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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/11/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LO AR Presidente
Dott.ssa AR RA Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2419/2025 V.G. promossa da
( c.f. ) residente in [...] C.F._1
Torpigliani 19 CI (SI) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Perinti del Foro di Siena, (cod. fisc.: ) per procura in calce al ricorso e domiciliata C.F._2 presso il suo studio in CI (SI), Corso Matteotti n. 10;
e
(c.f. residente in [...], Corso Matteotti n. 101 CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Bernarda M. A. Valente del Foro di Siena
), giusta procura in calce al ricorso e domiciliato al suo studio CodiceFiscale_4 in Siena, Viale Curtatone n.
7.E
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ed i beni che la arredano, verrà assegnata come tale alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. La RA , si impegna Parte_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso a subentrare nel contratto di affitto, salva la disponibilità della locatrice in tal senso, ad oggi in essere ed intestato al Signor quale soggetto al tempo ivi residente con la sua famiglia. Inoltre, la CP_1 medesima da atto di aver già volturato, come chiesto dal marito e concordato, tutte le utenze a proprio nome.
3. il sig. che medio tempore con l'autorizzazione della moglie si è già trasferito CP_1 in altro immobile sito in CI, Corso Matteotti n. 101, dichiara di aver ritirato dalla casa coniugale ogni bene di sua proprietà e comunque, laddove residuino taluni beni mobili, di procedere a liberare la casa quanto prima in accordo con la moglie;
MINORENNI Controparte_2
3. entrambi i figli in forza del c.d. principio della bi-genitorialità, verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa - entrambi i coniugi danno atto di essere sempre stati pacificamente concordi in merito alla gestione dei figli e con ciò si impegnano a ulteriormente a cooperare e a raggiungere decisioni consensuali per la equilibrata crescita psico-fisica degli stessi in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4. I figli verranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, tuttavia, visto gli ottimi rapporti con entrambi i genitori, tenuto conto anche dell'età e della vicinanza tra l'abitazione della madre e quella del padre, gli stessi potranno decidere, previo accordo con i genitori stessi, quando e quanto tempo passare con il padre e con la madre
5. rispetto agli impegni extrascolastici dei figli, tipo attività sportive etc..., le parti confermano di mantenere un equilibrato rapporto di collaborazione dandosi reciproco sostegno tenuto conto dei vari orari ed impegni in quanto il sig. lavora CP_1 dipendente in ambito scolastico e pur avendo orari predeterminati tenuto conto anche della distanza dal luogo di lavoro è impegnato spesso fino a tarda sera, tanto che la sig.ra ha sempre avuto un lavoro saltuario essendosi occupata, durante Parte_1 la convivenza matrimoniale, degli impegni e degli interessi dei figli;
6. il sig. di impegna comunque ad essere maggiormente presente nella CP_1 gestione dei figli prendendo atto che la sig.ra , in questa situazione Parte_1 difficilmente potrà trovare un lavoro che la renda autosufficiente economicamente;
7. Ciò posto, relativamente al diritto di visita, ferma l'autonomia dei figli, in via residuale rispetto a quanto sopra, le parti precisano, se necessario, che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a fine settimane alterne tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei figli con e presso e il padre;
4/b) diritto di entrambi i genitori di portare i figli in ferie per quindici giorni all'anno, anche in periodo diverso dalle vacanze estive, tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei predetti;
4/c) diritto del padre ad avere con sè i figli i giorni di: Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo, il sempre tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei figli ad anni alterni;
• relativamente al contributo al mantenimento dei figli le parti concordano che il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento degli stessi la somma di euro CP_1
500,00 (250,00 a figlio) tramite accredito in c/c, indicato dalla moglie al marito, e/o tramite pagamento in contanti previo rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• Relativamente al contributo al mantenimento della sig.ra , la quale non Parte_1
è autosufficiente, il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento CP_1 della stessa, la somma di euro 200,00 mensili, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• I coniugi concordano che detto contributo debba intendersi quale contributo al mantenimento per le sole spese ordinarie, e che le stesse verranno qualificate come tali e così ripartite in base al protocollo di cui all'ordine degli Avvocati di Siena, allegato e conosciuto dai coniugi i quali parimenti concordano che le spese straordinarie di cui al predetto protocollo vengano ripartite al 50% tra i coniugi;
• In merito alle spese straordinarie i coniugi precisano che le stesse dovranno essere concordate sia nel tipo di spesa che nel quantum, con possibilità, in caso di disaccordo, di ricorrere all'ausilio di procedure conciliative extragiudiziali e giudiziali, senza tali accordi il coniuge che vorrà sostenere una spesa in disaccordo con l'altro nel quantum o nel tipo di spesa se ne accollerà l'integrale pagamento, salvo il disposto delle autorità competenti sulla singola voce di spesa e sulla legittimità della stessa in termini di ripetizione e ripartizione;
Viene altresì precisato che ogni genitore si occuperà integralmente ed in via esclusiva di ogni spesa necessaria e di mantenimento del figlio, svaghi inclusi, durante il periodo delle vacanze estive ovvero durante ogni vacanza in cui il figlio starà esclusivamente con il predetto genitore;
• l'assegno Unico, secondo le tariffe e le tabelle di legge, sarà percepito al 50% dalla moglie e al 50% dal marito, resta inteso tra le parti che, come di legge, detto assegno non costituisce integrazione al contributo del mantenimento, ma beneficio fiscale a vantaggio dei figli;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci, trasferimenti di beni:
- entrambi hanno un conto corrente intestato in via esclusiva a ciascuno di loro e su cui confluiscono i risparmi personali, pertanto non è previsto alcun conguaglio o compensazione delle somme sui conti predetti intestati in via esclusiva a ciascuno di loro;
- che non vi sono risorse personali o da lavoro diverse da quelle indicate nei conti e nelle dichiarazioni dei redditi e quindi null'altro gli stessi hanno da dividere e compensare in termini di risorse economiche accumulate e/o in termini di redditi da lavoro;
- che la vettura modello Opel Meriva tg. EL721GK, di proprietà del Signor CP_1 rimarrà in uso ed in proprietà esclusiva a quest'ultimo;
- che ogni altro bene mobile/immobile di natura personale non indicato nella presente rimarrà tale senza che gli stessi su detti beni possano rivendicare somme/pretese/titolarità;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio in data 28 giugno 2013, presso il Comune di San Giorgio a Cremano (NA);– che dall'unione coniugale, sono nati: in Persona_1 data 30/09/2013 e in data 16/08/2016;– che a causa del venir meno Persona_2 dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione;
che i coniugi avevano deciso di addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate .
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 11.6.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede :
1) Omologa la separazione tra ( c.f. Parte_1
) e (generalizzati nell'intestazione della presente C.F._1 CP_1 sentenza) che hanno contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2013, Numero 15 Parte I Serie ufficio 1 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025 Il Presidente
LO AR
Il Giudice rel.est
AR RA
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LO AR Presidente
Dott.ssa AR RA Giudice rel.
Dott.ssa Carla Maglioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa i iscritta al n. 2419/2025 V.G. promossa da
( c.f. ) residente in [...] C.F._1
Torpigliani 19 CI (SI) rappresentata e difesa dall'avv. Luca Perinti del Foro di Siena, (cod. fisc.: ) per procura in calce al ricorso e domiciliata C.F._2 presso il suo studio in CI (SI), Corso Matteotti n. 10;
e
(c.f. residente in [...], Corso Matteotti n. 101 CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Bernarda M. A. Valente del Foro di Siena
), giusta procura in calce al ricorso e domiciliato al suo studio CodiceFiscale_4 in Siena, Viale Curtatone n.
7.E
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: omologa separazione
CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
“ Voglia il Tribunale omologare la separazione personale tra i ricorrenti alle seguenti condizioni
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale, ed i beni che la arredano, verrà assegnata come tale alla moglie nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi. La RA , si impegna Parte_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso a subentrare nel contratto di affitto, salva la disponibilità della locatrice in tal senso, ad oggi in essere ed intestato al Signor quale soggetto al tempo ivi residente con la sua famiglia. Inoltre, la CP_1 medesima da atto di aver già volturato, come chiesto dal marito e concordato, tutte le utenze a proprio nome.
3. il sig. che medio tempore con l'autorizzazione della moglie si è già trasferito CP_1 in altro immobile sito in CI, Corso Matteotti n. 101, dichiara di aver ritirato dalla casa coniugale ogni bene di sua proprietà e comunque, laddove residuino taluni beni mobili, di procedere a liberare la casa quanto prima in accordo con la moglie;
MINORENNI Controparte_2
3. entrambi i figli in forza del c.d. principio della bi-genitorialità, verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale: eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa - entrambi i coniugi danno atto di essere sempre stati pacificamente concordi in merito alla gestione dei figli e con ciò si impegnano a ulteriormente a cooperare e a raggiungere decisioni consensuali per la equilibrata crescita psico-fisica degli stessi in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4. I figli verranno collocati prevalentemente presso la dimora materna, tuttavia, visto gli ottimi rapporti con entrambi i genitori, tenuto conto anche dell'età e della vicinanza tra l'abitazione della madre e quella del padre, gli stessi potranno decidere, previo accordo con i genitori stessi, quando e quanto tempo passare con il padre e con la madre
5. rispetto agli impegni extrascolastici dei figli, tipo attività sportive etc..., le parti confermano di mantenere un equilibrato rapporto di collaborazione dandosi reciproco sostegno tenuto conto dei vari orari ed impegni in quanto il sig. lavora CP_1 dipendente in ambito scolastico e pur avendo orari predeterminati tenuto conto anche della distanza dal luogo di lavoro è impegnato spesso fino a tarda sera, tanto che la sig.ra ha sempre avuto un lavoro saltuario essendosi occupata, durante Parte_1 la convivenza matrimoniale, degli impegni e degli interessi dei figli;
6. il sig. di impegna comunque ad essere maggiormente presente nella CP_1 gestione dei figli prendendo atto che la sig.ra , in questa situazione Parte_1 difficilmente potrà trovare un lavoro che la renda autosufficiente economicamente;
7. Ciò posto, relativamente al diritto di visita, ferma l'autonomia dei figli, in via residuale rispetto a quanto sopra, le parti precisano, se necessario, che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a fine settimane alterne tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei figli con e presso e il padre;
4/b) diritto di entrambi i genitori di portare i figli in ferie per quindici giorni all'anno, anche in periodo diverso dalle vacanze estive, tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei predetti;
4/c) diritto del padre ad avere con sè i figli i giorni di: Santo Stefano, Lunedì dell'Angelo, il sempre tenendo conto degli interessi e delle esigenze dei figli ad anni alterni;
• relativamente al contributo al mantenimento dei figli le parti concordano che il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento degli stessi la somma di euro CP_1
500,00 (250,00 a figlio) tramite accredito in c/c, indicato dalla moglie al marito, e/o tramite pagamento in contanti previo rilascio di ricevuta, entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• Relativamente al contributo al mantenimento della sig.ra , la quale non Parte_1
è autosufficiente, il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento CP_1 della stessa, la somma di euro 200,00 mensili, detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• I coniugi concordano che detto contributo debba intendersi quale contributo al mantenimento per le sole spese ordinarie, e che le stesse verranno qualificate come tali e così ripartite in base al protocollo di cui all'ordine degli Avvocati di Siena, allegato e conosciuto dai coniugi i quali parimenti concordano che le spese straordinarie di cui al predetto protocollo vengano ripartite al 50% tra i coniugi;
• In merito alle spese straordinarie i coniugi precisano che le stesse dovranno essere concordate sia nel tipo di spesa che nel quantum, con possibilità, in caso di disaccordo, di ricorrere all'ausilio di procedure conciliative extragiudiziali e giudiziali, senza tali accordi il coniuge che vorrà sostenere una spesa in disaccordo con l'altro nel quantum o nel tipo di spesa se ne accollerà l'integrale pagamento, salvo il disposto delle autorità competenti sulla singola voce di spesa e sulla legittimità della stessa in termini di ripetizione e ripartizione;
Viene altresì precisato che ogni genitore si occuperà integralmente ed in via esclusiva di ogni spesa necessaria e di mantenimento del figlio, svaghi inclusi, durante il periodo delle vacanze estive ovvero durante ogni vacanza in cui il figlio starà esclusivamente con il predetto genitore;
• l'assegno Unico, secondo le tariffe e le tabelle di legge, sarà percepito al 50% dalla moglie e al 50% dal marito, resta inteso tra le parti che, come di legge, detto assegno non costituisce integrazione al contributo del mantenimento, ma beneficio fiscale a vantaggio dei figli;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
• Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci, trasferimenti di beni:
- entrambi hanno un conto corrente intestato in via esclusiva a ciascuno di loro e su cui confluiscono i risparmi personali, pertanto non è previsto alcun conguaglio o compensazione delle somme sui conti predetti intestati in via esclusiva a ciascuno di loro;
- che non vi sono risorse personali o da lavoro diverse da quelle indicate nei conti e nelle dichiarazioni dei redditi e quindi null'altro gli stessi hanno da dividere e compensare in termini di risorse economiche accumulate e/o in termini di redditi da lavoro;
- che la vettura modello Opel Meriva tg. EL721GK, di proprietà del Signor CP_1 rimarrà in uso ed in proprietà esclusiva a quest'ultimo;
- che ogni altro bene mobile/immobile di natura personale non indicato nella presente rimarrà tale senza che gli stessi su detti beni possano rivendicare somme/pretese/titolarità;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 9.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data i ricorrenti chiedevano l'omologa della separazione assumendo di avere contratto matrimonio in data 28 giugno 2013, presso il Comune di San Giorgio a Cremano (NA);– che dall'unione coniugale, sono nati: in Persona_1 data 30/09/2013 e in data 16/08/2016;– che a causa del venir meno Persona_2 dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione;
che i coniugi avevano deciso di addivenire alla separazione alle condizioni sopra riportate .
Il Tribunale può omologare la separazione alle condizioni riportate in epigrafe, non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e all'interesse dei figli minori
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 11.6.2025 e non ha presentato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da così provvede :
1) Omologa la separazione tra ( c.f. Parte_1
) e (generalizzati nell'intestazione della presente C.F._1 CP_1 sentenza) che hanno contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno 2013, Numero 15 Parte I Serie ufficio 1 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giorgio a Cremano di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 3.11.2025 Il Presidente
LO AR
Il Giudice rel.est
AR RA
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi