Articolo 157 del Codice di giustizia contabile
Articolo 156Articolo 158
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
Art. 157

(Costituzione e difesa ((personale)) delle parti)


1. Il ricorso puo' essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non puo' svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale puo' essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.


2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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