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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/02/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9868/2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv.ti Leonardo Canto e Gaetano Girandoli) Parte_1
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Marco Di Gloria) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 15/02/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2022 del 14/07/2022 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui era stato ingiunto alla parte ricorrente di pagare l'importo di € 10.748,62;
◊ condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro € 1546,00, CP_1
oltre, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 10/10/2022 la parte ricorrente chiedeva al Tribunale
adito la revoca del decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 14/07/2022 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 10.748,62 richiesto dall' a titolo di asserito indebito per CP_1
rate di pensione riscosse in misura superiore a quella spettante per il periodo da gennaio 2017 a novembre 2018 oltre interessi ed accessori, eccependo l'irripetibilità delle somme e la buona fede del percettore.
L' si è costituito in giudizio contestando preliminarmente la tardività, la CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
◊
Preliminarmente si deve affermare la procedibilità dell'opposizione ex artt. 165 e
647 cpc essendo stata promossa (cfr deposito ricorso 10/10/2022) entro 40 giorni dalla ricezione della notifica (cfr 02/08/2022), applicandosi alla specie la sospensione feriale dei termini.
Nel merito il ricorso deve essere accolto.
Il decreto opposto è relativo alla percezione di somme per maggiorazione sociale per il periodo gennaio 2017 a novembre 2018 ed ai sensi dell'art. art 52 della legge
88/1989: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione
speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle
somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato…”.
Inoltre in ossequio a quanto disposto dall'art. 13 della legge 412/1991, “1. Le
disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle
somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia
data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di
qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle
somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza”.
Secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di
indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica
della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una
situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento
di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non
versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità
dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (così Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 ,
n. 13223).
Nel caso di specie, parte ricorrente espressamente afferma e documenta che
CP_ relativamente al periodo di imposta dell'anno 2016, aveva comunicato all' il
CUD 2017 da cui risultavano tutti i redditi percepiti dalla di lui moglie, la sig. ra
, in forza del rapporto di lavoro subordinato, di tipo part-time, Parte_2
intrattenuto con la , e medesima circostanza si verificava anche CP_2
per i redditi prodotti nel 2017, avendo con l'invio del CUD 2018 comunicato
CP_ all' l'ammontare specifico dei redditi prodotti dalla sig. ra in forza Parte_2
del medesimo rapporto lavorativo part-time dell'anno precedente.
Il ricorrente quindi ha dimostrato di avere comunicato all'Istituto la circostanza che ha dato vita all'assunto indebito.
La domanda va, pertanto, accolta e va dichiarata l'irripetibilità dell'importo di euro 10.748,62 e la revoca del decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 14/07/2022
emesso dal Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare tale importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 15/02/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla, all'esito della
Rilasciata spedizione in discussione orale ed uditi i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente forma esecutiva all'Avv. SENTENZA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9868/2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv.ti Leonardo Canto e Gaetano Girandoli) Parte_1
_____________________________ ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Marco Di Gloria) CP_1
resistente
MEDIANTE LA LETTURA, ALL'UDIENZA DEL 15/02/2024, DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 629/2022 del 14/07/2022 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui era stato ingiunto alla parte ricorrente di pagare l'importo di € 10.748,62;
◊ condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro € 1546,00, CP_1
oltre, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato il 10/10/2022 la parte ricorrente chiedeva al Tribunale
adito la revoca del decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 14/07/2022 emesso dal
Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare l'importo di € 10.748,62 richiesto dall' a titolo di asserito indebito per CP_1
rate di pensione riscosse in misura superiore a quella spettante per il periodo da gennaio 2017 a novembre 2018 oltre interessi ed accessori, eccependo l'irripetibilità delle somme e la buona fede del percettore.
L' si è costituito in giudizio contestando preliminarmente la tardività, la CP_1
fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
◊
Preliminarmente si deve affermare la procedibilità dell'opposizione ex artt. 165 e
647 cpc essendo stata promossa (cfr deposito ricorso 10/10/2022) entro 40 giorni dalla ricezione della notifica (cfr 02/08/2022), applicandosi alla specie la sospensione feriale dei termini.
Nel merito il ricorso deve essere accolto.
Il decreto opposto è relativo alla percezione di somme per maggiorazione sociale per il periodo gennaio 2017 a novembre 2018 ed ai sensi dell'art. art 52 della legge
88/1989: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione
speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state
riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle
somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato…”.
Inoltre in ossequio a quanto disposto dall'art. 13 della legge 412/1991, “1. Le
disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si
interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle
somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia
data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di
qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del
pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che
non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle
somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza”.
Secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, “In tema di
indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica
della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella
propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una
situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita
non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento
di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non
versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera
omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità
dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).” (così Cassazione civile , sez. VI , 30/06/2020 ,
n. 13223).
Nel caso di specie, parte ricorrente espressamente afferma e documenta che
CP_ relativamente al periodo di imposta dell'anno 2016, aveva comunicato all' il
CUD 2017 da cui risultavano tutti i redditi percepiti dalla di lui moglie, la sig. ra
, in forza del rapporto di lavoro subordinato, di tipo part-time, Parte_2
intrattenuto con la , e medesima circostanza si verificava anche CP_2
per i redditi prodotti nel 2017, avendo con l'invio del CUD 2018 comunicato
CP_ all' l'ammontare specifico dei redditi prodotti dalla sig. ra in forza Parte_2
del medesimo rapporto lavorativo part-time dell'anno precedente.
Il ricorrente quindi ha dimostrato di avere comunicato all'Istituto la circostanza che ha dato vita all'assunto indebito.
La domanda va, pertanto, accolta e va dichiarata l'irripetibilità dell'importo di euro 10.748,62 e la revoca del decreto ingiuntivo n. 629/2022 del 14/07/2022
emesso dal Tribunale di Palermo e notificato il 02/08/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare tale importo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
◊
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 15/02/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro