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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/07/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2473/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nata a [...]ão/SP (Brasile), il 24 aprile 1990, residente in Parte_1
Rua Olavo Bilac n. 208, Vargem Grande Paulista/SP (Brasile);
- , nata a [...]/SP (Brasile) il 9 gennaio 1984, ivi residente Persona_1 in Rua Correia de Lemos n. 536, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli , nato a [...]/SP (Brasile) il 27 novembre 2015, Persona_2 ivi residente in [...]n. 515, , nato a [...]/SP (Brasile) il 25 Persona_3 luglio 2021, ivi residente in [...]n. 515;
- , nato a [...]/SP (Brasile) il 22 novembre 1975, ivi residente in [...]Persona_4
Itapeti n. 515, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
, nato a [...]/SP (Brasile) il 15 novembre 2010, e , nata Persona_5 Persona_6
a San Paolo/SP (Brasile) il 3 maggio 2014, entrambi residenti in [...]n. 515;
- nato a [...]/SP (Brasile) il 27 dicembre 1977, ivi residente in [...]CP_1
OU DI de Siqueira n. 217, in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia , nata a [...]/SP (Brasile) il 7 luglio Persona_7
2009, ivi residente in [...]de Siqueira n. 217;
- nato a [...]/SP (Brasile) il 15 novembre 1999, ivi Tes_1 Persona_7 residente in [...]de Siqueira n. 217;
- , nato a [...]/SP (Brasile) il 9 maggio 2003, ivi residente Parte_2
Rua OU DI de Siqueira n. 217; rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato. RICORRENTI
CONTRO
, con sede a Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta in Via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per i ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , , Parte_1 Persona_1
, , , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , ,
[...] Persona_6 CP_1 Persona_7
e ) sono cittadini italiani Parte_3 Parte_2 dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti. Infine, l'avv. Giovanni Bonato si riporta integralmente al proprio atto introduttivo del presente giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria”.
Il convenuto ha richiamato la memoria di costituzione, in cui aveva così concluso: “voglia il Tribunale adito (…) c. - accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, ritenendo inammissibile e/o infondata la domanda per difetto di prova e assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti di (o ), nato a [...] Persona_8 Persona_9
(Enna) il 2.5.1895, emigrato in Brasile, ove aveva vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana ed ove il 12.5.1915 aveva contratto matrimonio con , dalla quale aveva CP_3 avuto una figlia, (o , nata il [...]; Persona_10 Persona_11 -che quest'ultima aveva sposato il 14.6.1945, dal quale in data 1.12.1947 Persona_12 aveva avuto un figlio, e Persona_13 Parte_4
-che aveva sposato dal quale aveva Persona_13 Controparte_4 avuto i figli (22.11.1975), (27.12.1977) ed Persona_4 CP_1 Persona_1
(9.1.1984), mentre aveva sposato , dal
[...] Parte_4 Persona_14 quale aveva avuto una figlia, ; Persona_15
- che aveva sposato dal quale aveva avuto Persona_4 Persona_16 [...]
(15.11.2010) e (3.5.2014), mentre: aveva Persona_5 Persona_6 CP_1 sposato dalla quale aveva avuto Controparte_5 Parte_3
(15.11.1999), (9.5.2003) e (7.7.2009); Parte_2 Per_7 Persona_7 Per_7
aveva sposato , dalla quale aveva avuto Persona_1 Persona_17
(27.11.2015) e (25.7.2021). Persona_2 Persona_3
Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che non si era mai Persona_8 naturalizzato brasiliano, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani, per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso (depositato il 24 dicembre 2024) era allegata la procura alle liti.
Costituitosi, il chiedeva la sospensione del processo, in attesa della Controparte_2 pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di
Bologna nell'ambito di analogo giudizio.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato rilevava come non fosse stata tempestivamente prodotta la documentazione a sostegno della domanda e, in conseguenza, chiedeva il rigetto della stessa, per mancanza di prova.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza del giorno 8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe.
Premesso quanto sopra, si rileva come, unitamente al ricorso, sia stata prodotta soltanto la procura speciale alle liti, rilasciata all'estero dai ricorrenti, peraltro priva di traduzione e non apostillata e priva anche dell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale che ha autenticato le sottoscrizioni, che le stesse sono state apposte in sua presenza (cfr. Cass. SS.UU, n. 5592/2020
e sez. I, n. 34867/2022). Nessun altro documento è stato allegato al ricorso.
La documentazione a sostegno della domanda è stata, invece, prodotta in allegato alle richiamate note scritte, depositate il 4 luglio 2025 in vista dell'udienza del giorno 8 luglio 2025.
Come correttamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, la produzione è inammissibile, in quanto tardiva, essendo stata effettuata in data successiva alla proposizione del ricorso e prossima all'udienza di comparizione, fissata con decreto del 5 febbraio 2025. Al riguardo, si osserva, con riferimento al rito semplificato di cognizione - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza - che, ai sensi dell'art. 281 undecies, il ricorrente ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso ed il convenuto l'ha onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta. Ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. hh), n. 2,
D.L.vo n. 164/2024), il giudice può concedere un termine perentorio per produzione documentale, ma soltanto se l'esigenza sorge dalle difese svolte dalla controparte.
La norma in esame, pertanto, pone una preclusione in punto di produzione documentale, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito del ricorso introduttivo (in tal senso, cfr.
Tribunale di Roma, XVIII sez. civ., sentenza n. 7727, del 25 maggio 2025).
Come rilevato, nella fattispecie in esame, all'atto della sua costituzione, la parte ricorrente non ha depositato alcun documento e la produzione successiva, peraltro non autorizzata, è inammissibile, non ricorrendo il presupposto di cui al richiamato art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.
In conseguenza, non essendo stata fornita la prova dei fatti a fondamento della domanda, in ordine ai quali sono state mosse contestazioni dall'Avvocatura, la domanda deve essere rigettata.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 luglio 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto