Versione
6 febbraio 2018
6 febbraio 2018
>
Versione
27 febbraio 2020
27 febbraio 2020
Art. 3.
Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010 , conv. legge 122/2010 )
1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, ((comma 4,)) e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all' articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
Servizio nazionale della protezione civile ( Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992 ; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001 , conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010 , conv. legge 122/2010 )
1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.
2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:
a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;
c) i Comuni, anche in forma aggregata, le citta' metropolitane e le province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 , secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate.
3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, ((comma 4,)) e costituiti da uno o piu' comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all' articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , e successive modificazioni.
Commentari • +500
- 1. Respingimenti illeciti e diritto d’asilo:è sufficiente il risarcimento in denaro? Nota a Trib. Roma, 28.11.2019 n. 22917.Rita Russo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Rita Russo 1. - Il fatto Un gruppo di cittadini eritrei in fuga dal proprio paese raggiunge la Libia e da qui si imbarca verso l'Italia. Il 30 giugno del 2009, a poche miglia da Lampedusa, ma ancora in acque internazionali, il motore dell'imbarcazione entra in avaria e una nave della Marina italiana provvede a soccorrere i naufraghi che, una volta a bordo, manifestano l'intenzione di chiedere asilo. Nonostante ciò e malgrado le loro proteste, il comandante della nave li consegna ad una nave libica che nel frattempo ha affiancato la nave italiana. Dopo un periodo di detenzione in Libia, i profughi, una volta liberati, si mettono nuovamente in viaggio, via terra, e giungono in Israele. …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/03/2025, n. 11447Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da LA SA CU, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 11/07/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Massimo Ricciarelli; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. U Num. 11447 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 24/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il luglio 2023 la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato presentata da …Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- mandato di arresto europeo·
- art. 629-bis cod. proc. pen.·
- interpretazione conforme al diritto UE·
- assenza in giudizio·
- rescissione del giudicato·
- diritto UE·
- art. 175 cod. proc. pen.·
- diritto di difesa·
- art. 4-bis dec. quadro 2002/584/GAI