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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI AR, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 478/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 16/11/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420200004851267000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugna avanti questa Corte la sentenza n. 417/2022 con la quale i giudici della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza avevano respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento di € 21.502.06, notificata via pec dall'DE, afferente il mancato versamento delle ritenute Irpef
2016, relative al mod. 770/2017.
Motivi d'impugnazione proposti dalla società:
1) la firma apposta sulla cartella non risulta in p7m;
2) mancanza di motivazione dell'importo, degli interessi e delle sanzioni indicate in cartella;
3) violazione delle leggi nn. 241/90 e 212/2000;
4) nullità della notifica;
5) illegittimità dei compensi richiesti dall'DE.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando puntualmente, per la parte di competenza,
i motivi d'impugnazione.
DE specificava che la cartella di pagamento ha valore di mera intimazione di pagamento di importi definiti nella precedente sede accertativa;
precisava, inoltre, che, in forza di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R.
n. 602/73 e per consolidata giurisprudenza, la notifica può essere effettuata via pec e le firme apposte in formato pades sono equivalenti a quelle in formato cades.
Inoltre, secondo DE, la notifica deve essere effettuata all'indirizzo pec del destinatario risultante dall'
Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), non essendo richiesta dal precitato art. 26 del D.P.R. n. 602/73 analoga iscrizione nei confronti dell' Ente pubblico emittente.
Per quanto riguarda la quantificazione degli interessi, delle sanzioni e dei compensi richiesti per il servizio di riscossione, DE specificava la correttezza degli stessi e la loro legittimazione derivante da specifiche norme di legge, quindi perfettamente conoscibili da chiunque.
L'ADE di Vicenza interveniva volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.lgs. n. 546/92, deducendo che la controversia trae origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 del mod. 770/2017 presentato dalla società ricorrente e che, a seguito dei rilievi effettuati, era stata notificata alla società, via pec, la “comunicazione di irregolarità”.
Contesta, infine, l'eccezione sollevata dalla società afferente la violazione, da parte di ADE, dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, poiché, secondo la ricorrente, spetterebbe ad DE chiedere al giudice di voler disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99.
I giudici di prime cure, respinti tutti i motivi di doglianza dedotti dalla società Ricorrente_1, respingevano il ricorso con condanna alle spese a favore dell'Agenzia dell' Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl é infondato e va respinto.
Prima di procedere all' esame della controversia, si rende necessario precisare che il novellato art. 132 cpc consente al giudice di non riepilogare lo svolgimento del processo.
Il giudice, quindi, non deve occuparsi di tutte le allegazioni prodotte dalle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte.
Ciò che importa é che il convincimento risulti da un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
In effetti, le restanti questioni non trattate, non andranno necessariamente ritenute omesse (error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tutto ciò premesso, si può passare all'esame dei diversi motivi di doglianza sollevati in sede di gravame.
E' ormai opinione consolidata quella di non considerare obbligatoria l'allegazione alla cartella di pagamento del cosiddetto “avviso di irregolarità”, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nel caso in cui si appalesi la mancanza del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo. Nel caso de quo, la dichiarazione é regolare, ciò che manca é il versamento delle somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente.
In ogni caso, risulta in atti che la prodromica comunicazione di irregolarità é stata comunque notificata alla società con pec.
A tal riguardo, pretestuose e prive di pregio appaiono le censure addotte da parte appellante nei confronti della notifica a mezzo pec.
Com' é noto, infatti, la materia é regolata dall'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/73 che ammette la notifica delle cartelle tramite posta elettronica certificata;
a ciò va aggiunto che per giurisprudenza della Corte di
Cassazione (SS.UU.. sentenza n. 10266/2018), le firme digitali nel formato cades ( file p7m) o pades
(estensione finale .pdf), si equivalgono.
Nessuna carenza motivazionale viene accertata nella cartella de qua, essendo conseguenza di un controllo con rilievo meramente cartolare nei confronti di quanto dichiarato dallo stesso contribuente il quale, pertanto, si trova, già all'origine, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (nel caso de quo, il mod. 770/2017).
Non condivisibile é, inoltre, il motivo di doglianza afferente la mancata indicazione del calcolo delle sanzioni, degli interessi e del compenso a favore dell' Agente della Riscossione all'interno della cartella impugnata. Al riguardo, questa Corte ritiene che, trattandosi di omessi versamenti, il tasso d'interesse e l'importo delle sanzioni é fissato dalla norma ed i criteri per la loro quantificazione sono, di conseguenza, completamente conoscibili da chiunque.
Anche i compensi trovano la loro giustificazione in atti di fonte primaria, quindi di pubblico dominio.
La valutazione dei motivi di doglianza specificati, rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, che deve ritenersi assorbita e non omessa.
L'appello va, quindi, respinto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente processo che liquida in
€ 7.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 5.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, ed € 2.000,00 a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avv. Difensore_4, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 7.500,00, oltre oneri di legge, di cui € 5.500,00 a favore dell' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, ed € 2.000,00 a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avv. Difensore_4
, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
RI AR, Relatore
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 478/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 417/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VICENZA sez. 1
e pubblicata il 16/11/2022 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12420200004851267000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl impugna avanti questa Corte la sentenza n. 417/2022 con la quale i giudici della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Vicenza avevano respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento di € 21.502.06, notificata via pec dall'DE, afferente il mancato versamento delle ritenute Irpef
2016, relative al mod. 770/2017.
Motivi d'impugnazione proposti dalla società:
1) la firma apposta sulla cartella non risulta in p7m;
2) mancanza di motivazione dell'importo, degli interessi e delle sanzioni indicate in cartella;
3) violazione delle leggi nn. 241/90 e 212/2000;
4) nullità della notifica;
5) illegittimità dei compensi richiesti dall'DE.
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando puntualmente, per la parte di competenza,
i motivi d'impugnazione.
DE specificava che la cartella di pagamento ha valore di mera intimazione di pagamento di importi definiti nella precedente sede accertativa;
precisava, inoltre, che, in forza di quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R.
n. 602/73 e per consolidata giurisprudenza, la notifica può essere effettuata via pec e le firme apposte in formato pades sono equivalenti a quelle in formato cades.
Inoltre, secondo DE, la notifica deve essere effettuata all'indirizzo pec del destinatario risultante dall'
Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), non essendo richiesta dal precitato art. 26 del D.P.R. n. 602/73 analoga iscrizione nei confronti dell' Ente pubblico emittente.
Per quanto riguarda la quantificazione degli interessi, delle sanzioni e dei compensi richiesti per il servizio di riscossione, DE specificava la correttezza degli stessi e la loro legittimazione derivante da specifiche norme di legge, quindi perfettamente conoscibili da chiunque.
L'ADE di Vicenza interveniva volontariamente in giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.lgs. n. 546/92, deducendo che la controversia trae origine dal controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 del mod. 770/2017 presentato dalla società ricorrente e che, a seguito dei rilievi effettuati, era stata notificata alla società, via pec, la “comunicazione di irregolarità”.
Contesta, infine, l'eccezione sollevata dalla società afferente la violazione, da parte di ADE, dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 546/92, poiché, secondo la ricorrente, spetterebbe ad DE chiedere al giudice di voler disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 112/99.
I giudici di prime cure, respinti tutti i motivi di doglianza dedotti dalla società Ricorrente_1, respingevano il ricorso con condanna alle spese a favore dell'Agenzia dell' Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla società Ricorrente_1 srl é infondato e va respinto.
Prima di procedere all' esame della controversia, si rende necessario precisare che il novellato art. 132 cpc consente al giudice di non riepilogare lo svolgimento del processo.
Il giudice, quindi, non deve occuparsi di tutte le allegazioni prodotte dalle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte.
Ciò che importa é che il convincimento risulti da un esame logico e coerente delle prove ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.
In effetti, le restanti questioni non trattate, non andranno necessariamente ritenute omesse (error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tutto ciò premesso, si può passare all'esame dei diversi motivi di doglianza sollevati in sede di gravame.
E' ormai opinione consolidata quella di non considerare obbligatoria l'allegazione alla cartella di pagamento del cosiddetto “avviso di irregolarità”, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73, nel caso in cui si appalesi la mancanza del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo. Nel caso de quo, la dichiarazione é regolare, ciò che manca é il versamento delle somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente.
In ogni caso, risulta in atti che la prodromica comunicazione di irregolarità é stata comunque notificata alla società con pec.
A tal riguardo, pretestuose e prive di pregio appaiono le censure addotte da parte appellante nei confronti della notifica a mezzo pec.
Com' é noto, infatti, la materia é regolata dall'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602/73 che ammette la notifica delle cartelle tramite posta elettronica certificata;
a ciò va aggiunto che per giurisprudenza della Corte di
Cassazione (SS.UU.. sentenza n. 10266/2018), le firme digitali nel formato cades ( file p7m) o pades
(estensione finale .pdf), si equivalgono.
Nessuna carenza motivazionale viene accertata nella cartella de qua, essendo conseguenza di un controllo con rilievo meramente cartolare nei confronti di quanto dichiarato dallo stesso contribuente il quale, pertanto, si trova, già all'origine, nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (nel caso de quo, il mod. 770/2017).
Non condivisibile é, inoltre, il motivo di doglianza afferente la mancata indicazione del calcolo delle sanzioni, degli interessi e del compenso a favore dell' Agente della Riscossione all'interno della cartella impugnata. Al riguardo, questa Corte ritiene che, trattandosi di omessi versamenti, il tasso d'interesse e l'importo delle sanzioni é fissato dalla norma ed i criteri per la loro quantificazione sono, di conseguenza, completamente conoscibili da chiunque.
Anche i compensi trovano la loro giustificazione in atti di fonte primaria, quindi di pubblico dominio.
La valutazione dei motivi di doglianza specificati, rende superfluo l'esame di ogni altra eccezione, che deve ritenersi assorbita e non omessa.
L'appello va, quindi, respinto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite del presente processo che liquida in
€ 7.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, di cui € 5.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, ed € 2.000,00 a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avv. Difensore_4, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 7.500,00, oltre oneri di legge, di cui € 5.500,00 a favore dell' Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Vicenza, ed € 2.000,00 a favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avv. Difensore_4
, dichiaratosi antistatario.