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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 542/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1119/2023 del 29.03.2023
TRA
e , in proprio e nella qualità di vedova ed orfana Parte_1 Parte_2 di , elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni, che le A_ rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.5.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il , in persona del Controparte_1
p.t., al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, diretta e per CP_2 fatto altrui e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti di danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex artt. 2050, 2051, 2043, 2049, 1218 e 2087 c.c., per i titoli di responsabilità extracontrattuale e/o da reato e, comunque, incidenter tantum, accertare la configurabilità del reato di cui all'art. 589 c.p. e, quindi, degli ulteriori profili di responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale;
in particolare, condannare il a risarcire le attrici per tutti i danni, _1 patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali,
1 esistenziali, per lesione del rapporto parentale, ecc.) sofferti, iure proprio, in seguito all'incidente mortale del congiunto, nella misura di complessivi € 2.000.000,00 (€ 1.000.000,00 per ciascuna) o da quantificare ex art. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda le attrici deducevano: - di essere eredi, rispettivamente moglie vedova e figlia orfana, di , già dipendente del A_ Controparte_1 [...]
, dal 8.4.1992 al Controparte_3
9.7.2000, data del decesso;
- che, in data 9.7.2000, mentre svolgeva attività di servizio, Per_1 veniva coinvolto in un incidente stradale, causato dal cedimento/scoppio dello
[...] pneumatico sinistro dell'autocisterna che conduceva, guasto che provocava la perdita di controllo dell'automezzo che, in modo repentino, deviava verso sinistra, urtava contro il guard rail e si ribaltava sulla carreggiata opposta, determinando la fuoriuscita di carburante, che prendeva fuoco;
- a seguito dell'incidente, il decedeva per arresto cardiocircolatorio, a causa delle Per_1 ustioni di varia gravità, riportate su tutta la superficie corporea;
- che la dinamica del sinistro e le cause della morte del venivano acclarate dagli accertamenti effettuati dagli Agenti della Per_1
Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale Puglia, Distaccamento di Gioia del Colle, come attestato dal relativo verbale, dalla relazione di consulenza necroscopica effettuata presso il
Policlinico di Bari e dal verbale AB n. 224 del 9.3.2001 redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera di Bari;
- che, all'esito di detti accertamenti, con D.M. n. 971/2001 del 8.6.2001, il riconosceva che la morte di era avvenuta per “causa di Controparte_1 A_ servizio” e, con D.M. n. 1103/2004 del 15.06.2004, il riconosceva agli eredi Controparte_1
e un equo indennizzo;
- dopo un iniziale diniego e Parte_1 Parte_2 diverse istanze di sollecito, in data 29.3.2021 il predetto riconosceva a _1 A_ anche lo status di “vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, ed art. 1 D.P.R.
243/2006; - che l'incidente nel quale aveva perso la vita era imputabile alla A_ colpevole condotta omissiva del convenuto -e, per esso, dei funzionari a Controparte_1 ciò preposti - che, nonostante la vetustà dell'autocisterna di servizio e l'ingente quantità di benzina e gasolio trasportati, aveva omesso per anni di sottoporre a regolare controllo gli pneumatici, di osservare le leggi speciali regolanti il trasporto di carburante e il servizio antincendio, nonché di apprestare tutte le misure idonee ad impedire la fuoriuscita del carburante e l'incendio dello stesso;
- che, a sostegno di tale ricostruzione, vi era la relazione tecnica di parte,
a firma del dott. - che soltanto con il riconoscimento dello status di vittima del Controparte_4 dovere esse avevano avuto la consapevolezza dell'evento nella loro reale portata giuridica, sicchè da quella data poteva essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 della domanda, per violazione del divieto del ne bis in idem, poiché la domanda risarcitoria azionata era già stata oggetto di scrutinio innanzi alla Corte di Appello di Bari-sezione penale, che aveva rigettato le domande risarcitorie avanzate nei confronti del , Controparte_1 quale responsabile civile: le attrici e , in sede di giudizio, penale Parte_1 Parte_2
2 avevano esercitato azione civile e, in tale giudizio, conclusosi con sentenza n. 2723/2011, passata in giudicato, le domande risarcitorie erano state rigettate. Sempre in via preliminare, il _1 eccepiva la prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale stabilito dalla legge per azionare il diritto al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale;
deduceva, al riguardo, che non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione dalla data dell'evento mortale, 9.7.2000, alla prima richiesta risarcitoria, avanzata dalle attrici nei confronti del il 17.4.2019; né il dies a quo iure proprio poteva farsi decorrere dalla data del _1 riconoscimento dello status di vittima del dovere, non comportando detto riconoscimento alcuna ammissione di colpa, né ricognizione di debito, da parte dell'Amministrazione, essendo solo finalizzato all'applicazione di status giuridici e di conseguenti indennizzi economici, previsti da specifica normativa. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, richiamando l'esito del processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione del personale preposto del e, quindi, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Ente per il Controparte_1 sinistro nel quale aveva perso la vita . In ordine al quantum debeatur, eccepiva A_ che il danno patrimoniale richiesto dalle attrici risultava essere stato ampiamente compensato con il riconoscimento, alla vedova ed alla figlia , di diverse provvidenze economiche e Pt_2 la loro assunzione in servizio alle dipendenze del , mentre il danno non Controparte_1 patrimoniale non era stato adeguatamente provato;
in via subordinata, chiedeva applicarsi la compensatio lucri cum damno, in considerazione delle provvidenze economiche già erogate dal
, oltre a quelle ancora da erogarsi, a seguito del riconoscimento del Controparte_1 deceduto come vittima del dovere, in favore delle attrici, in conseguenza della morte di Per_1
da scomputarsi dall'ammontare del risarcimento. Chiedeva, pertanto, in via
[...] preliminare dichiarare la domanda inammissibile e comunque rigettarla in quanto prescritta;
nel merito, rigettarla in quanto infondata e non provata;
in via subordinata, rideterminare il quantum, con condanna delle attrici al pagamento delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 1119/2023 del
29.03.2023 il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea in quanto prescritta e condannava le attrici al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 15458,20, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello e chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2 indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1…. in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Bari, III sezione civile, n. 1119/2023, pubblicata il 29.03.2023, resa a definizione del proc. n.
6611/2021 RG, notificata in data 30.03.2023: - in via istruttoria disporre l'ammissione di tutti i mezzi già articolati con atto di citazione, e nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. 1°, 2° e 3° termine, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti;
- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia [capo 3.1] e per omessa motivazione [capo 3.5]; - nel merito, in accoglimento del gravame, per i motivi di cui sopra che si intendono riscritti, riformare la sentenza del Tribunale di Bari, III
Sez. Civ., sent. n. 1119/2023 resa a definizione del procedimento 6611/2021 RG, pubblicata in data
3 29.03.2023 e notificata in data 30.03.2023, e per gli effetti, in accoglimento di tutte le domande, come formulate in citazione, ed enucleate nelle successive difese che si intendono riscritte, condannare il
, in persona del ovvero del Controparte_1 CP_2 [...]
, a risarcire le odierne appellanti di tutti i danni Controparte_5 subiti iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per gli importi tutti dovuti, e come equitativamente determinati in atto di citazione [doc. 2] e nelle successive difese, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dalla Corte adita, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre ad interessi e rivalutazioni, senza compensatio lucri cum damno per le ragioni già spiegate in primo grado, ed in ogni caso in via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, si chiede che vengano comunque riconosciuti e liquidati gli importi del maggior credito anche ove la Corte ritenesse di operare la compensatio. Riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali di primo grado, e ciò anche ove fosse ritenuto legittimo il capo 1 del dispositivo, per le ragioni già sopra spiegate e condannare il a rifondere l'importo delle spese legali ove le appellanti dovessero sborsarle in _1 favore del appellato;
- accogliere in ogni caso tutte le domande formulate da parte appellante _1 nell'atto di citazione e nelle successive difese che si intendono qui tutte integralmente riportate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni. - in via pregiudiziale, nella non creduta ipotesi si ritenesse in un qualche fondamento l'eccezione di prescrizione si chiede la disapplicazione della norma interna, ovvero il rinvio pregiudiziale, in relazione agli artt. 153 e 156 TFUE, piuttosto che 157 TFUE e artt. 20 e 21 Carta di Nizza, e/o artt. 2, 3 e 4 CEDU, a pieno titolo norma di diritto internazionale, art. 6 TFUE, e/o che disponga l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 2, 29 e 31, piuttosto che 3 Cost.), e per gli effetti, nel caso in cui si ritenesse di dover applicare la compensatio, disporre il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art.
267 TFUE, e all'esito con accoglimento delle domande tutte di risarcimento del danno iure proprio. Vittoria di spese, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio
Bonanni quale procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.». Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1 riproponendo, in ogni caso, tutte le difese già svolte in primo grado, ed istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via principale, rigettare l'appello perché infondato;
2. in via subordinata
e in rito, dichiarare la domanda proposta inammissibile;
3. in via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata e in ogni caso non provata;
4. In via di ulteriore subordinazione, rideterminare il quantum nei sensi di cui in narrativa, decurtando da tale somma tutte le somme percepite
e percipiende da parte del convenuto;
5. in ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento di _1 tutte le spese processuali in favore del ”. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 20.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
La sentenza di primo grado.
4 Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, sulla base della ragione più liquida, ritenendo ictu oculi fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal , così _1 motivato:
1)l'azione promossa da e va qualificata come Parte_1 Parte_2 domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.; avendo esse richiesto un danno derivante dalla perdita del rapporto parentale in conseguenza della perdita del congiunto, dunque iure proprio, sono portatrici di una posizione giuridica autonoma, essendo soggetti terzi ed estranei al rapporto contrattuale intercorso tra ed il A_ [...]
. Pertanto, la causa petendi è ravvisabile non in un inadempimento contrattuale _1
(violazione degli obblighi imposti dagli artt. 1218, 1228 e 2087 c.c. a carico del Ministero datore di lavoro) ma nella violazione del generico dovere di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.;
2)il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., il cui dies a quo va individuato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che va individuato nel momento in cui il danneggiato, tenuto conto dell'ordinaria diligenza e delle conoscenze disponibili, ha una sufficiente percezione del danno subito e della sua connessione eziologica con la condotta di un determinato soggetto, posto che da tale momento il danno assume una sua esteriorizzazione, conoscibilità o percepibilità ed acquisisce rilevanza giuridica, così da far sorgere nel danneggiato il diritto al risarcimento e la facoltà di esercitare i relativi poteri;
3)nel caso di specie, il dies a quo va fatto risalire al 2001, anno in cui il , con Controparte_1
D.M. 971/2001 del 8.6.2001, riconobbe che la morte del era avvenuta “per causa di Per_1 servizio” o, al più tardi, nel 2004, anno in cui il medesimo riconobbe alle eredi _1 [...]
e equo indennizzo, poiché allora le attrici hanno avuto Parte_1 Parte_2 sufficiente percezione non solo della perdita del congiunto ma anche della sua connessione causale con l'attività di servizio svolta per il e, dunque, del diritto di agire Controparte_1 nei confronti di un soggetto determinato, ancor più ove si consideri che detti benefici venivano riconosciuti a seguito di domanda di parte delle stesse, il che comprova ulteriormente che, già prima dell'emanazione dei decreti del 2001 e 2004, le attrici fossero consapevoli dell'imputabilità oggettiva al e dei loro diritti;
_1
4)il diritto vantato dalle attrici è prescritto anche ove si valorizzi la responsabilità del _1 derivante da reato atteso che, a mente del III co. dell'art. 2947 c.c., nel caso in cui sia intervenuta una sentenza penale passata in giudicato, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile: nel caso di specie, il fatto illecito generatore del danno è stato oggetto di giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria n. 2723/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari-sez. penale, passata in giudicato, circostanza non contestata dalle attrici, sicchè il diritto è comunque prescritto, essendo ampiamente decorso il quinquennio dalla data, non contestata, del passaggio in giudicato della sentenza penale risalente al 2011;
5 5)il termine di prescrizione non può farsi decorrere dal 29.3.2021, data in cui il
[...]
ha riconosciuto formalmente a lo status di “vittima del dovere”, _1 A_ non potendo attribuirsi a tale riconoscimento natura confessoria, non presupponendo alcuna ammissione di responsabilità da parte del , ma attestando soltanto la connessione _1 oggettiva tra l'attività esercitata e l'evento mortale, ai fini della corresponsione dei benefici di legge;
non può interpretarsi come assunzione/ammissione di responsabilità, non impingendo in alcun modo nell'illiceità del fatto;
6) poiché le attrici erano già sufficientemente a conoscenza del rapporto eziologico tra la morte di e l'attività svolta per il sin dal 2001, o comunque 2004, o al più tardi A_ _1
2011, il diritto è prescritto, mentre non può ritenersi che la percezione (o sufficiente percepibilità) in capo alle attrici della lesione, della sua imputabilità oggettiva al e del sorgere del _1 diritto al risarcimento sia avvenuta solo nel 2021, a seguito del riconoscimento dello status di
“vittima del dovere”.
I motivi di appello.
Le appellanti contestano la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
I motivi di gravame, esposti in modo ripetitivo, ridondante, confuso e poco lineare nell'atto di appello, ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., possono essere così sintetizzati.
Le appellanti, rilevato innanzitutto il carattere “perplesso” e contraddittorio della sentenza impugnata, che fa decorrere la prescrizione da tre diversi termini (9.7.2000, evento naturalistico morte del Vigile del Fuoco;
2004, riconoscimento della causa di servizio;
2011, sentenza penale), deducono:
1)violazione degli artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., poiché mentre l'Avvocatura dello Stato ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto assumendo come termine iniziale la data del decesso del vigile del fuoco, 9 luglio 2020, il Tribunale ha riconosciuto la decorrenza del termine da periodi successivi, 2001, 2004, 2011; dunque, anziché rigettare l'eccezione di prescrizione così come sollevata dall'Avvocatura, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha dichiarato la prescrizione, facendo decorrere il termine, indicato in 5 anni, da una diversa data, eccezione mai sollevata dal . Così facendo il Tribunale ha violato anche _1
l'art. 101 cpc, in riferimento all'art. 2935 c.c. in quanto, pur avendo tenuto conto di un diverso termine di decorrenza della prescrizione, non ha attivato il contraddittorio, al fine di garantire il diritto di difesa in un giusto processo.
Il Tribunale ha poi omesso ogni pronuncia in ordine al contenuto del CVCS (Comitato di Verifica
Cause di Servizio) e della CTP del dott. così come agli atti di rigetto della prima Per_2 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere del 2007, ed omesso di ammettere le prove richieste dalle attrici.
2) Violazione del principio di decisione della causa sulla base di ciò che non risulta. Violazione degli artt. 115, 1° co., e 167 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
6 2697 c.c., 1° e 2° co., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 24 e 111 Cost. Mancata valutazione della documentazione allegata dalla parte attrice. Mancata valutazione del contenuto dei documenti ricognitivi e degli atti di rigetto, e del fatto che non risulta dimostrata la presa d'atto, sia dell'evento che del nesso causale e della colpa, su cui vi è omessa pronuncia.
Deducono le appellanti che il , nella comparsa di costituzione e risposta, aveva _1 genericamente eccepito la prescrizione e, nonostante l'onere della prova circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione fosse a carico del , nel caso di specie, vi era una prova _1 documentale contraria, ossia la presa d'atto del 29/03/2021 (che aveva anche valenza confessoria);
a fronte della contro eccezione formulata dalle attrici, il non aveva fornito alcuna prova. _1
Secondo le appellanti, ciò che rileva ai fini del decorso della prescrizione è il riconoscimento dello status di vittima del dovere (avente valore di confessione stragiudiziale), che implica il riconoscimento della violazione di regole cautelari e la presa d'atto del nesso causale e della colpa;
sotto altro profilo, il pagamento da parte del dei benefici derivanti da tale _1 riconoscimento, e l'eccezione di compensatio lucri cum damno, costituirebbero un riconoscimento del debito ed una rinuncia a far valere la prescrizione.
Il Tribunale ha travisato i fatti laddove ha fatto riferimento alla fattispecie di cui al co. 563 dell'art. 1 l. 266/05, non considerando, invece, che nel caso di specie il riconoscimento dello status di vittima del dovere (rectius di equiparato a vittima del dovere) è avvenuto per la diversa ipotesi di cui al co. 564 dell'art. 1 l. 266/2005, tanto che nella nota del del 29.3.2021 si fa riferimento _1
a “particolari condizioni ambientali ed operative di missione” e nel CVSC si fa riferimento all'
“art. 1, co. 1, lettera C del DPR 07.07.2006 n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente
a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Deduce al riguardo l'appellante che la distinzione del riconoscimento di causa di servizio rispetto allo status di equiparato a vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, co. 564 della legge 266/2005, in relazione all'art. 1, co. 1, lettera C del
DPR 243/06 (fattispecie del tutto distinta dall'art. 1, co. 563 della L. 266/05) dimostra che la presa d'atto ci fu solo il 29.03.2021: il ha confessato le sue responsabilità perché ha _1 riconosciuto la violazione delle regole cautelari. Secondo le appellanti, per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, di cui al co. 564 co. 1 l. 266/05, è rilevante la violazione dell'art. 2087 c.c. e la relativa componente psicologica: con il riconoscimento di vittima del dovere, il ha confessato la violazione dell'art. 2087 c.c. _1
Deducono le appellanti che è emerso per la prima volta dal CVCS del 15.09.2020, poi confermato nel decreto del 29.03.2021, e con la CTP del Dott. del 05.04.2021, che il decesso Persona_3 del loro congiunto era ascrivibile ad una serie di condotte attive e omissive del;
in _1 particolare, sostengono di essere venute a conoscenza, solo in forza della istruttoria del 2020, che il decesso era conseguito alle ferite e alle lesioni riportate all'incendio, che si era sviluppato successivamente all'uscita di strada dell'autocisterna, per esplosione dello pneumatico, mai sottoposto a cambio o a verifica, e per il fatto che l'autobotte fosse sovraccarica. L'eccessivo
7 riempimento della cisterna dell'autobotte, un mezzo vetusto al quale non erano mai stati cambiati gli pneumatici, e l'assenza di chiusura ermetica, erano ulteriori particolari emersi in seguito all'indagine tecnico peritale e medico legale del Dott. Persona_3
In sostanza, solo il 29.3.2021 vi sarebbe stata la presa d'atto, da parte delle attrici, del nesso causale e della colpa del , e non dal semplice riconoscimento della causa di servizio. _1
Lamenta parte appellante che “Il Tribunale decide la causa sorvolando sulla sequenza degli atti, e anche sulla relazione del Dott. che costituisce la prima certificazione medica e medico legale dei fatti e Per_2 delle condotte attive ed omissive del che sono all'origine della morte del VdF [mancanza di _1 manutenzione dei penumatici e dell'autobotte, priva di chiusura ermetica e con sovraccarico di carburante: da qui il rogo e la morte del VdF], il tutto riconosciuto solo con atto del 29.03.2021, equiparazione a vittima del dovere…”.
Sotto altro profilo, le appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, co. I e
III c.c., in combinato disposto con gli art. 589 CP, 157 CP, 1218, 1223 1453, 2050, 2051, 2043 2050.
Deducono che il termine di prescrizione non è di 5 anni, ma di 10 o 15 anni, poiché il fatto integra gli estremi del reato, che il Tribunale ha errato nel non riconoscere alcun rilievo alla colpa del
, in quanto nella sentenza si fa riferimento solo alla conoscenza del nesso causale, e non _1 anche della colpa, che occorre ai fini della configurazione del reato, e tanto al di là dell'esito
(assolutorio) del procedimento penale, che non rileva poiché le attrici non erano costituite parte civile. In particolare, il giudizio in sede penale non rileva poiché “nel nostro caso si fa valere tutto un profilo distinto di responsabilità…..il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere”, che implica che sia accertata la violazione dell'art. 2087 c.c.. Solo nel 2021, con detto riconoscimento, le appellanti hanno avuto contezza della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., della confessione e del riconoscimento del credito da parte del . _1
4) Violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2735 c.c., con riferimento agli artt.
2946 e/o 2947 co. 3 c.c.; valore confessorio del riconoscimento di vittima del dovere. Nuova decorrenza del termine di prescrizione dalla data riconoscimento dello status di equiparazione
a vittima del dovere.
Contestano le appellanti che il Tribunale ha negato che il riconoscimento di vittima del dovere abbia valore confessorio e di riconoscimento di debito, e quindi anche un carattere novativo, e quindi faccia decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale;
sostengono che il riconoscimento di credito non è a favore della vittima primaria, come erroneamente riconosciuto dal Tribunale, bensì a favore delle appellanti. Ribadiscono e rimarcano, nuovamente, che la vittima non è deceduta per lo svolgimento di 'servizi di ordine pubblico', come erroneamente affermato dal Tribunale, ma per violazione di regole cautelari, e quindi di tutele per equiparazione. Il decreto del 29.3.2021, che costituisce una confessione e riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione, ha interrotto il termine di prescrizione decennale, con nuovo decorso da quella data. Sotto altro profilo, evidenziano come il , con il pagamento di _1 ratei arretrati (dal 2006) e la proposizione dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, pur dopo
8 aver sollevato l'eccezione di prescrizione, non solo avrebbe riconosciuto il debito, ma avrebbe anche rinunciato all'eccezione di prescrizione.
5) Da ultimo, contestano la condanna alle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che dopo la notifica della richiesta risarcitoria stragiudiziale, il non aveva eccepito la prescrizione, avendo sostenuto come difesa principale _1
l'infondatezza delle domande risarcitorie. Chiedono pertanto, in caso di conferma della declaratoria di prescrizione, la compensazione delle spese legali.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie.
Innanzitutto, ha giustamente ricondotto l'azione risarcitoria, proposta dalle attrici nei confronti del , nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, avendo le stesse agito per ottenere _1 il risarcimento dei danni iure proprio, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Come da ultimo ribadito dalla S.C., “in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2024, n. 32072).
In senso sostanzialmente conforme, in precedenza la S.C. aveva sostenuto che “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”. (Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020, n.2).
Né, alla fattispecie, può applicarsi il principio della c.d. efficacia protettiva del contratto nei confronti dei terzi, in quanto componenti dello stretto nucleo familiare.
Invero, come chiarito dalla S.C. (seppure in tema di responsabilità sanitaria), la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante
9 con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14471).
Al di fuori di tale ipotesi, non è predicabile un'efficacia protettiva del contratto (nel caso di specie, tra lavoratore e datore di lavoro) nei confronti di terzi, anche facenti parte della famiglia.
Tanto premesso, priva di pregio è la doglianza delle appellanti relativa alla genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e dalla violazione, da parte del Tribunale, _1 dell'art. 112 c.p.c., per aver individuato un dies a quo ( in realtà successivo) diverso da quello indicato dal . _1
Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte, Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti che non spieghino incidenza sul diritto fatto valere dell'attore (cfr. pure Cass. civ. VI, 22.2.2018 n. 4372).
La giurisprudenza della S.C., in tema di oneri di allegazione a carico della parte eccipiente la prescrizione, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis, Cass. n. 15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. n. 15790 del 2016, Cass. n. 14576 del 2007). Resta fermo, tuttavia, che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (ex plurimis, Cass.
n. 15991 del 2018, Cass. n. 16326 del 2009 e, più di recente, Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020,
n.6760).
In particolare, in tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (Cass. 15790/2016, cit.).
Nel caso di specie il Tribunale, ha valutato non solo il primo termine di prescrizione applicabile, indicato dal convenuto (9.7.2000, data di verificazione dell'evento dannoso), ma ha _1
10 anche valutato ulteriori termini, successivi (2001, 2004 e 2011, relativi a fatti pacificamente dedotti ed emergenti dagli atti) per verificare se, pur facendo decorrere il termine da una data successiva, lo stesso fosse decorso.
La prescrizione, pertanto, era stata validamente eccepita dal convenuto. _1
Ciò posto, a mente dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19193).
Le appellanti deducono che alle date indicate dal Tribunale il diritto risarcitorio non poteva essere azionato, non essendo conoscibili gli elementi di colpa del , ed in particolare la _1 violazione delle norme di cautela e di sicurezza sul lavoro, emerse per la prima volta dopo il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e dopo l'accertamento compito dal consulente di parte dott. nel 2021. Per_2
L'assunto è destituito di fondamento, ritenendo la Corte che già in precedenza le attrici-odierne appellanti conoscessero, o potessero conoscere, i profili su cui poi hanno fondato la pretesa risarcitoria azionata in primo grado, ed in particolare le possibili implicazioni in termini di responsabilità per condotta colposa del . _1
L'assunto delle appellanti, relativo alla conoscibilità di profili colposi di responsabilità del solo nel 2021, risulta smentito per tabulas. _1
In punto di fatto, giova precisare, come risulta dagli atti, che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, le attrici e erano costituite parti Parte_1 Parte_2 civili nel giudizio penale, svoltosi a carico dei funzionari del , chiamati a Controparte_1 rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte proprio di A_
(proc. penale n. 11987/2000 RGNR), per i seguenti fatti “del delitto di cui agli articoli 113 e 589 C.P., perché, in concorso tra loro e ciascuno consapevole della condotta colposa degli altri, il quale CP_6 funzionario delegato agli automezzi in servizio presso il Comando Prov. Vigili del Fuoco di Bari, il
quale capo coordinatore dell'autorimessa officina, il quale capo autorimessa il Per_4 Pt_3 Pt_4 quale capo officina, per negligenza, imprudenza ed inosservanza di regolamenti e di ordini di servizio interni, omettevano di esercitare il dovuto controllo e di effettuare la necessaria manutenzione sulla autobotte Fiat 135.17 tg. VF 16484, ed in particolare omettevano di sostituire i pneumatici montati sull'automezzo, ormai vetusti e deteriorati in quanto risalenti al lontano 1988, ed omettevano altresì di verificare la efficienza e la tenuta dei coperchi della cisterna, facendo sì che l'autobotte in questione, il giorno
9.7.2000, con a bordo i Vigili (conducente) e e con un ingente carico di A_ Parte_5
11 gasolio, per effetto della improvvisa rottura del pneumatico anteriore sinistro, subisse un ribaltamento lungo la SS 100, incendiandosi subito dopo (per effetto dello sversamento del gasolio e dei vapori di benzina fuoriuscita dai coperchi risultati non a tenuta), e cagionando il decesso del vigile e A_ procurando lesioni personali a e . In agro di Casamassima il 9 luglio 2000” Parte_5 Parte_6
(così, capo di imputazione), come emerge dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Bari n.
41/2006, prodotta in primo grado dal . Controparte_1
I fatti ascritti nel capo di imputazione e, dunque, oggetto della domanda delle parti civili, erano esattamente gli stessi fatti valere nel presente giudizio.
Detto giudizio penale, nel quale il era stato citato quale responsabile civile, Controparte_1 si concludeva in primo grado con sentenza (n. 41/2006 del 16.3.2006 Trib. Bari-Sez. dist.
Rutigliano) di assoluzione di tutti gli imputati e rigetto delle domande risarcitorie proposte dalle parti civili, sentenza di primo grado confermata dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza del
2723/2011 passata in giudicato (circostanza non contestata dalle attrici in primo grado). Dal raffronto tra i profili di responsabilità dedotti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dalle attrici, ed il capo di imputazione del predetto procedimento penale (per il reato di omicidio colposo) si evince, con lampante evidenza, che i profili di responsabilità contestati a carico del erano esattamente gli stessi, sicchè deve ritenersi che già a quella Controparte_1 data le odierne appellanti fossero a conoscenza dei possibili profili di colpa del (poi _1 peraltro ritenuti insussistenti nel giudizio penale, il cui esito assolutorio è opponibile alle odierne appellanti, costituite parti civili) e, dunque, potessero agire per far valere la pretesa risarcitoria da perdita del rapporto parentale da epoca ben precedente al 2021, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Il primo atto con il quale le attrici hanno lamentato la responsabilità e la conseguente risarcibilità del danno patito in relazione alla vicenda occorsa al congiunto va identificato A_ quantomeno con la costituzione di parte civile nel giudizio penale nel 2004; non più tardi di tale data (ma, verosimilmente, assai prima, già nel corso delle indagini preliminari, avviate nel 2000, come risulta dagli atti) può considerarsi “riconoscibile”, da parte degli eredi/familiari una condotta negligente posta in essere dal Ministero datore di lavoro, citato quale responsabile civile nel giudizio penale (cfr per tutte Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18606 del 22/09/2016).
Al ragionamento del Tribunale, secondo cui il danno e l'oggettiva imputabilità del sinistro al erano acclarati (e conoscibili) fin dal 2001, va aggiunto che anche la (eventuale) colpa _1 era conoscibile sin dal 2000 (epoca di apertura del procedimento penale o, comunque, nel 2004, epoca di inizio del processo penale, RG Trib. 165/2004 ), come è palese dalla costituzione di parte civile nel processo penale.
Dunque, non può revocarsi in dubbio che la responsabilità del , anche a titolo di _1
(eventuale) colpa, era conoscibile (con l'ordinaria diligenza) dalla e dalla Parte_1 Per_1 sin da allora (non più tardi del 2004).
12 Ulteriore conseguenza di quanto appena osservato è che, alla fattispecie in questione, si applica l'art. 2947 co. I e III c.c.: (1. “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”; 3. ) “…se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se…è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data…in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”).
All'azione risarcitoria proposta dalle attrici si applica pertanto il termine di prescrizione quinquennale, nonostante il fatto fosse previsto dalla legge come reato.
La sentenza penale (di assoluzione) a carico dei funzionari del , emessa all'esito di _1 giudizio in cui il era stato citato quale responsabile civile e le due appellanti erano _1 costituite parti civili, è divenuta irrevocabile, sicchè il termine di prescrizione applicabile all'azione civile proposta dalle appellanti è pacificamente di 5 anni, decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, emessa nel 2011. Rispetto a tale dies a quo, il termine quinquennale di prescrizione era pacificamente maturato alla data della proposizione dell'azione risarcitoria in primo grado (2021), senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione prima del 2019 (circostanza emergente dagli atti e non contestata).
Priva di fondamento è, infine, la pretesa delle appellanti di far decorrere la prescrizione dalla
“presa d'atto” costituita dal riconoscimento, in capo a , della qualità di “vittima A_ del dovere”, o meglio equiparato a vittima del dovere, del 29.3.2021.
Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, nell'adunanza n. 2293 del 15.12.2020, esprimeva il parere che l'infermità occorsa a , in seguito al sinistro del 9.7.2000, poteva A_ ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione previste dall'art. 1, comma 1, lett. C) del DPR 243/2006 e, con decreto del 29.3.2021, il Controparte_1 attribuiva a , a seguito dell'infermità “carbonizzazione morte”, la qualità di, A_
“equiparato alla vittima del dovere” tanto che con decreto del 22.10.2021 venivano conferiti, a titolo di speciale elargizione, importi in favore della moglie e della figlia Parte_1
. Parte_2
L'art. 1 L. n. 266 del 23/12/2005, al comma 563 prevede: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di
13 qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente la semplice dipendenza del danno subito da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a particolari condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza di circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente ad un rischio eccedente quello caratterizzante le ordinarie modalità di svolgimento dei suoi compiti. Laddove il maggior rischio non sia riconducibile a
“particolari condizioni ambientali od operative”, quanto piuttosto a circostanze soggettive, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dei benefici assistenziali di cui sopra (in tal senso,
Tribunale Napoli sez. lav., 07/02/2023, n. 849).
“Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata
a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cassazione civile sez. un., 21/09/2017, n.21969).
Il decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere (o ad essa equiparato) pur se fondato, come nel caso di specie, sul co. 564 dell'art. 1 l. 266/2005, per l'infermità dalla quale era derivata la morte, dipendente da “causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”, non implica alcun riconoscimento di colpa da parte del (datore di lavoro). _1
Esso si fonda sul dato oggettivo delle particolari condizioni in cui ilo lavoratore operava, mentre non rileva la violazione dell'art. 2087 c.c. e, dunque, la colpa.
La ratio del riconoscimento è l'attestazione di un particolare merito per le oggettive condizioni di lavoro, più gravose e di maggiore esposizione al rischio, in cui il lavoratore operava ed ha subito lesioni personali (che poi hanno portato al decesso), finalizzate a far ottenere dei benefici assistenziali di natura economica (indennitaria), ben diversa dal risarcimento del danno da fatto illecito.
Ergo, il riconoscimento dello status di vittima del dovere per le particolari condizioni ambientali e operative non implica automaticamente accertamento o riconoscimento di colpa del datore lavoro, sicchè deve escludersi che nel 2021 ( o anche solo nel 2020, come pretende parte appellante), vi era una presa d'atto della propria colpa, per violazione di regole cautelari, da parte del , con conseguente confessione stragiudiziale di responsabilità e riconoscimento del _1 credito (poi elargito con i successivi pagamenti).
Da qui l'infondatezza della tesi degli appellanti, secondo cui il riconoscimento di tale status avrebbe comportato una novazione, con interruzione e nuovo decorso del termine della prescrizione (termine che, nel caso di specie, era già ampiamente maturato).
14 Anche il secondo motivo di gravame, con il quale si contesta la condanna alle spese e si chiede, in caso di conferma della declaratoria di prescrizione, la compensazione delle spese di lite, è del tutto infondato, essendo la statuizione di condanna conforme al principio di soccombenza, anche ove si tenga conto della condotta processuale delle attrici in primo grado, che hanno contestato fermamente l'eccezione tempestivamente sollevata dal . _1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle appellanti, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), per le sole fasi di studio ed introduttiva, essendosi il limitato al deposito della comparsa di costituzione in giudizio. _1
A seguito del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del avverso la sentenza n. 1119/2023, emessa dal Tribunale _1 CP_2 di Bari, in composizione monocratica, pubblicata il 29.03.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna le appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.444,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22 gennaio
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Emma Manzionna Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 542/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1119/2023 del 29.03.2023
TRA
e , in proprio e nella qualità di vedova ed orfana Parte_1 Parte_2 di , elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Ezio Bonanni, che le A_ rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti –
CONTRO
, in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato
- Appellato –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20.11.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5.5.2021 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il , in persona del Controparte_1
p.t., al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, diretta e per CP_2 fatto altrui e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti di danni, patrimoniali e non patrimoniali, ex artt. 2050, 2051, 2043, 2049, 1218 e 2087 c.c., per i titoli di responsabilità extracontrattuale e/o da reato e, comunque, incidenter tantum, accertare la configurabilità del reato di cui all'art. 589 c.p. e, quindi, degli ulteriori profili di responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale;
in particolare, condannare il a risarcire le attrici per tutti i danni, _1 patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (biologici, morali,
1 esistenziali, per lesione del rapporto parentale, ecc.) sofferti, iure proprio, in seguito all'incidente mortale del congiunto, nella misura di complessivi € 2.000.000,00 (€ 1.000.000,00 per ciascuna) o da quantificare ex art. 2056 e 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della domanda le attrici deducevano: - di essere eredi, rispettivamente moglie vedova e figlia orfana, di , già dipendente del A_ Controparte_1 [...]
, dal 8.4.1992 al Controparte_3
9.7.2000, data del decesso;
- che, in data 9.7.2000, mentre svolgeva attività di servizio, Per_1 veniva coinvolto in un incidente stradale, causato dal cedimento/scoppio dello
[...] pneumatico sinistro dell'autocisterna che conduceva, guasto che provocava la perdita di controllo dell'automezzo che, in modo repentino, deviava verso sinistra, urtava contro il guard rail e si ribaltava sulla carreggiata opposta, determinando la fuoriuscita di carburante, che prendeva fuoco;
- a seguito dell'incidente, il decedeva per arresto cardiocircolatorio, a causa delle Per_1 ustioni di varia gravità, riportate su tutta la superficie corporea;
- che la dinamica del sinistro e le cause della morte del venivano acclarate dagli accertamenti effettuati dagli Agenti della Per_1
Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale Puglia, Distaccamento di Gioia del Colle, come attestato dal relativo verbale, dalla relazione di consulenza necroscopica effettuata presso il
Policlinico di Bari e dal verbale AB n. 224 del 9.3.2001 redatto dalla Commissione Medica
Ospedaliera di Bari;
- che, all'esito di detti accertamenti, con D.M. n. 971/2001 del 8.6.2001, il riconosceva che la morte di era avvenuta per “causa di Controparte_1 A_ servizio” e, con D.M. n. 1103/2004 del 15.06.2004, il riconosceva agli eredi Controparte_1
e un equo indennizzo;
- dopo un iniziale diniego e Parte_1 Parte_2 diverse istanze di sollecito, in data 29.3.2021 il predetto riconosceva a _1 A_ anche lo status di “vittima del dovere”, ai sensi dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005, ed art. 1 D.P.R.
243/2006; - che l'incidente nel quale aveva perso la vita era imputabile alla A_ colpevole condotta omissiva del convenuto -e, per esso, dei funzionari a Controparte_1 ciò preposti - che, nonostante la vetustà dell'autocisterna di servizio e l'ingente quantità di benzina e gasolio trasportati, aveva omesso per anni di sottoporre a regolare controllo gli pneumatici, di osservare le leggi speciali regolanti il trasporto di carburante e il servizio antincendio, nonché di apprestare tutte le misure idonee ad impedire la fuoriuscita del carburante e l'incendio dello stesso;
- che, a sostegno di tale ricostruzione, vi era la relazione tecnica di parte,
a firma del dott. - che soltanto con il riconoscimento dello status di vittima del Controparte_4 dovere esse avevano avuto la consapevolezza dell'evento nella loro reale portata giuridica, sicchè da quella data poteva essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 della domanda, per violazione del divieto del ne bis in idem, poiché la domanda risarcitoria azionata era già stata oggetto di scrutinio innanzi alla Corte di Appello di Bari-sezione penale, che aveva rigettato le domande risarcitorie avanzate nei confronti del , Controparte_1 quale responsabile civile: le attrici e , in sede di giudizio, penale Parte_1 Parte_2
2 avevano esercitato azione civile e, in tale giudizio, conclusosi con sentenza n. 2723/2011, passata in giudicato, le domande risarcitorie erano state rigettate. Sempre in via preliminare, il _1 eccepiva la prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine quinquennale stabilito dalla legge per azionare il diritto al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale;
deduceva, al riguardo, che non erano intervenuti atti interruttivi della prescrizione dalla data dell'evento mortale, 9.7.2000, alla prima richiesta risarcitoria, avanzata dalle attrici nei confronti del il 17.4.2019; né il dies a quo iure proprio poteva farsi decorrere dalla data del _1 riconoscimento dello status di vittima del dovere, non comportando detto riconoscimento alcuna ammissione di colpa, né ricognizione di debito, da parte dell'Amministrazione, essendo solo finalizzato all'applicazione di status giuridici e di conseguenti indennizzi economici, previsti da specifica normativa. Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea, richiamando l'esito del processo penale, conclusosi con sentenza di assoluzione del personale preposto del e, quindi, con l'esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Ente per il Controparte_1 sinistro nel quale aveva perso la vita . In ordine al quantum debeatur, eccepiva A_ che il danno patrimoniale richiesto dalle attrici risultava essere stato ampiamente compensato con il riconoscimento, alla vedova ed alla figlia , di diverse provvidenze economiche e Pt_2 la loro assunzione in servizio alle dipendenze del , mentre il danno non Controparte_1 patrimoniale non era stato adeguatamente provato;
in via subordinata, chiedeva applicarsi la compensatio lucri cum damno, in considerazione delle provvidenze economiche già erogate dal
, oltre a quelle ancora da erogarsi, a seguito del riconoscimento del Controparte_1 deceduto come vittima del dovere, in favore delle attrici, in conseguenza della morte di Per_1
da scomputarsi dall'ammontare del risarcimento. Chiedeva, pertanto, in via
[...] preliminare dichiarare la domanda inammissibile e comunque rigettarla in quanto prescritta;
nel merito, rigettarla in quanto infondata e non provata;
in via subordinata, rideterminare il quantum, con condanna delle attrici al pagamento delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, senza attività istruttoria, con sentenza n. 1119/2023 del
29.03.2023 il Tribunale di Bari rigettava la domanda attorea in quanto prescritta e condannava le attrici al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 15458,20, oltre accessori.
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno proposto tempestivo appello e chiedendo, per i motivi di seguito Parte_1 Parte_2 indicati, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1…. in riforma parziale della sentenza del
Tribunale di Bari, III sezione civile, n. 1119/2023, pubblicata il 29.03.2023, resa a definizione del proc. n.
6611/2021 RG, notificata in data 30.03.2023: - in via istruttoria disporre l'ammissione di tutti i mezzi già articolati con atto di citazione, e nelle successive memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. 1°, 2° e 3° termine, che si intendono qui integralmente riportati e riscritti;
- in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia [capo 3.1] e per omessa motivazione [capo 3.5]; - nel merito, in accoglimento del gravame, per i motivi di cui sopra che si intendono riscritti, riformare la sentenza del Tribunale di Bari, III
Sez. Civ., sent. n. 1119/2023 resa a definizione del procedimento 6611/2021 RG, pubblicata in data
3 29.03.2023 e notificata in data 30.03.2023, e per gli effetti, in accoglimento di tutte le domande, come formulate in citazione, ed enucleate nelle successive difese che si intendono riscritte, condannare il
, in persona del ovvero del Controparte_1 CP_2 [...]
, a risarcire le odierne appellanti di tutti i danni Controparte_5 subiti iure proprio, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per gli importi tutti dovuti, e come equitativamente determinati in atto di citazione [doc. 2] e nelle successive difese, ovvero per gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi in corso di causa e/o dalla Corte adita, anche ex artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre ad interessi e rivalutazioni, senza compensatio lucri cum damno per le ragioni già spiegate in primo grado, ed in ogni caso in via subordinata e per mero tuziorismo difensivo, si chiede che vengano comunque riconosciuti e liquidati gli importi del maggior credito anche ove la Corte ritenesse di operare la compensatio. Riformare la statuizione di condanna al pagamento delle spese legali di primo grado, e ciò anche ove fosse ritenuto legittimo il capo 1 del dispositivo, per le ragioni già sopra spiegate e condannare il a rifondere l'importo delle spese legali ove le appellanti dovessero sborsarle in _1 favore del appellato;
- accogliere in ogni caso tutte le domande formulate da parte appellante _1 nell'atto di citazione e nelle successive difese che si intendono qui tutte integralmente riportate e riscritte e parti integranti delle presenti conclusioni. - in via pregiudiziale, nella non creduta ipotesi si ritenesse in un qualche fondamento l'eccezione di prescrizione si chiede la disapplicazione della norma interna, ovvero il rinvio pregiudiziale, in relazione agli artt. 153 e 156 TFUE, piuttosto che 157 TFUE e artt. 20 e 21 Carta di Nizza, e/o artt. 2, 3 e 4 CEDU, a pieno titolo norma di diritto internazionale, art. 6 TFUE, e/o che disponga l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 2, 29 e 31, piuttosto che 3 Cost.), e per gli effetti, nel caso in cui si ritenesse di dover applicare la compensatio, disporre il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ex art.
267 TFUE, e all'esito con accoglimento delle domande tutte di risarcimento del danno iure proprio. Vittoria di spese, competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Ezio
Bonanni quale procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.». Vittoria di spese, compensi professionali e spese forfettarie del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'appello, Controparte_1 riproponendo, in ogni caso, tutte le difese già svolte in primo grado, ed istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via principale, rigettare l'appello perché infondato;
2. in via subordinata
e in rito, dichiarare la domanda proposta inammissibile;
3. in via ulteriormente subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché infondata e in ogni caso non provata;
4. In via di ulteriore subordinazione, rideterminare il quantum nei sensi di cui in narrativa, decurtando da tale somma tutte le somme percepite
e percipiende da parte del convenuto;
5. in ogni caso, condannare i ricorrenti al pagamento di _1 tutte le spese processuali in favore del ”. Controparte_1
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 20.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
La sentenza di primo grado.
4 Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, sulla base della ragione più liquida, ritenendo ictu oculi fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal , così _1 motivato:
1)l'azione promossa da e va qualificata come Parte_1 Parte_2 domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.; avendo esse richiesto un danno derivante dalla perdita del rapporto parentale in conseguenza della perdita del congiunto, dunque iure proprio, sono portatrici di una posizione giuridica autonoma, essendo soggetti terzi ed estranei al rapporto contrattuale intercorso tra ed il A_ [...]
. Pertanto, la causa petendi è ravvisabile non in un inadempimento contrattuale _1
(violazione degli obblighi imposti dagli artt. 1218, 1228 e 2087 c.c. a carico del Ministero datore di lavoro) ma nella violazione del generico dovere di neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.;
2)il diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., il cui dies a quo va individuato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che va individuato nel momento in cui il danneggiato, tenuto conto dell'ordinaria diligenza e delle conoscenze disponibili, ha una sufficiente percezione del danno subito e della sua connessione eziologica con la condotta di un determinato soggetto, posto che da tale momento il danno assume una sua esteriorizzazione, conoscibilità o percepibilità ed acquisisce rilevanza giuridica, così da far sorgere nel danneggiato il diritto al risarcimento e la facoltà di esercitare i relativi poteri;
3)nel caso di specie, il dies a quo va fatto risalire al 2001, anno in cui il , con Controparte_1
D.M. 971/2001 del 8.6.2001, riconobbe che la morte del era avvenuta “per causa di Per_1 servizio” o, al più tardi, nel 2004, anno in cui il medesimo riconobbe alle eredi _1 [...]
e equo indennizzo, poiché allora le attrici hanno avuto Parte_1 Parte_2 sufficiente percezione non solo della perdita del congiunto ma anche della sua connessione causale con l'attività di servizio svolta per il e, dunque, del diritto di agire Controparte_1 nei confronti di un soggetto determinato, ancor più ove si consideri che detti benefici venivano riconosciuti a seguito di domanda di parte delle stesse, il che comprova ulteriormente che, già prima dell'emanazione dei decreti del 2001 e 2004, le attrici fossero consapevoli dell'imputabilità oggettiva al e dei loro diritti;
_1
4)il diritto vantato dalle attrici è prescritto anche ove si valorizzi la responsabilità del _1 derivante da reato atteso che, a mente del III co. dell'art. 2947 c.c., nel caso in cui sia intervenuta una sentenza penale passata in giudicato, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile: nel caso di specie, il fatto illecito generatore del danno è stato oggetto di giudizio penale, conclusosi con sentenza assolutoria n. 2723/2011 emessa dalla Corte di Appello di Bari-sez. penale, passata in giudicato, circostanza non contestata dalle attrici, sicchè il diritto è comunque prescritto, essendo ampiamente decorso il quinquennio dalla data, non contestata, del passaggio in giudicato della sentenza penale risalente al 2011;
5 5)il termine di prescrizione non può farsi decorrere dal 29.3.2021, data in cui il
[...]
ha riconosciuto formalmente a lo status di “vittima del dovere”, _1 A_ non potendo attribuirsi a tale riconoscimento natura confessoria, non presupponendo alcuna ammissione di responsabilità da parte del , ma attestando soltanto la connessione _1 oggettiva tra l'attività esercitata e l'evento mortale, ai fini della corresponsione dei benefici di legge;
non può interpretarsi come assunzione/ammissione di responsabilità, non impingendo in alcun modo nell'illiceità del fatto;
6) poiché le attrici erano già sufficientemente a conoscenza del rapporto eziologico tra la morte di e l'attività svolta per il sin dal 2001, o comunque 2004, o al più tardi A_ _1
2011, il diritto è prescritto, mentre non può ritenersi che la percezione (o sufficiente percepibilità) in capo alle attrici della lesione, della sua imputabilità oggettiva al e del sorgere del _1 diritto al risarcimento sia avvenuta solo nel 2021, a seguito del riconoscimento dello status di
“vittima del dovere”.
I motivi di appello.
Le appellanti contestano la declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento del danno iure proprio.
I motivi di gravame, esposti in modo ripetitivo, ridondante, confuso e poco lineare nell'atto di appello, ai limiti dell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., possono essere così sintetizzati.
Le appellanti, rilevato innanzitutto il carattere “perplesso” e contraddittorio della sentenza impugnata, che fa decorrere la prescrizione da tre diversi termini (9.7.2000, evento naturalistico morte del Vigile del Fuoco;
2004, riconoscimento della causa di servizio;
2011, sentenza penale), deducono:
1)violazione degli artt. 112 c.p.c., 24 e 111 Cost., poiché mentre l'Avvocatura dello Stato ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto assumendo come termine iniziale la data del decesso del vigile del fuoco, 9 luglio 2020, il Tribunale ha riconosciuto la decorrenza del termine da periodi successivi, 2001, 2004, 2011; dunque, anziché rigettare l'eccezione di prescrizione così come sollevata dall'Avvocatura, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha dichiarato la prescrizione, facendo decorrere il termine, indicato in 5 anni, da una diversa data, eccezione mai sollevata dal . Così facendo il Tribunale ha violato anche _1
l'art. 101 cpc, in riferimento all'art. 2935 c.c. in quanto, pur avendo tenuto conto di un diverso termine di decorrenza della prescrizione, non ha attivato il contraddittorio, al fine di garantire il diritto di difesa in un giusto processo.
Il Tribunale ha poi omesso ogni pronuncia in ordine al contenuto del CVCS (Comitato di Verifica
Cause di Servizio) e della CTP del dott. così come agli atti di rigetto della prima Per_2 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere del 2007, ed omesso di ammettere le prove richieste dalle attrici.
2) Violazione del principio di decisione della causa sulla base di ciò che non risulta. Violazione degli artt. 115, 1° co., e 167 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
6 2697 c.c., 1° e 2° co., e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 24 e 111 Cost. Mancata valutazione della documentazione allegata dalla parte attrice. Mancata valutazione del contenuto dei documenti ricognitivi e degli atti di rigetto, e del fatto che non risulta dimostrata la presa d'atto, sia dell'evento che del nesso causale e della colpa, su cui vi è omessa pronuncia.
Deducono le appellanti che il , nella comparsa di costituzione e risposta, aveva _1 genericamente eccepito la prescrizione e, nonostante l'onere della prova circa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione fosse a carico del , nel caso di specie, vi era una prova _1 documentale contraria, ossia la presa d'atto del 29/03/2021 (che aveva anche valenza confessoria);
a fronte della contro eccezione formulata dalle attrici, il non aveva fornito alcuna prova. _1
Secondo le appellanti, ciò che rileva ai fini del decorso della prescrizione è il riconoscimento dello status di vittima del dovere (avente valore di confessione stragiudiziale), che implica il riconoscimento della violazione di regole cautelari e la presa d'atto del nesso causale e della colpa;
sotto altro profilo, il pagamento da parte del dei benefici derivanti da tale _1 riconoscimento, e l'eccezione di compensatio lucri cum damno, costituirebbero un riconoscimento del debito ed una rinuncia a far valere la prescrizione.
Il Tribunale ha travisato i fatti laddove ha fatto riferimento alla fattispecie di cui al co. 563 dell'art. 1 l. 266/05, non considerando, invece, che nel caso di specie il riconoscimento dello status di vittima del dovere (rectius di equiparato a vittima del dovere) è avvenuto per la diversa ipotesi di cui al co. 564 dell'art. 1 l. 266/2005, tanto che nella nota del del 29.3.2021 si fa riferimento _1
a “particolari condizioni ambientali ed operative di missione” e nel CVSC si fa riferimento all'
“art. 1, co. 1, lettera C del DPR 07.07.2006 n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente
a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Deduce al riguardo l'appellante che la distinzione del riconoscimento di causa di servizio rispetto allo status di equiparato a vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, co. 564 della legge 266/2005, in relazione all'art. 1, co. 1, lettera C del
DPR 243/06 (fattispecie del tutto distinta dall'art. 1, co. 563 della L. 266/05) dimostra che la presa d'atto ci fu solo il 29.03.2021: il ha confessato le sue responsabilità perché ha _1 riconosciuto la violazione delle regole cautelari. Secondo le appellanti, per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere, di cui al co. 564 co. 1 l. 266/05, è rilevante la violazione dell'art. 2087 c.c. e la relativa componente psicologica: con il riconoscimento di vittima del dovere, il ha confessato la violazione dell'art. 2087 c.c. _1
Deducono le appellanti che è emerso per la prima volta dal CVCS del 15.09.2020, poi confermato nel decreto del 29.03.2021, e con la CTP del Dott. del 05.04.2021, che il decesso Persona_3 del loro congiunto era ascrivibile ad una serie di condotte attive e omissive del;
in _1 particolare, sostengono di essere venute a conoscenza, solo in forza della istruttoria del 2020, che il decesso era conseguito alle ferite e alle lesioni riportate all'incendio, che si era sviluppato successivamente all'uscita di strada dell'autocisterna, per esplosione dello pneumatico, mai sottoposto a cambio o a verifica, e per il fatto che l'autobotte fosse sovraccarica. L'eccessivo
7 riempimento della cisterna dell'autobotte, un mezzo vetusto al quale non erano mai stati cambiati gli pneumatici, e l'assenza di chiusura ermetica, erano ulteriori particolari emersi in seguito all'indagine tecnico peritale e medico legale del Dott. Persona_3
In sostanza, solo il 29.3.2021 vi sarebbe stata la presa d'atto, da parte delle attrici, del nesso causale e della colpa del , e non dal semplice riconoscimento della causa di servizio. _1
Lamenta parte appellante che “Il Tribunale decide la causa sorvolando sulla sequenza degli atti, e anche sulla relazione del Dott. che costituisce la prima certificazione medica e medico legale dei fatti e Per_2 delle condotte attive ed omissive del che sono all'origine della morte del VdF [mancanza di _1 manutenzione dei penumatici e dell'autobotte, priva di chiusura ermetica e con sovraccarico di carburante: da qui il rogo e la morte del VdF], il tutto riconosciuto solo con atto del 29.03.2021, equiparazione a vittima del dovere…”.
Sotto altro profilo, le appellanti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, co. I e
III c.c., in combinato disposto con gli art. 589 CP, 157 CP, 1218, 1223 1453, 2050, 2051, 2043 2050.
Deducono che il termine di prescrizione non è di 5 anni, ma di 10 o 15 anni, poiché il fatto integra gli estremi del reato, che il Tribunale ha errato nel non riconoscere alcun rilievo alla colpa del
, in quanto nella sentenza si fa riferimento solo alla conoscenza del nesso causale, e non _1 anche della colpa, che occorre ai fini della configurazione del reato, e tanto al di là dell'esito
(assolutorio) del procedimento penale, che non rileva poiché le attrici non erano costituite parte civile. In particolare, il giudizio in sede penale non rileva poiché “nel nostro caso si fa valere tutto un profilo distinto di responsabilità…..il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere”, che implica che sia accertata la violazione dell'art. 2087 c.c.. Solo nel 2021, con detto riconoscimento, le appellanti hanno avuto contezza della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., della confessione e del riconoscimento del credito da parte del . _1
4) Violazione delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., 2735 c.c., con riferimento agli artt.
2946 e/o 2947 co. 3 c.c.; valore confessorio del riconoscimento di vittima del dovere. Nuova decorrenza del termine di prescrizione dalla data riconoscimento dello status di equiparazione
a vittima del dovere.
Contestano le appellanti che il Tribunale ha negato che il riconoscimento di vittima del dovere abbia valore confessorio e di riconoscimento di debito, e quindi anche un carattere novativo, e quindi faccia decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale;
sostengono che il riconoscimento di credito non è a favore della vittima primaria, come erroneamente riconosciuto dal Tribunale, bensì a favore delle appellanti. Ribadiscono e rimarcano, nuovamente, che la vittima non è deceduta per lo svolgimento di 'servizi di ordine pubblico', come erroneamente affermato dal Tribunale, ma per violazione di regole cautelari, e quindi di tutele per equiparazione. Il decreto del 29.3.2021, che costituisce una confessione e riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione, ha interrotto il termine di prescrizione decennale, con nuovo decorso da quella data. Sotto altro profilo, evidenziano come il , con il pagamento di _1 ratei arretrati (dal 2006) e la proposizione dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, pur dopo
8 aver sollevato l'eccezione di prescrizione, non solo avrebbe riconosciuto il debito, ma avrebbe anche rinunciato all'eccezione di prescrizione.
5) Da ultimo, contestano la condanna alle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che dopo la notifica della richiesta risarcitoria stragiudiziale, il non aveva eccepito la prescrizione, avendo sostenuto come difesa principale _1
l'infondatezza delle domande risarcitorie. Chiedono pertanto, in caso di conferma della declaratoria di prescrizione, la compensazione delle spese legali.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la fattispecie.
Innanzitutto, ha giustamente ricondotto l'azione risarcitoria, proposta dalle attrici nei confronti del , nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, avendo le stesse agito per ottenere _1 il risarcimento dei danni iure proprio, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
Come da ultimo ribadito dalla S.C., “in relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 12/12/2024, n. 32072).
In senso sostanzialmente conforme, in precedenza la S.C. aveva sostenuto che “La domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta "iure proprio" dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipendente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, oggetto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie differenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c.”. (Cassazione civile sez. lav., 02/01/2020, n.2).
Né, alla fattispecie, può applicarsi il principio della c.d. efficacia protettiva del contratto nei confronti dei terzi, in quanto componenti dello stretto nucleo familiare.
Invero, come chiarito dalla S.C. (seppure in tema di responsabilità sanitaria), la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente danneggiato (o deceduto) è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale, come avviene specificamente nel contratto concluso dalla gestante
9 con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/05/2022, n.14471).
Al di fuori di tale ipotesi, non è predicabile un'efficacia protettiva del contratto (nel caso di specie, tra lavoratore e datore di lavoro) nei confronti di terzi, anche facenti parte della famiglia.
Tanto premesso, priva di pregio è la doglianza delle appellanti relativa alla genericità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e dalla violazione, da parte del Tribunale, _1 dell'art. 112 c.p.c., per aver individuato un dies a quo ( in realtà successivo) diverso da quello indicato dal . _1
Deve considerarsi, in proposito, che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (per tutte, Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 2005, n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti che non spieghino incidenza sul diritto fatto valere dell'attore (cfr. pure Cass. civ. VI, 22.2.2018 n. 4372).
La giurisprudenza della S.C., in tema di oneri di allegazione a carico della parte eccipiente la prescrizione, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (ex plurimis, Cass. n. 15631 del 2016); neppure è necessaria la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, non richiedendosi all'eccipiente anche di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata (Cass. n. 15790 del 2016, Cass. n. 14576 del 2007). Resta fermo, tuttavia, che l'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso (ex plurimis, Cass.
n. 15991 del 2018, Cass. n. 16326 del 2009 e, più di recente, Cassazione civile sez. lav., 10/03/2020,
n.6760).
In particolare, in tema di risarcimento del danno, grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l'eccepita estinzione si sia verificata (Cass. 15790/2016, cit.).
Nel caso di specie il Tribunale, ha valutato non solo il primo termine di prescrizione applicabile, indicato dal convenuto (9.7.2000, data di verificazione dell'evento dannoso), ma ha _1
10 anche valutato ulteriori termini, successivi (2001, 2004 e 2011, relativi a fatti pacificamente dedotti ed emergenti dagli atti) per verificare se, pur facendo decorrere il termine da una data successiva, lo stesso fosse decorso.
La prescrizione, pertanto, era stata validamente eccepita dal convenuto. _1
Ciò posto, a mente dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In tema di risarcimento del danno, l'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, tra i quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, o il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cassazione civile sez. III, 19/07/2018, n.19193).
Le appellanti deducono che alle date indicate dal Tribunale il diritto risarcitorio non poteva essere azionato, non essendo conoscibili gli elementi di colpa del , ed in particolare la _1 violazione delle norme di cautela e di sicurezza sul lavoro, emerse per la prima volta dopo il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e dopo l'accertamento compito dal consulente di parte dott. nel 2021. Per_2
L'assunto è destituito di fondamento, ritenendo la Corte che già in precedenza le attrici-odierne appellanti conoscessero, o potessero conoscere, i profili su cui poi hanno fondato la pretesa risarcitoria azionata in primo grado, ed in particolare le possibili implicazioni in termini di responsabilità per condotta colposa del . _1
L'assunto delle appellanti, relativo alla conoscibilità di profili colposi di responsabilità del solo nel 2021, risulta smentito per tabulas. _1
In punto di fatto, giova precisare, come risulta dagli atti, che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, le attrici e erano costituite parti Parte_1 Parte_2 civili nel giudizio penale, svoltosi a carico dei funzionari del , chiamati a Controparte_1 rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p., in relazione alla morte proprio di A_
(proc. penale n. 11987/2000 RGNR), per i seguenti fatti “del delitto di cui agli articoli 113 e 589 C.P., perché, in concorso tra loro e ciascuno consapevole della condotta colposa degli altri, il quale CP_6 funzionario delegato agli automezzi in servizio presso il Comando Prov. Vigili del Fuoco di Bari, il
quale capo coordinatore dell'autorimessa officina, il quale capo autorimessa il Per_4 Pt_3 Pt_4 quale capo officina, per negligenza, imprudenza ed inosservanza di regolamenti e di ordini di servizio interni, omettevano di esercitare il dovuto controllo e di effettuare la necessaria manutenzione sulla autobotte Fiat 135.17 tg. VF 16484, ed in particolare omettevano di sostituire i pneumatici montati sull'automezzo, ormai vetusti e deteriorati in quanto risalenti al lontano 1988, ed omettevano altresì di verificare la efficienza e la tenuta dei coperchi della cisterna, facendo sì che l'autobotte in questione, il giorno
9.7.2000, con a bordo i Vigili (conducente) e e con un ingente carico di A_ Parte_5
11 gasolio, per effetto della improvvisa rottura del pneumatico anteriore sinistro, subisse un ribaltamento lungo la SS 100, incendiandosi subito dopo (per effetto dello sversamento del gasolio e dei vapori di benzina fuoriuscita dai coperchi risultati non a tenuta), e cagionando il decesso del vigile e A_ procurando lesioni personali a e . In agro di Casamassima il 9 luglio 2000” Parte_5 Parte_6
(così, capo di imputazione), come emerge dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Bari n.
41/2006, prodotta in primo grado dal . Controparte_1
I fatti ascritti nel capo di imputazione e, dunque, oggetto della domanda delle parti civili, erano esattamente gli stessi fatti valere nel presente giudizio.
Detto giudizio penale, nel quale il era stato citato quale responsabile civile, Controparte_1 si concludeva in primo grado con sentenza (n. 41/2006 del 16.3.2006 Trib. Bari-Sez. dist.
Rutigliano) di assoluzione di tutti gli imputati e rigetto delle domande risarcitorie proposte dalle parti civili, sentenza di primo grado confermata dalla Corte d'appello di Bari, con sentenza del
2723/2011 passata in giudicato (circostanza non contestata dalle attrici in primo grado). Dal raffronto tra i profili di responsabilità dedotti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio dalle attrici, ed il capo di imputazione del predetto procedimento penale (per il reato di omicidio colposo) si evince, con lampante evidenza, che i profili di responsabilità contestati a carico del erano esattamente gli stessi, sicchè deve ritenersi che già a quella Controparte_1 data le odierne appellanti fossero a conoscenza dei possibili profili di colpa del (poi _1 peraltro ritenuti insussistenti nel giudizio penale, il cui esito assolutorio è opponibile alle odierne appellanti, costituite parti civili) e, dunque, potessero agire per far valere la pretesa risarcitoria da perdita del rapporto parentale da epoca ben precedente al 2021, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Il primo atto con il quale le attrici hanno lamentato la responsabilità e la conseguente risarcibilità del danno patito in relazione alla vicenda occorsa al congiunto va identificato A_ quantomeno con la costituzione di parte civile nel giudizio penale nel 2004; non più tardi di tale data (ma, verosimilmente, assai prima, già nel corso delle indagini preliminari, avviate nel 2000, come risulta dagli atti) può considerarsi “riconoscibile”, da parte degli eredi/familiari una condotta negligente posta in essere dal Ministero datore di lavoro, citato quale responsabile civile nel giudizio penale (cfr per tutte Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 18606 del 22/09/2016).
Al ragionamento del Tribunale, secondo cui il danno e l'oggettiva imputabilità del sinistro al erano acclarati (e conoscibili) fin dal 2001, va aggiunto che anche la (eventuale) colpa _1 era conoscibile sin dal 2000 (epoca di apertura del procedimento penale o, comunque, nel 2004, epoca di inizio del processo penale, RG Trib. 165/2004 ), come è palese dalla costituzione di parte civile nel processo penale.
Dunque, non può revocarsi in dubbio che la responsabilità del , anche a titolo di _1
(eventuale) colpa, era conoscibile (con l'ordinaria diligenza) dalla e dalla Parte_1 Per_1 sin da allora (non più tardi del 2004).
12 Ulteriore conseguenza di quanto appena osservato è che, alla fattispecie in questione, si applica l'art. 2947 co. I e III c.c.: (1. “il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in
5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”; 3. ) “…se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se…è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data…in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”).
All'azione risarcitoria proposta dalle attrici si applica pertanto il termine di prescrizione quinquennale, nonostante il fatto fosse previsto dalla legge come reato.
La sentenza penale (di assoluzione) a carico dei funzionari del , emessa all'esito di _1 giudizio in cui il era stato citato quale responsabile civile e le due appellanti erano _1 costituite parti civili, è divenuta irrevocabile, sicchè il termine di prescrizione applicabile all'azione civile proposta dalle appellanti è pacificamente di 5 anni, decorrente dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, emessa nel 2011. Rispetto a tale dies a quo, il termine quinquennale di prescrizione era pacificamente maturato alla data della proposizione dell'azione risarcitoria in primo grado (2021), senza che fossero intervenuti atti interruttivi della prescrizione prima del 2019 (circostanza emergente dagli atti e non contestata).
Priva di fondamento è, infine, la pretesa delle appellanti di far decorrere la prescrizione dalla
“presa d'atto” costituita dal riconoscimento, in capo a , della qualità di “vittima A_ del dovere”, o meglio equiparato a vittima del dovere, del 29.3.2021.
Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, nell'adunanza n. 2293 del 15.12.2020, esprimeva il parere che l'infermità occorsa a , in seguito al sinistro del 9.7.2000, poteva A_ ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione previste dall'art. 1, comma 1, lett. C) del DPR 243/2006 e, con decreto del 29.3.2021, il Controparte_1 attribuiva a , a seguito dell'infermità “carbonizzazione morte”, la qualità di, A_
“equiparato alla vittima del dovere” tanto che con decreto del 22.10.2021 venivano conferiti, a titolo di speciale elargizione, importi in favore della moglie e della figlia Parte_1
. Parte_2
L'art. 1 L. n. 266 del 23/12/2005, al comma 563 prevede: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti
o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Al comma 564: Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di
13 qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, non è sufficiente la semplice dipendenza del danno subito da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a particolari condizioni ambientali o operative implicanti l'esistenza di circostanze straordinarie che abbiano esposto il dipendente ad un rischio eccedente quello caratterizzante le ordinarie modalità di svolgimento dei suoi compiti. Laddove il maggior rischio non sia riconducibile a
“particolari condizioni ambientali od operative”, quanto piuttosto a circostanze soggettive, non sussistono i requisiti per il riconoscimento dei benefici assistenziali di cui sopra (in tal senso,
Tribunale Napoli sez. lav., 07/02/2023, n. 849).
“Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata
a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cassazione civile sez. un., 21/09/2017, n.21969).
Il decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere (o ad essa equiparato) pur se fondato, come nel caso di specie, sul co. 564 dell'art. 1 l. 266/2005, per l'infermità dalla quale era derivata la morte, dipendente da “causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”, non implica alcun riconoscimento di colpa da parte del (datore di lavoro). _1
Esso si fonda sul dato oggettivo delle particolari condizioni in cui ilo lavoratore operava, mentre non rileva la violazione dell'art. 2087 c.c. e, dunque, la colpa.
La ratio del riconoscimento è l'attestazione di un particolare merito per le oggettive condizioni di lavoro, più gravose e di maggiore esposizione al rischio, in cui il lavoratore operava ed ha subito lesioni personali (che poi hanno portato al decesso), finalizzate a far ottenere dei benefici assistenziali di natura economica (indennitaria), ben diversa dal risarcimento del danno da fatto illecito.
Ergo, il riconoscimento dello status di vittima del dovere per le particolari condizioni ambientali e operative non implica automaticamente accertamento o riconoscimento di colpa del datore lavoro, sicchè deve escludersi che nel 2021 ( o anche solo nel 2020, come pretende parte appellante), vi era una presa d'atto della propria colpa, per violazione di regole cautelari, da parte del , con conseguente confessione stragiudiziale di responsabilità e riconoscimento del _1 credito (poi elargito con i successivi pagamenti).
Da qui l'infondatezza della tesi degli appellanti, secondo cui il riconoscimento di tale status avrebbe comportato una novazione, con interruzione e nuovo decorso del termine della prescrizione (termine che, nel caso di specie, era già ampiamente maturato).
14 Anche il secondo motivo di gravame, con il quale si contesta la condanna alle spese e si chiede, in caso di conferma della declaratoria di prescrizione, la compensazione delle spese di lite, è del tutto infondato, essendo la statuizione di condanna conforme al principio di soccombenza, anche ove si tenga conto della condotta processuale delle attrici in primo grado, che hanno contestato fermamente l'eccezione tempestivamente sollevata dal . _1
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In virtù del principio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico delle appellanti, nella misura indicata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al
D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media (in ossequio a quanto statuito da Cass. civ. sez. I, n. 10984/2021), per le sole fasi di studio ed introduttiva, essendosi il limitato al deposito della comparsa di costituzione in giudizio. _1
A seguito del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1 – comma 17 – della legge 24 dicembre 2012 n. 228
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del avverso la sentenza n. 1119/2023, emessa dal Tribunale _1 CP_2 di Bari, in composizione monocratica, pubblicata il 29.03.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna le appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.444,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico delle appellanti dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 22 gennaio
2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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