TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 789/2025 VERBALE DI UDIENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Addì 9.10.2025 per i ricorrenti compare l'AV. il quale richiama il foglio di PC Controparte_1 depositato ed insiste come nelle difese già in atti. Dà atto che l'ultimo mese pagato corrisponde al settembre del 2025 pagato il 3 di ottobre in ritardo. Nessuno compare per la resistente. Il giudice dato atto si ritira in camera di consiglio Il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, da allegarsi al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Savona In composizione monocratica Composto dal Dott. Stefano Poggio giudice unico Ha pronunciato la seguente S e n t e n z a Nella causa Tra
(C.F. ) ed (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. elettivamente domiciliati in Savona, Via Niella 5/8 Controparte_1 sc. dx,
- Attori intimanti nata a [...] il [...] (CF ) CP_2 C.F._3
- Convenuta contumace
Oggetto: risoluzione contratto di locazione abitativa
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTI
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previa ammissione di ogni incombente ritenuto più opportuno, accertare e dichiarare l'intervenuto grave inadempimento da parte della conduttrice per CP_2 mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, anche ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione de quo, nonché per il grave ritardo nel pagamento dei canoni successivi e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti avente decorrenza 23/05/2022,
1 - fissare la data di esecuzione del rilascio ex art. 56 legge 392/1978 dell'immobile sito in Savona, Via Alessandria 5/11 nel termine più breve possibile. Con vittoria delle spese di lite, comprensive anche di quelle relative alla fase di intimazione e di mediazione obbligatoria. Sentenza esecutoria come per legge”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 7 marzo 2025, i sigg. ed proprietari dell'immobile sito in Savona, Via Parte_1 Parte_2
Alessandria n. 5/11, adibito ad uso abitativo, convenivano in giudizio la conduttrice CP_2 chiedendo la convalida dello sfratto per morosità in relazione ai canoni di gennaio e febbraio 2025, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori e spese condominiali.
All'udienza di convalida fissata per il 16 aprile 2025, la resistente non compariva, né personalmente né a mezzo di procuratore, non svolgendo alcuna difesa e non contestando la morosità dedotta dagli intimanti.
Il difensore dei locatori dichiarava che la conduttrice aveva provveduto a sanare parzialmente la morosità solo in data 26 marzo 2025, successivamente alla notifica dell'intimazione, e chiedeva, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., il mutamento del rito per la prosecuzione nel merito della domanda di risoluzione contrattuale.
Con ordinanza della medesima udienza il Giudice disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 426 c.p.c. per il deposito delle memorie e fissando udienza di prosecuzione per il 12 settembre 2025.
In prossimità di tale udienza, gli attori depositavano memoria integrativa, ribadendo la richiesta di risoluzione del contratto per grave e reiterato inadempimento e segnalando la mancata partecipazione della al tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal Giudice, nonostante la regolare CP_2 convocazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Savona.
La domanda è fondata.
Dagli atti risulta che la conduttrice CP_2
• non ha corrisposto i canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025 nei termini contrattuali;
• ha provveduto al loro versamento solo successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto del 7 marzo 2025;
• non è mai comparsa in giudizio, né all'udienza di convalida né a quelle successive, omettendo di contestare la morosità dedotta dagli intimanti;
• non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria;
• e, come precisato in udienza, ha continuato a pagare con grave ritardo, versando l'ultimo canone utile (settembre 2025) solo in data 3 ottobre 2025, dunque oltre i limiti previsti dal contratto.
2 Tale comportamento configura una morosità reiterata e sistematica, non sanata né giustificata, integrando un grave inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che:
• “Dopo la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, il successivo pagamento dei canoni non elide la gravità dell'inadempimento, che va valutata con riferimento al momento in cui il locatore è stato costretto ad agire in giudizio” (Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2013, n. 21156);
• “Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392/1978, il mancato pagamento del canone di locazione entro venti giorni dalla scadenza costituisce causa legale di risoluzione, senza necessità di ulteriori indagini sulla gravità dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2008, n. 10587);
• “Il reiterato ritardo nel pagamento dei canoni, anche se successivamente adempiuti, integra inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto” (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2019, n. 22888).
Nel caso in esame, la condotta omissiva e dilatoria della conduttrice, protratta nel tempo e accompagnata dall'assenza di qualsiasi difesa o giustificazione processuale, manifesta un disinteresse al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, la domanda di risoluzione proposta dai locatori deve essere integralmente accolta con termine per il rilascio fino al 15.11.25 da ritenersi adeguato in relazione al lungo protrarsi dell'inadempimento della conduttrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Savona, definitivamente pronunciando nella causa n. 789/2025 R.G., ogni diversa domanda o istanza disattesa, così decide
1. Dichiara che la convenuta è incorsa in grave e reiterato inadempimento per CP_2 mancato tempestivo pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in Savona, Via Alessandria n. 5/11, ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978 e dell'art. 1455 c.c.;
2. DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 23 maggio 2022 tra le parti;
3. ORDINA alla convenuta di rilasciare l'immobile di cui sopra, libero da persone e cose, fissando la data di esecuzione del rilascio ex art. 56 L. n. 392/1978 la data del 15 novembre 2025;
4. AN la convenuta al pagamento in favore degli attori CP_2 Parte_1 ed delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.328,00 oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfetario ex lege, oltre € 352,23 per esborsi.
Il Giudice Stefano Poggio
3
Addì 9.10.2025 per i ricorrenti compare l'AV. il quale richiama il foglio di PC Controparte_1 depositato ed insiste come nelle difese già in atti. Dà atto che l'ultimo mese pagato corrisponde al settembre del 2025 pagato il 3 di ottobre in ritardo. Nessuno compare per la resistente. Il giudice dato atto si ritira in camera di consiglio Il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, da allegarsi al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Savona In composizione monocratica Composto dal Dott. Stefano Poggio giudice unico Ha pronunciato la seguente S e n t e n z a Nella causa Tra
(C.F. ) ed (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. elettivamente domiciliati in Savona, Via Niella 5/8 Controparte_1 sc. dx,
- Attori intimanti nata a [...] il [...] (CF ) CP_2 C.F._3
- Convenuta contumace
Oggetto: risoluzione contratto di locazione abitativa
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTI
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Savona, contrariis reiectis, previa ammissione di ogni incombente ritenuto più opportuno, accertare e dichiarare l'intervenuto grave inadempimento da parte della conduttrice per CP_2 mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti al momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, anche ai sensi dell'art. 5 del contratto di locazione de quo, nonché per il grave ritardo nel pagamento dei canoni successivi e per l'effetto:
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti avente decorrenza 23/05/2022,
1 - fissare la data di esecuzione del rilascio ex art. 56 legge 392/1978 dell'immobile sito in Savona, Via Alessandria 5/11 nel termine più breve possibile. Con vittoria delle spese di lite, comprensive anche di quelle relative alla fase di intimazione e di mediazione obbligatoria. Sentenza esecutoria come per legge”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato in data 7 marzo 2025, i sigg. ed proprietari dell'immobile sito in Savona, Via Parte_1 Parte_2
Alessandria n. 5/11, adibito ad uso abitativo, convenivano in giudizio la conduttrice CP_2 chiedendo la convalida dello sfratto per morosità in relazione ai canoni di gennaio e febbraio 2025, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre accessori e spese condominiali.
All'udienza di convalida fissata per il 16 aprile 2025, la resistente non compariva, né personalmente né a mezzo di procuratore, non svolgendo alcuna difesa e non contestando la morosità dedotta dagli intimanti.
Il difensore dei locatori dichiarava che la conduttrice aveva provveduto a sanare parzialmente la morosità solo in data 26 marzo 2025, successivamente alla notifica dell'intimazione, e chiedeva, ai sensi dell'art. 667 c.p.c., il mutamento del rito per la prosecuzione nel merito della domanda di risoluzione contrattuale.
Con ordinanza della medesima udienza il Giudice disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 426 c.p.c. per il deposito delle memorie e fissando udienza di prosecuzione per il 12 settembre 2025.
In prossimità di tale udienza, gli attori depositavano memoria integrativa, ribadendo la richiesta di risoluzione del contratto per grave e reiterato inadempimento e segnalando la mancata partecipazione della al tentativo di mediazione obbligatoria disposto dal Giudice, nonostante la regolare CP_2 convocazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Savona.
La domanda è fondata.
Dagli atti risulta che la conduttrice CP_2
• non ha corrisposto i canoni di locazione relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2025 nei termini contrattuali;
• ha provveduto al loro versamento solo successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto del 7 marzo 2025;
• non è mai comparsa in giudizio, né all'udienza di convalida né a quelle successive, omettendo di contestare la morosità dedotta dagli intimanti;
• non ha partecipato alla procedura di mediazione obbligatoria;
• e, come precisato in udienza, ha continuato a pagare con grave ritardo, versando l'ultimo canone utile (settembre 2025) solo in data 3 ottobre 2025, dunque oltre i limiti previsti dal contratto.
2 Tale comportamento configura una morosità reiterata e sistematica, non sanata né giustificata, integrando un grave inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che:
• “Dopo la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, il successivo pagamento dei canoni non elide la gravità dell'inadempimento, che va valutata con riferimento al momento in cui il locatore è stato costretto ad agire in giudizio” (Cass. civ., sez. III, 21 agosto 2013, n. 21156);
• “Ai sensi dell'art. 5 della L. n. 392/1978, il mancato pagamento del canone di locazione entro venti giorni dalla scadenza costituisce causa legale di risoluzione, senza necessità di ulteriori indagini sulla gravità dell'inadempimento” (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2008, n. 10587);
• “Il reiterato ritardo nel pagamento dei canoni, anche se successivamente adempiuti, integra inadempimento grave idoneo a giustificare la risoluzione del contratto” (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2019, n. 22888).
Nel caso in esame, la condotta omissiva e dilatoria della conduttrice, protratta nel tempo e accompagnata dall'assenza di qualsiasi difesa o giustificazione processuale, manifesta un disinteresse al puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, la domanda di risoluzione proposta dai locatori deve essere integralmente accolta con termine per il rilascio fino al 15.11.25 da ritenersi adeguato in relazione al lungo protrarsi dell'inadempimento della conduttrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da notula del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Savona, definitivamente pronunciando nella causa n. 789/2025 R.G., ogni diversa domanda o istanza disattesa, così decide
1. Dichiara che la convenuta è incorsa in grave e reiterato inadempimento per CP_2 mancato tempestivo pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in Savona, Via Alessandria n. 5/11, ai sensi dell'art. 5 L. n. 392/1978 e dell'art. 1455 c.c.;
2. DICHIARA la risoluzione del contratto di locazione stipulato in data 23 maggio 2022 tra le parti;
3. ORDINA alla convenuta di rilasciare l'immobile di cui sopra, libero da persone e cose, fissando la data di esecuzione del rilascio ex art. 56 L. n. 392/1978 la data del 15 novembre 2025;
4. AN la convenuta al pagamento in favore degli attori CP_2 Parte_1 ed delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.328,00 oltre IVA, CPA e Parte_2 rimborso forfetario ex lege, oltre € 352,23 per esborsi.
Il Giudice Stefano Poggio
3