisarsi una tipica ipotesi di indebito assistenziale, atteso che le somme in esame sono state erogate dall' a titolo di maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001. CP_1
Secondo quanto rappresentato dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, l'incremento per la maggiorazione in esame è un istituto di natura assistenziale in quanto non attinge ad alcuna provvista contributiva e grava sulla fiscalità generale.
Pag. 2 di 19 In ogni caso, nella fattispecie in esame, accedendo la maggiorazione ad una prestazione tipicamente assistenziale, l'assegno sociale, non può che averne la medesima natura1.
Ciò posto, trattandosi indebito assistenziale, la disciplina particolare sulla ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali.
A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di Cassazione proprio sulla natura dell'indebito in esame e sulla disciplina applicabile: “…(omissis)… La formulazione del motivo si incentra sulla natura assistenziale e non previdenziale della prestazione indebita che è, come si è detto, la maggiorazione sociale prevista dalla L. n. 448 del
2001, art. 38 sull'assegno sociale erogato ai sensi della L. n. 118 del
1971, art. 19.
In sostanza, per il ricorrente, se l'indebito è riferito ad una prestazione assistenziale, al di fuori delle ipotesi qui non ricorrenti espressamente regolate dalla legge, l'unica disciplina applicabile sarebbe l'art. 2033 c.c. che non subordina l'obbligo di restituzione a particolari stati soggettivi dell'accipiens, tranne che per la decorrenza degli interessi.
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38, comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al
Pag. 3 di 19 mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128, richiamato dalla L. n. 328 del 2000, art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dalla L.
n. 448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. CP_1
381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì
Pag. 4 di 19 concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi Euro 516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
11. Se anche non si dovesse ritenere che la disciplina specifica di tale maggiorazione deponga per una autonoma qualificazione assistenziale, non vi è dubbio che tale natura si debba riconoscere alla prestazione a cui la maggiorazione accede (in tal senso vd. Cass. n. 17644 del 2020).
Sulla persistente natura assistenziale del trattamento previsto dalla L.
n. 118 del 1971, art. 19 si è espressa la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass., sez. un. 10972 del 2001, seguita da numerose altre: ex plurimis, Cass., sez. VI, n. 26050 del
2013; Cass., sez. VI, n. 9740 del 2019), essendosi consolidato il principio secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (vigente ratione temporis, posto che la D.V. ha beneficiato sino al 1992 dell'assegno di
Pag. 5 di 19 invalidità civile, poi trasformato in pensione sociale) erogata dall' CP_1 in sostituzione della pensione di invalidità (...) ha, in applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della CP_2 rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (recte: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.
12. Si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente la L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' , dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle CP_1 condizioni economiche dell'invalido (v. in motivazione, Cass. n. 9740 del 2009 cit., con i relativi richiami).
13. Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dalla L. n. 88 del 1989, art. 52 e dalla L. n. 412 del 1991, art. 13.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di
Pag. 6 di 19 legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn.
28771 e 5059 del 2018).
14. E' vero, in sostanza, che, come sostiene l' , in materia di CP_1 indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Pag. 7 di 19 16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però
d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale
è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici
(incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
Pag. 8 di 19 (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del
2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
(omissis)
La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, che nell'esaminare la causa si atterrà al seguente principio di diritto:
a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di
Pag. 9 di 19 disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; …
(omissis)…”2
Chiarito che la maggiorazione in esame è stata rideterminata da verifiche disposte dall' sui dati reddituali relativi all'anno 2019 CP_1 dichiarati dalla parte ricorrente all' con il modello RED 2020, CP_1 occorre avere riguardo alla disciplina dettata dall'art. 42, comma 5
D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, concernente la ripetibilità delle somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali3. 2 Così Cass. n. 13915/2021 3 In tal senso cfr. ancora Cass. 23.01.2008, n. 1446 nella parte in cui ribadisce: “… (omissis)… E' necessario prendere le mosse dal richiamo di alcuni principi generali, indispensabile ai fini dell'interpretazione della complessa normativa di settore e della valutazione di conformità alla
Costituzione, che consenta soprattutto, in presenza di elementi letterali non univoci, di individuare
"l'intenzione del legislatore", intesa, com'è noto, quale volontà dell'ordinamento risultante dalla ratio legis, sintesi dei motivi, fondamento e scopo della disposizione che il giudice è chiamato ad applicare (cfr.
Cass. 3550/1988).
3.2. Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione
(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).
3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38
Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il
Pag. 10 di 19 disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi CP_ dall nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).
3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il giudice delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'IN (sent. 28 aprile 2006,
n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1).
3.6. Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma
7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o CP_ quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro.
Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle
"pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso.
Pag. 11 di 19 L'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003, applicabile ratione temporis al caso in esame così dispone:
Tesoro e l'Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non
4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili.
La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti.
4.1. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti salutari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel CP disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L.
n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). …(omissis)…”.
Pag. 12 di 19 dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.>>
Con la disposizione in esame, pertanto, se da un lato si cristallizza il principio della astratta ripetibilità delle prestazioni assistenziali per ragioni reddituali, dall'altro lato si stabilisce l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto.
Detta disciplina, costituente l'eccezione alla regola dell'ordinaria ripetizione, è una norma speciale che deve trovare applicazione per tutte le ipotesi di indebito assistenziale come quella in esame in cui è contestato il superamento dei limiti reddituali.
Ebbene, il D.L. n. 269/2003 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 02.10.2003, ai sensi dell'art. 53 stesso D.L. cit.
Pertanto, facendo applicazione dello speciale regime giuridico disposto in particolare per la ripetibilità delle prestazioni assistenziali per mancanza dei requisiti reddituali, deve ritenersi astrattamente legittima la ripetibilità delle somme indebitamente percepite per superamento dei limiti reddituali ma esclusivamente, come verrà di seguito chiarito, di quelle successive al provvedimento di accertamento del superamento dei limiti reddituali che ha dato origine all'indebito per cui è causa.
Questo principio è stato affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha desunto dalla disciplina di settore la tutela dell'affidamento ingenerato nel percettore dei benefici acquisiti nel proprio patrimonio cui consegue l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte e la ripetibilità delle sole somme
Pag. 13 di 19 successive al provvedimento di accertamento del venir meno dei requisiti di legge per il legittimo godimento, fatta eccezione per i casi di dolo comprovato del percipiente o di radicale insussistenza di ipotesi di affidamento o di mancanza stessa del sottostante rapporto assistenziale o ancora in ipotesi di mancanza di una domanda amministrativa4. 4 In tal senso cfr. Cass. 09/11/2018, n. 28771 nella parte in cui chiarisce: “… (omissis)… In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui "non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione" (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale
27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio
2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte" (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4, e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, il D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicchè la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del
Pag. 14 di 19 Questo in forza della disciplina applicabile alle prestazioni assistenziali come quella in esame.
Si consideri, infatti, che l'art. 3 ter, comma 1 D.L. n. 850/1976, convertito con modificazioni dalla L. n. 29/1977, disponeva che la revoca dei benefici per gli invalidi civili per insussistenza delle condizioni che ne legittimano il godimento avesse efficacia dal primo mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del
1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.
L' in realtà sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella CP_1 di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
"non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..
Tale conclusione non può però essere condivisa, in quanto il significato del predetto disposto non è univoco nel far concludere per l'esistenza di un contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali già citate (secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: art. 3, comma 9, cit.; D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, cit.) e per l'introduzione di una regola di generalizzata ripetibilità per il venire meno dei requisiti economici della prestazione assistenziale.
Infatti la disposizione, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
Pertanto non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere il venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale.
5. Si deve in definitiva confermare il principio, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate, per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. …
(omissis)…”.
Pag. 15 di 19 giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento di accertamento di insussistenza delle condizioni. Questa la disposizione:
<< Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento.>>.
Ed ancora, l'art. 3, comma 10 del D.L. n. 173/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 291/1988, ha previsto espressamente l'irripetibilità delle somme precedentemente corrisposte in caso di revoca dei benefici per invalidi civili a seguito di controlli. Questa la norma:
<< Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il
Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità.>>.
Pertanto, dal quadro normativo appena sopra delineato secondo la
Suprema Corte: “… (omissis)… la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non
Pag. 16 di 19 ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario)
o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. … (omissis)…”5.
Ciò posto, facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra richiamati, occorre immediatamente concludere per l'insussistenza, nel caso di specie, di un affidamento del ricorrente da tutelare, configurandosi, al contrario, una ipotesi di dolo comprovato nell'omissione della comunicazione dei redditi prodotti nel 2019 attraverso l'invio all' del modello RED 2020. CP_1
A ben vedere, infatti, l' ha rappresentato ed adeguatamente CP_1 provato tramite la produzione della certificazione dei redditi relativa al
2019 la produzione da parte del ricorrente nel 2019 di redditi di lavoro dipendente, ritualmente dichiarati al fisco.
Non solo e soprattutto: la parte resistente ha dedotto e provato tramite la produzione del modello RED 2020 che la parte ricorrente, in data 25.11.2020, ha trasmesso all' dichiarazione RED per CP_1 comunicare i redditi prodotti nel 2019. In questa dichiarazione RED
2020 la parte ricorrente ha omesso la produzione dei redditi del 2019, dichiarando all' di non aver prodotto alcun reddito, nemmeno CP_1 quelli da lavoro dipendente, in palese contrasto con quanto dichiarato al fisco ed effettivamente emerso in questo giudizio.
Pag. 17 di 19 Tale condotta omissiva configura indubbiamente una ipotesi di dolo del percipiente per aver omesso di comunicare all' dati incidenti CP_1 sulla misura della maggiorazione sociale spettante per l'anno in contesa.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di recente ribaditi dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 21878/2022 cui dare continuità: “… (omissis)… risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi); questa Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia); si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale,
Pag. 18 di 19 dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi
(così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e 27096 del 2018); sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all determinate circostanze CP_1 rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986, 11498 del
1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018); … (omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso per infondatezza.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali fatta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,26/05/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso Cass. n. 17644/2020. 5 Così ancora Cass. 09/11/2018, n. 28771.