Art. 2.
I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni prevedute dalla presente legge sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
I progetti di qualsiasi importo delle costruzioni prevedute dalla presente legge sono approvati, in deroga alle disposizioni vigenti, dal Ministro per i lavori pubblici sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.