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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 263/2023 dell'anno 2023, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Piseddu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Piseddu e Renato Figari in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Controparte_1
Locci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 maggio 2016, dopo avere Controparte_1
premesso di lavorare alle dipendenze della società fin dal 16 giugno 1999, in Parte_1
qualità di operaio, con inquadramento nel livello V del CCNL Metalmeccanica Industria, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal gennaio 2004 al dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettante.
In particolare, aveva allegato il ricorrente, nel periodo indicato, la società gli Parte_1
aveva erogato la tredicesima mensilità, la retribuzione per ferie e il trattamento di malattia e infortunio omettendo di quantificare correttamente la retribuzione globale di fatto, assunta dal
CCNL come parametro per il calcolo degli emolumenti indicati.
Inoltre, aveva allegato il ricorrente, nel retribuire il lavoro festivo, la società non aveva applicato le maggiorazioni previste nel tempo dalla contrattazione collettiva, mentre i cd. ticket restaurant,
il cui valore individuale era di €. 8,00 a partire dagli accordi aziendali del 2008, incrementato fino a €. 10,00 per effetto degli accordi aziendali del 2011, erano stati indebitamente considerati dalla convenuta come reddito imponibile a fini fiscali (nel tempo per €. 2,71 sul valore di €. 8,00
e per €. 4,71 sul valore di €. 10,00), con conseguente applicazione di un prelievo fiscale non previsto.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Tribunale di Cagliari il Controparte_1
riconoscimento di un credito pecuniario, nei confronti della società resistente, di €. 14.059,46,
oltre accessori e spese.
***
si era costituita tempestivamente in giudizio per resistere alla domanda con Parte_1
articolate difese, relative, sia al merito della pretesa, sia ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, questi ultimi peraltro specificamente contestati solo per la parte riferita alle maggiorazioni per il lavoro festivo e al prelievo fiscale operato sul valore dei cd. ticket
restaurant.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 312/2023 del 2 marzo 2023, accogliendo in parte il ricorso proposto da aveva condannato la società convenuta al pagamento, in Controparte_1
2 favore del lavoratore indicato, della somma complessiva lorda di €. 13.635,57, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, e aveva compensato per metà le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente,
della parte restante.
Più precisamente, il primo giudice, dopo avere premesso che il CCNL per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti in causa, in relazione alla retribuzione da corrispondere al lavoratore a titolo di festività, ferie godute, tredicesima mensilità e trattamento di malattia aveva fatto riferimento, quanto alla prima,
alla “normale retribuzione” (sezione IV, titolo III, art. 9 dettato in materia di festività e art. 7 al fine del calcolo delle maggiorazioni per il lavoro festivo e titolo IV, sezione IV, art. 3) e, quanto alle altre tre, alla “retribuzione globale di fatto” (titolo III, art. 10 c. 4 per le ferie, titolo IV art. 7
c. 1 per la tredicesima mensilità, e titolo IV, sezione IV, art. 2 per il trattamento di malattia ),
aveva riconosciuto come dovute al ricorrente le differenze retributive dallo stesso calcolate nei conteggi depositati nell'udienza del 12 aprile 2018 (€. 14.116,97 totali), con esclusione degli €.
481,40 relativi ai permessi, non fatti oggetto di domanda nel ricorso.
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto che il parametro della retribuzione globale di fatto richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci comprendesse non solo la retribuzione base, ma ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto (esclusi i soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali), tra i quali rientravano oltre alla retribuzione ordinaria, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno e l'indennità per disagiata sede di cui il ricorrente aveva regolarmente goduto, circostanza questa pacifica tra le parti e confermata dai prospetti paga in atti.
All'indennità di disagiata sede, regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, nell'art. 10, del titolo IV, sub IV
sezione, secondo la quale la stessa è dovuta “in favore dei dipendenti che debbano coprire con
3 mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro,
allorquando nella località o il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa
con centri abitati, ed il perimetro del più vicino al centro abitato disti almeno km 5”, il primo giudice aveva riconosciuto natura retributiva, consapevolmente discostandosi dall'orientamento della Corte d'Appello di Cagliari, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e 131/2021, secondo le quali la predetta indennità, in quanto, invece, rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi nel posto di lavoro, non servito da autobus pubblici, non era collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non aveva natura retributiva.
In particolare, il primo giudice aveva ribadito l'indirizzo già fatto proprio dal Tribunale di
Cagliari in materia, rilevando che l'indennità di disagiata sede costituiva erogazione continuativa del datore di lavoro, disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro presunti e forfettizzati e non soggetti ad alcun controllo da parte del datore di lavoro), ma di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato.
Si trattava, quindi, aveva osservato il Tribunale, di erogazione di miglior favore, riconosciuta dalla società a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, con natura evidentemente retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Ed al proposito, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva ritenersi irrilevante la qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva e la sua collocazione nel CCNL tra altri due istituti a carattere retributivo, anch'essi concepiti per la maggiore gravosità del lavoro,
ovvero l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e quella per “maneggio denaro-cauzione”
(artt. 9 e 11 del contratto collettivo), nonché la circostanza che la società resistente avesse
4 attribuito natura retributiva all'emolumento in discussione ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come rilevabile dalle buste paga in atti.
Il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda relativa ai cd. ticket restaurant, ritenendo corretto il prelievo fiscale operato dalla società per la parte eccedente il valore complessivo giornaliero di €. 5,29, in quanto conforme alle previsioni dell'art. 51, comma 2, lettera c, del
D.P.R. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis e sulla scorta di quanto sancito dagli accordi aziendali del 12 giugno 2006 che, nel porre i ticket a totale carico dell'azienda, non avevano affatto inteso escludere l'applicazione del predetto prelievo fiscale.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 312/2023, nella causa iscritta al r.a.c.l. n. 2092/2016,
del Tribunale di Cagliari, in persona del Dott. Giuseppe Carta, in funzione di Giudice del
lavoro, depositata il 02 marzo 2023, non notificata:
nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni domanda proposta dal Sig. nei Controparte_1
confronti della nell'ambito del procedimento contraddistinto al r.a.c.l. n. Parte_1
2092/2016, e, conseguentemente, mandare assolta la medesima da ogni Parte_1
avversa pretesa;
in via di subordine:
- accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'esatta misura delle differenze retributive
realmente spettanti al Sig. l'infondatezza di ogni altra domanda proposta dal Controparte_1
5 Sig. nei confronti della e, conseguentemente, mandare assolta Controparte_1 Parte_1
la medesima da ogni altra avversa pretesa;
Parte_1
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.”.
Nell'interesse della parte appellata:
“..l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … , contrariis reiectis, voglia
1. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
e accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto due motivi di appello. Parte_1
1. Sul capo della gravata sentenza che ha riconosciuto differenze salariali in favore
dell'odierno appellato nella misura di €. 13.635,57, a titolo di a) festività/lavoro festivo;
b)
ferie; c) 13ma mensilità, d) trattamento di malattia;
condannando la al Parte_1
pagamento di tali somme.
Secondo la società appellante, il Tribunale, il quale aveva ritenuto che le voci stipendiali riconosciute all'appellato dovevano essere quantificate in base alla retribuzione globale di fatto e che quest'ultima era stata quantificata dalla datrice di lavoro in misura inferiore al dovuto, aveva errato, ponendosi in contrasto con l'acquisizione granitica per cui non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, adottato solo in alcuni casi.
In mancanza di esso, ha sostenuto l'appellante, le maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, nonché l'indennità di disagiata sede, anche se corrisposte in maniera fissa e continuativa, non potevano concorrere a formare in modo automatico la base di calcolo degli istituti indiretti oggetto di causa.
Né, ha aggiunto la società appellante, tale incidenza poteva considerarsi effetto inderogabile e
6 automatico della qualificazione retributiva delle voci interessate, visto che nessun precetto costituzionale o legale vincola inderogabilmente la struttura della retribuzione o le modalità di calcolo, né ipotizza l'automatico inserimento di ogni compenso nella base delle singole competenze indirette.
Il fatto, quindi, ha osservato la che il CCNL applicabile al rapporto avesse Parte_1
utilizzato l'espressione normale retribuzione o retribuzione globale di fatto per stabilire il parametro di calcolo degli istituti indiretti oggetto di causa, non significava che tale parametro fosse quello della retribuzione complessiva o onnicomprensiva, comprendente, cioè, tutti gli elementi della retribuzione corrisposti continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale.
Poiché, quindi, ha sostenuto la società appellante, nel caso di specie la disciplina contrattuale non aveva adottato una nozione di retribuzione pienamente onnicomprensiva, in cui l'elemento della continuità assurgeva ad elemento qualificante dirimente, nel parametro di computo degli istituti indiretti oggetto di causa non si sarebbero dovute includere le maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, né, tantomeno, l'indennità di disagiata sede.
Il Tribunale, in definitiva, ha concluso sul punto l'appellante, aveva erroneamente elevato la continuità a strumento selettivo prioritario automatico ai fini dell'individuazione delle voci computabili, senza tenere conto che la stessa può atteggiarsi a criterio selettivo delle voci retributive nei limiti segnati dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che continuità, natura retributiva e computabilità non coincidono, non foss'altro perché una corresponsione continuativa può non avere carattere retributivo e perché, all'infuori di appositi vincoli legali, un compenso retributivo e continuativo può non essere considerato dalla contrattazione collettiva nella base di calcolo di altre voci retributive, come era avvenuto nel caso di specie.
Quanto, poi, all'indennità di disagiata sede, la società appellante ha osservato come la stessa, non dovesse, in ogni caso, considerarsi inclusa nella retribuzione globale di fatto.
L'indennità in discussione, infatti, ha evidenziato era regolata dal contratto Parte_1
7 collettivo aziendale del 19 giugno 2001, il quale, oltre a qualificarla anche “chilometrica”, dava atto che la stessa veniva aumentata, rispetto al passato, “considerato l'incremento del costo della
benzina”.
Le parti, inoltre, ha proseguito la società, avevano stabilito, da un lato, che essa dovesse essere quantificata esclusivamente in rapporto alla distanza tra la sede di lavoro e il comune di residenza del lavoratore e, dall'altro, che fosse dovuta solo per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con esclusione di quelle di mera reperibilità.
Gli accordi di rinnovo del 17 novembre 2008 e del 18 aprile 2011, ha, inoltre, precisato l'appellante, non avevano modificato i presupposti di erogazione dell'indennità in questione, ma si erano limitati a modificare la sola misura della stessa.
Pertanto, ha sostenuto la società appellante, come condivisibilmente evidenziato dalla Corte
d'Appello di Cagliari nella sentenza del 28 ottobre 2020, l'indennità in questione aveva natura di mero rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro e non era, invece, collegata, a particolari modalità della prestazione, né
al livello di inquadramento dei dipendenti, né aveva rilievo che la stessa venisse corrisposta senza richiedere la documentazione precisa delle spese di carburante, trattandosi solo di una forfettizzazione volta a semplificare il pagamento, mentre il fatto che il tempo impiegato dai dipendenti di per andare a lavorare non costituisse tempo di lavoro rendeva evidente Parte_1
che l'indennità in questione non potesse far parte della retribuzione.
Anche il Tribunale di Cagliari, ha sottolineato l'appellante, aveva confermato il suddetto orientamento con le sentenze n. 487/2023 e n. 488/2023, evidenziando, in particolare, come tale indennità non necessariamente costituisse il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, sia perché veniva riconosciuta anche a coloro che risiedevano a brevissima distanza dalla sede di lavoro, sia perché non risultava che venisse accertato, quale condizione per l'erogazione di tale indennità, che il lavoratore avesse utilizzato la propria autovettura per recarsi al lavoro piuttosto che fruire di un passaggio da parte di un collega.
8 Inoltre, ha aggiunto alcun rilievo dirimente poteva attribuirsi al fatto che Parte_1
l'indennità di disagiata sede avesse costituito imponibile fiscale e contributivo, in quanto poteva essersi trattato di un errore, fermo restando che, ai fini della determinazione dell'imponibile in questione, il legislatore adotta delle nozioni più ampie rispetto a quelle utili ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali a carattere variabile.
D'altronde, ha evidenziato l'appellante, la natura non retributiva dell'emolumento in discussione trovava ulteriore conferma nel fatto che lo stesso non fosse intrinsecamente legato alla posizione lavorativa, né risultasse destinato, per volontà delle parti individuali o collettive, a compensare caratteristiche soggettivo-professionali del dipendente, trattandosi, piuttosto, di un emolumento connesso alle caratteristiche peculiari della sede di lavoro, del tutto privo di un inscindibile collegamento con le mansioni espletate e, invece, legato ad un fattore estrinseco - l'ubicazione della sede di lavoro – rispetto alle mansioni stesse.
Con riferimento, invece, alle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, egualmente considerate dal Tribunale, in quanto corrisposte con continuità e sistematicità, quali componenti della retribuzione globale di fatto, la società appellante ha ribadito quanto in precedenza sostenuto in ordine al fatto che la disciplina collettiva applicata al rapporto non aveva adottato una nozione di retribuzione complessiva o onnicomprensiva, aggiungendo che, in ogni caso, il lavoratore non aveva assolto al proprio onere della prova, non avendo neppure dedotto nello specifico i fatti costitutivi delle relative pretese creditorie e avendo totalmente omesso di indicare, tra le altre cose, la fonte e le circostanze fattuali precise che ne avrebbero costituito il fondamento, non risultando a ciò sufficiente la mera presenza delle voci in questione in busta paga.
Doveva pertanto ritenersi, ha, quindi, sostenuto che il lavoratore non avesse Parte_1
maturato alcuna differenza per i suddetti titoli, atteso che detti emolumenti non erano mai stati corrisposti con continuità e sistematicità nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta.
9 Dopo avere, quindi, concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata e per il rigetto di tutte le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la CP_1
società appellante, in via subordinata, ha domandato che fosse determinata l'esatta misura delle differenze retributive realmente spettanti all'appellato, visto che i conteggi dallo stesso depositati nell'udienza del 12 aprile 2018 non erano corretti, essendo stati effettuati su presupposti di fatto arbitrari e criteri non intelligibili e visto che il Tribunale, a tutto concedere, avrebbe dovuto utilizzare i conteggi depositati telematicamente nell'interesse della società in data 15 febbraio
2018.
***
2. Sul capo della gravata sentenza che ha posto a carico della la metà Parte_1
delle spese processuali.
Con un secondo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte contenente la statuizione relativa alle spese del giudizio.
Innanzitutto, ha sostenuto la società appellante, poiché essa doveva essere mandata assolta da ogni avversa pretesa, la sentenza di primo grado doveva essere riformata anche nella parte in cui aveva riconosciuto all'odierno appellato la metà delle spese processuali e le spese processuali dovevano, invece, essere poste interamente a carico dell'appellato per entrambi i gradi del giudizio.
Per contro, ha osservato, l'appellante, in caso di mancato accoglimento dell'appello o di accoglimento solo parziale, la sentenza di primo grado doveva, comunque, essere riformata in punto di spese, nella parte in cui non aveva disposto l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente all'interno della sezione lavoro del
Tribunale e tra una parte di tale sezione e la Corte d'Appello.
***
1. Il primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello è infondato.
10 Occorre, innanzitutto, effettuare preliminarmente un chiarimento in relazione al contenuto oggettivo da riconoscersi alla statuizione impugnata.
Come risulta, infatti, dalla documentazione in atti, e specificamente dal conteggio depositato in primo grado dalla società attuale appellante il 15 febbraio 2018 e dal conteggio depositato in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile 2018, gli €. 13.635,57 oggetto della statuizione di condanna impugnata, erano stati il frutto del ricalcolo della retribuzione dovuta al lavoratore dal gennaio 2004 al dicembre 2014 a titolo di ferie, tredicesima mensilità e festività
lavorate (non di trattamento di malattia), ricalcolo effettuato inserendo nel parametro di computo della retribuzione medesima le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno (non straordinario) e l'indennità di sede disagiata.
In particolare, nell'udienza del 30 novembre 2017, il giudice aveva invitato la società Parte_1
ad “esibire conteggi dettagliati contenenti una ricostruzione della retribuzione globale di
[...]
fatto in cui siano inserite le voci retributive erogate con continuità, con esclusione delle voci non
retributive”.
L'attuale appellante, in data 15 febbraio 2018, aveva depositato i conteggi richiesti, precisando di depositare “dettagliati conteggi relativi alla posizione del lavoratore , Controparte_1
contenenti le voci che, ai sensi della normativa vigente, nonché dell'art. 7 del CCNL di settore,
di cui si deposita il testo, rientrano tra le maggiorazioni”.
Come emerge dai conteggi depositati, la società appellante, nei medesimi, aveva provveduto ad effettuare il ricalcolo della retribuzione globale di fatto erogata al lavoratore nel periodo oggetto di causa, aggiungendo a quella già conteggiata solo, come sopra accennato, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, ed aveva provveduto, altresì, ad utilizzare tale retribuzione globale di fatto come base di calcolo per ferie, tredicesima mensilità, festività
lavorate e permessi (voce, quest'ultima, poi esclusa dal primo giudice in quanto non oggetto di domanda), ottenendo la somma finale spettante al lavoratore di €. 7.579,03, comprensiva della somma di €. 481,40 per permessi, estranea, per le ragioni già dette, al giudizio.
11 L'attuale appellato, a sua volta, nei conteggi sopra indicati, aveva utilizzato la retribuzione globale di fatto calcolata da e aveva aggiunto alla stessa quale ulteriore voce Parte_1
la sola indennità di disagiata sede. Aveva poi ricalcolato, in virtù di tale ultima inclusione, la retribuzione spettantegli per ferie e tredicesima mensilità, lasciando, invece, invariati, rispetto a quelli prodotti dalla società, i calcoli relativi a festività lavorate e permessi, ottenendo la somma finale di €. 14.116,97, da cui poi il Tribunale aveva espunto €. 481,40 relativi ai permessi,
ottenendo la somma di €. 13.635,57 che era stata fatta oggetto della statuizione di condanna.
Quindi, per un verso, oggetto della sentenza impugnata erano state le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno e l'indennità di sede disagiata quali componenti della retribuzione globale di fatto e la retribuzione per ferie, tredicesima mensilità e festività lavorate quali istituti indiretti ricalcolati sulla base della retribuzione globale di fatto come sopra ricalcolata.
Per altro verso, deve ritenersi che la società attuale appellante, attraverso la produzione dei detti conteggi e della nota scritta di accompagnamento agli stessi, avesse riconosciuto, sia la riconducibilità alla retribuzione globale di fatto delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, sia l'individuazione nella retribuzione globale di fatto del parametro di calcolo degli istituti indiretti sopra indicati (ferie, tredicesima, festività lavorate), con la conseguenza che, nella presente fase del giudizio, sarebbe dovuta rimanere in discussione la sola riconducibilità, alla retribuzione globale di fatto, e per il solo ricalcolo della retribuzione dovuta per ferie e per tredicesima mensilità, dell'indennità di disagiata sede.
In ogni caso, precisato come sopra il reale oggetto da attribuirsi alla statuizione impugnata,
ritiene la Corte che, le censure formulate dalla società appellante non siano fondate.
E' vero, infatti, come affermato dall'appellante, che nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che imponga, per l'individuazione del parametro di calcolo degli istituti indiretti diversi dall'indennità di anzianità e dal TFR, il riferimento alla nozione onnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ma è anche vero che tale riferimento può essere
12 previsto da norme specifiche o, come nella fattispecie in esame, dalla disciplina collettiva,
attraverso il rinvio, quale parametro di calcolo degli istituti in questione, alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 38172/2022
e Cass. 7987/2012).
Quanto, in particolare, alla retribuzione globale di fatto, espressamente richiamata dal CCNL
Industria Metalmeccanica quale parametro di determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per le ferie godute e per la tredicesima mensilità, la Suprema Corte ha costantemente affermato che essa “deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso
di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al
momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono
escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese” (così Cass.
29876/2024) ovvero quelli “aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale” (così Cass.
27750/2020) (si vedano, in senso analogo, tra le altre, anche Cass. 6744/2022, Cass. 29837/2018,
Cass. 3787/2009, Cass. 23422/2004).
Quanto alla normale retribuzione, espressamente richiamata dal CCNL Industria
Metalmeccanica quale parametro di determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per le festività lavorate, trattasi di concetto inteso dalla giurisprudenza come sostanzialmente equivalente a quello di retribuzione globale di fatto o di retribuzione ordinaria (si vedano, sul punto le già citate Cass. 38172/2022 e Cass. 7987/2012) e in relazione al quale la Suprema Corte
ha, analogamente, precisato che quando il parametro è quello in questione “la retribuzione da
assumere a base del calcolo deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed ogni altro
elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o
predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche
se di fatto continuativamente corrisposti” (così Cass. 14120/2016).
La continuità della corresponsione non costituisce, quindi, l'elemento dirimente da solo sufficiente a far sì che un emolumento possa essere incluso nella retribuzione globale di fatto o
13 nella normale retribuzione, occorrendo, altresì, che quello preso in considerazione, oltre che elemento di natura retributiva, non sia emolumento straordinario ovvero eccezionale od occasionale, legato, cioè, a modalità di svolgimento o a situazioni o condizioni non facenti normalmente parte della prestazione lavorativa richiesta al soggetto interessato.
Deve, insomma, trattarsi, come puntualizzato dalla stessa appellante, di elemento “corrisposto
continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale”.
Deve, peraltro, escludersi che, nella fattispecie, tale carattere difettasse in relazione alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, le quali erano costantemente erogate in busta paga in quanto la prestazione lavorativa dell'appellato, incontestatamente organizzata (come allegato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) secondo turni avvicendati diurni e notturni,
veniva normalmente e necessariamente resa anche in orario notturno o durante i giorni festivi.
Né può condividersi quanto affermato dalla società appellante in ordine al fatto che l'attuale appellato non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in orario notturno e in giornate festive, risultando pacificamente tale svolgimento dai prospetti paga presenti in atti, la cui natura erronea non è stata neanche prospettata dalla società medesima, la quale ha, infatti, come sopra indicato, inserito le relative maggiorazioni nei propri conteggi.
A conclusioni analoghe a quelle cui si è giunti quanto all'includibilità nella retribuzione globale di fatto delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, deve, d'altronde, giungersi con riferimento all'indennità di disagiata sede, la quale, oltre che emolumento, come si dirà, di natura retributiva, era, come anche si dirà, emolumento costantemente erogato all'appellato in quanto naturalmente e necessariamente connesso alle condizioni disagevoli nelle quali le prestazioni di tutti i dipendenti della società appellante erano rese a causa della specifica ubicazione nel territorio della sede di lavoro aziendale.
Sul punto, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recentissime sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, nonché, a seguire, le nn. 119/2024 e
14 123/2024 e le altre successive conformi.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, dunque, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
15 sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte
16 di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la
17 prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Risulta significativo - non isolatamente considerato, ma valutato in questo contesto - che, come evidenziato dal primo giudice, la stessa società datrice di lavoro, nei prospetti paga in atti, avesse attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
Il primo giudice, quindi, correttamente aveva incluso le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e l'indennità di disagiata sede nel calcolo della retribuzione globale di fatto erogata all'attuale appellato nel periodo in esame e aveva, altresì, correttamente utilizzato la retribuzione globale di fatto così calcolata per il computo delle differenze retributive dovute al lavoratore per ferie, tredicesima mensilità e festività lavorate, che erano state altrettanto correttamente calcolate sulla base dei conteggi depositati in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile
2018, ricalcanti integralmente quelli depositati in primo grado da il 15 febbraio Parte_1
2018, con l'aggiunta della sola indennità di disagiata sede, la cui ricaduta sui conteggi, come quantificata dal lavoratore, non era e non è stata fatta oggetto da parte dell'appellante di specifica
18 censura.
***
2. Il secondo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il contrasto di giurisprudenza cui l'appellante ha fatto riferimento aveva riguardato e riguarda solo, tra tutte quelle oggetto del presente giudizio, la questione della riconducibilità
dell'indennità di disagiata sede all'interno della retribuzione globale di fatto, questione che,
come si desume dalla differenza tra gli esiti del conteggio depositato in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile 2018 e quelli del conteggio depositato in primo grado dalla società il 15 febbraio 2018, escluse le somme relative ai permessi, (€. Parte_1
13.635,57 - €. 7.097,63 = €. 6.537,94), incide sul valore della causa in misura neanche pari alla metà.
Correttamente, quindi, il primo giudice aveva compensato le spese solo in parte e nella misura della metà, considerato che l'attuale appellante aveva in primo grado, così come nella presente fase di appello, contestato la fondatezza di tutte le pretese azionate dal lavoratore e considerato,
altresì, il valore della questione relativa all'indennità di sede disagiata.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata, pur con le precisazioni sopra formulate in ordine all'oggetto dell'accertamento, integralmente confermata.
Per le medesime ragioni sopra indicate in ordine alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, anche nel presente grado le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, mentre per la parte restante seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono
19 essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente grado di giudizio e condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, della parte restante, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 263/2023 dell'anno 2023, proposta da:
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sandro Piseddu, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Piseddu e Renato Figari in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessio Controparte_1
Locci, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 maggio 2016, dopo avere Controparte_1
premesso di lavorare alle dipendenze della società fin dal 16 giugno 1999, in Parte_1
qualità di operaio, con inquadramento nel livello V del CCNL Metalmeccanica Industria, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal gennaio 2004 al dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettante.
In particolare, aveva allegato il ricorrente, nel periodo indicato, la società gli Parte_1
aveva erogato la tredicesima mensilità, la retribuzione per ferie e il trattamento di malattia e infortunio omettendo di quantificare correttamente la retribuzione globale di fatto, assunta dal
CCNL come parametro per il calcolo degli emolumenti indicati.
Inoltre, aveva allegato il ricorrente, nel retribuire il lavoro festivo, la società non aveva applicato le maggiorazioni previste nel tempo dalla contrattazione collettiva, mentre i cd. ticket restaurant,
il cui valore individuale era di €. 8,00 a partire dagli accordi aziendali del 2008, incrementato fino a €. 10,00 per effetto degli accordi aziendali del 2011, erano stati indebitamente considerati dalla convenuta come reddito imponibile a fini fiscali (nel tempo per €. 2,71 sul valore di €. 8,00
e per €. 4,71 sul valore di €. 10,00), con conseguente applicazione di un prelievo fiscale non previsto.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato al Tribunale di Cagliari il Controparte_1
riconoscimento di un credito pecuniario, nei confronti della società resistente, di €. 14.059,46,
oltre accessori e spese.
***
si era costituita tempestivamente in giudizio per resistere alla domanda con Parte_1
articolate difese, relative, sia al merito della pretesa, sia ai conteggi elaborati dalla parte ricorrente, questi ultimi peraltro specificamente contestati solo per la parte riferita alle maggiorazioni per il lavoro festivo e al prelievo fiscale operato sul valore dei cd. ticket
restaurant.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 312/2023 del 2 marzo 2023, accogliendo in parte il ricorso proposto da aveva condannato la società convenuta al pagamento, in Controparte_1
2 favore del lavoratore indicato, della somma complessiva lorda di €. 13.635,57, oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli diritti, e aveva compensato per metà le spese di lite, condannando la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente,
della parte restante.
Più precisamente, il primo giudice, dopo avere premesso che il CCNL per il settore dell'industria metalmeccanica privata, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti in causa, in relazione alla retribuzione da corrispondere al lavoratore a titolo di festività, ferie godute, tredicesima mensilità e trattamento di malattia aveva fatto riferimento, quanto alla prima,
alla “normale retribuzione” (sezione IV, titolo III, art. 9 dettato in materia di festività e art. 7 al fine del calcolo delle maggiorazioni per il lavoro festivo e titolo IV, sezione IV, art. 3) e, quanto alle altre tre, alla “retribuzione globale di fatto” (titolo III, art. 10 c. 4 per le ferie, titolo IV art. 7
c. 1 per la tredicesima mensilità, e titolo IV, sezione IV, art. 2 per il trattamento di malattia ),
aveva riconosciuto come dovute al ricorrente le differenze retributive dallo stesso calcolate nei conteggi depositati nell'udienza del 12 aprile 2018 (€. 14.116,97 totali), con esclusione degli €.
481,40 relativi ai permessi, non fatti oggetto di domanda nel ricorso.
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto che il parametro della retribuzione globale di fatto richiamato dalla contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci comprendesse non solo la retribuzione base, ma ogni compenso di carattere continuativo, anche se di importo variabile nel tempo, ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto (esclusi i soli emolumenti eventuali, occasionali o eccezionali), tra i quali rientravano oltre alla retribuzione ordinaria, le maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno e l'indennità per disagiata sede di cui il ricorrente aveva regolarmente goduto, circostanza questa pacifica tra le parti e confermata dai prospetti paga in atti.
All'indennità di disagiata sede, regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali alla luce della previsione quadro contenuta nel CCNL di settore, nell'art. 10, del titolo IV, sub IV
sezione, secondo la quale la stessa è dovuta “in favore dei dipendenti che debbano coprire con
3 mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro,
allorquando nella località o il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano
possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa
con centri abitati, ed il perimetro del più vicino al centro abitato disti almeno km 5”, il primo giudice aveva riconosciuto natura retributiva, consapevolmente discostandosi dall'orientamento della Corte d'Appello di Cagliari, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e 131/2021, secondo le quali la predetta indennità, in quanto, invece, rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi nel posto di lavoro, non servito da autobus pubblici, non era collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non aveva natura retributiva.
In particolare, il primo giudice aveva ribadito l'indirizzo già fatto proprio dal Tribunale di
Cagliari in materia, rilevando che l'indennità di disagiata sede costituiva erogazione continuativa del datore di lavoro, disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli, non solo di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza (costi tra l'altro presunti e forfettizzati e non soggetti ad alcun controllo da parte del datore di lavoro), ma di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato.
Si trattava, quindi, aveva osservato il Tribunale, di erogazione di miglior favore, riconosciuta dalla società a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta, con natura evidentemente retributiva e non risarcitoria o di rimborso spese.
Ed al proposito, aveva aggiunto il primo giudice, non poteva ritenersi irrilevante la qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva e la sua collocazione nel CCNL tra altri due istituti a carattere retributivo, anch'essi concepiti per la maggiore gravosità del lavoro,
ovvero l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e quella per “maneggio denaro-cauzione”
(artt. 9 e 11 del contratto collettivo), nonché la circostanza che la società resistente avesse
4 attribuito natura retributiva all'emolumento in discussione ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come rilevabile dalle buste paga in atti.
Il Tribunale aveva, invece, rigettato la domanda relativa ai cd. ticket restaurant, ritenendo corretto il prelievo fiscale operato dalla società per la parte eccedente il valore complessivo giornaliero di €. 5,29, in quanto conforme alle previsioni dell'art. 51, comma 2, lettera c, del
D.P.R. 917/1986 (TUIR), nel testo applicabile ratione temporis e sulla scorta di quanto sancito dagli accordi aziendali del 12 giugno 2006 che, nel porre i ticket a totale carico dell'azienda, non avevano affatto inteso escludere l'applicazione del predetto prelievo fiscale.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
ha resistito.
[...]
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 312/2023, nella causa iscritta al r.a.c.l. n. 2092/2016,
del Tribunale di Cagliari, in persona del Dott. Giuseppe Carta, in funzione di Giudice del
lavoro, depositata il 02 marzo 2023, non notificata:
nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni domanda proposta dal Sig. nei Controparte_1
confronti della nell'ambito del procedimento contraddistinto al r.a.c.l. n. Parte_1
2092/2016, e, conseguentemente, mandare assolta la medesima da ogni Parte_1
avversa pretesa;
in via di subordine:
- accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'esatta misura delle differenze retributive
realmente spettanti al Sig. l'infondatezza di ogni altra domanda proposta dal Controparte_1
5 Sig. nei confronti della e, conseguentemente, mandare assolta Controparte_1 Parte_1
la medesima da ogni altra avversa pretesa;
Parte_1
in ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del giudizio.”.
Nell'interesse della parte appellata:
“..l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … , contrariis reiectis, voglia
1. Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
e accessori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto due motivi di appello. Parte_1
1. Sul capo della gravata sentenza che ha riconosciuto differenze salariali in favore
dell'odierno appellato nella misura di €. 13.635,57, a titolo di a) festività/lavoro festivo;
b)
ferie; c) 13ma mensilità, d) trattamento di malattia;
condannando la al Parte_1
pagamento di tali somme.
Secondo la società appellante, il Tribunale, il quale aveva ritenuto che le voci stipendiali riconosciute all'appellato dovevano essere quantificate in base alla retribuzione globale di fatto e che quest'ultima era stata quantificata dalla datrice di lavoro in misura inferiore al dovuto, aveva errato, ponendosi in contrasto con l'acquisizione granitica per cui non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, adottato solo in alcuni casi.
In mancanza di esso, ha sostenuto l'appellante, le maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, nonché l'indennità di disagiata sede, anche se corrisposte in maniera fissa e continuativa, non potevano concorrere a formare in modo automatico la base di calcolo degli istituti indiretti oggetto di causa.
Né, ha aggiunto la società appellante, tale incidenza poteva considerarsi effetto inderogabile e
6 automatico della qualificazione retributiva delle voci interessate, visto che nessun precetto costituzionale o legale vincola inderogabilmente la struttura della retribuzione o le modalità di calcolo, né ipotizza l'automatico inserimento di ogni compenso nella base delle singole competenze indirette.
Il fatto, quindi, ha osservato la che il CCNL applicabile al rapporto avesse Parte_1
utilizzato l'espressione normale retribuzione o retribuzione globale di fatto per stabilire il parametro di calcolo degli istituti indiretti oggetto di causa, non significava che tale parametro fosse quello della retribuzione complessiva o onnicomprensiva, comprendente, cioè, tutti gli elementi della retribuzione corrisposti continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale.
Poiché, quindi, ha sostenuto la società appellante, nel caso di specie la disciplina contrattuale non aveva adottato una nozione di retribuzione pienamente onnicomprensiva, in cui l'elemento della continuità assurgeva ad elemento qualificante dirimente, nel parametro di computo degli istituti indiretti oggetto di causa non si sarebbero dovute includere le maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, né, tantomeno, l'indennità di disagiata sede.
Il Tribunale, in definitiva, ha concluso sul punto l'appellante, aveva erroneamente elevato la continuità a strumento selettivo prioritario automatico ai fini dell'individuazione delle voci computabili, senza tenere conto che la stessa può atteggiarsi a criterio selettivo delle voci retributive nei limiti segnati dalla legge e dalla contrattazione collettiva e che continuità, natura retributiva e computabilità non coincidono, non foss'altro perché una corresponsione continuativa può non avere carattere retributivo e perché, all'infuori di appositi vincoli legali, un compenso retributivo e continuativo può non essere considerato dalla contrattazione collettiva nella base di calcolo di altre voci retributive, come era avvenuto nel caso di specie.
Quanto, poi, all'indennità di disagiata sede, la società appellante ha osservato come la stessa, non dovesse, in ogni caso, considerarsi inclusa nella retribuzione globale di fatto.
L'indennità in discussione, infatti, ha evidenziato era regolata dal contratto Parte_1
7 collettivo aziendale del 19 giugno 2001, il quale, oltre a qualificarla anche “chilometrica”, dava atto che la stessa veniva aumentata, rispetto al passato, “considerato l'incremento del costo della
benzina”.
Le parti, inoltre, ha proseguito la società, avevano stabilito, da un lato, che essa dovesse essere quantificata esclusivamente in rapporto alla distanza tra la sede di lavoro e il comune di residenza del lavoratore e, dall'altro, che fosse dovuta solo per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con esclusione di quelle di mera reperibilità.
Gli accordi di rinnovo del 17 novembre 2008 e del 18 aprile 2011, ha, inoltre, precisato l'appellante, non avevano modificato i presupposti di erogazione dell'indennità in questione, ma si erano limitati a modificare la sola misura della stessa.
Pertanto, ha sostenuto la società appellante, come condivisibilmente evidenziato dalla Corte
d'Appello di Cagliari nella sentenza del 28 ottobre 2020, l'indennità in questione aveva natura di mero rimborso spese forfettizzato, parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro e non era, invece, collegata, a particolari modalità della prestazione, né
al livello di inquadramento dei dipendenti, né aveva rilievo che la stessa venisse corrisposta senza richiedere la documentazione precisa delle spese di carburante, trattandosi solo di una forfettizzazione volta a semplificare il pagamento, mentre il fatto che il tempo impiegato dai dipendenti di per andare a lavorare non costituisse tempo di lavoro rendeva evidente Parte_1
che l'indennità in questione non potesse far parte della retribuzione.
Anche il Tribunale di Cagliari, ha sottolineato l'appellante, aveva confermato il suddetto orientamento con le sentenze n. 487/2023 e n. 488/2023, evidenziando, in particolare, come tale indennità non necessariamente costituisse il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, sia perché veniva riconosciuta anche a coloro che risiedevano a brevissima distanza dalla sede di lavoro, sia perché non risultava che venisse accertato, quale condizione per l'erogazione di tale indennità, che il lavoratore avesse utilizzato la propria autovettura per recarsi al lavoro piuttosto che fruire di un passaggio da parte di un collega.
8 Inoltre, ha aggiunto alcun rilievo dirimente poteva attribuirsi al fatto che Parte_1
l'indennità di disagiata sede avesse costituito imponibile fiscale e contributivo, in quanto poteva essersi trattato di un errore, fermo restando che, ai fini della determinazione dell'imponibile in questione, il legislatore adotta delle nozioni più ampie rispetto a quelle utili ai fini della determinazione dei vari istituti contrattuali a carattere variabile.
D'altronde, ha evidenziato l'appellante, la natura non retributiva dell'emolumento in discussione trovava ulteriore conferma nel fatto che lo stesso non fosse intrinsecamente legato alla posizione lavorativa, né risultasse destinato, per volontà delle parti individuali o collettive, a compensare caratteristiche soggettivo-professionali del dipendente, trattandosi, piuttosto, di un emolumento connesso alle caratteristiche peculiari della sede di lavoro, del tutto privo di un inscindibile collegamento con le mansioni espletate e, invece, legato ad un fattore estrinseco - l'ubicazione della sede di lavoro – rispetto alle mansioni stesse.
Con riferimento, invece, alle maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, egualmente considerate dal Tribunale, in quanto corrisposte con continuità e sistematicità, quali componenti della retribuzione globale di fatto, la società appellante ha ribadito quanto in precedenza sostenuto in ordine al fatto che la disciplina collettiva applicata al rapporto non aveva adottato una nozione di retribuzione complessiva o onnicomprensiva, aggiungendo che, in ogni caso, il lavoratore non aveva assolto al proprio onere della prova, non avendo neppure dedotto nello specifico i fatti costitutivi delle relative pretese creditorie e avendo totalmente omesso di indicare, tra le altre cose, la fonte e le circostanze fattuali precise che ne avrebbero costituito il fondamento, non risultando a ciò sufficiente la mera presenza delle voci in questione in busta paga.
Doveva pertanto ritenersi, ha, quindi, sostenuto che il lavoratore non avesse Parte_1
maturato alcuna differenza per i suddetti titoli, atteso che detti emolumenti non erano mai stati corrisposti con continuità e sistematicità nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta.
9 Dopo avere, quindi, concluso per l'integrale riforma della sentenza impugnata e per il rigetto di tutte le domande proposte da con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la CP_1
società appellante, in via subordinata, ha domandato che fosse determinata l'esatta misura delle differenze retributive realmente spettanti all'appellato, visto che i conteggi dallo stesso depositati nell'udienza del 12 aprile 2018 non erano corretti, essendo stati effettuati su presupposti di fatto arbitrari e criteri non intelligibili e visto che il Tribunale, a tutto concedere, avrebbe dovuto utilizzare i conteggi depositati telematicamente nell'interesse della società in data 15 febbraio
2018.
***
2. Sul capo della gravata sentenza che ha posto a carico della la metà Parte_1
delle spese processuali.
Con un secondo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata nella parte contenente la statuizione relativa alle spese del giudizio.
Innanzitutto, ha sostenuto la società appellante, poiché essa doveva essere mandata assolta da ogni avversa pretesa, la sentenza di primo grado doveva essere riformata anche nella parte in cui aveva riconosciuto all'odierno appellato la metà delle spese processuali e le spese processuali dovevano, invece, essere poste interamente a carico dell'appellato per entrambi i gradi del giudizio.
Per contro, ha osservato, l'appellante, in caso di mancato accoglimento dell'appello o di accoglimento solo parziale, la sentenza di primo grado doveva, comunque, essere riformata in punto di spese, nella parte in cui non aveva disposto l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sussistente all'interno della sezione lavoro del
Tribunale e tra una parte di tale sezione e la Corte d'Appello.
***
1. Il primo motivo di appello.
Il primo motivo di appello è infondato.
10 Occorre, innanzitutto, effettuare preliminarmente un chiarimento in relazione al contenuto oggettivo da riconoscersi alla statuizione impugnata.
Come risulta, infatti, dalla documentazione in atti, e specificamente dal conteggio depositato in primo grado dalla società attuale appellante il 15 febbraio 2018 e dal conteggio depositato in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile 2018, gli €. 13.635,57 oggetto della statuizione di condanna impugnata, erano stati il frutto del ricalcolo della retribuzione dovuta al lavoratore dal gennaio 2004 al dicembre 2014 a titolo di ferie, tredicesima mensilità e festività
lavorate (non di trattamento di malattia), ricalcolo effettuato inserendo nel parametro di computo della retribuzione medesima le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno (non straordinario) e l'indennità di sede disagiata.
In particolare, nell'udienza del 30 novembre 2017, il giudice aveva invitato la società Parte_1
ad “esibire conteggi dettagliati contenenti una ricostruzione della retribuzione globale di
[...]
fatto in cui siano inserite le voci retributive erogate con continuità, con esclusione delle voci non
retributive”.
L'attuale appellante, in data 15 febbraio 2018, aveva depositato i conteggi richiesti, precisando di depositare “dettagliati conteggi relativi alla posizione del lavoratore , Controparte_1
contenenti le voci che, ai sensi della normativa vigente, nonché dell'art. 7 del CCNL di settore,
di cui si deposita il testo, rientrano tra le maggiorazioni”.
Come emerge dai conteggi depositati, la società appellante, nei medesimi, aveva provveduto ad effettuare il ricalcolo della retribuzione globale di fatto erogata al lavoratore nel periodo oggetto di causa, aggiungendo a quella già conteggiata solo, come sopra accennato, le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, ed aveva provveduto, altresì, ad utilizzare tale retribuzione globale di fatto come base di calcolo per ferie, tredicesima mensilità, festività
lavorate e permessi (voce, quest'ultima, poi esclusa dal primo giudice in quanto non oggetto di domanda), ottenendo la somma finale spettante al lavoratore di €. 7.579,03, comprensiva della somma di €. 481,40 per permessi, estranea, per le ragioni già dette, al giudizio.
11 L'attuale appellato, a sua volta, nei conteggi sopra indicati, aveva utilizzato la retribuzione globale di fatto calcolata da e aveva aggiunto alla stessa quale ulteriore voce Parte_1
la sola indennità di disagiata sede. Aveva poi ricalcolato, in virtù di tale ultima inclusione, la retribuzione spettantegli per ferie e tredicesima mensilità, lasciando, invece, invariati, rispetto a quelli prodotti dalla società, i calcoli relativi a festività lavorate e permessi, ottenendo la somma finale di €. 14.116,97, da cui poi il Tribunale aveva espunto €. 481,40 relativi ai permessi,
ottenendo la somma di €. 13.635,57 che era stata fatta oggetto della statuizione di condanna.
Quindi, per un verso, oggetto della sentenza impugnata erano state le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno e l'indennità di sede disagiata quali componenti della retribuzione globale di fatto e la retribuzione per ferie, tredicesima mensilità e festività lavorate quali istituti indiretti ricalcolati sulla base della retribuzione globale di fatto come sopra ricalcolata.
Per altro verso, deve ritenersi che la società attuale appellante, attraverso la produzione dei detti conteggi e della nota scritta di accompagnamento agli stessi, avesse riconosciuto, sia la riconducibilità alla retribuzione globale di fatto delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, sia l'individuazione nella retribuzione globale di fatto del parametro di calcolo degli istituti indiretti sopra indicati (ferie, tredicesima, festività lavorate), con la conseguenza che, nella presente fase del giudizio, sarebbe dovuta rimanere in discussione la sola riconducibilità, alla retribuzione globale di fatto, e per il solo ricalcolo della retribuzione dovuta per ferie e per tredicesima mensilità, dell'indennità di disagiata sede.
In ogni caso, precisato come sopra il reale oggetto da attribuirsi alla statuizione impugnata,
ritiene la Corte che, le censure formulate dalla società appellante non siano fondate.
E' vero, infatti, come affermato dall'appellante, che nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che imponga, per l'individuazione del parametro di calcolo degli istituti indiretti diversi dall'indennità di anzianità e dal TFR, il riferimento alla nozione onnicomprensiva di retribuzione recepita dagli artt. 2120 e 2121 c.c., ma è anche vero che tale riferimento può essere
12 previsto da norme specifiche o, come nella fattispecie in esame, dalla disciplina collettiva,
attraverso il rinvio, quale parametro di calcolo degli istituti in questione, alla retribuzione normale, ordinaria, di fatto o globale di fatto (si vedano, sul punto, tra le altre, Cass. 38172/2022
e Cass. 7987/2012).
Quanto, in particolare, alla retribuzione globale di fatto, espressamente richiamata dal CCNL
Industria Metalmeccanica quale parametro di determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per le ferie godute e per la tredicesima mensilità, la Suprema Corte ha costantemente affermato che essa “deve includere non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso
di carattere continuativo ricollegato alle particolari modalità della prestazione in atto al
momento del licenziamento, una volta riconosciutone il carattere retributivo, mentre debbono
escludersi i soli compensi aventi natura d'indennità o di rimborso spese” (così Cass.
29876/2024) ovvero quelli “aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale” (così Cass.
27750/2020) (si vedano, in senso analogo, tra le altre, anche Cass. 6744/2022, Cass. 29837/2018,
Cass. 3787/2009, Cass. 23422/2004).
Quanto alla normale retribuzione, espressamente richiamata dal CCNL Industria
Metalmeccanica quale parametro di determinazione della retribuzione spettante al lavoratore per le festività lavorate, trattasi di concetto inteso dalla giurisprudenza come sostanzialmente equivalente a quello di retribuzione globale di fatto o di retribuzione ordinaria (si vedano, sul punto le già citate Cass. 38172/2022 e Cass. 7987/2012) e in relazione al quale la Suprema Corte
ha, analogamente, precisato che quando il parametro è quello in questione “la retribuzione da
assumere a base del calcolo deve includere le quote delle mensilità aggiuntive ed ogni altro
elemento retributivo (normale ed ordinario) continuativo, obbligatorio e predeterminato o
predeterminabile, eccettuati i compensi straordinari per loro natura o per patto espresso, anche
se di fatto continuativamente corrisposti” (così Cass. 14120/2016).
La continuità della corresponsione non costituisce, quindi, l'elemento dirimente da solo sufficiente a far sì che un emolumento possa essere incluso nella retribuzione globale di fatto o
13 nella normale retribuzione, occorrendo, altresì, che quello preso in considerazione, oltre che elemento di natura retributiva, non sia emolumento straordinario ovvero eccezionale od occasionale, legato, cioè, a modalità di svolgimento o a situazioni o condizioni non facenti normalmente parte della prestazione lavorativa richiesta al soggetto interessato.
Deve, insomma, trattarsi, come puntualizzato dalla stessa appellante, di elemento “corrisposto
continuativamente in relazione alla prestazione di lavoro abituale”.
Deve, peraltro, escludersi che, nella fattispecie, tale carattere difettasse in relazione alle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, le quali erano costantemente erogate in busta paga in quanto la prestazione lavorativa dell'appellato, incontestatamente organizzata (come allegato nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) secondo turni avvicendati diurni e notturni,
veniva normalmente e necessariamente resa anche in orario notturno o durante i giorni festivi.
Né può condividersi quanto affermato dalla società appellante in ordine al fatto che l'attuale appellato non avesse assolto al proprio onere probatorio in ordine all'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa in orario notturno e in giornate festive, risultando pacificamente tale svolgimento dai prospetti paga presenti in atti, la cui natura erronea non è stata neanche prospettata dalla società medesima, la quale ha, infatti, come sopra indicato, inserito le relative maggiorazioni nei propri conteggi.
A conclusioni analoghe a quelle cui si è giunti quanto all'includibilità nella retribuzione globale di fatto delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, deve, d'altronde, giungersi con riferimento all'indennità di disagiata sede, la quale, oltre che emolumento, come si dirà, di natura retributiva, era, come anche si dirà, emolumento costantemente erogato all'appellato in quanto naturalmente e necessariamente connesso alle condizioni disagevoli nelle quali le prestazioni di tutti i dipendenti della società appellante erano rese a causa della specifica ubicazione nel territorio della sede di lavoro aziendale.
Sul punto, questa Corte intende richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp.att. c.p.c., le proprie recentissime sentenze, n. 116/2024, in data 5 agosto 2024, nonché, a seguire, le nn. 119/2024 e
14 123/2024 e le altre successive conformi.
Con tali sentenze, questa Corte, pur consapevole del proprio precedente orientamento sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede, in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici”, non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe quindi natura retributiva, ha inteso discostarsi dal medesimo, peraltro espresso in diversa composizione, sulla scorta di una differente interpretazione, che qui intende ribadire.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10, titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore
(rubricato appunto “Indennità per disagiata sede”), a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, dunque, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
15 sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene la società appellante, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte
16 di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, o di un mezzo comune tra più lavoratori.
Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 18 aprile 2011, sottoscritto il 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i
precedenti Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà
dell'azienda di migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei
propri dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di Pt_3
non richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati
all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno
concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi,
avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività
lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la
17 prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Risulta significativo - non isolatamente considerato, ma valutato in questo contesto - che, come evidenziato dal primo giudice, la stessa società datrice di lavoro, nei prospetti paga in atti, avesse attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale, come specificato nella “legenda” posta a lato di ciascuna busta paga).
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (ord.
28915/23 e ord. 32683/23, ma si vedano anche n. 32696/2023 e n. 28915/2023) con cui la
Suprema Corte ha confermato i sopra richiamati precedenti di questa Corte D'Appello,
considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
Il primo giudice, quindi, correttamente aveva incluso le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e l'indennità di disagiata sede nel calcolo della retribuzione globale di fatto erogata all'attuale appellato nel periodo in esame e aveva, altresì, correttamente utilizzato la retribuzione globale di fatto così calcolata per il computo delle differenze retributive dovute al lavoratore per ferie, tredicesima mensilità e festività lavorate, che erano state altrettanto correttamente calcolate sulla base dei conteggi depositati in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile
2018, ricalcanti integralmente quelli depositati in primo grado da il 15 febbraio Parte_1
2018, con l'aggiunta della sola indennità di disagiata sede, la cui ricaduta sui conteggi, come quantificata dal lavoratore, non era e non è stata fatta oggetto da parte dell'appellante di specifica
18 censura.
***
2. Il secondo motivo di appello.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il contrasto di giurisprudenza cui l'appellante ha fatto riferimento aveva riguardato e riguarda solo, tra tutte quelle oggetto del presente giudizio, la questione della riconducibilità
dell'indennità di disagiata sede all'interno della retribuzione globale di fatto, questione che,
come si desume dalla differenza tra gli esiti del conteggio depositato in primo grado dall'attuale appellato nell'udienza del 12 aprile 2018 e quelli del conteggio depositato in primo grado dalla società il 15 febbraio 2018, escluse le somme relative ai permessi, (€. Parte_1
13.635,57 - €. 7.097,63 = €. 6.537,94), incide sul valore della causa in misura neanche pari alla metà.
Correttamente, quindi, il primo giudice aveva compensato le spese solo in parte e nella misura della metà, considerato che l'attuale appellante aveva in primo grado, così come nella presente fase di appello, contestato la fondatezza di tutte le pretese azionate dal lavoratore e considerato,
altresì, il valore della questione relativa all'indennità di sede disagiata.
***
Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, Parte_1
essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata, pur con le precisazioni sopra formulate in ordine all'oggetto dell'accertamento, integralmente confermata.
Per le medesime ragioni sopra indicate in ordine alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, anche nel presente grado le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, mentre per la parte restante seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €.
5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono
19 essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1
sentenza impugnata;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese del presente grado di giudizio e condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellato, della parte restante, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 8 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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