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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/09/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8558/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8558/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in Milano, viale Tunisia 43, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOTTI CHIARA, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Elena Antivalle e dell'avv. GIULIANO RIZZI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia 21,
presso il difensore.
OPPOSTA
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
TREDICI GIULIO, elettivamente domiciliato in Milano, viale Tunisia n. 25, presso il difensore.
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3238/2021, emesso da Codesto Tribunale il 13.08.2021, in favore della società concernente il pagamento, in favore della predetta società, CP_1
dell'importo di € 13.513,74, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas metano.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di una procura alle liti della società
opposta nonché la sua carenza di legittimazione attiva, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza del credito vantato, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fornitura.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 24.02.2022, la società opposta ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Sig. , che, secondo Controparte_3
la prospettazione dell'opponente stesso, avrebbe materialmente sottoscritto i contratti di fornitura,
chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento di € 13.513,74, nonché, la condanna dell'opponente e del terzo chiamato,
in solido fra loro, al predetto pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il terzo chiamato, ritualmente citato a comparire, si è costituito, tardivamente, nel presente giudizio,
chiedendo il rigetto delle domande dell'opposta.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla nullità
della procura del difensore, in quanto conferita dalla società fusa, per Controparte_4
incorporazione, con l'odierna opposta.
pagina 2 di 5 La corte di Cassazione ha affermato, più volte, al riguardo, che “in tema di validità della procura alle liti, ove intervenga la fusione per incorporazione, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-
modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione”
(Cass. 2021/20621).
Si osserva, in ogni caso, che l'opposta ha depositato in atti una nuova procura alle liti, conferita da
CP_1
Per le stesse ragioni, sopra esposte e specificate nella massima della sentenza della Corte di
Cassazione n. 20621, del 2021, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale dell'opposta.
Dai documenti acquisiti agli atti (atto di fusione, contratti di fornitura, relativi all'utenza di
[...]
, fatture del 2018, 2019, 2020 e 2021, corrispondenza intervenuta fra le parti) Parte_2
e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sig.ri , Testimone_1 Tes_2 [...]
sono emerse le seguenti circostanze di fatto. Tes_3
La Sig.ra agente di , ha dichiarato che i contratti di cui al presente giudizio non Testimone_3 CP_1
sono stati sottoscritti in sua presenza ma sono stati consegnati al Sig. Controparte_3
il quale li ha riconsegnati alla predetta, sottoscritti, unitamente ai documenti di
[...]
identità dell'opponente.
La relazione del ctu, da ritenersi priva di vizi logici e condivisibile, dopo aver dato atto che l'opposta non è stata in grado di produrre gli originali dei contratti di fornitura di cui al presente pagina 3 di 5 giudizio e di aver dovuto eseguire l'attività di indagine esclusivamente sulle copie dei documenti,
acquisite agli atti, ha accertato che le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fornitura non sono riferibili né all'opponente, né sono state apposte dal terzo chiamato.
Si osserva, inoltre, che non risulta ammissibile, perché tardiva, la domanda dell'opposta volta alla condanna del terzo chiamato al pagamento dell'importo di € 13.513,74, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; tale domanda, da qualificarsi come nuova rispetto alle istanze formulate nell'atto di citazione in opposizione, è stata avanzata per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, sesto, comma, n. 1, c.p.c. e, per tale ragione è da ritenersi tardiva e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Si osserva, in ogni caso, che parte opposta non ha fornito le prove delle circostanze poste a fondamento della predetta domanda.
Del pari, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opposta volta alla condanna del terzo chiamato al pagamento dell'importo di € 13.513,74, a titolo di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041, c.c..
Si osserva, al riguardo, che la società opposta non ha provato che il terzo chiamato si sia arricchito, a suo danno, senza giusta causa.
Si rileva, da ultimo, che non può essere accolta l'eccezione di parte opposta concernente la mancata contestazione, da parte del terzo chiamato, in relazione alla circostanza di essersi sostituito all'opponente nella sottoscrizione del contratto di fornitura.
Si osserva, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass. 2023, n. 16028).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, in particolare, in seguito all'attività istruttoria esperita nel presente giudizio, è
stato accertato che il terzo chiamato non ha sottoscritto i contratti di fornitura.
Per tali motivi, l'opposizione proposta deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato;
devono essere rigettate, altresì, le ulteriori domande avanzate, anche in via subordinata, dall'opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande avanzate dall'opposta;
- condanna l'opposto a pagare all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 5.363,00
(di cui € 286,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
- condanna l'opposto a pagare al terzo chiamato le spese del presente giudizio che liquida in €
2.000,00 (€ 2.000,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu a carico dell'opposta.
Monza, 2 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. ssa Luisa Berti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8558/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GALELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in Milano, viale Tunisia 43, presso il difensore.
OPPONENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIOTTI CHIARA, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Elena Antivalle e dell'avv. GIULIANO RIZZI, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Venezia 21,
presso il difensore.
OPPOSTA
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
TREDICI GIULIO, elettivamente domiciliato in Milano, viale Tunisia n. 25, presso il difensore.
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3238/2021, emesso da Codesto Tribunale il 13.08.2021, in favore della società concernente il pagamento, in favore della predetta società, CP_1
dell'importo di € 13.513,74, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica e gas metano.
L'opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di una procura alle liti della società
opposta nonché la sua carenza di legittimazione attiva, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'insussistenza del credito vantato, stante il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fornitura.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 24.02.2022, la società opposta ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il Sig. , che, secondo Controparte_3
la prospettazione dell'opponente stesso, avrebbe materialmente sottoscritto i contratti di fornitura,
chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni disconosciute, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento di € 13.513,74, nonché, la condanna dell'opponente e del terzo chiamato,
in solido fra loro, al predetto pagamento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Il terzo chiamato, ritualmente citato a comparire, si è costituito, tardivamente, nel presente giudizio,
chiedendo il rigetto delle domande dell'opposta.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla nullità
della procura del difensore, in quanto conferita dalla società fusa, per Controparte_4
incorporazione, con l'odierna opposta.
pagina 2 di 5 La corte di Cassazione ha affermato, più volte, al riguardo, che “in tema di validità della procura alle liti, ove intervenga la fusione per incorporazione, l'incorporante può costituirsi in giudizio avvalendosi della procura in precedenza rilasciata dall'incorporata, poiché l'attuale formulazione dell'art. 2504 bis c.c. prevede la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto unificato a seguito della fusione, risolvendosi quest'ultima in una vicenda (non estintiva ma) evolutivo-
modificativa, che comporta un mutamento solo formale di un'organizzazione societaria esistente, con la conseguenza che l'originaria procura alle liti rimane valida anche per il periodo successivo all'incorporazione e il difensore già designato è legittimato al compimento di tutti gli atti processuali occorrenti per la difesa della posizione giuridica della società, pur nella sua diversa organizzazione”
(Cass. 2021/20621).
Si osserva, in ogni caso, che l'opposta ha depositato in atti una nuova procura alle liti, conferita da
CP_1
Per le stesse ragioni, sopra esposte e specificate nella massima della sentenza della Corte di
Cassazione n. 20621, del 2021, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente relativa alla carenza di legittimazione attiva sostanziale dell'opposta.
Dai documenti acquisiti agli atti (atto di fusione, contratti di fornitura, relativi all'utenza di
[...]
, fatture del 2018, 2019, 2020 e 2021, corrispondenza intervenuta fra le parti) Parte_2
e dall'istruttoria esperita in corso di causa (testimoni, Sig.ri , Testimone_1 Tes_2 [...]
sono emerse le seguenti circostanze di fatto. Tes_3
La Sig.ra agente di , ha dichiarato che i contratti di cui al presente giudizio non Testimone_3 CP_1
sono stati sottoscritti in sua presenza ma sono stati consegnati al Sig. Controparte_3
il quale li ha riconsegnati alla predetta, sottoscritti, unitamente ai documenti di
[...]
identità dell'opponente.
La relazione del ctu, da ritenersi priva di vizi logici e condivisibile, dopo aver dato atto che l'opposta non è stata in grado di produrre gli originali dei contratti di fornitura di cui al presente pagina 3 di 5 giudizio e di aver dovuto eseguire l'attività di indagine esclusivamente sulle copie dei documenti,
acquisite agli atti, ha accertato che le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di fornitura non sono riferibili né all'opponente, né sono state apposte dal terzo chiamato.
Si osserva, inoltre, che non risulta ammissibile, perché tardiva, la domanda dell'opposta volta alla condanna del terzo chiamato al pagamento dell'importo di € 13.513,74, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 c.c.; tale domanda, da qualificarsi come nuova rispetto alle istanze formulate nell'atto di citazione in opposizione, è stata avanzata per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183, sesto, comma, n. 1, c.p.c. e, per tale ragione è da ritenersi tardiva e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Si osserva, in ogni caso, che parte opposta non ha fornito le prove delle circostanze poste a fondamento della predetta domanda.
Del pari, deve essere rigettata la domanda avanzata dall'opposta volta alla condanna del terzo chiamato al pagamento dell'importo di € 13.513,74, a titolo di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041, c.c..
Si osserva, al riguardo, che la società opposta non ha provato che il terzo chiamato si sia arricchito, a suo danno, senza giusta causa.
Si rileva, da ultimo, che non può essere accolta l'eccezione di parte opposta concernente la mancata contestazione, da parte del terzo chiamato, in relazione alla circostanza di essersi sostituito all'opponente nella sottoscrizione del contratto di fornitura.
Si osserva, al riguardo, che la Corte di Cassazione ha affermato che “Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento” (Cass. 2023, n. 16028).
pagina 4 di 5 Nel caso di specie, in particolare, in seguito all'attività istruttoria esperita nel presente giudizio, è
stato accertato che il terzo chiamato non ha sottoscritto i contratti di fornitura.
Per tali motivi, l'opposizione proposta deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato;
devono essere rigettate, altresì, le ulteriori domande avanzate, anche in via subordinata, dall'opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato.
Le spese del giudizio – secondo il criterio della soccombenza - sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo che segue.
*
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- rigetta le domande avanzate dall'opposta;
- condanna l'opposto a pagare all'opponente le spese del presente giudizio che liquida in € 5.363,00
(di cui € 286,00 per esborsi, € 5.077,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA.
- condanna l'opposto a pagare al terzo chiamato le spese del presente giudizio che liquida in €
2.000,00 (€ 2.000,00 per compensi), oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu a carico dell'opposta.
Monza, 2 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Luisa Berti
pagina 5 di 5