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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3288/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO
CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3288/2024 promossa da:
- , nato a [...], il [...] per Controparte_1 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra , n.q. Controparte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nato il [...] a [...]. Persona_1
- nato a [...], il [...] per Controparte_3 proprio conto e congiuntamente alla Sig.ra n.q. di Controparte_4 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_2 nato il [...] a [...] e
[...] Persona_3 ata il 11.08.2011 a Ribeirão Preto (Brasile);
[...]
- nato a [...] il [...] per Controparte_5 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra a n.q. di Controparte_6 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona_4
1 nato il [...] a [...]; CP_1 Parte_1 ata il 21.07.2011 a Ribeirão Preto (Brasile);
[...] Parte_2 nata il [...] a Ribeirão Preto (Brasile).
- nata a [...], il [...] Persona_5 per proprio conto e congiuntamente al sig. n.q. di Controparte_7 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_6
nato a [...] il 06.05.2023;
[...]
- nato a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il Controparte_9
12.12.1983;
- nato a [...], il Controparte_10
07.08.1997;
- nata a [...], il [...]; Controparte_11
Tutti rappresentati e difesi dall' avvocato Vincenzo Carosi ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto
Cairoli 2, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
- ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_12 CP_13
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_12 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
2 nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), in [...] Persona_7
04.05.1876, (cfr. doc. in atti n. 20 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 21).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che dall'unione tra e Persona_7
in data 08.10.1908 era nato il figlio (cfr. doc. in atti CP_14 Persona_8
n. 22). Quest'ultimo, in data 14.01.1933, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Per_9
23) e dalla loro unione, in data 19.01.1935, era nato (cfr. doc. 24) il Persona_10 quale, in data 24.01.1959 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in Parte_3 atti n. 25) e da detta unione nascevano i figli:
- in data 09.01.1960, (cfr. doc. 07) odierno ricorrente;
Controparte_8
- in data 06.10.1963, (cfr. doc. 1) odierno ricorrente;
Persona_11
- in data 21.01.1961, (cfr. doc. 26). Persona_12
Con riferimento alla discendenza di Controparte_8 dall'unione con in data 18.07.1979, nasceva l'odierno Persona_13 ricorrente (cfr. doc. 09). Quest'ultimo in data 19.07.2008 Controparte_3 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 10) e da Persona_14 detta unione nascevano in data 21.03.2009 (cfr. doc. 11) Persona_2
e in data 11.08.2011 (cfr.doc.12), entrambi odierni Persona_3 ricorrenti.
Con riferimento alla discendenza di : Persona_11
- in data 03.07.1996, nasceva l'odierna ricorrente Parte_4 cfr. doc. 05). Quest'ultima è genitore di
[...] Persona_15 nata in data [...] (cfr. doc.06) e anch'essa odierna ricorrente.
- In data 14.081997, nasceva l'odierno ricorrente Controparte_10 cfr. doc. 04);
[...]
- In data 31.08.2016, nasceva l'odierno ricorrente Persona_1
(cfr. doc.03).
3 Con riferimento alla discendenza di Persona_12 Controparte_9 in data 03.09.1982 contraeva matrimonio con Persona_16
(cfr. doc. 27) e da detta unione coniugale nascevano: in data 12.12.1983
[...]
(cfr. doc. 17) e, in data 21.04.1987, Controparte_9 Controparte_11
(cfr.doc.19) entrambe odierne ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, Controparte_12 per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_12 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 30.01.2025,
NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.09.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie, il Giudice riservava la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_12 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno depositato la prova dei tentativi di accesso al sistema di prenotazione “prenot@mi” del sito del
Consolato generale di prima classe d'Italia a San Paolo – Brasile, deducendone il fallimento, stante il tenore del messaggio restituito per ciascun tentativo dal portale:
5 “QUESTA LISTA HA GIa' RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO DI ISCRIZIONI
PER IL MESE CORRENTE. VI INVITIAMO A RIPROVARE NEL PROSSIMO
MESE”.
Gli screenshots allegati all'atto introduttivo attestano che i tentativi di accesso sono avvenuti nei tre giorni consecutivi 11,12,13 e 17 febbraio 2025, il 16 e 23 marzo nonché il 08 maggio 2025 e, quindi, in un arco temporale successivo al ricorso all'autorità giudiziaria avvenuta in data 31.12.2024.
Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova del tentativo di inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto inoltrare la domanda amministrativa antecedentemente al ricorso giudiziale e avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della
6 controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi è l'interesse a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si ha alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il tentativo amministrativo dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana non possa ritenersi validamente esperito, per le ragioni di cui sopra e che, pertanto, essi non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
7 dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO
CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3288/2024 promossa da:
- , nato a [...], il [...] per Controparte_1 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra , n.q. Controparte_2 di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
nato il [...] a [...]. Persona_1
- nato a [...], il [...] per Controparte_3 proprio conto e congiuntamente alla Sig.ra n.q. di Controparte_4 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_2 nato il [...] a [...] e
[...] Persona_3 ata il 11.08.2011 a Ribeirão Preto (Brasile);
[...]
- nato a [...] il [...] per Controparte_5 proprio conto e congiuntamente alla sig.ra a n.q. di Controparte_6 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori: Persona_4
1 nato il [...] a [...]; CP_1 Parte_1 ata il 21.07.2011 a Ribeirão Preto (Brasile);
[...] Parte_2 nata il [...] a Ribeirão Preto (Brasile).
- nata a [...], il [...] Persona_5 per proprio conto e congiuntamente al sig. n.q. di Controparte_7 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_6
nato a [...] il 06.05.2023;
[...]
- nato a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il Controparte_9
12.12.1983;
- nato a [...], il Controparte_10
07.08.1997;
- nata a [...], il [...]; Controparte_11
Tutti rappresentati e difesi dall' avvocato Vincenzo Carosi ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in tutti elettivamente domiciliati in Roma alla piazza Benedetto
Cairoli 2, come da procure autenticate e tradotte, nonché munita di apostille allegate al ricorso.
- ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_12 CP_13
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento dello status di Controparte_12 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
2 nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), in [...] Persona_7
04.05.1876, (cfr. doc. in atti n. 20 – certificato nascita).
L'avo era poi deceduto in Brasile, senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 21).
In particolare, nell'atto introduttivo, precisava che dall'unione tra e Persona_7
in data 08.10.1908 era nato il figlio (cfr. doc. in atti CP_14 Persona_8
n. 22). Quest'ultimo, in data 14.01.1933, contraeva matrimonio con (cfr. doc. Per_9
23) e dalla loro unione, in data 19.01.1935, era nato (cfr. doc. 24) il Persona_10 quale, in data 24.01.1959 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in Parte_3 atti n. 25) e da detta unione nascevano i figli:
- in data 09.01.1960, (cfr. doc. 07) odierno ricorrente;
Controparte_8
- in data 06.10.1963, (cfr. doc. 1) odierno ricorrente;
Persona_11
- in data 21.01.1961, (cfr. doc. 26). Persona_12
Con riferimento alla discendenza di Controparte_8 dall'unione con in data 18.07.1979, nasceva l'odierno Persona_13 ricorrente (cfr. doc. 09). Quest'ultimo in data 19.07.2008 Controparte_3 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 10) e da Persona_14 detta unione nascevano in data 21.03.2009 (cfr. doc. 11) Persona_2
e in data 11.08.2011 (cfr.doc.12), entrambi odierni Persona_3 ricorrenti.
Con riferimento alla discendenza di : Persona_11
- in data 03.07.1996, nasceva l'odierna ricorrente Parte_4 cfr. doc. 05). Quest'ultima è genitore di
[...] Persona_15 nata in data [...] (cfr. doc.06) e anch'essa odierna ricorrente.
- In data 14.081997, nasceva l'odierno ricorrente Controparte_10 cfr. doc. 04);
[...]
- In data 31.08.2016, nasceva l'odierno ricorrente Persona_1
(cfr. doc.03).
3 Con riferimento alla discendenza di Persona_12 Controparte_9 in data 03.09.1982 contraeva matrimonio con Persona_16
(cfr. doc. 27) e da detta unione coniugale nascevano: in data 12.12.1983
[...]
(cfr. doc. 17) e, in data 21.04.1987, Controparte_9 Controparte_11
(cfr.doc.19) entrambe odierne ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, la parte ricorrente chiedeva di ordinare al e, Controparte_12 per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_12 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata.
Il Pubblico Ministero, tramite visto apposto telematicamente in data 30.01.2025,
NULLA OPPONEVA all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 11.09.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo e contestava le eccezioni e difese avversarie, il Giudice riservava la decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni
4 tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa Controparte_12 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, hanno depositato la prova dei tentativi di accesso al sistema di prenotazione “prenot@mi” del sito del
Consolato generale di prima classe d'Italia a San Paolo – Brasile, deducendone il fallimento, stante il tenore del messaggio restituito per ciascun tentativo dal portale:
5 “QUESTA LISTA HA GIa' RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO DI ISCRIZIONI
PER IL MESE CORRENTE. VI INVITIAMO A RIPROVARE NEL PROSSIMO
MESE”.
Gli screenshots allegati all'atto introduttivo attestano che i tentativi di accesso sono avvenuti nei tre giorni consecutivi 11,12,13 e 17 febbraio 2025, il 16 e 23 marzo nonché il 08 maggio 2025 e, quindi, in un arco temporale successivo al ricorso all'autorità giudiziaria avvenuta in data 31.12.2024.
Pertanto, non può ritenersi raggiunta la prova del tentativo di inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto inoltrare la domanda amministrativa antecedentemente al ricorso giudiziale e avrebbero dovuto dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della
6 controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario. È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi è l'interesse a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si ha alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il tentativo amministrativo dei ricorrenti di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana non possa ritenersi validamente esperito, per le ragioni di cui sopra e che, pertanto, essi non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte.
In definitiva, l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge, la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Alla luce delle ragioni della decisione e dell'evoluzione della giurisprudenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
7 dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 6.10.25
La giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
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